0.193.416.54Bilateral International Treaty09.11.1929
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0.193.416.54
Traduzione2
Conchiuso il 17 ottobre 1928
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19293
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 novembre 1929
Entrato in vigore il 9 novembre 1929
Il Consiglio federale svizzero
e
il presidente della repubblica Portoghese,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di tradizionale amicizia che esistono tra la Svizzera e il Portogallo e di risolvere per via di conciliazione, di regolamento giudiziario o d’arbitrato le vertenze che dovessero sorgere tra i due paesi,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Tutti i litigi aventi per oggetto un diritto di qualsiasi natura, allegato da una delle parti contraenti e contestato dall’altra e, particolarmente, le vertenze menzionate all’articolo 13 del patto della Società delle Nazioni4, che non avessero potuto esser composti, in un termine ragionevole, con le procedure diplomatiche ordinarie, saranno sottoposti al giudizio della corte permanente di giustizia internazionale5.
Le parti contraenti stabiliranno, in ogni singolo caso, un compromesso speciale determinante nettamente l’oggetto della vertenza, le competenze particolari che potessero essere devolute alla corte permanente di giustizia internazionale6, come pure tutte le altre condizioni convenute tra di loro.
Il compromesso sarà stabilito mediante scambio di note tra i governi delle parti contraenti. Esso sarà interpretato in tutti i suoi punti dalla corte di giustizia.
Se il compromesso non è stabilito entro tre mesi a contare dal giorno in cui una delle parti avrà ricevuto una domanda intesa a conseguire una composizione giudiziaria, ciascuna parte potrà adire la corte di giustizia con una semplice richiesta.
Prima di qualsiasi procedura innanzi alla corte permanente di giustizia internazionale7, la vertenza dovrà, a richiesta di una delle Parti, essere sottoposta, a scopo di conciliazione, a una commissione internazionale permanente, detta commissione permanente di conciliazione, costituita conformemente al presente trattato.
La commissione permanente di conciliazione sarà composta di cinque membri. Le parti contraenti nomineranno, ciascuna, un commissario a loro grado e designeranno, di comune accordo, i tre altri e, tra questi ultimi, il presidente della commissione. Questi tre commissari non dovranno né essere sudditi delle parti contraenti, né avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio. Dovranno essere tutti e tre di nazionalità diversa.
I commissari saranno nominati per tre anni. Se, allo spirare del mandato d’un membro della commissione, non si provvede alla sua sostituzione, il suo mandato si ritiene rinnovato per un periodo di tre anni; le parti si riservano, tuttavia, di trasferire, allo spirare del termine di tre anni, le funzioni del presidente a un altro dei membri della commissione designati in comune.
Un membro il cui mandato spiri durante il tempo in cui sia in corso una procedura, continua a prender parte all’esame della vertenza fino a che sia terminata la procedura, nonostante che il suo successore fosse già stato designato.
In caso di morte o di dimissioni di uno dei membri della commissione di conciliazione, si dovrà provvedere alla sua sostituzione per il resto della durata del suo mandato, se possibile nei tre mesi che seguono e, in ogni caso, non appena una vertenza sia stata sottoposta alla commissione.
Qualora uno dei membri della commissione di conciliazione designati in comune dalle parti contraenti fosse momentaneamente impedito di partecipare ai lavori della commissione in seguito a malattia o a qualsiasi altra circostanza, le parti s’intenderanno per designare un supplente che siederà temporaneamente al suo posto. Se la designazione di questo supplente non avviene nel termine di tre mesi a contare dalla vacanza temporanea del seggio, si procederà conformemente all’articolo 5 del presente trattato.
La commissione di conciliazione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente trattato.
Qualora la nomina dei commissari da designare in comune non avvenisse entro il termine suddetto o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, essa sarà affidata a una terza potenza, designata in comune accordo dalle parti. Se l’accordo non si stabilisce a questo riguardo, ciascuna parte designerà una potenza diversa e le nomine saranno fatte di concerto dalle potenze così designate. Se, in un termine di due mesi, queste due potenze non hanno potuto mettersi d’accordo, ciascuna di esse presenterà dei candidati in numero eguale ai membri da designare: la sorte determinerà quali dei candidati così presentati saranno ammessi.
La commissione di conciliazione sarà adita mediante richiesta diretta al presidente dalle due parti agenti di comune accordo o, mancando quest’ultimo, dall’una o dall’altra delle parti.
La richiesta, dopo aver esposto sommariamente l’oggetto della lite, conterrà l’invito alla commissione di prendere i provvedimenti atti a condurre a una conciliazione.
Se la richiesta emana da una sola delle parti, essa sarà notificata da quest’ultima senza ritardo all’altra parte.
Entro un termine di quindici giorni dalla data in cui una delle parti contraenti avrà portato una vertenza davanti alla commissione di conciliazione, ciascuna delle parti potrà, per l’esame di questa vertenza, sostituire il membro permanente designato da lei con una persona che possieda una competenza speciale in materia. La parte che volesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente l’altra parte; quest’ultima avrà la facoltà di usare del medesimo diritto entro un termine di quindici giorni a contare dalla data in cui le sarà giunto l’avviso.
Ciascuna parte si riserva di nominare immediatamente un supplente per sostituire temporaneamente il membro permanente designato da lei che, in seguito a malattia o a un’altra circostanza qualsiasi, si trovasse momentaneamente impedito di partecipare ai lavori della commissione.
La commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni che sono oggetto delle vertenze, di raccogliere a questo scopo tutte le informazioni utili, mediante inchiesta o in altro modo e di sforzarsi di conciliare le parti. Essa potrà esaminare l’affare, esporre alle parti le condizioni dell’intesa che le sembrasse conveniente e assegnare loro un termine per pronunziarsi.
Alla fine de’ suoi lavori, la commissione stenderà un processo verbale constatante, secondo il caso, o che le parti si sono messe d’accordo e, se occorre, le condizioni dell’accordo stesso, o che le parti non si sono potute conciliare.
I lavori della commissione dovranno, salvo che le parti non convengano diversamente, essere ultimati nel termine di sei mesi a contare del giorno in cui la commissione sarà stata investita della lite.
Se le Parti non sono state conciliate, la commissione potrà, salvo che l’uno o l’altro dei due commissari liberamente nominati dalle parti non vi si opponga, ordinare, prima ancora che la corte permanente di giustizia internazionale8, investita della vertenza, abbia statuito definitivamente, la pubblicazione di un rapporto dove sarà espresso il parere di ciascuno dei membri della commissione.
Salvo stipulazione speciale contraria, la commissione di conciliazione regolerà essa stessa la sua procedura che, in tutti i casi, dovrà essere contraddittoria. In materia d’inchieste, la commissione, ove non risolva altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del titolo III (commissioni internazionali d’inchiesta) della convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19079per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La commissione di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario tra le parti, nel luogo designato dal suo presidente.
I lavori della commissione di conciliazione non sono pubblicati se non in virtù d’una decisione presa dalla commissione con il consenso delle parti.
Le parti contraenti saranno rappresentate presso la commissione di conciliazione da agenti aventi la missione di servire da mediatori tra esse e la commissione; esse potranno, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da periti nominati da loro a questo scopo e chiedere che tutte le persone la cui testimonianza sembrasse loro utile siano sentite dalla commissione.
La commissione avrà, dal canto suo, la facoltà di domandare delle spiegazioni orali agli agenti, consiglieri e periti delle due parti, come pure a tutte le persone ch’essa stimasse utile far comparire con il consenso del loro governo.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le decisioni della commissione di conciliazione saranno prese a maggioranza di voti.
Le parti contraenti s’impegnano a facilitare i lavori della commissione di conciliazione e, in particolare, a fornirle, nella più larga misura possibile, tutti i documenti e informazioni utili, come pure a usare dei mezzi di cui dispongono per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testi o di periti e a visite sui posti.
Nel tempo in cui durano i lavori della commissione di conciliazione, ciascuno dei commissari riceverà un’indennità il cui ammontare sarà fissato, di comune accordo, tra le parti contraenti.
Ciascun governo sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese comuni della commissione, comprendendosi tra quest’ultime le indennità previste al primo capoverso.
Tutte le liti diverse da quelle previste all’articolo 1 che sorgessero tra le parti contraenti e non potessero essere risolte, in un termine ragionevole, con i procedimenti diplomatici ordinari, saranno sottoposte alla commissione permanente di conciliazione. In questo caso si procederà conformemente agli articoli 6 a 15 del presente trattato.
Se le parti non possono essere conciliate, la lite sarà, a richiesta d’una sola di esse, sottoposta per la decisione a un tribunale arbitrale che, in mancanza d’altro accordo tra le parti, sarà composto di cinque membri designati, per ogni singolo caso particolare, secondo il metodo previsto negli articoli 4 e 5 del presente trattato, per quanto concerne la commissione di conciliazione.
Le parti si riservano, tuttavia, la facoltà di sottoporre il litigio, di comune accordo, alla corte permanente di giustizia internazionale10, che statuiràex aequo et bono.
Qualora fosse necessario ricorrere all’arbitrato, le parti contraenti s’impegnano a conchiudere, entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle parti avrà diretto all’altra la domanda d’arbitrato, un compromesso speciale concernente l’oggetto della lite, come pure le modalità della procedura.
Ove questo compromesso non possa essere conchiuso nel termine previsto, vi si supplirà obbligatoriamente in conformità alla procedura indicata nel titolo IV della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190711per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Nel caso in cui il litigio fosse sottoposto alla corte permanente di giustizia internazionale12, si procederà conformemente alle disposizioni dello statuto di questa corte.
Se si tratta d’una vertenza che, secondo la legislazione interna di una delle parti, è di competenza dei tribunali, compresi i tribunali amministrativi, la parte convenuta potrà opporsi a che la vertenza sia sottoposta alla procedura di conciliazione, alla procedura di regolamento giudiziario o alla procedura d’arbitrato prevista dal presente trattato, prima che una sentenza definitiva sia stata pronunziata, entro un termine ragionevole, dall’autorità giudiziaria competente.
Se la corte permanente di giustizia internazionale13, o il tribunale arbitrale stabilisse che una decisione d’un’istanza giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dipendente da una delle parti contraenti si trova intieramente o parzialmente in opposizione con il diritto delle genti e se il diritto costituzionale di questa parte non permettesse o permettesse solo imperfettamente d’eliminare per via amministrativa le conseguenze della decisione di cui si tratta, la sentenza giudiziaria o arbitrale determinerebbe la natura e l’estensione della riparazione da accordare alla parte lesa.
Durante la procedura di conciliazione, la procedura giudiziaria o la procedura arbitrale, le parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione sull’accettazione delle proposte della commissione di conciliazione o sull’esecuzione del decreto della corte permanente di giustizia internazionale14o della sentenza del tribunale arbitrale. A questo scopo, la Commissione di conciliazione, la corte di giustizia e il tribunale arbitrale ordineranno, dato il caso, quali misure provvisionali debbano essere prese.
Le contestazioni che sorgessero circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente trattato saranno, salvo accordo contrario, sottoposte direttamente alla corte permanente di giustizia internazionale15mediante semplice richiesta.
Il presente trattato non si applicherà se non alle liti che sorgessero, dopo lo scambio delle ratificazioni del presente trattato, circa situazioni o fatti posteriori a quella data.
Le liti per la cui soluzione è prevista una soluzione speciale da altri accordi in vigore tra le parti contraenti saranno risolute conformemente alle stipulazioni di questi accordi.
Il presente trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna nel più breve termine possibile.
Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà una durata di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non è denunziato sei mesi avanti lo spirare di questo termine, si considererà come rinnovato per un periodo di cinque anni, e così di seguito.
Se allo spirare del presente trattato si trova pendente una procedura di conciliazione, di regolamento giudiziario o d’arbitrato, essa seguirà il suo corso sino alla fine, in conformità delle stipulazioni del trattato stesso.
In fede di che, i plenipotenziari di cui sopra hanno firmato il presente trattato.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il diciassette ottobre millenovecentoventotto.
| Motta | d’Oliveira |
|---|
CS 11 327; FF 1928 II1326 ediz. ted. 1389 ediz. franc. ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 45 493 ↩
L’art. 13 cpv. 2, nel testo del 4 ott. 1921, che menzionava queste vertenze, aveva il seguente tenore: «Le controversie relative all’interpretazione di un Trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale o giudiziaria». ↩
Ora: la Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: la Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: la Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota 1 alla pag. 2. ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota 1 alla pag. 2. ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota 1 alla pag. 2. ↩
Vedi la nota 1 alla pag. 2. ↩
Vedi la nota 1 alla pag. 2. ↩
Vedi la nota 1 alla pag. 2. ↩
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