0.193.416.36Bilateral International Treaty11.06.1927
0.193.416.36
CS 11 316; FF 1926 I 481 ediz. ted. 517 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 12 dicembre 1925
Approvato dall’Assemblea federale il 25 giugno 19262
Istrumenti di ratificazione scambiati l’11 giugno 1927
Entrato in vigore PII giugno 1927
(Stato 11 giugno 1927)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di amicizia che uniscono la Svizzera e i Paesi Bassi e di favorire il regolamento pacifico, per via di conciliazione, delle divergenze che potessero nascere tra i due Paesi e che non si fossero potute comporre in altro modo, hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri rispettivi e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:
Ogni divergenza, di qualunque natura sia, che nascesse tra le Parti contraenti e non si fosse potuta comporre per via diplomatica entro un termine ragionevole né fosse suscettiva d’un regolamento giudiziario o arbitrale, in conformità dell’articolo 36, capoverso 2, dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale3o in conformità di qualsiasi altra Convenzione internazionale in vigore tra le Parti contraenti, sarà sottoposta, a domanda delle due Parti o di una di esse, a una Commissione permanente di conciliazione, per esame e rapporto.
Le Parti contraenti potranno convenire che una divergenza che fosse suscettiva d’un regolamento giudiziario o arbitrale sia prima deferita alla procedura di conciliazione. Se in una divergenza di questa natura, una delle Parti non accetta le proposte della Commissione entro un termine ragionevole, ciascuna di esse potrà sottoporre la divergenza alla Corte permanente di Giustizia internazionale4.
La Commissione permanente di conciliazione sarà composta di cinque membri.
Le Parti contraenti nomineranno ciascuna un membro a loro piacimento e designeranno gli altri tre di comune accordo. Questi tre membri non dovranno né essere sudditi degli Stati contraenti né avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi o essersi trovati al loro servizio.
Il Presidente della Commissione sarà nominato, di comune accordo, tra i membri designati in comune.
La Commissione sarà costituita entro i sei mesi che seguiranno allo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Se la nomina dei membri da designare in comune o del presidente non è fatta ne’ sei mesi a contare dallo scambio delle ratificazioni, od in caso di ritiro o di morte, nei due mesi a contare dalla vacanza del seggio, Sua Maestà il Re di Danimarca sarà, al bisogno, pregato da una sola delle Parti, di procedere a queste nomine.
I membri della Commissione di conciliazione saranno nominati per tre anni. Salvo accordo contrario tra le Parti contraenti, essi non potranno essere revocati fin tanto che dura il loro mandato. In caso di morte o di ritiro d’un membro, si dovrà provvedere alla sua sostituzione per il resto della durata del suo mandato.
Se il mandato d’un membro designato di comune accordo scade senza che alcuna delle Parti s’opponga al suo rinnovamento, il mandato si considererà rinnovato per un nuovo periodo di tre anni. Parimente, se alla scadenza del mandato d’un membro designato da una delle Parti, questa Parte non ha provveduto alla sua sostituzione, il suo mandato si considererà rinnovato per tre anni.
Un membro il cui mandato scada durante il corso d’una procedura continua a partecipare all’esame della divergenza fino alla chiusura della procedura.
La Commissione di conciliazione fisserà la sua sede. Essa potrà deciderne liberamente il trasferimento.
Nei quindici giorni che seguono la notificazione d’una domanda di conciliazione alla Commissione permanente di conciliazione, ciascuna delle Parti contraenti potrà sostituire il membro da essa liberamente designato con una persona che possieda una competenza speciale nella materia che è oggetto della divergenza.
La Parte che intendesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente la Parte avversaria; in questo caso, quest’ultima potrà far uso del medesimo diritto in un termine di quindici giorni a contare dalla notificazione ch’essa ha ricevuto.
Nel caso in cui uno dei membri della Commissione di conciliazione designati in comune dalle Parti contraenti fosse momentaneamente impedito, per malattia o per qualsiasi altra circostanza, di partecipare ai lavori della Commissione, le Parti s’intenderanno per designare, se occorre, un supplente che siederà temporaneamente al suo posto.
Se la designazione di questo supplente non avviene nel termine di tre mesi a contare dalla vacanza temporanea del seggio, Sua Maestà il Re di Danimarca sarà pregato dalle due Parti o da una di esse di designarlo.
Ciascuna Parte si riserva di nominare immediatamente un supplente per sostituire temporaneamente il membro permanente, designato da essa, che per malattia o per qualsiasi altra circostanza fosse momentaneamente impedito dì partecipare ai lavori della Commissione. La Parte che intendesse far uso di questo diritto, ne avvertirà immediatamente la Parte avversaria.
La Commissione di conciliazione avrà il compito di esaminare tutte le divergenze che le fossero sottoposte dalle Parti contraenti e di redigere un rapporto che determinerà lo stato dei fatti e conterrà, ogni qual volta lo permetteranno le circostanze, delle proposte per il regolamento della divergenza.
La Commissione di conciliazione sarà adita in seguito a richiesta indirizzata al suo presidente dalle due Parti contraenti o da una di esse. In quest’ultimo caso, la richiesta sarà notificata contemporaneamente all’altra Parte.
Le Parti contraenti avranno il diritto di nominare presso la Commissione di conciliazione degli agenti speciali che serviranno, in pari tempo, da mediatori tra esse e la Commissione.
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare, in tutti i casi e sotto tutti i rapporti, i lavori della Commissione di conciliazione e, in particolare, ad accordare a quest’ultima ogni assistenza giudiziaria per mezzo delle autorità competenti.
Le Parti contraenti s’impegnano a far uso dei mezzi di cui dispongono secondo la loro legislazione interna, per assicurare la comparizione dei testi o dei periti che si trovano sul loro territorio e sono citati davanti alla Commissione. Se questi ultimi non possono comparire davanti alla Commissione esse provvederanno alla loro audizione davanti alle loro autorità competenti.
Le deliberazioni della Commissione di conciliazione avranno luogo a porte chiuse, salvo che la Commissione, d’accordo con le Parti, non decida altrimenti.
La procedura davanti alla Commissione di conciliazione sarà contraddittoria.
La Commissione regolerà essa stessa la procedura, tenendo conto, salvo risoluzione contraria presa all’unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell’Aja dei 18 ottobre 19075per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le decisioni della Commissione di conciliazione saranno prese a semplice maggioranza dei voti.
La Commissione di conciliazione presenterà il suo rapporto entro sei mesi a contare dal giorno in cui sarà stata investita della divergenza, salvo che le Parti contraenti non risolvano, di comune accordo, di abbreviare o di prolungare questo termine. La Commissione, dal canto suo, avrà il diritto di prolungare questo termine una sola volta. Cominciata che sia la procedura, non sarà più lecito alle Parti contraenti di abbreviarla.
Il parere motivato dei membri rimasti in minoranza sarà consegnato nel rapporto.
Un esemplare del rapporto sarà consegnato a ciascuna delle Parti.
Il rapporto non avrà carattere obbligatorio, né in quanto concerne l’esposizione dei fatti né in quanto concerne le considerazioni giuridiche.
Le Parti contraenti s’impegnano a non pubblicare il rapporto individualmente senza essersi prima consultate. La Commissione potrà ordinare la pubblicazione del suo rapporto, salvo che i due membri liberamente nominati dalle Parti non vi si oppongano.
Per tutta la durata effettiva della procedura, i membri della Commissione di conciliazione riceveranno un’indennità il cui ammontare sarà fissato di comune accordo dalle Parti contraenti.
Ciascuna Parte sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della Commissione.
Durante il corso della procedura di conciliazione, le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione pregiudizievole sull’accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione.
Il presente trattato sarà ratificato e gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati all’Aja nel più breve termine possibile.
Il trattato è conchiuso per la durata di 10 anni, a contare dallo scambio degli istrumenti di ratificazione. Se non è denunziato sei mesi almeno prima della scadenza di questo termine, esso resterà in vigore per un nuovo periodo di dieci anni e così di seguito.
Se una procedura di conciliazione è pendente alla scadenza del presente trattato, essa seguirà il suo corso in conformità alle disposizioni di esso trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero stabilito di sostituirvi.
In fede di che , i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto all’Aja, in doppio esemplare, il 12 dicembre 1925.
| A. de Pury | Karnebeek |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 43 151 ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 n. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
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