0.193.415.18Bilateral International Treaty15.09.1930
0.193.415.18
CS 11 305; FF 1929 III 366 ediz. ted. 390 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 16 settembre 1929
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19302
Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 settembre 1930
Entrato in vigore il 15 settembre 1930
(Stato 15 settembre 1930)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza reale la granduchessa del Lussemburgo,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di amicizia che esistono fra la Svizzera e il Lussemburgo e di favorire, nell’interesse della pace generale, lo sviluppo delle procedure di regolamento pacifico applicate alle controversie internazionali,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le parti contraenti s’impegnano reciprocamente a regolare, secondo le procedure previste dal presente trattato, tutte le controversie, di qualunque natura siano, che sorgessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per la via diplomatica entro un termine ragionevole.
Le controversie per la soluzione delle quali una speciale giurisdizione è prevista da altri accordi in vigore fra le parti contraenti, saranno regolate in conformità delle disposizioni di detti accordi.
Se, secondo la legislazione interna di una delle parti, la controversia dipende, quanto al suo oggetto, dalla competenza dei tribunali di essa parte, non sarà sottoposta all’una o all’altra delle procedure previste dal presente trattato se non dopo giudizio che ha acquistato forza di cosa giudicata ed emanato entro un termine ragionevole dall’autorità giudiziaria competente.
Prima di qualsiasi procedura giudiziaria od arbitrale, la controversia dovrà, a richiesta di una delle parti, essere sottoposta, a scopo di conciliazione, ad una commissione internazionale permanente, detta commissione permanente di conciliazione.
La commissione permanente di conciliazione sarà composta di cinque membri, designati come segue: le parti contraenti nomineranno ciascuna un commissario scelto fra i propri concittadini e designeranno, di comune accordo, i tre altri commissari scelti fra i cittadini di altri Stati; questi tre commissari dovranno essere di nazionalità diversa e fra loro le parti contraenti sceglieranno il presidente della commissione.
I commissari sono nominati per tre anni. Se, allo spirare del mandato di un commissario, non si è provveduto alla sua sostituzione, il suo mandato può essere rinnovato per un altro periodo di tre anni. 1 commissari restano in carica fino alla loro sostituzione e, in ogni caso, fino al compimento dei loro lavori in corso allo spirare del loro mandato.
Si dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile e seguendo il modo di nomina prescritto, alla sostituzione dei membri che venissero a mancare in seguito a morte, a dimissioni o ad altro impedimento.
La commissione di conciliazione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente trattato.
Qualora la nomina dei membri da designare in comune non avvenisse nel termine suddetto o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, il presidente della corte permanente di giustizia internazionale3, in mancanza d’altra intesa, sarà pregato di procedere alle designazioni necessarie.
La commissione di conciliazione sarà adita mediante richiesta diretta al presidente dalle due parti agenti di comune accordo o, mancando quest’ultimo, dall’una o dall’altra delle parti.
La richiesta, dopo aver esposto sommariamente l’oggetto della lite, conterrà l’invito alla commissione di prendere tutti i provvedimenti atti a condurre a una conciliazione.
Se la richiesta emana da una sola delle parti, essa sarà notificata da quest’ultima senz’indugio alla parte avversaria.
Entro un termine di quindici giorni dalla data in cui una delle parti contraenti avrà portato una vertenza davanti alla commissione di conciliazione, ciascuna delle parti potrà, per l’esame di questa vertenza, sostituire il membro permanente designato da lei con una persona che possieda una competenza speciale in materia.
La parte che volesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente l’altra parte; quest’ultima avrà la facoltà di usare del medesimo diritto entro un termine di quindici giorni a contare dalla data in cui le sarà giunto l’avviso.
La commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni che sono oggetto della vertenza, di raccogliere a questo scopo tutte le informazioni utili mediante inchiesta o in altro modo e di sforzarsi di conciliare le parti.
La commissione di conciliazione presenterà il suo rapporto nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le sarà stata sottoposta la vertenza, salvo che le parti non decidano, dì comune accordo, di prorogare questo termine.
Un esemplare del rapporto sarà consegnato a ciascuna delle parti.
La commissione fisserà il termine entro il quale le parti dovranno pronunciarsi sulle sue proposte. Questo termine non supererà però la durata di tre mesi.
Salvo stipulazione speciale contraria, la commissione di conciliazione regolerà essa medesima la sua procedura, la quale, in tutti i casi, dovrà essere contraddittoria. In materia d’inchiesta, la commissione, se essa non decide altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del titolo III della convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19074per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Salvo accordo contrario tra le parti, la commissione si riunirà nel luogo designato dal suo presidente.
I lavori della commissione non saranno pubblici che su decisione presa dalla commissione coll’assenso delle parti.
Le parti saranno rappresentate presso la commissione da agenti aventi la missione di servire da mediatori tra esse e la commissione; esse potranno, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da periti nominati da loro a questo scopo e chiedere che tutte le persone la cui testimonianza sembrasse loro utile siano sentite dalla commissione.
La commissione avrà, dal canto suo, la facoltà di domandare delle spiegazioni orali agli agenti, consiglieri e periti delle due parti, come pure a tutte le persone ch’essa stimasse utile di far comparire con il consenso del loro governo.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le decisioni della commissione saranno prese a maggioranza di voti.
Le parti contraenti s’impegnano a facilitare i lavori della commissione e, in particolare, a fornirle, nella più larga misura possibile, tutti i documenti e informazioni utili, come pure a usare dei mezzi di cui dispongono per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testi o di periti e a visite sui posti.
Nel tempo in cui durano i lavori della commissione, ciascuno dei commissari riceverà un’indennità il cui ammontare sarà fissato, di comune accordo, tra le parti contraenti.
Ciascuna parte sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della commissione.
Se una delle parti non accetta le proposte della commissione o non si pronuncia nel termine fissato dal suo rapporto, la controversia sarà sottoposta, per via di compromesso, o alla corte permanente di giustizia internazionale5nelle condizioni e secondo la procedura prevista dal suo statuto, o al tribunale arbitrale nelle condizioni e secondo la procedura previste dalla convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19076per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
In mancanza d’accordo sul compromesso entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle parti abbia notificato all’altra la propria intenzione di ricorrere ad una procedura di regolamento giudiziario o arbitrale, ciascuna di esse avrà la facoltà di portare direttamente, per via di richiesta, la controversia davanti alla corte di giustizia.
Nel caso in cui, secondo il parere della corte permanente di giustizia internazionale7o del tribunale arbitrale, la controversia non fosse di carattere giuridico, le parti convengono ch’essa sarà composta ex aequo et bono.
Se la corte permanente di giustizia internazionale8o il tribunale arbitrale stabilisse che una decisione di un’istanza giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dipendente da una delle parti contraenti si trova intieramente o parzialmente in opposizione con il diritto delle genti e se il diritto costituzionale di questa parte non permettesse o permettesse solo imperfettamente di eliminare per via amministrativa le conseguenze della decisione di cui si tratta, si accorderebbe alla parte lesa una soddisfazione d’altro ordine.
Il giudizio della corte permanente di giustizia internazionale9o la sentenza arbitrale sarà eseguito in buona fede dalle parti.
Le contestazioni che potessero nascere circa l’interpretazione del giudizio o della sentenza saranno decise dalla corte di giustizia, adita mediante semplice richiesta emanante da una delle parti.
Durante il corso di una procedura iniziata in virtù delle disposizioni del presente trattato, le parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione pregiudizievole, sia sulla esecuzione del giudizio della corte permanente di giustizia internazionale10o della sentenza arbitrale, sia sugli accordi proposti dalla commissione permanente di conciliazione e, in generale, si asterranno da qualsiasi atto che possa aggravare o estendere la controversia.
In tutti i casi e, specialmente se la questione sulla quale le parti sono divise, risulta da atti già eseguiti o sul punto di esserlo, la corte di giustizia o il tribunale arbitrale costituito di comune accordo indicheranno, nel più breve termine possibile, quale misure provvisorie debbano essere prese. Le parti contraenti s’impegnano a conformarsi a siffatte misure provvisorie.
Se la commissione di conciliazione si trova adita di una controversia, essa potrà raccomandare alle parti le misure provvisorie che stimi utili.
Il presente trattato resterà applicabile fra le parti contraenti anche se altre potenze avessero un interesse nella controversia.
Il trattato sarà comunicato, per la registrazione, alla Società delle Nazioni11, conformemente all’articolo 18 dei patto.
Il presente trattato sarà ratificato. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna nel più breve termine possibile.
Il trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà una durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non è disdetto sei mesi prima che spiri questo termine, si considererà come rinnovato per un periodo di cinque anni, e così di seguito.
Se, allo spirare del presente trattato, si trova pendente una procedura di conciliazione, di regolamento giudiziario o di arbitrato, essa seguirà il corso fino alla sua fine, in conformità delle stipulazioni del trattato stesso.
In fede di che , i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente trattato.Fatto a Ginevra, in doppio esemplare, il 16 settembre millenovecentoventinove.
| G. Motta | J. Bech |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
RU 46 533 ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto;RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota 1 all’art. 16. ↩
Vedi la nota 1 all’art. 16. ↩
Vedi la nota 1 all’art. 16. ↩
Vedi la nota 1 all’art. 16. ↩
La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). ↩
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