0.193.413.72Bilateral International Treaty28.02.1929
0.193.413.72
CS 11 294; FF 1926 I 379 ediz. ted. 411 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 21 settembre 1925
Approvato dall’Assemblea federale il 25 giugno 19262
Istrumenti di ratificazione scambiati il 28 febbraio 1929
Entrato in vigore il 28 febbraio 1929
(Stato 28 febbraio 1929)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Ellenica,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di amicizia che uniscono la Svizzera e la Grecia e di risolvere, per quanto possibile, con la procedura di conciliazione e con quella giudiziaria, le vertenze che dovessero sorgere tra i due paesi,
hanno risolto di conchiudere un trattato a questo scopo ed hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura esse possano essere, che sorgessero fra esse e che non avessero potuto esser risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.
Qualora la procedura di conciliazione non raggiunga il suo scopo, si avrà ricorso ad una soluzione in via giudiziaria in conformità degli articoli 15 e seguenti del presente trattato.
Restano riservate le vertenze per la composizione delle quali è stabilita una procedura speciale da altre convenzioni in vigore tra le parti contraenti.
Qualora trattisi di una controversia che, a norma della legislazione interna di una delle parti, è di competenza dei tribunali, la parte chiamata in causa potrà opporsi a che la controversia sia sottoposta a una procedura di conciliazione e, dato il caso, a una procedura giudiziaria prima che una sentenza definitiva sia stata data dall’autorità giudiziaria competente.
La domanda di conciliazione deve, in questo caso, esser presentata un anno, al più tardi, a contare dalla sentenza giudiziaria.
Le parti contraenti istituiranno una commissione permanente di conciliazione composta di tre membri.
Esse nomineranno ciascuna, a libera scelta, uno dei membri e designeranno, di concerto, il presidente. Il presidente non dovrà essere cittadino delle parti contraenti, né avere il domicilio sul loro territorio o essere al loro servizio.
Fino a che non sarà stata iniziata la procedura, ciascuna delle parti contraenti avrà il diritto dì richiamare il commissario da essa nominato e di sostituirlo, e di revocare il suo consenso alla nomina del presidente. In questo caso, va proceduto senza indugio alla sostituzione dei membri che escono dalla commissione.
Alla sostituzione dei commissari sarà proceduto nel modo stabilito per la loro nomina.
La commissione di conciliazione sarà costituita entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Qualora la nomina dei presidente non sia fatta entro questo termine o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla data a cui il seggio è rimasto vacante, il presidente sarà designato in mancanza di accordo fra le parti e a richiesta di una di esse, dal presidente degli Stati Uniti di America, se esso ne accetta l’incarico.
La commissione di conciliazione ha il compito di facilitare la soluzione della vertenza chiarendo, con esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e presentando proposte per la composizione della vertenza.
La vertenza sarà sottoposta alla commissione con istanza da presentarsi al presidente di essa da una delle parti.
La parte che chiede l’apertura del procedimento di conciliazione comunicherà in pari tempo questa istanza alla parte avversaria.
Salvo accordo contrario, la commissione di conciliazione si riunisce nel luogo designato dal suo presidente.
La procedura davanti la commissione di conciliazione sarà contraddittoria.
La commissione stabilirà essa stessa la procedura tenendo conto, salvo decisione contraria presa all’unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo III della convenzione dell’Aia dei 18 ottobre 19073per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Le deliberazioni della commissione di conciliazione avranno luogo a porte chiuse, salvo che la commissione non decida altrimenti d’accordo con le parti.
Le parti contraenti avranno il diritto di nominare degli agenti speciali presso la commissione di conciliazione; questi agenti serviranno in pari tempo da mediatori tra esse e la commissione.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le decisioni della commissione di conciliazione saranno prese a semplice maggioranza di voti.
Le parti contraenti si impegnano a facilitare, nel modo più largo possibile, i lavori della commissione di conciliazione e, in particolare, a usare di tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, allo scopo di permetterle di procedere sul loro territorio alla citazione e all’audizione di testimoni o di periti nonché a visite sopra luogo.
La commissione di conciliazione presenterà il suo rapporto nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le sarà stata sottoposta la vertenza, salvo che le parti non decidano, di comune accordo, di prorogare questo termine.
A ciascuna delle parti sarà consegnata una copia del rapporto.
Il rapporto della commissione non avrà, né per quanto concerne la esposizione dei fatti, né per quanto concerne le considerazioni di diritto, il carattere d’una sentenza arbitrale.
La commissione di conciliazione fisserà il termine entro il quale le parti dovranno pronunciarsi in merito alle sue proposte.
Questo termine non può tuttavia essere superiore a tre mesi.
Per tutta la durata della procedura i membri della commissione di conciliazione riceveranno un’indennità il cui ammontare sarà stabilito di comune accordo, dalle parti contraenti.
Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese e parte eguale delle spese comuni della commissione.
Qualora una delle parti contraenti non accetti le proposte della commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine da questa fissato nel suo rapporto, ciascuna di esse potrà chiedere che la controversia sia sottoposta alla corte permanente di giustizia internazionale4.
Nel caso in cui, giusta il parere della corte di giustizia, la controversia non fosse di ordine giuridico, le parti convengono che essa sia risolta ex aequo et bono.
Le parti contraenti stabiliranno, in ogni caso particolare, un compromesso che determini chiaramente l’oggetto della vertenza, le competenze particolari che potranno essere date alla corte permanente di giustizia internazionale5, nonché tutte le altre condizioni fissate tra esse.
Il compromesso sarà concluso con scambio di note tra i governi delle parti contraenti.
Esso sarà interpretato in tutti i punti dalla corte di giustizia.
Qualora il compromesso non venga conchiuso entro tre mesi a contare dalla data in cui ad una delle parti è stata chiesta la soluzione della vertenza in via giudiziaria, ciascuna delle parti può sottoporre la vertenza con semplice istanza alla corte di giustizia.
Qualora la corte permanente di giustizia internazionale6stabilisce che la decisione di un’istanza giudiziaria o di qualsiasi altra autorità di una delle parti contraenti è intieramente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e qualora il diritto costituzionale di detta parte non consentisse o consentisse solo imperfettamente di eliminare in via amministrativa le conseguenze della decisione di cui si tratta, alla parte lesa è accordata un’equa soddisfazione di altro ordine.
La sentenza data dalla corte permanente di giustizia internazionale 1) sarà eseguita in buona fede dalle parti.
Intorno alle difficoltà che può far nascere l’interpretazione della sentenza decide la corte di giustizia, che ciascuna delle parti può a questo scopo adire per via di semplice istanza.
Durante il corso della procedura di conciliazione, o della procedura giudiziaria, le parti contraenti si asterranno da qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l’accettazione delle proposte della commissione di conciliazione o l’esecuzione della sentenza della corte permanente di giustizia internazionale7.
Le contestazioni che nascessero in merito all’interpretazione o alla esecuzione del presente trattato saranno, salvo convenzione contraria, sottoposte direttamente e con semplice istanza, alla corte permanente di giustizia internazionale8.
Il presente trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna più presto possibile.
Il trattato entra in vigore con lo scambio delle ratificazioni. Esso è concluso per la durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso rimarrà in vigore per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.
Qualora una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria sia ancora pendente alla scadenza del presente trattato, essa seguirà il suo corso in conformità delle disposizioni dei presente trattato o di un’altra convenzione che le parti contraenti avessero convenuto di sostituire ad esso.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.Fatto a Ginevra, in doppio esemplare, il ventun settembre millenovecentoventicinque.
| Motta | Al. C. Carapano |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 45 57 ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota all’art. 15. ↩
Vedi la nota all’art. 15. ↩
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