0.193.413.45Bilateral International Treaty11.06.1928
0.193.413.45
CS 11 271; FF 1928 I 37 ediz. ted. 41 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 16 novembre 1927
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19282
Istrumenti di ratificazione scambiati l’11 giugno 1928
Entrato in vigore l’11 giugno 1928
(Stato 5 novembre 1999)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Presidente della Repubblica Finlandese,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia che uniscono la Svizzera e la Finlandia e di favorire, nell’interesse della pace generale, lo sviluppo della procedura di conciliazione e di regolamento giudiziario per la soluzione delle vertenze internazionali;
decisi a dare, nei loro rapporti reciproci, la più larga applicazione possibile ai principi consacrati dalla Risoluzione della Società delle Nazioni, in data del 22 settembre 1922, concernente l’istituzione di commissioni di conciliazione internazionali;
hanno risolto di conchiudere, a questo scopo, un trattato ed hanno designato quali loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad una procedura di conciliazione, prima d’intraprendere qualsiasi procedura giudiziaria, le controversie, di qualunque natura siano, che nascessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per via diplomatica entro un termine ragionevole.
Spetta a ciascuna delle Parti contraenti di decidere il momento a partire dal quale la procedura di conciliazione potrà essere sostituita alle trattative diplomatiche.
Le controversie per la soluzione delle quali una speciale giurisdizione è prevista da altre convenzioni in vigore fra le Parti contraenti saranno tuttavia sottoposte direttamente a questa giurisdizione.
Quando si tratti di una controversia che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, sia dì competenza di un’autorità giudiziaria, la Parte convenuta potrà opporsi a che la controversia sia sottoposta a una procedura di conciliazione e, dato il caso, a un regolamento giudiziario, prima che l’autorità giudiziaria competente abbia pronunciato un giudizio definitivo. Nel caso in cui la Parte attrice volesse contestare questa decisione, la controversia dovrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione al più tardi un anno dopo questa decisione.
Nei sei mesi che seguiranno lo scambio delle ratificazioni del presente trattato, le Parti contraenti istituiranno una Commissione permanente di conciliazione, composta di cinque membri.
Ciascuna di esse nominerà un membro a suo piacimento mentre gli altri tre saranno designati di comune accordo. Questi altri tre membri non dovranno essere sudditi dalle Parti contraenti, né avere il domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio.
Il presidente della Commissione sarà nominato, di comune accordo, tra i membri designati in comune.
I membri della Commissione saranno nominati per tre anni. Salvo accordo contrario tra le Parti, i membri designati in comune non potranno essere revocati durante il loro mandato.
In caso di morte o di dimissioni di uno dei membri della Commissione di conciliazione, si dovrà provvedere alla sua sostituzione per il resto della durata del suo mandato, se possibile nei tre mesi che seguono e, in ogni caso, non appena la vertenza sia stata sottoposta alla Commissione.
Qualora uno dei membri della Commissione di conciliazione designati in comune dalle Parti contraenti fosse momentaneamente impedito di partecipare ai lavori della Commissione in seguito a malattia o a qualsiasi altra circostanza, le Parti s’intenderanno per designare un supplente che siederà temporaneamente al suo posto. Se la designazione di questo supplente non avviene nel termine di tre mesi a contare dalla vacanza temporanea del seggio, si procederà conformemente all’articolo 5 del presente trattato.
Se, allo spirare del mandato d’un membro della Commissione, non si provvede alla sua sostituzione, il suo mandato si ritiene rinnovato per un periodo di tre anni; le Parti si riservano, tuttavia, di trasferire, allo spirare del termine di tre anni, le funzioni di presidente a un altro dei membri della Commissione designati in comune.
Un membro il cui mandato spiri durante il tempo in cui sia in corso una procedura, continua a prender parte all’esame della vertenza fino a che sia terminata la procedura, nonostante che il suo successore fosse già stato designato.
Se la designazione dei membri della Commissione di conciliazione da designarsi in comune, o quella del presidente, non avviene entro il termine stabilito di sei mesi o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, le nomine verranno fatte, a richiesta di una sola delle Parti, dal Presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale3, o, se questi è cittadino di uno degli Stati contraenti, dal Vicepresidente, o, se questi si trova nella stessa condizione, dal membro anziano della Corte.
Entro un termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti contraenti avrà portato una vertenza davanti alla Commissione di conciliazione, ciascuna delle Parti potrà, per l’esame di questa vertenza, sostituire il membro permanente designato da essa con una persona che possieda una competenza speciale in materia.
La Parte che volesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente l’altra Parte; quest’ultima avrà la facoltà di usare del medesimo diritto entro un termine di quindici giorni a contare dalla data in cui le sarà giunto l’avviso.
Ciascuna Parte si riserva di nominare immediatamente un supplente per sostituire temporaneamente il membro permanente designato da essa che, in seguito a malattia o a un’altra circostanza qualsiasi, si trovasse momentaneamente impedito di partecipare ai lavori della Commissione.
La Commissione di conciliazione ha il compito di facilitare la soluzione della vertenza chiarendo, con esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e presentando proposte per la composizione della vertenza, in conformità dell’articolo 12 del presente trattato.
La vertenza sarà sottoposta alla Commissione con istanza da presentarsi al Presidente di essa da una delle Parti. La Parte che chiede l’apertura del procedimento di conciliazione comunicherà in pari tempo questa istanza alla Parte avversaria.
Salvo accordo contrario, la Commissione di conciliazione si riunisce nel luogo designato dal suo presidente.
La procedura davanti la Commissione di conciliazione sarà contraddittoria.
La Commissione stabilirà essa stessa la procedura tenendo conto, salvo decisione contraria presa all’unanimità, delle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell’Aja, del 18 ottobre 19074, per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Le deliberazioni della Commissione di conciliazione avranno luogo a porte chiuse, salvo che la Commissione non decida altrimenti d’accordo con le Parti.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le decisioni della Commissione di conciliazione saranno prese a semplice maggioranza di voti. Ciascun membro disporrà d’un voto. Se non sono presenti tutti i membri il voto del presidente sarà preponderante in caso di parità di voti. La Commissione non potrà prendere decisioni sul merito della vertenza che se tutti i membri sono presenti.
Le Parti contraenti s’impegnano a fornire alla Commissione di conciliazione tutte le informazioni utili e a facilitarle, nel modo più largo possibile, l’adempimento del suo compito.
La Commissione di conciliazione presenterà il suo rapporto nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le sarà stata sottoposta la vertenza, salvo che le Parti non decidano, di comune accordo, di prorogare questo termine.
Il rapporto conterrà un disegno di regolamento della vertenza ogni volta che le circostanze lo consentano.
Il parere motivato dei membri rimasti in minoranza, sarà esposto nel rapporto.
Un esemplare del rapporto, firmato dal presidente, sarà sottoposto a ciascuna delle parti.
Il rapporto della Commissione non avrà, né per quanto concerne l’esposizione dei fatti, né per quanto concerne le considerazioni di diritto, il carattere d’una sentenza arbitrale.
Le Partì porteranno a loro conoscenza reciproca, nonché a conoscenza del presidente della Commissione di conciliazione, entro un termine ragionevole, non superiore tuttavia a tre mesi, se esse accettano le conclusioni dei rapporto e le proposte che vi sono contenute.
Spetterà alle Parti di decidere, di comune accordo, se il rapporto della Commissione e i processi verbali dei dibattimenti possano essere pubblicati prima che spiri il termine entro il quale devono pronunciarsi sulle proposte formulate nel rapporto stesso.
Per tutta la durata effettiva della procedura, i membri della Commissione di conciliazione riceveranno un’indennità il cui ammontare sarà fissato di comune accordo dalle Partì contraenti.
Ciascuna Parte sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della Commissione.
Qualora una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine fissato dal suo rapporto, ciascuna delle Parti potrà domandare che la controversia sia sottoposta alla Corte permanente di Giustizia internazionale5in conformità dell’impegno assunto nell’aderire alla disposizione facoltativa dell’articolo 36 dello statuto di essa Corte6. Le Parti contraenti restano legate fra loro da questo impegno fino allo spirare del presente trattato, anche se nel frattempo quest’impegno dovesse cessare per l’una dì esse o per tutte e due.
Le Parti convengono inoltre che, nel caso in cui la controversia non dovesse rientrare in una delle categorie enumerate all’articolo 36, capoverso 2, dello statuto della Corte dì Giustizia7, ciascuna delle Parti potrà tuttavia domandare che la controversia venga deferita alla Corte permanente di Giustizia internazionale8che la risolverà ex aequo et bono nel caso in cui non esistesse una regola di diritto applicabile.
Le Parti contraenti stabiliranno, in ogni singolo caso, un compromesso speciale che determini esattamente l’oggetto della controversia, le competenze particolari che potessero essere conferite alla Corte permanente di Giustizia internazionale9come pure tutte le altre condizioni convenute tra di loro.
Il compromesso sarà stabilito mediante scambio di note tra i Governi delle Parti contraenti.
Esso sarà interpretato in tutti i punti dalla Corte di Giustizia.
Se il compromesso non è stabilito entro tre mesi dacchè ad una delle Parti è stata presentata una proposta per il regolamento giudiziario, ciascuna Parte potrà adire la Corte di Giustizia mediante semplice richiesta.
Se la Corte permanente di Giustizia internazionale10accertasse che una decisione di un’istanza giudiziaria o di un’altra autorità dipendente da una delle Parti contraenti, è in tutto o in parte, contraria al diritto delle genti e il diritto costituzionale di questa Parte non permettesse o permettesse solo in modo imperfetto di rimuovere, mediante provvedimenti amministrativi, le conseguenze della decisione di cui si tratta, si dovrà accordare alla Parte lesa un’adeguata riparazione d’altra natura.
La sentenza pronunciata dalla Corte permanente di Giustizia internazionale11, sarà eseguita dalle Parti in buona fede.
Le contestazioni che potessero nascere circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente trattato saranno, salvo convenzione contraria, sottoposte direttamente alla Corte permanente di Giustizia internazionale12mediante semplice richiesta.
Durante la procedura di conciliazione, la procedura giudiziaria o la procedura arbitrale, le Parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione o sull’esecuzione del decreto della Corte permanente di Giustizia internazionale13.
Le contestazioni che sorgessero circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente trattato saranno, salvo accordo contrario, sottoposte direttamente alla Corte permanente di Giustizia internazionale14mediante semplice richiesta.
Il presente trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna nel più breve termine possibile.
Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà una durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non è disdetto sei mesi avanti lo spirare di questo termine, si considererà come rinnovato per un periodo di cinque anni, e così di seguito.
Se allo spirare del presente trattato si trova pendente una procedura di conci i ione o una procedura giudiziaria, essa seguirà il suo corso in conformità delle stipulazioni del presente trattato o di qualsiasi altra Convenzione che le Parti contraenti avessero stabilito di sostituirgli.
In fede di che, i Plenipotenziari di cui sopra hanno firmato il presente trattato.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il sedici novembre millenovecentoventisette.
| Motta | R.W. Erich |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 44 411 ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dei 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted., 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 n. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota 1 all’art. 15 ↩
Vedi la nota 1 all’art. 15 ↩
Vedi la nota 1 all’art. 15 ↩
Vedi la nota 1 all’art. 15 ↩
Vedi la nota 1 all’art. 15 ↩
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