0.193.411.36Bilateral International Treaty26.05.1922
0.193.411.36
RU 38 347 e CS 11 283; FF 1922 I 179 ediz. ted. 187 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso il 3 dicembre 1921
Approvato dall’Assemblea federale il 7 aprile 19221
Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 aprile 1922
Entrato in vigore il 26 maggio 1922
(Stato 26 maggio 1922)
La Confederazione Svizzera
e
lo Stato germanico,
decisi a rispettare reciprocamente ed in modo infrangibile l’indipendenza e l’integrità del loro territorio,
decisi a rafforzare ed a promuovere le relazioni pacifiche e amichevoli che da secoli non hanno mai cessato d’esistere fra il popolo svizzero ed il popolo germanico,
decisi a dare nei rapporti fra i due Stati la più ampia applicazione al principio del regolamento arbitrale dei conflitti internazionali,
convinti che, nelle contestazioni le quali, per l’essenza loro, non si prestano ad essere risolte con sentenza giudiziaria, il Consiglio d’uomini di fiducia imparziali offre in ogni caso una garanzia per un pacifico componimento delle medesime,
hanno convenuto di conchiudere un Trattato generale d’arbitrato e di conciliazione ed hanno designato a tal uopo i loro plenipotenziari, cioè:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo avere esaminato e trovato in buona e debita forma i loro pieni poteri,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre alla procedura d’arbitrato ed alla procedura di conciliazione, in conformità del presente Trattato, le contestazioni di qualsiasi natura che sorgessero fra loro e non avessero potuto venir appianate entro un congruo termine in via diplomatica.
Le contestazioni per la cui definizione le Parti contraenti sono da altre Convenzioni fra loro esistenti vincolate ad una procedura speciale saranno trattate secondo le disposizioni di codeste Convenzioni.
A richiesta di una delle Parti e sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 32, saranno sottoposte alla procedura d’arbitrato le contestazioni aventi per oggetto: primo: la validità3, l’interpretazione e l’esecuzione di un Trattato conchiuso fra le due Parti; secondo: qualsiasi questione di diritto internazionale; terzo: l’esistenza di un fatto che, se fosse provato, costituirebbe violazione di un obbligo internazionale; quarto: l’estensione e la natura della riparazione dovuta per tale violazione.
Ove tra le Parti esistano divergenze d’opinione circa il sapere se una contestazione appartenga al novero di quelle surriferite, siffatta questione pregiudiziale sarà decisa nella procedura d’arbitrato.
Per le questioni che ai termini della legislazione nazionale della Parte contro cui una domanda è formulata devono essere decise dalle autorità giudiziarie, ivi compresi i tribunali amministrativi, la Parte convenuta può esigere: da un lato, che la contestazione venga sottoposta alla procedura d’arbitrato solo dopo che le autorità giudiziarie avranno pronunciato una decisione definitiva, e – d’altro lato – che il Tribunale arbitrale venga adito al più tardi entro sei mesi da questa decisione. Ciò non vale per il caso in cui si tratti d’un diniego di giustizia e si siano adite le istanze di ricorso dalla legge previste.
Sorgendo fra le Parti una divergenza d’opinione circa l’applicazione della precedente disposizione, si deciderà al riguardo nella procedura d’arbitrato.
Il Tribunale arbitrale fonda le sue decisioni: primo: sulle convenzioni in vigore fra le Parti, siano esse generali o speciali, e sulle norme giuridiche che ne derivano; secondo: sulla consuetudine internazionale, quale espressione di una pratica generale riconosciuta come diritto; terzo: sui principi generali di diritto riconosciuti dagli Stati civili.
Se in un singolo caso le suenunciate basi giuridiche presentano delle lacune, il Tribunale arbitrale decide secondo i principi giuridici che, a parer suo, dovrebbero fare norma in diritto internazionale. Esso si attiene a tale riguardo alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
Quando ambedue le Parti vi consentano, il Tribunale arbitrale può fondare la sua decisione, anziché su principi giuridici, su considerazioni d’equità.
Salvo contrario accordo delle Parti nel singolo caso, il Tribunale arbitrale viene costituito come segue.
I giudici sono scelti sulla lista dei Membri della Corte permanente d’arbitrato dell’Aia, quivi istituita dalla Convenzione 18 ottobre 19074per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Ogni Parte elegge a sua libera scelta un arbitro. Le Parti eleggono in comune tre altri giudici, e fra essi il capo arbitro. Se, dopo la sua nomina, uno dei giudici eletti in comune acquista la nazionalità di una delle due Parti, prende domicilio sul suo territorio od entra al suo servizio, ognuna delle Parti può chiedere che venga sostituito. Le contestazioni che sorgessero intorno al sapere se ricorrano questi estremi saranno decise dagli altri quattro giudici; l’anziano fra i giudici eletti in comune assume allora la presidenza, e a parità di voti il suo conta per due.
Per ogni singolo caso si procede ad una nuova elezione dei giudici. Le Parti contraenti si riservano tuttavia di procedere di comune accordo alle elezioni, cosicché per certe categorie di contestazioni il Tribunale si trovi, per un determinato periodo di tempo, composto dei medesimi giudici.
I Membri del Tribunale che, per una causa qualunque, cessano di farne parte saranno sostituiti nello stesso modo come furono eletti.
Le Parti contraenti stabiliscono, per ogni singolo caso, in esecuzione del presente Trattato, un regolamento che determina: l’oggetto della contestazione, le eventuali competenze particolari del Tribunale arbitrale, la sua composizione e sede, l’importo della somma che ogni Parte dovrà depositare a titolo di anticipo per le spese, le regole da osservare in quanto concerne la forma e i termini della procedura, nonché gli altri dettagli ritenuti necessari.
Sulle divergenze d’opinione circa le disposizioni del compromesso decide – sotto riserva dell’articolo 8 – il Tribunale arbitrale.
Se il compromesso non viene stabilito entro il termine di due mesi da che una delle Parti ha notificato all’altra l’intenzione di sottoporre la contestazione alla procedura d’arbitrato o se il Tribunale arbitrale non è costituito entro il medesimo termine, ciascuna delle Parti può portare direttamente la contestazione davanti alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale dell’Aja5.
Il Tribunale arbitrale prende le sue decisioni a maggioranza di voti.
La sentenza arbitrale conterrà indicazioni sul modo della sua esecuzione, in ispecie sui termini che dovranno essere a tale riguardo osservati.
Ove in una sentenza arbitrale sia accertato che una decisione o misura di un 1 istanza giudiziaria o di un’altra autorità d’una Parte è in tutto o in parte contrarla al diritto delle genti, e che il diritto costituzionale di questa Parte non permette o permette solo incompletamente di rimuovere, mediante provvedimenti amministrativi, le conseguenze della decisione o misura di cui si tratta, la sentenza arbitrale accorderà alla Parte lesa una adeguata riparazione d’altra natura.
Sotto riserva di clausole compromissorie in contrario senso, ogni Parte può chiedere al Tribunale che ha pronunciato la sentenza arbitrale la revisione della stessa. La domanda può essere motivata soltanto colla scoperta di un fatto che sarebbe stato tale da esercitare un’influenza decisiva sulla sentenza e che al momento della chiusura dei dibattimenti era sconosciuto al Tribunale stesso ed alla Parte che chiede la revisione, senza che siavi stata colpa dal canto suo ad ignorarlo.
I membri del Tribunale che, per una causa qualunque, non prendono parte alla procedura di revisione sono sostituiti nello stesso modo come furono nominati.
Il termine entro il quale la domanda prevista nel capoverso primo può essere presentata sarà fissato nella sentenza arbitrale, a meno che esso non sia stato stabilito nel compromesso.
Tutte le contestazioni che sorgessero fra le Parti sull’interpretazione ed esecuzione della sentenza arbitrale saranno, salvo contrario accordo, sottoposte al giudizio del Tribunale che l’ha pronunciata. Si applicherà in tal caso, per analogia, il disposto dell’articolo 11, cpv. 2.
Tutte le contestazioni che non sono, a’ termini dei precedenti articoli, sottoposte alla procedura d’arbitrato saranno trattate nella procedura di conciliazione.
Ove la controparte asseveri che una contestazione attitata nella procedura di conciliazione dev’essere giudicata dal Tribunale arbitrale, quest’ultimo statuirà avantutto su tale questione pregiudiziale.
I Governi delle Parti contraenti possono convenire che una contestazione per la quale, a’ sensi del presente Trattato, può essere adito il Tribunale arbitrale, venga, definitivamente o sotto riserva di ulteriore ricorso a quest’ultimo, trattata nella procedura di conciliazione.
Per la procedura di conciliazione è istituito un Consiglio Permanente di Conciliazione.
Il Consiglio Permanente di Conciliazione si compone di cinque membri. Le Parti contraenti eleggono ciascuna a libera scelta un membro e designano di comune accordo gli altri tre membri. Questi tre membri non devono essere attinenti delle Parti contraenti, né avere il proprio domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio. Le Parti contraenti designano, di comune accordo, fra questi tre membri il presidente.
Ciascuna delle Parti ha in ogni tempo – purché una procedura non sia già in corso o stata chiesta da una Parte – il diritto di revocare il membro da essa eletto e di designargli un successore. Alle stesse condizioni ciascuna delle Parti contraenti è libera di revocare il suo consenso alla nomina d’ognuno dei tre membri designati in comune. In tal caso si dovrà procedere indilatamente alla nomina in comune di un nuovo membro.
Per la durata effettiva della procedura, i membri ricevono un’indennità il cui importo dev’essere fissato dalle Parti. Le spese del Consiglio Permanente di Conciliazione sono sopportate da entrambi le Parti in egual misura.
Il Consiglio Permanente di Conciliazione sarà costituito durante i sei mesi susseguenti allo scambio delle ratifiche del presente Trattato. 1 membri uscenti saranno sostituiti al più presto secondo la stessa procedura che fa norma per la prima elezione.
Il Consiglio Permanente di Conciliazione fissa la sua sede e può liberamente trasferirla.
Il Consiglio Permanente di Conciliazione istituirà, occorrendo, una cancelleria. Se vi nomina attinenti delle Parti, lo farà in modo da trattare queste sopra un piede d’uguaglianza.
Qualora la nomina dei membri da designare in comune non sia avvenuta entro i sei mesi susseguenti allo scambio delle ratifiche, o – in caso di completamento del Consiglio Permanente di Conciliazione – entro tre mesi dall’uscita di un membro, – si applicheranno per analogia all’elezione dei membri le disposizioni dell’articolo 45, cpv. da 4 a 6, della Convenzione conchiusa all’Aja il 18 ottobre 19076per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Al Consiglio Permanente di Conciliazione incombe il dovere di stendere un rapporto che accerti lo stato di fatto e contenga proposte per il componimento della contestazione.
Il rapporto dev’essere presentato entro sei mesi dal giorno in cui il Consiglio Permanente di Conciliazione fu adito della contestazione, eccettoché le Parti convengano di abbreviare o prolungare questo termine. Il rapporto dev’essere steso in tre esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuna delle Parti e il terzo conservato negli archivi del Consiglio Permanente di Conciliazione.
Il rapporto non ha – né per ciò che riguarda l’esposizione dei fatti, né per ciò che concerne le considerazioni di diritto – il significato e l’importanza d’una decisione definitiva obbligatoria. Ognuna delle Parti deve però dichiarare, entro un termine da fissarsi nel rapporto, se e fin dove ammetta le constatazioni di quest’ultimo e accetti le proposte in esso formulate. Siffatto termine non deve eccedere la durata di tre mesi.
Il Consiglio Permanente di Conciliazione entra in attività tostochè sia adito da una Parte. Quest’ultima comunica la sua domanda al presidente del Consiglio Permanente di Conciliazione e in pari tempo alla controparte.
Le Parti contraenti si obbligano a facilitare, in tutti i casi e sotto tutti i rapporti, i lavori del Consiglio Permanente di Conciliazione ed in ispecie ad assicurare a quest’ultimo, per opera delle autorità competenti, ogni assistenza giudiziaria. Il Consiglio Permanente di Conciliazione può, attenendosi alle competenze dei tribunali locali, procedere, sul territorio delle Parti contraenti, alla citazione ed audizione di testimoni e periti, nonché a visite sui luoghi. Può assumere le prove in seduta plenaria o affidarne l’incarico ad uno o più fra i membri eletti in comune.
Il Consiglio Permanente di Conciliazione prende le sue decisioni a semplice maggioranza di voti. Esso può deliberare validamente se tutti i membri furono regolarmente convocati e se sono presenti almeno i membri eletti in comune.
La sentenza prolata nella procedura d’arbitrato dev’essere eseguita dalle Parti in buona fede.
Le Parti contraenti si obbligano ad astenersi in quanto possibile, durante il corso della procedura d’arbitrato o di conciliazione, da qualsiasi misura che possa avere una pregiudizievole ripercussione sull’esecuzione della sentenza o sull’accettazione delle proposte del Consiglio Permanente di Conciliazione. Nel caso di procedura di conciliazione, essi devono astenersi da ogni atto di ragion fattasi, e ciò fino alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Permanente di Conciliazione per l’accettazione delle sue proposte.
Ad istanza d’una Parte, il Tribunale arbitrale può ordinare delle misure provvisionali7in quanto le Parti ne possano conseguire l’esecuzione in via amministrativa; il Consiglio Permanente di Conciliazione può pure fare delle proposte al medesimo scopo.
Sotto riserva di contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso, la procedura d’arbitrato e di conciliazione è retta dalla Convenzione dell’Aja, dei 18 ottobre 19078per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
In quanto il presente Trattato richiami le disposizioni della Convenzione dell’Aja, quest’ultime continueranno ad essere applicabili nei rapporti fra le Parti contraenti quand’anche le medesime od una di esse avessero disdetto la Convenzione.
Il Tribunale arbitrale od il Consiglio Permanente di Conciliazione è competente a prendere esso medesimo le disposizioni necessarie in merito ai termini o ad altri dettagli della procedura d’arbitrato o di conciliazione qualora né il presente Trattato, né il compromesso, né altri accordi in vigore fra le Parti contengano regole a tale riguardo.
Il presente Trattato sarà ratificato il più presto possibile. Gli atti di ratifica saranno scambiati a Berna.
Il Trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche.
Esso è conchiuso per la durata di dieci anni. Ove non venga però disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, rimarrà in vigore per un nuovo periodo di due anni e così di seguito, finché non sia stato disdetto entro il termine prescritto.
Una procedura d’arbitrato o di conciliazione che fosse pendente alla scadenza dei presente Trattato seguirà il suo corso secondo le disposizioni del Trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di sostituirgli.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.Steso in duplo a Berna, il 3 dicembre 1921 (tre dicembre millenovecentoventuno).Max Huber Gaus
1. Le Parti contraenti partono dal concetto che in caso di dubbio le disposizioni del presente Trattato saranno interpretate a favore di un’applicazione del regolamento arbitrale delle contestazioni. Le Parti contraenti dichiarano in ispecie che le ordinarie contestazioni di confine non devono essere considerate come contestazioni concernenti l’integrità del loro territorio a’ sensi dell’art. 4 del Trattato9.2. Le Parti contraenti dichiarano che il Trattato si applica eziandio alle contestazioni derivanti da fatti anteriori alla sua conclusione. Avuto riguardo alla loro portata politica generale, se ne eccettueranno tuttavia le contestazioni che si trovassero in rapporto diretto con avvenimenti della guerra mondiale.3. Il fatto che altri Stati sono interessati in una contestazione non esclude l’applicazione del Trattato. Le Parti contraenti si studieranno eventualmente d’indurre gli altri Stati ad associarsi alla procedura d’arbitrato o di conciliazione. Per questa eventualità è riservata ai Governi di entrambi gli Stati la facoltà di prevedere di comune accordo una speciale composizione del Tribunale arbitrale o del Consiglio Permanente di Conciliazione. Non potendosi approdare entro un congruo termine ad un accordo con gli altri Stati per il loro intervento nella contestazione, la procedura fra le Parti contraenti seguirà il suo corso qual’è previsto nel Trattato.4. Le Parti contraenti dichiarano che le contestazioni fra la Germania e un altro Stato, nelle quali la Svizzera potrebb’essere interessata nella sua qualità di Membro della Società delle Nazioni10, non possono venir considerate come contestazioni fra le Parti contraenti a’ sensi del presente Trattato.Berna, 3 dicembre 1921.Max Huber Gaus
RU 38 345 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 del prot. del 29 ago. 1928 (RU 45 345). Questo prot. è stato approvato dall’AF il 14 mar. 1929 (RU 45 343) e le ratificazioni sono state scambiate il 12 giu. 1929, data della sua entrata in vigore. ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di Giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
RS 0.193.212 ↩
L’art. 4 è abrogato. ↩
La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). ↩
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