0.193.211Multilateral International Treaty29.12.1900
0.193.211
CS 11 179; FF 1900 III 1 ediz. ted. 73 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa il 29 luglio 1899
Approvata dall’Assemblea federale il 10 dicembre 19001
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 dicembre 1900
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1900
(Stato 29 aprile 2025)
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc. e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà l’Imperatore della Cina; Sua Maestà il Re di Danimarca;
in nome di Sua Maestà il Re di Spagna Sua Maestà la Regina Reggente del Regno;
il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda, Imperatrice delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza il Principe di Montenegro; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi. Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia; il Consiglio Federale Svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani e Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria,
animati dalla ferma volontà di concorrere al mantenimento della pace generale;
risoluti a favorire con tutti i loro sforzi il regolamento amichevole dei conflitti internazionali;
riconoscendo la solidarietà che unisce i membri della società delle nazioni civili;
volendo estendere l’impero del diritto e fortificare il sentimento della giustizia internazionale;
convinti che l’istituzione permanente di una giurisdizione arbitrale, accessibile a tutti, nel seno delle Potenze indipendenti, può contribuire efficacemente a questo risultato;
considerando i vantaggi d’una organizzazione generale e regolare della procedura arbitrale;
stimando con l’Augusto Iniziatore della Conferenza Internazionale per la Pace, che è necessario di consacrare in un accordo internazionale i principi di equità e di diritto sui quali riposano la sicurezza degli Stati e il benessere dei Popoli;
desiderando conchiudere una Convenzione a questo scopo, hanno nominato Loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni.
Affine di prevenire, per quanto è possibile, che si debba ricorrere alla forza nelle relazioni fra gli Stati, le Potenze firmatarie convengono di fare ogni loro sforzo per assicurare il regolamento pacifico delle vertenze internazionali.
In caso di grave divergenza o di conflitto, avanti di venire alle armi, le Potenze firmatarie convengono di ricorrere, per quanto le circostanze lo permetteranno, ai buoni uffici o alla mediazione di una o più Potenze amiche.
Indipendentemente da questi ricorsi, le Potenze firmatarie giudicano utile che una o più Potenze estranee al conflitto offrano di loro propria iniziativa, in quanto le circostanze si prestino, i loro buoni uffici e la loro mediazione agli Stati in conflitto.
Il diritto d’offrire i buoni uffici o la mediazione appartiene alle Potenze estranee al conflitto, anche durante il corso delle ostilità.
L’esercizio di questo diritto non può mai essere considerato dall’una o l’altra delle Parti in litigio come un atto poco amichevole.
La parte di mediatore consiste nel conciliare le pretensioni opposte e placare i risentimenti che possono essere nati tra gli Stati in conflitto.
Le funzioni di mediatore cessano dal momento in cui si constati, sia da una delle Parti in litigio, sia dallo stesso mediatore, che i modi di conciliazione proposti da lui non sono accettati.
I buoni uffici e la mediazione, sia a petizione delle Parti in conflitto, sia per iniziativa delle Potenze estranee al conflitto, hanno esclusivamente il carattere di consiglio e non mai di forza obbligatoria.
L’accettazione della mediazione non può avere per effetto, salvo convenzione contraria, d’interrompere, di ritardare o d’intralciare la mobilitazione e le altre misure preparatorie della guerra.
Se l’accettazione avviene dopo l’apertura delle ostilità, essa non interrompe, salvo contraria convenzione, le operazioni militari in corso.
Le Potenze firmatarie sono d’accordo per raccomandare l’applicazione, se le circostanze lo permettano, di una mediazione speciale nella seguente forma.
In caso di grave controversia compromettente la pace, gli Stati in conflitto scelgono rispettivamente una Potenza alla quale affidano il mandato di entrare in rapporti diretti con la Potenza scelta dall’altra Parte, all’effetto di prevenire la rottura delle relazioni pacifiche.
Durante questo mandato, il cui termine, salvo stipulazione contraria, non può eccedere i trenta giorni, gli Stati in litigio cessano ogni rapporto diretto riguardo al conflitto, il quale è considerato come deferito esclusivamente alle Potenze mediatrici. Queste debbono adoperare ogni loro sforzo a regolare la controversia.
In caso di rottura effettiva delle relazioni pacifiche, queste Potenze rimangono incaricate della missione comune di profittare di tutte le occasioni per ristabilire la pace.
Nel litigi d’ordine internazionale che non toccano né l’onore né interessi essenziali, e che derivano da una divergenza d’apprezzamento sopra dei punti di fatto, le Potenze firmatarie giudicano utile che le Parti, che non avessero potuto mettersi d’accordo per le vie diplomatiche, istituiscano, per quanto le circostanze lo permetteranno, una Commissione internazionale d’inchiesta incaricata di facilitare la soluzione di questi litigi chiarendo, con esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto.
Le Commissioni internazionali d’inchiesta sono costituite mediante convenzione speciale fra le Parti in litigio.
La Convenzione d’inchiesta precisa i fatti da esaminare e l’estensione dei poteri dei commissari.
Essa regola la procedura.
L’inchiesta ha luogo contraddittoriamente.
La forma e i termini da osservare, in quanto non siano fissati dalla convenzione d’inchiesta, sono determinati dalla Commissione stessa.
Le Commissioni internazionali d’inchiesta sono formate, salvo contraria stipulazione, nella maniera determinata dall’articolo 32 della presente Convenzione.
Le Potenze in litigio s’impegnano di fornire alla Commissione internazionale d’inchiesta, nella maggior misura che Esse giudicheranno possibile, tutti i mezzi e tutte le agevolezze necessarie per la conoscenza intera e l’esatto apprezzamento dei fatti in questione.
La Commissione internazionale d’inchiesta presenta alle Potenze in litigio il suo rapporto, firmato da tutti i membri della Commissione.
Il rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta, limitato all’accertamento dei fatti, non ha alcun carattere di sentenza arbitrale. Esso lascia alle Potenze in litigio una intera libertà per il seguito da dare a questo accertamento.
L’arbitrato internazionale ha per oggetto il regolamento delle controversie fra gli Stati, per mezzo di giudici di loro scelta e su la base del rispetto del diritto.
Nelle questioni d’ordine giuridico, e in primo luogo nelle questioni d’interpretazione o di applicazione di convenzioni internazionali, l’arbitrato è riconosciuto dalle Potenze firmatarie come il modo più efficace e in pari tempo più giusto per regolare le controversie che non sono state risolute in via diplomatica.
La convenzione d’arbitrato è conclusa per le contestazioni già nate o per le contestazioni eventuali.
Essa può concernere ogni controversia o solamente le controversie di una determinata categoria.
La convenzione d’arbitrato implica l’obbligo di sottomettersi in buona fede alla sentenza arbitrale.
Indipendentemente dai trattati generali o particolari che stipulano attualmente l’obbligo di ricorrere all’arbitrato per le Potenze firmatarie, queste Potenze si riservano di concludere, sia avanti la ratificazione del presente Atto, sia posteriormente, dei nuovi accordi, generali o particolari, per estendere l’arbitrato obbligatorio a tutti i casi che esse giudicheranno possibile di sottomettergli.
Allo scopo di facilitare il ricorso immediato all’arbitrato per le controversie internazionali che non abbiano potuto essere regolate in via diplomatica, le Potenze firmatarie si obbligano ad organizzare una Corte permanente d’arbitrato, accessibile in ogni tempo e che funzioni, salvo stipulazione contraria delle Parti, conformemente alle regole di procedura inserite nella presente Convenzione.
La Corte permanente sarà competente per tutti i casi d’arbitrato, eccetto che le Parti non convengano di stabilire una giurisdizione speciale.
Un Ufficio internazionale stabilito all’Aja serve di cancelleria alla Corte.
Questo Ufficio è l’intermediario delle comunicazioni relative alle riunioni di questa Corte.
Esso ha la cura degli archivi e la gestione di tutti gli affari amministrativi.
Le Potenze firmatarie s’obbligano a comunicare all’Ufficio internazionale dell’Aja, una copia certificata conforme di ogni stipulazione d’arbitrato intervenuta tra esse e di ogni sentenza arbitrale relativa ad esse e pronunciata da giurisdizioni speciali.
Esse s’obbligano inoltre a comunicare all’Ufficio le leggi, regolamenti e documenti accertanti eventualmente l’esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte.
Ciascuna Potenza firmataria designerà, nei tre mesi che seguiranno la ratifica da parte di esse del presente atto, quattro persone al più, di riconosciuta competenza nelle questioni di diritto internazionale, che godano la più alta considerazione morale e siano disposte ad accettare le funzioni d’arbitro.
Le persone così designate saranno inscritte, come membri della Corte, in una lista, che sarà notificata a tutte le Potenze firmatarie per cura dell’Ufficio.
Ogni modificazione alla lista degli arbitri è portata, per cura dell’Ufficio, a notizia delle Potenze firmatarie.
Due o più Potenze possono intendersi per la designazione in comune di uno o più membri.
La stessa persona può essere designata da varie Potenze.
I membri della Corte sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato.
In caso di morte o di ritiro d’un membro della Corte, si procede alla sua sostituzione secondo il modo determinato per la nomina.
Quando le Potenze firmatarie vogliono indirizzarsi alla Corte permanente per il regolamento d’una controversia sorta tra esse, la scelta degli arbitri chiamati a formare il Tribunale competente per decidere questa controversia deve essere fatta nella lista generale dei membri della Corte.
Se le Parti non riescono a mettersi d’accordo sulla costituzione del Tribunale arbitrale, si procede nel modo seguente:
Ciascuna parte nomina due arbitri, e questi scelgono insieme un terzo arbitro.
Se gli arbitri non riescono a intendersi, la scelta del terzo arbitro è conferita ad una terza Potenza, scelta di comune accordo dalle Parti.
Se non v’è accordo nemmeno allora, ciascuna parte designa una Potenza differente, e la scelta del terzo arbitro è fatta d’accordo dalle Potenze così designate.
Composto così il Tribunale, le Parti notificano all’Ufficio la loro decisione di indirizzarsi alla Corte e i nomi degli arbitri.
Il Tribunale arbitrale si riunisce alla data fissata dalle Parti.
I membri della Corte, nell’esercizio delle loro funzioni e fuori del loro Paese, godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
Il Tribunale arbitrale risiede ordinariamente all’Aja. La sede non può, salvo il caso di forza maggiore, essere cambiata dal Tribunale se non col consenso delle Parti.
L’Ufficio internazionale dell’Aia è autorizzato a mettere i suoi locali e la sua organizzazione a disposizione delle Potenze firmatarie per il funzionamento di ogni giurisdizione speciale d’arbitrato.
La giurisdizione della Corte permanente può esser estesa, nelle condizioni prescritte dai regolamenti, alle controversie esistenti fra Potenze non firmatarie, o fra Potenze firmatarie con Potenze non firmatarie, se le Parti hanno convenuto di ricorrere a questa giurisdizione.
Le Potenze firmatarie considerano come un dovere, qualora un acuto conflitto minacci di sorgere fra due o più di esse, di ricordare a queste che la Corte permanente è loro aperta.
In conseguenza esse dichiarano che il fatto di ricordare alle Parti in conflitto le disposizioni della presente Convenzione, e il consiglio dato, nell’interesse superiore della pace, di indirizzarsi alla Corte permanente non possono essere considerati se non come atti di buoni uffici.
Un Consiglio amministrativo permanente composto dei rappresentanti diplomatici delle Potenze firmatarie accreditate all’Aja e del Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi che compirà le funzioni di Presidente, sarà costituito in questa città il più presto possibile dopo la ratifica del presente atto da parte di almeno nove Potenze.
Questo Consiglio sarà incaricato di stabilire ed organizzare l’Ufficio internazionale, che resterà sotto la sua direzione e sotto il suo sindacato.
Esso notificherà alle Potenze la costituzione della Corte e provvederà alla installazione di essa.
Stabilirà il suo regolamento interno e tutti gli altri regolamenti necessari.
Deciderà tutte le questioni amministrative che potranno sorgere intorno al funzionamento della Corte.
Avrà pieni poteri quanto alla nomina, alla sospensione o alla revoca dei funzionari ed impiegati dell’Ufficio.
Fisserà gli stipendi e i salari e controllerà la spesa generale.
La presenza di cinque membri nelle riunioni debitamente convocate basta per permettere al Consiglio di deliberare validamente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio comunica senza indugio alle Potenze firmatarie i regolamenti adottati da esso. Indirizza loro annualmente un rapporto sopra i lavori della Corte, sopra il funzionamento dei servizi amministrativi e sopra le spese.
Le spese dell’Ufficio saranno sopportate dalle Potenze firmatarie nella proporzione stabilita per l’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale.
Affine di favorire lo sviluppo dell’arbitrato, le Potenze firmatarie hanno decretato le seguenti regole che saranno applicate alla procedura arbitrale, in quanto le Parti non abbiano convenuto altre regole.
Le Potenze che ricorrono all’arbitrato firmano un atto speciale (compromesso) nel quale sono nettamente determinati l’oggetto della controversia e l’estensione dei poteri degli arbitri. Questo atto implica l’obbligo delle Parti di sottomettersi in buona fede alla sentenza arbitrale.
Le funzioni arbitrali possono essere conferite ad un unico arbitro o a più arbitri designati dalle Parti a loro piacere, o scelti da esse fra i membri della Corte permanente d’arbitrato stabilita dal presente Atto.
Se le Parti non riescono a mettersi d’accordo sulla costituzione del Tribunale arbitrale, si procede nel modo seguente:
Ciascuna Parte nomina due arbitri, e questi scelgono insieme un terzo arbitro.
Se gli arbitri non riescono ad intendersi, la scelta del terzo arbitro è conferita ad una terza Potenza, designata di comune accordo dalle Parti.
Se non v’è accordo nemmeno allora, ciascuna Parte designa una Potenza differente e la scelta del terzo arbitro è fatta d’accordo dalle Potenze così designate.
Quando un Sovrano o un Capo di Stato è scelto per arbitro, la procedura arbitrale è regolata da lui.
Il terzo arbitro è di diritto presidente del Tribunale.
Quando il Tribunale non ha un terzo arbitro, nomina esso stesso il presidente.
In caso di morte, di dimissione o d’impedimento, qualunque esso sia, di uno degli arbitri, si provvede alla sua sostituzione secondo il modo fissato per la sua nomina.
La sede del Tribunale è stabilita dalle Parti. In mancanza di questa designazione il Tribunale risiede all’Aja.
La sede così fissata non può, salvo il caso di forza maggiore, essere mutata dal Tribunale se non col consenso delle Parti.
Le Parti hanno il diritto di nominare presso il Tribunale dei delegati od agenti speciali, con l’incarico di servire da intermediari fra esse e il Tribunale.
Esse sono altresì autorizzate ad incaricare della difesa dei loro diritti e interessi davanti al Tribunale, dei procuratori o degli avvocati nominati da esse a tale scopo.
Il Tribunale decide della scelta delle lingue che adoprerà e l’uso delle quali sarà permesso dinanzi ad esso.
La procedura arbitrale comprende di regola due fasi distinte: l’istruzione e i dibattimenti.
L’istruzione consiste nella comunicazione fatta dai rispettivi agenti ai membri del Tribunale e alla Parte contraria, di tutti gli atti stampati o scritti e di tutti i documenti che hanno importanza per la decisione. Questa comunicazione avrà luogo nella forma e nel termine stabiliti dal Tribunale in virtù dell’articolo 49.
I dibattimenti consistono nello svolgimento orale dei mezzi delle Parti davanti al Tribunale.
Ogni documento prodotto dall’una delle Parti deve essere comunicato all’altra Parte.
I dibattimenti sono diretti dal Presidente.
Essi non sono pubblici che in virtù d’una decisione del Tribunale, presa con l’accordo delle Parti.
Essi sono consegnati in processi verbali redatti da segretari nominati dal Presidente. Questi processi verbali hanno soli carattere autentico.
Chiusa l’istruzione, il Tribunale ha il diritto di scartare dal dibattimento tutti gli atti e documenti nuovi che una delle parti volesse sottomettergli senza il consenso dell’altra.
Il Tribunale è libero di prendere in considerazione gli atti e documenti nuovi sopra i quali gli agenti o i procuratori delle Parti richiamassero la sua attenzione.
In tal caso il Tribunale ha il diritto di richiedere la produzione di questi atti o documenti, salvo l’obbligo di darne notizia alla Parte contraria.
Il Tribunale può inoltre richiedere dagli agenti delle Parti la produzione di tutti gli atti e domandare tutte le necessarie spiegazioni. In caso di rifiuto il Tribunale ne prende atto.
Gli agenti ed i procuratori delle Parti sono autorizzati a presentare oralmente al Tribunale tutti i mezzi che essi ritengono utili alla difesa della loro causa.
Essi hanno diritto di sollevare eccezioni e incidenti. Le decisioni del Tribunale sopra questi punti sono definitive e non possono dar luogo ad alcuna ulteriore discussione.
I membri del Tribunale hanno diritto di fare delle domande agli agenti ed ai procuratori delle Parti e di domandare loro schiarimenti su i punti dubbi.
Né le domande, né le osservazioni fatte dai membri del Tribunale durante il corso del dibattimento non possono essere considerate come l’espressione dell’opinione del Tribunale in generale o dei suoi membri in particolare.
Il Tribunale è autorizzato a determinare la sua competenza interpretando il compromesso nonché gli altri trattati che possono essere invocati nella materia ed applicando i principi del diritto internazionale.
Il Tribunale ha diritto di emettere delle ordinanze di procedura per la direzione del processo, di determinare la forma e i termini nei quali ciascuna Parte dovrà prendere le sue conclusioni e di procedere a tutte le formalità concernenti l’amministrazione delle prove.
Dopo che gli agenti ed i procuratori delle Parti avranno presentato tutti gli schiarimenti e le prove a sostegno della loro causa, il Presidente dichiara la chiusura del dibattimento.
Le deliberazioni del Tribunale hanno luogo a porte chiuse.
Ogni decisione è presa a maggioranza dei membri del Tribunale.
Il rifiuto di un membro di prender parte al voto deve essere constatato nel processo verbale.
La sentenza arbitrale, votata a maggioranza di voti, è motivata. Essa è redatta per iscritto e firmata da ciascuno dei membri del Tribunale.
Quelli dei membri che sono rimasti in minoranza, possono far constatare, firmando, il loro dissenso.
La sentenza arbitrale è letta in seduta pubblica del Tribunale, presenti o debitamente chiamati gli agenti ed i procuratori delle Parti.
La sentenza arbitrale, debitamente pronunciata e notificata agli agenti delle Parti in litigio, decide definitivamente e senza appello la contestazione.
Le Parti possono riservarsi nel compromesso di domandare la revisione della sentenza arbitrale.
In questo caso, e salvo contraria convenzione, la domanda deve essere diretta al Tribunale che ha emesso la sentenza. Essa non può essere motivata che per la scoperta di un fatto nuovo che sarebbe stato di tal natura da esercitare un’azione decisiva sopra la sentenza e che, alla chiusura del dibattimento, era sconosciuto al Tribunale stesso e alla Parte che ha domandato la revisione.
La procedura di revisione non può essere aperta che con una decisione del Tribunale che constati espressamente l’esistenza del fatto nuovo, riconoscendogli i caratteri preveduti dal capoverso precedente e dichiarando per questo titolo ricevibile la domanda.
Il compromesso stabilisce il termine entro il quale la domanda di revisione deve essere formata.
La sentenza arbitrale non è obbligatoria che per le Parti che hanno concluso il compromesso.
Quando si tratta dell’interpretazione d’una Convenzione, alla quale hanno partecipato altre Potenze oltre le Parti in litigio, queste notificano alle prime il compromesso che esse hanno concluso. Ciascuna di queste Potenze ha il diritto di intervenire al dibattimento. Se una o più di esse hanno profittato di questa facoltà, l’interpretazione contenuta nella sentenza è egualmente obbligatoria a loro riguardo.
Ciascuna Parte sopporta le sue proprie spese ed una parte uguale delle spese del Tribunale.
La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve termine possibile.
Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.
Si farà del deposito di ciascuna ratificazione un processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà rimessa in via diplomatica a tutte le Potenze che sono state rappresentate alla Conferenza Internazionale per la Pace all’Aja.
Le Potenze non firmatarie che sono state rappresentate alla Conferenza Internazionale per la Pace, potranno accedere alla presente Convenzione. Dovranno per questo comunicare la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notificazione scritta, indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da questo a tutte le altre Potenze contraenti.
Le condizioni alle quali le Potenze, che non sono state rappresentate alla Conferenza Internazionale per la Pace, potranno accedere alla presente Convenzione, formeranno l’oggetto d’una ulteriore intesa fra le Potenze contraenti.
Se avvenisse che una delle Alte Parti contraenti denunciasse la presente Convenzione, questa denuncia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta in iscritto al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da questo a tutte le altre Potenze contraenti.
Questa denuncia non produrrà i suoi effetti che per la Potenza che l’avrà notificata.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.Fatto all’Aja, il ventinove luglio milleottocentonovantanove, in un solo esemplare che resterà depositato nell’Archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie, autenticate conformi, saranno inviate in via diplomatica alle Potenze contraenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Armenia | 23 aprile | 2025 A | 23 aprile | 2025 |
| Australia | 1° aprile | 1960 A | 1° aprile | 1960 |
| Austria | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Belarus | 4 giugno | 1962 A | 4 giugno | 1962 |
| Belgio | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Bolivia | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Brasile | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Bulgaria | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Burkina Faso | 30 agosto | 1961 A | 30 agosto | 1961 |
| Cambogia | 4 gennaio | 1956 A | 4 gennaio | 1956 |
| Camerun | 1° agosto | 1961 A | 1° agosto | 1961 |
| Canada | 19 agosto | 1960 A | 19 agosto | 1960 |
| Cile | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Cina | 21 novembre | 1904 | 21 novembre | 1904 |
| Colombia | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Congo (Kinshasa) | 25 marzo | 1961 A | 25 marzo | 1961 |
| Croazia | 7 ottobre | 1998 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Danimarca | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Dominicana, Repubblica | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Ecuador | 3 luglio | 1907 A | 3 luglio | 1907 |
| El Salvador | 20 giugno | 1907 A | 20 giugno | 1907 |
| Etiopia | 30 luglio | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
| Figi | 26 gennaio | 1973 S | 10 ottobre | 1970 |
| Francia | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Germania | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Giappone | 6 ottobre | 1900 | 6 ottobre | 1900 |
| Grecia | 4 aprile | 1901 | 4 aprile | 1901 |
| Guatemala | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Haiti | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Honduras | 1° dicembre | 1961 A | 1° dicembre | 1961 |
| India | 29 luglio | 1950 A | 29 luglio | 1950 |
| Iran | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Iraq | 31 agosto | 1970 A | 31 agosto | 1970 |
| Islanda | 8 dicembre | 1955 A | 8 dicembre | 1955 |
| Italia | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Kirghizistan | 4 giugno | 1992 S | 31 agosto | 1991 |
| Laos | 18 luglio | 1955 A | 18 luglio | 1955 |
| Libano | 14 febbraio | 1968 A | 14 febbraio | 1968 |
| Lussemburgo | 12 luglio | 1901 | 12 luglio | 1901 |
| Macedonia del Nord | 19 dicembre | 2000 | 17 novembre | 1991 |
| Maurizio | 3 agosto | 1970 S | 12 marzo | 1968 |
| Messico | 17 aprile | 1901 | 17 aprile | 1901 |
| Montenegro | 1° marzo | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Nicaragua | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Norvegia | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Nuova Zelanda | 10 febbraio | 1959 A | 10 febbraio | 1959 |
| Paesi Bassi | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Aruba | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Curaçao | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Sint Maarten | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Pakistan | 5 agosto | 1950 A | 5 agosto | 1950 |
| Panama | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Paraguay | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Perù | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Portogallo | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Regno Unito | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Romania* | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Russia | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Senegal | 1° agosto | 1977 A | 1° agosto | 1977 |
| Serbia* | 7 settembre | 2001 S | 11 aprile | 1992 |
| Slovenia | 1° ottobre | 1996 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Sri Lanka | 9 febbraio | 1955 A | 9 febbraio | 1955 |
| Stati Uniti* | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Svezia | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Svizzera | 29 dicembre | 1900 | 29 dicembre | 1900 |
| Thailandia | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Turchia* | 12 giugno | 1907 | 12 giugno | 1907 |
| Ucraina | 4 aprile | 1962 | 4 aprile | 1962 |
| Ungheria | 4 settembre | 1900 | 4 settembre | 1900 |
| Uruguay | 17 giugno | 1907 A | 17 giugno | 1907 |
| Venezuela | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Vietnam | 29 dicembre | 2011 A | 29 dicembre | 2011 |
| Zimbabwe | 19 settembre | 1984 S | 18 aprile | 1980 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/002330oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Firmato all’Aja il 29 luglio 1899La Conferenza internazionale della Pace, convocata per un alto sentimento d’umanità dalla Maestà dell’Imperatore di Tutte le Russie, si è radunata, per invito del Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, nella Casa Reale del Bosco all’Aja, il 18 maggio 1899.Le Potenze, di cui segue l’enumerazione, hanno preso parte alla Conferenza, per la quale avevano designato i Delegati nominati qui appresso:(Seguono i nomi dei delegati)In una serie di riunioni tenute dal 18 maggio al 29 luglio 1899, nelle quali i delegati delle Potenze sono stati costantemente animati dal desiderio di realizzare, nella più larga misura possibile, le vedute generose dell’Augusto Iniziatore della Conferenza e le intenzioni dei loro Governi, la Conferenza ha stabilito, per essere sottoposto alla firma dei plenipotenziari il testo delle Convenzioni e delle Dichiarazioni enumerate qui appresso e allegate al presente Atto: | ||||
| I. Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali2. | ||||
| II. Convenzione concernente le leggi e costumi della guerra per terra3. | ||||
| III. Convenzione per l’applicazione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 18644 | ||||
| IV. Tre Dichiarazioni concernenti: |
1. la proibizione di lanciare proiettili ed esplodenti dall’alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi[^5];
2. la proibizione dell’uso di proiettili che abbiano per fine unico di spandere dei gas asfissianti o deleteri[^6];
3. la proibizione dell’uso di palle, che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano[^7], come le palle a involucro duro, il quale non copra del tutto il nocciolo, o sia inciso.Queste Convenzioni e Dichiarazioni formeranno altrettanti atti separati. Questi atti avranno la data d’oggi e potranno essere firmati fino al 31 dicembre 1899 dai plenipotenziari delle Potenze rappresentate alla Conferenza Internazionale per la Pace all’Aja.Obbedendo alle stesse ispirazioni, la Conferenza ha adottato all’unanimità la seguente Risoluzione:La Conferenza stima che la limitazione dei carichi militari che gravano al presente sul mondo, è grandemente desiderabile per l’accrescimento del benessere materiale e morale dell’umanità.La Conferenza ha inoltre emesso i seguenti Voti:
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.193.211",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502",
"documentDate": "1899-07-29",
"inForceSince": "1900-12-29"
},
"content": {
"number": "0.193.211",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.193.211",
"hash": "78ef4bb6fdf20f1a1d5ba6317f74215081c0d6b8f9efee068510eec6fccf3530",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.193.211",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:57.216Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502",
"documentDate": "1899-07-29",
"inForceSince": "1900-12-29",
"manifestations": [
{
"title": "Konvention vom 29. Juli 1899 für die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten (mit Schlussprotokoll)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 29 luglio 1899 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali (con Atto finale)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-18-517_433_502-20250429-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/20250429/it/xml"
}
}