0.192.122.41Bilateral International Treaty15.11.1946
(Stato 5 novembre 1999)
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0.192.122.41
Traduzione*2*
Conchiuso il 15 novembre 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19553
Entrato in vigore il 15 novembre 1946
1. Il Consiglio federale garantisce all’Ufficio internazionale di Educazione l’indipendenza e la libertà di azione che gli spettano in qualità di istituzione intergovernativa.
2. L’Ufficio internazionale di Educazione è esente da qualsiasi imposta diretta, federale, cantonale e comunale.
3. Gli oggetti inviati da un Governo straniero all’Ufficio internazionale di Educazione, per uso di questo o per l’Esposizione permanente della istruzione pubblica, sono esenti da qualsiasi dazio.
4. L’amministrazione delle poste svizzere4emette, nei limiti delle convenzioni dell’Unione postale universale, francobolli speciali per la corrispondenza dell’Ufficio internazionale di Educazione.
5. A richiesta dell’Ufficio internazionale di Educazione, tramite il Dipartimento politico, le competenti autorità federali e cantonali prendono tutte le misure intese a facilitare l’entrata in Svizzera e il soggiorno a Ginevra delle persone chiamate in qualità ufficiale presso l’Ufficio.
6. A richiesta dell’Ufficio internazionale di Educazione, il Dipartimento politico rilascia ai rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ufficio carte di legittimazione che li esentano, nel Cantone di Ginevra, da qualsiasi modalità d’uso in materia di polizia degli stranieri.
7. A richiesta dell’Ufficio internazionale di Educazione, il Dipartimento politico rilascia gratuitamente ai rappresentanti permanenti visti di ritorno in Svizzera.
8. I rappresentanti permanenti sono esenti, nel Cantone di Ginevra, per la durata della loro missione, dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e inoltre dai dazi sul mobilio e sugli effetti personali che portano con sé in Svizzera in occasione della loro entrata in funzione.
9. I rappresentanti permanenti in possesso di un passaporto diplomatico godono inoltre di tutti i privilegi e immunità diplomatici.
10. I funzionari dell’Ufficio internazionale di Educazione sono esenti, nel Cantone di Ginevra, dalle imposte dirette, federali, cantonali e comunali sullo stipendio e sulle gratificazioni che essi ricevono dall’Ufficio.
11. I funzionari dell’Ufficio internazionale di Educazione che hanno almeno il grado di membri di sezione, se non sono cittadini svizzeri, sono esenti, nel Cantone di Ginevra, dalle imposte dirette, federali, cantonali e comunali sulla sostanza e sulla rendita.
12. I funzionari dell’Ufficio internazionale di Educazione, che non sono cittadini svizzeri, sono esenti dai dazi sul mobilio e sugli effetti personali che portano con sé in Svizzera in occasione della loro entrata in funzione.
13. A richiesta dell’Ufficio internazionale di Educazione, il Dipartimento politico rilascia gratuitamente ai funzionari dell’Ufficio internazionale di Educazione che non sono cittadini svizzeri e che hanno almeno il grado di membri di sezione, carte di legittimazione che li esentano, nel Cantone di Ginevra, dalle modalità d’uso in materia di polizia degli stranieri e dai visti di ritorno in Svizzera.
14. Circa l’applicazione del presente Statuto, l’Ufficio internazionale di Educazione può rivolgersi in ogni tempo al Dipartimento politico.
RU 1956 1223; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389. ediz. franc. ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 2 lett. f del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153). ↩
Ora: l’Azienda delle PTT (n. 1 dell’all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni –RS 784.10 ). ↩
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