0.192.120.282.1
RU 1956 1201; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
Traduzione*1*
d’esecuzione dell’Accordo conchiuso tra il Consiglio Federale Svizzero
e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro per determinare
lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
Conchiusa l’11 marzo 1946
Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19552
Entrata in vigore il 27 maggio 1946
(Stato 27 maggio 1946)
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode della completa esenzione dai dazi, dalle tasse di statistica, ecc., per qualsiasi merce destinata all’uso ufficiale dell’Organizzazione Internazionale dei Lavoro o proveniente da quest’ultima, inteso che gli oggetti importati in franchigia possono essere venduti in Svizzera solo alle condizioni da stabilire di comune intesa tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Consiglio Federale Svizzero.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, per quanto lo concerne, che i divieti e le limitazioni alle importazioni e alle esportazioni di merci non sono applicabili agli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e necessari al suo buon esercizio, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e le misure che concernono la pubblica sanità, inteso che spetta all’Organizzazione Internazionale dei Lavoro di ottenere da ogni altro Stato interessato l’eventuale necessario consenso.
L’Organizzazione Internazionale dei Lavoro è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione Internazionale dei Lavoro provvede, per quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale presso l’Organizzazione stessa.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode, per quanto concerne le comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente, sia indirettamente, delle tariffe di favore applicate alle comunicazioni di stampa in conformità della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni3.
Il Dipartimento Politico Federale rilascia all’Ufficio Internazionale del Lavoro per ogni funzionario una carta di identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento Politico Federale e dall’Ufficio Internazionale del Lavoro, serve quale legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
I funzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro che non sono cittadini svizzeri, godono delle seguenti agevolazioni ed esenzioni:
I funzionari di cittadinanza svizzera, appartenenti a classi determinate di comune intesa tra il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e il Consiglio Federale Svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero per motivi delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento Politico Federale.
La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
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