0.191.116.631Bilateral International Treaty31.01.1881
(Stato 5 novembre 1999)
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0.191.116.631
Traduzione*2*
Conchiuso il 14 febbraio 1880
Approvato dall’Assemblea federale il 24 giugno 18803
Istrumenti di ratificazione scambiati il 31 gennaio 1881
Entrato in vigore il 31 gennaio 1881
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Altezza Reale il Principe di Rumenia,
nello scopo di maggiormente agevolare e promuovere le relazioni già esistenti fra i due paesi, hanno risolto di conchiudere per ciò un trattato consolare, e hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati negli articoli seguenti:
Ciascuna delle alte parti contraenti avrà la facoltà di stabilire un console generale, consoli e viceconsoli nelle città, nei porti e nelle località del territorio dell’altra parte.
I detti agenti saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti quand’abbiano presentati i loro documenti di nomina secondo le regole e formalità vigenti nei paesi rispettivi. Lor sarà fornito senza spese l’exequatur per il libero esercizio delle loro funzioni, sulla produzione del quale l’autorità superiore del luogo di lor residenza avviserà immediatamente alle misure necessarie perché possano adempiere i doveri della loro carica e siano ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi alla medesima inerenti.
Le due alte parti contraenti si riservano però il diritto di designare i luoghi in cui lor non sia a grado di ammettere agenti consolari, ben inteso però che su questo riguardo i due governi non si metteranno innanzi reciprocamente restrizione veruna che nel loro paese non sia comune a tutte le altre nazioni.
Il governo il quale ha accordato l’exequatur, può ritirarlo, indicando però i motivi della sua determinazione.
Quando un funzionario consolare eserciti un commercio o un’industria, sarà tenuto a sottomettersi, in quanto al commercio e all’industria, alle leggi ed agli usi medesimi a cui in quel luogo sottostanno pel commercio e l’industria loro gli attinenti e, al caso, i consoli esercenti commercio della nazione più favorita.
Resta inoltre inteso che qualora l’una delle alte parti contraenti nomini per suo console generale, console o viceconsole, in una città, porto o località dell’altra parte, un attinente di quest’ultima, il detto funzionario consolare continuerà ad essere considerato come attinente dello Stato a cui appartiene, restando per conseguenza sottomesso alle leggi e ai regolamenti che valgono pei nazionali nel luogo di sua residenza, senza però che quest’obbligo possa incagliare in checchessia l’esercizio delle sue funzioni né fare intacco alla inviolabilità dell’archivio consolare.
Il console generale e i consoli e viceconsoli della Confederazione svizzera nella Rumenia, e reciprocamente il console generale e i consoli e viceconsoli della Rumenia nella Svizzera, potranno porre sopra la porta esteriore del consolato generale, del consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione coll’iscrizione: consolato generale, consolato o viceconsolato della.
Parimenti, in giorni di pubbliche festività o in altre circostanze d’uso, potranno inalberare sulla casa consolare la loro bandiera nazionale.
S’intende però che siffatti segni esteriori non potranno mai essere presi come fondamento di un diritto d’asilo, ma che serviranno innanzi tutto ad indicare ai nazionali l’abitazione consolare.
I funzionari consolari non attinenti del paese in cui risiedono, non potranno essere citati a comparire davanti ai tribunali come testimoni.
Avvenendo che alla giustizia locale occorra di avere da loro alcuna dichiarazione giuridica, dovrà recarsi al loro domicilio per riceverla a viva voce, o delegare per ciò un funzionario competente, o domandarla per iscritto.
L’archivio consolare è inviolabile, e le autorità locali non potranno, sotto nessun pretesto, né in caso veruno, visitarne né sequestrarne le carte.
Le quali carte dovranno sempre essere totalmente separate dai libri e dalle carte riguardanti il commercio e l’industria che fosse esercitata dal console generale, dai consoli o viceconsoli.
Nel caso che un funzionario consolare cessi di vivere senza lasciare in suo luogo un sostituto nominato, l’autorità locale, colla presenza di un agente consolare di una nazione amica e di due attinenti del paese del console o, in difetto di questi ultimi, di due ragguardevoli personalità del luogo, procederà immediatamente a porre i sigilli all’archivio.
Di questa operazione sarà steso processo verbale in due copie di cui l’una sarà trasmessa al console generale della nazione del defunto, oppure, in difetto del console generale, al funzionario consolare più vicino.
La levata dei sigilli per la consegna dell’archivio al nuovo funzionario consolare si farà colla presenza dell’autorità locale e delle persone che hanno assistito all’apposizione dei detti sigilli e che si trovano ancora presenti nel luogo.
I funzionari consolari dei due paesi potranno ricevere nelle loro cancellerie e nel domicilio delle parti interessate tanto dichiarazioni che altri atti di giurisdizione volontaria che avessero a farsi da negozianti o da altri attinenti del loro stato.
Saranno parimenti autorizzati a ricevere in qualità di notari le deposizioni testamentarie dei loro nazionali.
Nella medesima qualità potranno inoltre nelle loro cancellerie dar passo a qualsiasi atto convenzionale tra i loro nazionali o tra questi ed altre persone del paese di lor residenza e medesimamente qualsiasi atto convenzionale di attinenti di quest’ultimo paese solamente, purché, ben inteso, questi atti si riferiscano a beni situati o ad affari da trattarsi sul territorio della nazione rappresentata dal funzionario consolare davanti al quale saranno stati conchiusi.
Le copie o gli estratti di tali atti, debitamente legalizzati dai prefati funzionari e muniti del sigillo consolare, faranno fede sia in giudizio che altrimenti, nella Svizzera del pari che nella Rumenia, medesimamente come gli originali, e avranno forza e valore medesimo come se avessero avuto luogo davanti un notaio od altro pubblico officiale dell’uno o dell’altro paese, purché questi atti siano stati redatti nelle forme volute dalle leggi dello stato a cui appartengono i funzionari consolari e siano poi stati sottoposti al bollo, all’iscrizione e a tutte le altre formalità richieste in proposito nel paese dove l’atto dovrà avere esecuzione.
Potranno anche i funzionari consolari rispettivi tradurre e legalizzare ogni sorta di documenti emanati dalle autorità o dai funzionari del loro paese, e queste traduzioni avranno nel paese di loro residenza la medesima forza e valore come fossero state fatte da interpreti giurati.
Avvenendo che un Rumeno venga a morire nella Svizzera senza lasciare né eredi noti né esecutori testamentari, le autorità svizzere ne faranno edotto il funzionario consolare rumeno del circondario ove sarà seguito il decesso perché ne informi gli interessati.
Così faranno le competenti autorità rumene rispetto ai funzionari consolari svizzeri, se uno Svizzero avesse a morire nella Rumenia senza lasciare eredi noti né esecutori testamentari.
Riguardo ai beni mobili e stabilì del defunto, le autorità competenti del luogo del decesso sono tenute a prendere tutte le misure conservatorie prescritte dalle leggi del paese per le successioni dei nazionali.
I funzionari consolari svizzeri nella Rumenia e i funzionari consolari rumeni nella Svizzera godranno, a condizione di reciprocità, di tutti i poteri, attributi, prerogative, esenzioni ed immunità di cui godono o saranno per godere i funzionari consolari del medesimo grado della nazione più favorita.
In caso d’impedimento, di assenza o di decesso del console generale, dei consoli o viceconsoli, i cancellieri o segretari stati prima presentati in detta qualità alle autorità rispettive, saranno di pieno diritto ammessi ad esercitare ad interim le funzioni consolari, e godranno per tal tempo le esenzioni e i privilegi annessivi in virtù del presente trattato.
Nell’esercizio dei poteri che lor sono attribuiti, il console generale, i consoli e i viceconsoli de’ due paesi potranno indirizzarsi alle autorità delle loro circoscrizioni per reclamare contro qualsiasi infrazione ai trattati o alle convenzioni vigenti tra i due paesi e contro gli abusi di cui i loro nazionali avessero a gravarsi.
In mancanza di un agente diplomatico del loro paese, potranno anche far ricorso allo stesso governo dello stato in cui risiedono.
Il presente trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Vienna entro otto mesi o più presto se si può.
Il medesimo durerà in vigore per dieci anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. Quando né l’una né l’altra delle alte parti contraenti, dodici mesi avanti la scadenza di detto periodo di dieci anni, non abbia notificato di voler farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio sino a tutto un anno dopo il giorno in cui l’una o l’altra delle due alte parti contraenti l’avrà denunziato.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro arme.Fatto a Vienna in doppio originale addì quattordici febbraio milleottocentoottanta.
| von Tschudi | J. de Balatchano |
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