0.142.37Multilateral International Treaty13.01.1947
0.142.37
CS 11 749
Traduzione dai testi originali francese e inglese
Conchiuso a Londra il 15 ottobre 1946
Entrato in vigore per la Svizzera il 13 gennaio 1947
(Stato 1° luglio 1971)
I Governi contraenti,
dopo avere proceduto all’esame di una risoluzione adottata il 17 agosto 1944 dal Comitato intergovernamentale per i Rifugiati, riunito in sessione plenaria, risoluzione che concerne l’istituzione di un titolo d’identità e di viaggio per i rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati,
considerate le misure internazionali prese in precedenza in materia di titoli di viaggio per certe categorie di rifugiati,
persuasi della necessità di prendere misure analoghe in favore dei rifugiati, di cui si tratta in detta risoluzione, soprattutto allo scopo di permettere a questi rifugiati di cambiar paese,
considerando che la preparazione dell’emigrazione dei rifugiati che non possono stabilirsi nei paesi d’asilo costituisce un elemento essenziale dell’opera intrapresa a profitto di detti rifugiati,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Se il Governo interessato lo reputa opportuno, il documento previsto all’articolo 1 può, a titolo transitorio, essere rilasciato a quei rifugiati che, pur adempiendo le altre condizioni previste dal presente Accordo, non dimorano sul territorio del Governo contraente interessato alla data in cui l’Accordo stesso è messo in vigore, se si annunciano al Governo interessato entro un termine da stabilire, ma che non deve essere inferiore a tre mesi.
Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, nello stesso possono essere menzionati i figli di un rifugiato adulto.
Le tasse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali.
Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è concesso per il più grande numero possibile di paesi.
La durata di validità del titolo sarà di un anno o di due anni, a scelta dell’autorità che lo rilascia.
I Governi contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dei presente Accordo.
Le autorità competenti dei paese nel quale il rifugiato desidera recarsi apporranno il loro visto sul titolo del rifugiato, se sono disposte a permettergli l’entrata.
Le autorità dei territori, ai quali s’applica il presente Accordo, si impegnano a rilasciare visti di transito ai rifugiati che hanno ottenuto il visto del territorio di destinazione finale.
Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito, non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.
Se un rifugiato cambia il luogo di dimora e si stabilisce regolarmente in un territorio al quale è applicabile il presente Accordo, il rilascio di un nuovo titolo spetta all’autorità competente di detto territorio; il rifugiato deve indirizzare la sua domanda a quest’autorità.
L’autorità che rilascia un nuovo titolo deve ritirare il titolo scaduto.
Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano nè pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la sua nazionalità.
Il rilascio del titolo non conferisce al titolare nessun diritto alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari del paese che rilascia il titolo e non conferisce a questi rappresentanti un diritto di protezione.
I titoli di viaggio rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo a persone al beneficio delle disposizioni degli art. 1 e 2 restano valevoli fino alla loro scadenza normale.
Qualora le funzioni del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati fossero trasferite ad un’altra organizzazione internazionale, le disposizioni del presente Accordo concernenti il Comitato intergovernamentale per i Rifugiati saranno reputate applicabili a detta organizzazione.2
Il presente Accordo, il cui testo inglese e francese fanno egualmente fede, porterà la data di oggi e rimarrà aperto, a Londra, alla firma dei Governi membri del Comitato intergovernamentale, come pure dei Governi che non ne sono membri.
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord è designato come autorità incaricata di notificare le firme ricevute, precisando la data del ricevimento, a tutti i Governi membri del Comitato intergovernamentale ed a tutti i Governi non membri che firmano il presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti hanno apposto, in nome dei loro rispettivi Governi, la loro firma al presente Accordo.Fatto a Londra, il quindici ottobre mille novecento quarantasei, in inglese ed in francese, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; copie autentiche saranno inviate a tutti i Governi contemplati nell’articolo 22.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) Conferma (C) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Brasile | 6 maggio | 1952 (A) | 4 agosto | 1952 |
| Cile | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Cina (Taiwan) | 23 febbraio | 1948 | 23 maggio | 1948 |
| Danimarca | 30 novembre | 1950 | 28 febbraio | 1951 |
| Francia. | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Gran Bretagna** | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Grecia | * | 13 gennaio | 1947 | |
| India | 8 novembre | 1946 | 6 febbraio | 1947 |
| Italia | 1° ottobre | 1947 | 30 dicembre | 1947 |
| Liberia | 16 agosto | 1950 | 14 novembre | 1950 |
| Lussemburgo | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Norvegia | 6 luglio | 1949 | 4 ottobre | 1949 |
| Paesi Bassi | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Pakistan | 13 gennaio | 1949 (C) | 15 agosto | 1947 |
| Rep. Dominicana | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Rep. fed. di Germania*** | 21 marzo | 1951 | 19 giugno | 1951 |
| Sud‑Africa | 8 marzo | 1948 | 6 giugno | 1948 |
| Svezia | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Svizzera | * | 13 gennaio | 1947 | |
| Venezuela | * | 13 gennaio | 1947 | |
| * Firma senza riserva di ratificazione (art. 23 cpv. 1). | ||||
| ** Estensione dell’applicazione territoriale, vedi qui di seguito. | ||||
| *** L’accordo è parimente applicabile al Land Berlino. | ||||
| Gran BretagnaIl 28 febbraio 1948, l’applicazione territoriale dell’accordo è stata estesa ai seguenti territori: |
| Bahamas | Gambia | Seychelles |
|---|---|---|
| Bermuda | Kenya | Tanganyika |
| Guaiana britannica | Nyassaland | Trinità |
| Honduras britannico | Sarawak | Uganda |
| Per quanto non facenti parte dell’accordo gli Stati e territori seguenti hanno dichiarato di riconoscere i titoli di viaggio rilasciati in applicazione dell’accordo: |
| Australia | Haiti | Nuova Zelanda |
|---|---|---|
| Barbados | Honduras | Pacifico Ovest |
| Canada | Irlanda | Portogallo |
| Ceylon | Libano | Isole Sotto Vento |
| Isole Falkland | Liechtenstein | Ste‑Hélène |
| Isole Fidji | Federazione malese | Sierra Leone |
| Gibilterra | Malta | Singapore |
| Guatemala | Nigeria | Zanzibar |
Non pubblicato nella RU. ↩
Per la Svizzera, dette funzioni sono ora esercitate dal Comitato intergovernativo per le correnti migratorie d’Europa (art. 1 del DF del 17 mar. 1954 concernente l’ulteriore partecipazione della Svizzera al Comitato intergovernativo per le correnti migratorie d’Europa – FF 1954 236) e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (art. 35 della conv. del 28 lug. 1951 sullo statuto dei rifugiati –RS 0.142.30 ). ↩
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