0.142.116.367Bilateral International Treaty20.11.1952
0.142.116.367
RU 1985 1248
Traduzione 1
Conchiuso il 20 novembre 1952
Entrato in vigore il 20 novembre 1952
(Stato 20 novembre 1952)
Il presente accordo s’applica agli «stagisti», vale a dire ai cittadini d’uno dei due Paesi che si recano nell’altro, per un periodo limitato, onde perfezionarsi nella lingua e nelle pratiche professionali di questo, assumendovi un impiego.
Possono fruire della qualifica di stagista sia gli uomini sia le donne, che non abbiano, di norma, più di 30 anni.
Gli stagisti saranno autorizzati ad avere un impiego, prescindendo dalla situazione lavorativa nella professione, alle condizioni indicate qui di seguito.
L’autorizzazione è rilasciata generalmente per un anno, ma può eccezionalmente venir prorogata di sei mesi.
Il numero degli stagisti ammissibili, in ognuno dei due Paesi, non dovrà eccedere 150 per anno. Domande supplementari andranno tuttavia esaminate benevolmente qualora la situazione lavorativa lo consenta.
Questo contingente è valevole per ogni anno civile. Gli stagisti già insediati nel Paese il 1° gennaio non vanno inclusi nel contingente annuale, onde il limite di 150 può essere pienamente utilizzato prescindendo dalla durata delle autorizzazioni accordate l’anno innanzi.
Qualora il contingente non venisse esaurito, nel corso dell’anno, dagli stagisti d’uno dei due Paesi, questo non potrà ridurre il numero delle sue autorizzazioni per stagisti dell’altro, né riportare sull’anno seguente il saldo inutilizzato.
Il contingente potrà venir modificato ulteriormente a proposta d’uno dei due Stati, tramite un accordo da conchiudersi entro il 1° dicembre per l’anno successivo.
Gli stagisti saranno ammessi solo se i datori di lavoro, intenzionati ad assumerli, s’impegneranno verso le competenti autorità a rimunerarli, non appena sapranno fornire servizi normali, giusta le tariffe dei contratti collettivi di lavoro o, mancando tali contratti, con le paghe abituali nella professione e nella regione.
Per i casi non riconducibili a quanto detto qui innanzi, i datori di lavoro devono impegnarsi a versare agli stagisti una remunerazione corrispondente al valore dei servizi prestati e consentente foro di sovvenire per lo meno ai bisogni essenziali.
Chiunque desideri fruire dei presente accordo può rivolgersi all’autorità del proprio Paese, incaricata di centralizzare le domande di stage, fornendole le indicazioni necessarie per l’esame del proprio caso, nonché nome ed indirizzo del futuro datore di lavoro e l’impiego previsto.
Detta autorità deciderà se inoltrare la domanda all’autorità parallela dell’altro Paese, dopo aver considerato lo stato dei proprio contingente annuale.
L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro è l’autorità incaricata di centralizzare le domande di stage dei candidati svizzeri; l’Ufficio nazionale del lavoro a l’Aja è l’autorità parallela per i Paesi Bassi. Queste due autorità si trasmetteranno direttamente le domande da loro accettate.
Le autorità competenti dei due Paesi faciliteranno ai candidati stagisti la ricerca di un posto. Ove occorresse, questi candidati potranno rivolgersi, nel loro Paese, all’organismo specialmente incaricato di coadiuvarli, ossia in Svizzera alla Commissione per lo scambio di stagisti e nei Paesi Bassi all’Ufficio nazionale dei lavoro.
Le autorità competenti faranno il possibile per istruire le domande nei più brevi termini. Esse si sforzeranno parimente d’appianare, con massima diligenza, le difficoltà che ostacolassero l’entrata e il soggiorno degli stagisti.
In ciascuno dei due Stati si applicheranno per gli stagisti le prescrizioni di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori dell’altro Stato.
Le competenti autorità dei due Stati prendono di comune intesa i provvedimenti per l’applicazione del presente accordo.
Il presente accordo resta in vigore sino al 31 dicembre 1953; verrà poi prorogato tacitamente, ogni volta per un nuovo anno, tranne ove venga denunziato, dall’una o dall’altra Parte, innanzi il 1° luglio per la fine dell’anno.
Nondimeno, in caso di denunzia, le autorizzazioni rilasciate resteranno valide per l’intera loro durata.
Il presente accordo abroga quello del 20 maggio 19362sull’ammissione di stagisti in Svizzera e nei Paesi Bassi.
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