0.142.116.361Bilateral International Treaty01.10.1878
0.142.116.361
CS 11 687; FF 1878 II 1065 III 296 ediz. ted. II 867 III 129 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso il 19 agosto 1875
Approvato dall’Assemblea federale il 15 agosto 18781
Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 settembre 1878
Entrato in vigore il 1° ottobre 1878
(Stato 10 gennaio 1997)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re de Paesi Bassi
egualmente mossi dal desiderio di risaldare i legami d’amicizia che uniscono i due popoli e nell’intento di migliorare ed ampliare i rapporti commerciali tra la Svizzera e i Paesi Bassi, hanno risolto di conchiudere un trattato d’amicizia, di domicilio e di commercio, ed hanno per ciò nominato a loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi reciprocamente i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno adottato e sottoscritto gli articoli seguenti:
I sudditi e i cittadini rispettivi delle alte due Parti contraenti saranno pienamente parificati ai nazionali per tutto che riguarda la dimora e il domicilio, l’esercizio del commercio, dell’industria e delle professioni, il pagamento delle imposte2, l’esercizio de culti, il diritto d’acquisto e di disposizione di qualsiasi proprietà, sia mobile sia stabile, per via di compera, vendita, donazione, permuta, testamento e successione ab intestato.
In quanto riguarda la loro posizione personale sotto tutti gli altri rapporti, essi saranno intieramente parificati ai sudditi della nazione più favorita. Per le premesse disposizioni non si deroga punto alle distinzioni legali tra le persone d’origine occidentale e quelle d’origine orientale nelle possessioni neerlandesi dell’Arcipelago orientale.
I prodotti naturali e industriali del Regno de Paesi Bassi e delle sue colonie, da qualunque parte vengano, ed ogni merce di qualsia origine, provenienti da questo Regno o dalle sue colonie, saranno ammessi nella Svizzera sul medesimo piede e senza venir soggettati ad altre o più gravi gabelle, comunque si chiamino, come è praticato coi prodotti consimili della più favorita nazione estera.
E reciprocamente i prodotti naturali e gli industriali della Confederazione Svizzera, da qualunque parte vengano, ed ogni merce di qualsia origine, provenienti da questa Confederazione, saranno ammessi nel Regno de Paesi Bassi e nelle sue colonie sul medesimo piede e senza venir soggettati ad altre o più gravi gabelle, comunque si chiamino, come è praticato coi prodotti consimili della più favorita nazione estera. Queste stipulazioni non hanno applicazione alla franchigia del dazio d’entrata accordata agli Stati indigeni dell’Arcipelago orientale per l’importazione dei loro prodotti nelle colonie de Paesi Bassi.3
In tutto quanto riguarda il transito e l’esportazione, le due alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione estera la più favorita.
Ogni riduzione di tariffa, ogni favore, ogni immunità che dall’una delle alte Parti contraenti venga ad essere accordata ai sudditi, al commercio, ai prodotti del suolo o dell’industria4di una terza Potenza, sarà immediatamente e senza condizione estesa all’altra di queste due alte Parti. Nessuna delle alte Parti contraenti sottometterà l’altra in alcuno di questi rapporti ad una proibizione o ad una gravezza legale che non sia ad un tempo applicata a tutte queste altre nazioni.
Il presente trattato durerà in vigore per dieci anni cominciando dal giorno che sarà fissato nel verbale di scambio delle ratifiche. Quando nè l’una nè l’altra delle alte Parti contraenti, dodici mesi avanti la scadenza di detto periodo, non abbia notificato la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato rimarrà in vigore sino a tutto un anno dopo il giorno in cui dall’una o dall’altra delle alte Parti contraenti sarà stato dinunziato. Il presente trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avverrà a Berna nel più breve termine possibile.
In fede di che , i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Così fatto in duplo a Berna il giorno diecinove agosto mille ottocento settantacinque (19 agosto 1875).
| Il Plenipotenziario della Svizzera: Ceresole | Il Plenipotenziario de Paesi-Bassi: J. G. Suter-Vermeulen |
|---|
A togliere ogni dubbio sulla portata dell’articolo 1 del trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio tra la Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re de Paesi Bassi stato conchiuso e sottoscritto a Berna il 19 agosto 1875, i Sottoscritti, cioè:(Seguono i nomi dei plenipotenziari)plenipotenziari delle due Potenze, dai loro Governi a ciò debitamente autorizzati, sono addivenuti all’intesa che sta espressa nel presente Protocollo addizionale:Resta inteso che la stipulazione dell’articolo 1, assicurando agli attinenti rispettivi dei due Stati contraenti la piena parificazione ai nazionali, anche per tutto quanto concerne la dimora e il domicilio, non deroga però, nè nella Svizzera nè nel Regno de Paesi Bassi e nelle sue colonie, al diritto di esigere che il suddito o il cittadino dell’uno de due Stati che vorrà essere ammesso a dimorare o a domiciliarsi nell’altro sia latore di un passaporto o d’un altro certificato autentico di nazionalità; nè al diritto di rimandare dai territori rispettivi quelle persone che fossero prive di mezzi di sussistenza o che cadessero a carico della beneficenza pubblica; nè al diritto di espellere o di internare gli individui che recassero pericolo alla tranquillità e all’ordine pubblico o alla sicurezza interna od esterna dello Stato; nè alla facoltà di consegnare per via d’estradizione i delinquenti che non sono attinenti del paese stesso.5Il presente Protocollo addizionale avrà la medesima forza e valore come se testualmente facesse parte del trattato del 19 agosto 1875.In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questo Protocollo con riserva della ratifica delle alte Parti contraenti.Così fatto in duplo a Berna addì ventiquattro aprile mille ottocento settantasette (24 aprile 1877).
| Il Plenipotenziario della Svizzera: Ceresole | Il Plenipotenziario de Paesi-Bassi: J. G. Suter-Vermeulen |
|---|
RU 3 520 ↩
Vedi anche le Conv. del 12 nov. 1951 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.963.61 ) e in materia di imposte sulle successioni (RS 0.672.963.62 ). ↩
Vedi anche l’Acc. del 22 lug. 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401 ) e per le Antille olandesi e Aruba l’Acc. commerciale del 21 giu. 1957 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Regno dei Paesi Bassi e l’Unione economica belgo-lussemburghese, dall’altra (RS 0.946.291.722 ). ↩
Parte di frase abrogata dallo scambio di note del 13/24 giu. 1996 (RS 0.142.116.361.1 ). Questa frase rimane applicabile senza modifica alcuna alle Antille olandesi e ad Aruba. ↩
Vedi anche la Conv. del 7 mag. 1910 fra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la riammissione reciproca dei cittadini dei due Stati (RS 0.142.116.369 ). ↩
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