0.142.115.141Bilateral International Treaty29.01.1875
0.142.115.141
CS 11 162; FF 1874 III 169 ediz. ted. 178 ediz. franc
Traduzione1
Conchiuso il 6 luglio 1874
Approvato dall’Assemblea federale il 14 novembre 18742
Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1874
Entrato in vigore il 29 gennaio 1875
(Stato 29 gennaio 1875)
La Confederazione Svizzera
da una parte
e
Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente Giovanni di Liechtenstein
dall’altra parte,
volendo regolare di buon accordo le condizioni del domicilio degli attinenti della Svizzera nel Principato di Liechtenstein e degli attinenti di questo Principato nella Svizzera, sonosi concertati di stipulare a quest’uopo un Trattato, ed hanno perciò nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali scambiatisi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno insieme adottato, con riserva di ratifica delle due Parti rispettive,
gli articoli seguenti:
La Svizzera assicura agli attinenti del Principato di Liechtenstein, sotto le condizioni espresse nell’articolo II, il diritto di dimorare temporariamente o di prendere domicilio duraturo nella Svizzera, acquistare o alienare beni stabili, esercitare per proprio conto o far esercitare qualsivoglia industria, di cui è generalmente permesso l’esercizio, senza essere obbligati a vincolo politico o comunale e senza essere sottoposti ad alcun onere fuor di quelli praticati pei cittadini svizzeri.
E dall’altra parte il Principato di Liechtenstein assicura agli attinenti della Svizzera, sotto le medesime condizioni, il diritto di dimorare temporariamente o di prendere domicilio duraturo nel Principato, acquistare o alienare beni stabili, esercitare per proprio conto o far esercitare qualsivoglia industria, di cui è generalmente permesso l’esercizio, senza essere obbligati a vincolo politico o cumunale e senza essere sottoposti ad alcun onere fuor di quelli praticati per gli attinenti del Principato di Liechtenstein.
Per conseguire il diritto di domicilio, sia dall’una che dall’altra parte, si richiede: La produzione di una fede d’origine o di un altro documento di pari valore giustificativo e di un certificato col quale dalla competente Autorità del paese dei postulante sia attestato che esso è di buona condotta e che è fornito di mezzi di sussistenza per sè e per la sua famiglia.
Ciascuna delle due Parti contraenti si obbliga ad accogliere di nuovo i propri attinenti, quando ai medesimi sia rivocato nell’altra Parte il diritto di domicilio, tranne che essi abbiano acquisito il diritto di cittadinanza in un altro Stato e che siano stati in debita forma dei loro stato d’origine svincolati.
Per quanto riguarda l’obbligo di servizio militare gli attinenti sia dell’una sia dell’altra Parte rimangono soggetti alle leggi dello Stato d’origine. Nello Stato del domicilio sono esenti da ogni prestazione relativa.
I proprietari o coltivatori svizzeri di terreni nel Principato di Liechtenstein, e viceversa i proprietari o coltivatori lichtensteiniesi di terreni nella Svizzera godono per l’economia dei beni da loro posseduti od utilizzati i medesimi vantaggi come i possessori indigeni; sono però anche sottoposti alle medesime gravezze e imposte dei loro beni stabili, come gli attinenti del paese stesso e devono sottomettersi come questi ai medesimi regolamenti amministrativi e di polizia in vigore.
Il presente Trattato entrerà in vigore un mese dopo scambiati gli atti di ratifica, e rimarrà in vigore pel periodo di dieci anni.
Quando nè l’una nè l’altra delle Parti contraenti dodici mesi prima che spiri il periodo suddetto non abbia dichiarato l’intenzione di farne cessare gli effetti, il Trattato rimane in attività per tutto un anno ancora, contando dal giorno in cui l’una o l’altra delle due Parti contraenti l’avrà dinunziato.
Gli atti di ratifica dei presente Trattato saranno scambiati quanto più presto si potrà dopo seguita la ratifica di ambo le Parti.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari lo hanno sottoscritto e vi hanno apposto i loro sigilli.Così fatto a Vienna il 6 luglio 1874.
| von Tschudi | Hampe |
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