0.142.114.417Bilateral International Treaty14.03.1949
(Stato 5 novembre 1999)
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0.142.114.417
Traduzione*2*
Conchiuso il 14 marzo 1949
Entrato in vigore il 14 marzo 1949
Il presente accordo s’applica agli «stagisti», vale a dire ai cittadini d’uno dei due Paesi che si recano nell’altro, per un periodo limitato, onde perfezionarsi nella lingua e nelle pratiche commerciali o professionali di questo, assumendovi un impiego.
Con riserva delle condizioni previste al numero 3 dell’accordo del 9 giugno 1947 concernente l’abolizione reciproca dei visti, gli stagisti saranno autorizzati ad avere un impiego, prescindendo dalla situazione lavorativa nella professione, alle condizioni indicate qui di seguito.
Possono fruire della qualifica di stagista sia gli uomini sia le donne, che non abbiano, di norma, più di 30 anni.
L’autorizzazione è rilasciata generalmente per un anno, ma può eccezionalmente venir prorogata di sei mesi.
Gli stagisti saranno ammessi solo se i datori di lavoro, intenzionati ad assumerli, s’impegnano verso le competenti autorità a rimunerarli, non appena sapranno fornire servizi normali, giusta le tariffe dei contratti collettivi di lavoro o, mancando tali contratti, con le paghe abituali nella professione e nella regione.
Per i casi non riconducibili a quanto detto qui innanzi, i datori di lavoro devono impegnarsi a remunerare gli stagisti giusta il valore dei servizi prestati.
Il numero degli stagisti ammissibili, in ognuno dei due Paesi, non dovrà cecedere 200 per anno. Domande supplementari andranno tuttavia esaminate benevolmente qualora la situazione lavorativa lo consenta.
Questo contingente di 200 stagisti è valido per il 1949 fino al 31 dicembre e per gli anni seguenti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli stagisti già insediati nel Paese il 1° gennaio non vanno inclusi nel contingente annuale, onde il limite di 200 può essere pienamente utilizzato prescindendo dalla durata delle autorizzazioni accordata l’anno innanzi.
Il contingente potrà venir modificato ulteriormente a proposta d’uno dei due Paesi, tramite un accordo da conchiudersi entro il 1° dicembre per l’anno successivo. Qualora il contingente non venisse esaurito, nel corso dell’anno, dagli stagisti d’uno dei due Paesi, questo non potrà ridurre il numero delle sue autorizzazioni per stagisti dell’altro, né riportare sull’anno seguente il saldo inutilizzato.
Chiunque desideri fruire del presente accordo può rivolgersi all’autorità del proprio Paese, incaricata di centralizzare le domande di stage, fornendole le indicazioni necessarie per l’esame del proprio caso, nonché nome ed indirizzo del futuro datore di lavoro.
Detta autorità deciderà se inoltrare la domanda all’autorità parallela dell’altro Paese, dopo aver considerato lo stato del contingente e il riparto da essa stessa effettuato tra le diverse professioni.
L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro è l’autorità incaricata di centralizzare le domande di stage dei candidati svizzeri; il Dipartimento dell’industria e del commercio irlandese, agente per il Comitato di cui all’articolo 7 ultimo periodo, è l’autorità incaricata per i candidati irlandesi. Queste due autorità si trasmetteranno direttamente le domande da loro accettate.
Le autorità competenti dei due Paesi faciliteranno ai candidati stagisti la ricerca di un posto. Ove occorresse, questi candidati potranno rivolgersi, nell’ uno o nell’altro Paese, all’organismo specialmente incaricato di coadiuvarli. I candidati irlandesi beneficeranno in Svizzera dell’aiuto della Commissione per lo scambio di stagisti, in Baden; i candidati svizzeri, dell’aiuto di un apposito comitato che verrà istituito dal Dipartimento dell’industria e dei commercio irlandese.
Le autorità competenti faranno il possibile per istruire le domande nei più brevi termini. Esse si sforzeranno parimente d’appianare, con massima diligenza, le difficoltà che ostacolassero l’entrata e il soggiorno degli stagisti.
Il presente accordo entra in vigore immediatamente, con validità sino al 31 dicembre 1949.
Verrà poi prorogato tacitamente, ogni volta per un nuovo anno, tranne ove venga denunziato, dall’una o dall’altra Parte, innanzi il 1° luglio per la fine dell’anno.
Nondimeno, in caso di denunzia, le autorizzazioni rilasciate resteranno valide per l’intera loro durata.
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