0.142.113.671Bilateral International Treaty06.03.1856
0.142.113.671
CS 11 635; FF 1855 II 672, 1856 I 167 179 ediz. ted. e 1855 II 629,
1856 I 179 191 ediz. franc.
Traduzione dai testi originali francese e inglese1
Conchiuso il 6 settembre 1855
Approvato dall’Assemblea federale il 7 febbraio 18562
Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 marzo 1856
Entrato in vigore il 6 marzo 1856
(Stato 6 marzo 1856)
La Confederazione Svizzera
e
sua Maestà la Regina
del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda,
mosse dal desiderio di mantenere e raffermare i rapporti d’amicizia felicemente esistenti fra due paesi e di favorire con tutti i mezzi per loro disponibili le relazioni commerciali tra i rispettivi loro cittadini e sudditi, hanno risoluto di conchiudere un Trattato d’amicizia e di commercio non meno che di reciproco stabilimento e a tale uopo hanno nominato a plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali fattasi mutua comunicazione de pienipoteri rispettivi e questi in buona forma riconosciuti, hanno accolto e conchiuso i seguenti articoli:
I cittadini Svizzeri sono ammessi a stabile domicilio in tutte le parti dei Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda colle stesse condizioni e sulle stesse basi che valgono pei sudditi Britannici. Parimenti sono ammessi a stabile domicilio in tutti i Cantoni della Svizzera i sudditi di sua Maestà Britannica colle medesime condizioni e sulle stesse basi che valgono per cittadini svizzeri di altri Cantoni.
i cittadini e i sudditi delle due parti contraenti possono quindi, uniformandosi alle leggi del paese, recarsi liberamente colle loro famiglie in qualsivoglia parte dell’altro Stato, domiciliarvisi, abitare e dimorarvi di permanenza. Essi possono, all’uopo della dimora e dei traffichi, condurre e tenere case e magazzini di merci, ed esercitare a norma delle leggi del paese ogni professione e mestiere e far commercio all’ingrosso ed al minuto di articoli permessi dalla legge, e ciò sia direttamente, sia per mezzo di mediatori od agenti di loro elezione, ritenuto che cotesti mediatori od agenti adempiano pure dal canto loro le condizioni richieste per l’ammissione alla dimora nel paese. Per ciò che riguarda la dimora, il domicilio, i passaporti, il permesso di dimora, di stabile domicilio o dell’esercizio del commercio, e per ciò che riguarda l’autorizzazione di esercitare gli affari, la professione, il commercio o l’industria loro, non saranno sottopposti ad alcuna tassa, imposta o condizione maggiore o più onerosa di quelle cui sottostanno o potranno sottostare i cittadini o sudditi del paese ove prendono dimora3e in tutti questi rapporti eglino godranno tutti i diritti, i favori e le libertà che sono o potranno essere consentite a cittadini o a sudditi dei paese, o a cittadini o sudditi della Nazione più favorita.
I cittadini o i sudditi dell’uno degli Stati contraenti, abitanti o domiciliati in alcuna parte dell’altro, che vogliono ritornare al loro luogo natio o che vi fossero rimandati per forza di atto giuridico, o per misure di polizia legalmente applicate ed eseguite, o in forza delle leggi sulla mendicità o sulla moralità, saranno ricevuti colle loro famiglie in tutti i tempi e in tutte le circostanze nel paese cui originariamente appartengono e dove hanno conservato i loro diritti conforme alle leggi.
Le abitazioni e i magazzini dei cittadini o sudditi dell’uno de due Stati contraenti nel territorio dell’altro, in una a quanto spetta all’uopo dell’abitazione o del commercio, saranno rispettati. Nessuna perquisizione o investigazione di queste case o di questi magazzini, nessuna ricerca nè visita de libri, delle scritture o de conti potrà essere fatta arbitrariamente; ma simili misure non potranno seguire se non in forza di legittima sentenza, mandato od ordine in iscritto di un tribunale o di una autorità che n’ha la competenza in virtù della costituzione o della legge.
I cittadini e i sudditi di una delle due parti contraenti hanno inoltre sul territorio dell’altra parte aperto e libero accesso alle corti di giustizia per l’azione e la difesa de loro diritti. Essi godono in questo riguardo gli stessi diritti e favori che i cittadini o sudditi del paese, e come questi possono scegliere per le loro cause gli avvocati, i procuratori o gli agenti fra quelle persone che secondo le leggi del paese sono all’esercizio di siffatte professioni autorizzate.
I cittadini e i sudditi di ciascuna parte contraente possono sul territorio dell’altra parte con tutta libertà acquisire e possedere ogni sorta di beni e disporne, sia con compera, vendita, donazione, permuta, matrimonio, eredità testamentaria o ab intestato, o sia in qualunque altra maniera, in quanto che le leggi del paese accordano agli attinenti di alcun’estera nazione il possedere.
I loro eredi e i costoro rappresentanti possono succedere nella proprietà e prenderne possesso, sia in persona, sia mediante incaricati agenti in loro vece, nella usata forma legale ed in quel modo stesso che si compete a cittadini o sudditi dei paese; e in assenza di tali eredi e rappresentanti, la proprietà è trattata in quella guisa che sarebbe praticata per quella di un cittadino o suddito dei paese in circostanze somiglianti.
Per questi rapporti non pagheranno sul valore della proprietà alcun balzello, tassa o imposta diversa o maggiore di quella che deve pagarsi da cittadini o sudditi del paese.
In ogni caso è permesso ai cittadini e sudditi delle due parti contraenti di esportare la loro sostanza fuor di paese, cioè ai cittadini Svizzeri è permesso esportarla dal territorio Britannico e ai sudditi Britannici dal territorio Svizzero, e tutto ciò liberamente e senza essere obbligato a pagare per questa esportazione alcuna tassa come forestiere, e senza aver a pagare un’altra o maggiore tassa che non è quella cui vanno soggetti i cittadini o i sudditi del paese.
I cittadini o sudditi di ciascuna delle due parti contraenti sono, sul territorio dell’altra parte, esenti dall’obbligatorio servizio militare di ogni maniera, sia nell’armata o nella marina, sia nella guardia nazionale o nella milizia. Sono pure esenti da ogni prestazione in denaro o in natura imposta quale compenso pel servizio militare personale come anche da requisizioni militari, ad eccezione degli alloggi e forniture che secondo l’uso del paese si esigono da cittadini e da esteri egualmente per le truppe in marcia.
In nessuna circostanza, nè in tempi di pace, nè in tempi di guerra potrà sottoporsi la proprietà di un cittadino o suddito dell’una parte contraente sul territorio dell’altra a tassa, diritto, contribuzione o gravezza qualunque, nè simili diritti percepirsi per rapporto a questa proprietà, fuori che in eguale misura di quanto può farsi rispetto ad una simile proprietà qualora appartenga a cittadino o suddito dei paese, o a cittadino o suddito della Nazione più favorita.
Nè meno sarà percepita nè richiesta da un cittadino o suddito di una delle due parti contraenti, nel territorio dell’altra, alcuna tassa o taglia altra o maggiore di quella che è esatta o richiesta da un cittadino o suddito del paese, o da un cittadino o suddito della Nazione più favorita.
A ciascuna delle due parti contraenti è libero il nominare de Consoli per risedere nei territori dell’altra. Ma prima che un Console possa agire in tale qualità, egli dovrà essere riconosciuto e ammesso nella forma ordinaria dal Governo presso cui è delegato. Ciascuna delle due parti potrà eccettuare, secondo che reputa conveniente, certe date piazze, le quali non potranno dall’altra parte designarsi a residenza di Consoli.
I Consoli di ciascuna delle parti contraenti godranno sul territorio dell’altra parte di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono o potranno essere accordati ai Consoli della Nazione più favorita.
In tutto quanto riguarda l’importazione, il deposito e l’esportazione di articoli di commercio permessi dalle leggi, le due parti contraenti si obbligano a tenere i cittadini e i sudditi dell’altra parte sulle stesse basi dei cittadini e sudditi del paese, o di quelli della Nazione più favorita, qualora questi ultimi godessero per eccezione dei vantaggi non accordati ai nazionali.
Nessuna delle due parti contraenti potrà esigere per l’importazione, il deposito, il transito o l’esportazione dei prodotti del suolo o delle manifatture dell’altra parte diritti più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti sui medesimi articoli quando siano produzioni naturali o industriali di qualche altro estero paese.
Le due parti contraenti si obbligano inoltre ad estendere egualmente e contemporaneamente all’altra parte ogni favore che l’una di esse venisse coi tempo ad accordare in affari di commercio ad un terzo Stato.
Il presente Trattato starà in vigore pel periodo di dieci anni, contando dal giorno dello scambio delle ratifiche, e ulteriormente per dodici mesi contando dal momento che l’una parte ha dichiarato all’altra parte contraente l’intenzione di rinunciarvi; ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di dirigere all’altra parte questa dichiarazione spirato che sia il suddetto periodo di dieci anni, o in ogni momento ulteriore.
Il presente Trattato sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna, entro dodici mesi dalla sottoscrizione, o più presto se è fattibile.
In fede di che , i Plenipotenziari delle rispettive parti hanno firmato il Trattato in lingua francese e in lingua inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in duplo a Berna il giorno sei di settembre l’anno della redenzione mille ottocento cinquantacinque.
| Furrer F. Frey-Herosée | G. J. Gordon |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. frane. della presente Raccolta. ↩
RU V 249 ↩
Vedi anche la conv. del 30 set. 1954 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.936.711 ), la conv. dell’8 dic. 1977 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.936.712 ) e la conv. del 12 giu. 1956 intesa ad attenuare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (RS 0.672.936.72 ). ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.113.671",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251",
"documentDate": "1855-09-06",
"inForceSince": "1856-03-06"
},
"content": {
"number": "0.142.113.671",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.113.671",
"hash": "129f86a788a239b353ad24ef07eb9934b168c19ab44b0d3447c90e1e05fe72e2",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.113.671",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:49.708Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-V-271_255_251-18560306-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251",
"documentDate": "1855-09-06",
"inForceSince": "1856-03-06",
"manifestations": [
{
"title": "Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrag vom 6. September 1855 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Ihrer Majestät der Königin des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Irland",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-V-271_255_251-18560306-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/de/xml"
},
{
"title": "Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque du 6 septembre 1855 entre la Confédération suisse et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-V-271_255_251-18560306-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento del 6 settembre 1855 tra la Confederazione Svizzera e sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-V-271_255_251-18560306-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/V/271_255_251/18560306/it/xml"
}
}