0.142.113.497Bilateral International Treaty01.08.1946
0.142.113.497
CS 11 611
Traduzione1
Conchiuso il 1° agosto 1946
Entrato in vigore il 10 agosto 1946
(Stato 1° agosto 1946)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo provvisorio della Repubblica francese, animati dal desiderio di favorire la formazione professionale di praticanti svizzeri e francesi, hanno convenuto di comune accordo le disposizioni seguenti:
Il presente accordo si applica ai praticanti, cioè ai cittadini di uno dei due Stati che si recano nell’altro per un determinato periodo, allo scopo di perfezionarvisi nella lingua e negli usi commerciali o professionali di detto paese, assumendo in pari tempo un posto presso un’azienda industriale, commerciale o agricola.
I praticanti potranno assumere un posto alle condizioni indicate negli articoli qui appresso, indipendentemente dalle condizioni del mercato dei lavoro nella professione che entra in considerazione.
I praticanti possono essere dell’uno o dell’altro sesso. Di massima, non devono avere più di 30 anni d’età.
L’autorizzazione è dapprima concessa per un anno. Essa potrà eccezionalmente essere prolungata di sei mesi.
Il numero dei praticanti che possono essere ammessi ogni anno in ciascuno dei due Stati non deve essere superiore a 500.
Questo limite non si applica ai praticanti di uno dei due Stati che risiedono già nel territorio dell’altro Stato. Il limite può essere raggiunto indipendentemente dalla durata per la quale sono state concesse le autorizzazioni rilasciate nel corso di un anno e per la quale sono state utilizzate.
Se tale contingente di 500 autorizzazioni non è raggiunto nel corso di un anno dai praticanti di uno dei due Stati, questi non potrà ridurre il numero delle autorizzazioni rilasciate ai praticanti dell’altro Stato, nè portare a conto dell’anno susseguente il resto delle autorizzazioni non utilizzate del suo contingente.
Il contingente di 500 praticanti è valevole per l’anno 1946 fino al 31 dicembre 1946 e, per ciascuno degli anni seguenti, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Esso potrà essere modificato ulteriormente conformemente ad un accordo che dovrà intervenire, su proposta di uno dei due Stati, il 1° dicembre al più tardi, per l’anno seguente.
Le autorità competenti possono ammettere i praticanti soltanto se i datori di lavoro che li occupano s’impegnano verso le autorità di retribuirli, non appena potranno rendere servigi normali, conformemente alle tariffe convenzionali, nei casi in cui esistano disposizioni regolamentari o contratti collettivi, o secondo le aliquote normali e correnti nella professione e nella regione, nei casi in cui non esistano disposizioni speciali.
In tutti gli altri casi, i datori di lavoro dovranno impegnarsi a retribuirli proporzionatamente al valore delle loro prestazioni.
I praticanti che desiderano profittare delle disposizioni del presente accordo, devono farne domanda all’autorità che nel loro Stato è incaricata di accentrare le domande dei praticanti per la loro professione. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie e l’indicazione dell’azienda industriale, commerciale o agricola nella quale il praticante sarà assunto. Spetta a tale autorità di esaminare se è il caso di trasmettere la domanda all’autorità corrispondente dell’altro Stato, tenendo conto dei contingente annuale al quale ha diritto e della sua ripartizione, fissata dall’autorità stessa, tra le varie professioni e di trasmetterla, se è il caso, alle autorità competenti dell’altro Stato.
Le autorità competenti dei due Stati faranno del loro meglio affinchè le domande siano sbrigate nel più breve tempo possibile.
Le autorità competenti faranno ogni sforzo per ottenere che le decisioni delle autorità amministrative su l’entrata e il soggiorno dei praticanti ammessi siano prese d’urgenza. Esse si sforzeranno parimente di eliminare il più rapidamente possibile le difficoltà che potessero sorgere per quanto concerne l’entrata e il soggiorno dei praticanti.
Ciascun Governo provvederà a facilitare il collocamento dei praticanti dell’altro Stato.
Ciascuno dei due Governi indicherà all’altro, entro il mese che seguirà l’entrata in vigore del presente accordo, quale autorità è stata incaricata di accentrare le domande dei suoi propri cittadini e di sbrigare quelle dei cittadini dell’altro Stato.
Le questioni sollevate dall’applicazione del presente accordo sono di competenza della Commissione mista istituita dall’articolo 10 del Trattato di lavoro conchiuso in data d’oggi tra la Francia e la Svizzera2.
Le disposizioni del presente accordo abrogano e sostituiscono quelle dell’accordo del 25 luglio 19353su l’ammissione di praticanti nella Francia e nella Svizzera.
Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1946 e resta in vigore fino al 31 dicembre 1946.
In seguito, esso sarà prorogato per tacita intesa e ogni volta per un nuovo periodo di un anno, a meno che una delle Parti contraenti non lo disdica, avanti il 1° luglio perla fine dell’anno.
In caso di disdetta, le autorizzazioni concesse in virtù del presente accordo resteranno tuttavia valide per tutta la durata per la quale furono concesse.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato il presente accordo e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 1° agosto 1946.
| C. Burckhardt | Bidault |
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