0.142.111.364Bilateral International Treaty01.08.1958
0.142.111.364
RU 1983 1077
Traduzione
Conchiuso il 19 dicembre 1953
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1958
Modificato dallo Scambio di note del 30 aprile 1991, in vigore dal 1° giugno 19911
(Stato 1° giugno 1991)
1. I Germanici hanno il diritto, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in Svizzera, di ottenere il permesso di domicilio previsto nell’articolo 6 della legge federale del 26 marzo 19312concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, modificata l’8 ottobre 1948. Questo permesso concede loro il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio svizzero e di esercitarvi qualsiasi attività professionale alle stesse condizioni degli Svizzeri, come anche di cambiare impiego o professione e particolarmente di passare da un lavoro dipendente ad un’attività indipendente e viceversa. La libertà di esercitare un’attività professionale non si estende alle professioni riservate per disposizione di legge agli Svizzeri. 2. Gli Svizzeri hanno il diritto, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni nella Repubblica federale di Germania, di ottenere un permesso di dimora incondizionato e di durata illimitata e, qualora essi siano o intendano divenire lavoratori dipendenti, un permesso di lavoro, incondizionato e di durata illimitata. Essi otterranno in tal modo il diritto di risiedere su tutto il territorio della Repubblica federale di Germania e di esercitarvi qualsiasi attività professionale alle stesse condizioni dei Germanici, come anche di cambiare impiego o professione, in particolare di passare da un lavoro dipendente a un’attività indipendente o viceversa. La libertà di esercitare un’attività professionale non si estende alle professioni riservate per disposizione di legge ai Germanici. 3. Il coniuge del beneficiario del permesso e i figli di età inferiore ai 18 anni fruiscono parimenti dei diritti e vantaggi menzionati nei numeri 1 e 2 se convivono con il capofamiglia. Essi continuano a beneficiare di tali diritti e vantaggi anche dopo lo scioglimento di questa convivenza. 4. Il termine di cinque anni previsto nei numeri 1 e 2 non è considerato interrotto se per sua stessa natura l’assenza assume carattere temporaneo. 5. I cittadini di uno degli Stati contraenti che si recano sul territorio dell’altro Stato o vi soggiornino solo temporaneamente, ad esempio per studio o cure mediche, non possono pretendere dì beneficiare delle menzionate agevolazioni.
Nella trattazione dei casi di cittadini dei due Stati sotto il profilo del diritto relativo agli stranieri, occorrerà vigilare affinché non venga intralciata l’applicazione dei principi comuni disciplinanti le relazioni economiche tra i due Paesi.
…
Le prescrizioni legali relative al termine e al ritiro del diritto di dimora incondizionato e di durata illimitata e del titolo di domicilio non sono toccate da questa regolamentazione. La perdita dei titoli comporta parimenti l’estinzione dei diritti e dei vantaggi menzionati nel numero I.
1. Le tasse per i titoli di dimora e di esercizio di un’attività lucrativa devono essere fissate ad un’aliquota la più bassa possibile ed essere adeguatamente proporzionate al lavoro amministrativo. La tassa prevista per la proroga o il rinnovo di un titolo deve essere inferiore a quella riscossa per il primo rilascio. 2. Le tasse saranno totalmente o parzialmente condonate ai richiedenti che dimostrano la loro indigenza.
… Fatto a Zurigo, in due esemplari, il 19 dicembre 1953.
| Per il Consiglio federale svizzero: Rothmund | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Friedrich Buch |
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