0.142.111.361Bilateral International Treaty01.10.1911
0.142.111.361
CS 11 620; FF 1911 I 263 IV 153 ediz. ted., 1327 IV 171 ediz. franc.
Traduzione1
Conchiuso il 13 novembre 1909
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 19112
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° agosto 1911
Entrato in vigore il 1oottobre 1911
(Stato 1° ottobre 1911)
Il Consiglio federale svizzero,
in nome della Confederazione Svizzera,
e
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,
in nome dell’Impero Germanico,
desiderando migliorare e integrare in vari punti le disposizioni dei trattato di domicilio fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico del 31 maggio 18903,
si sono accordati di concludere a tale scopo un nuovo trattato e hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno il diritto di prendere stabile domicilio nel territorio dell’altra parte o di soggiornarvi in permanenza o a tempo, a condizione e fintanto che si conformino alle leggi e ai regolamenti di polizia del paese.
Per poter far valere questo diritto essi dovranno essere forniti di un certificato d’origine valido.
Ciascuna delle parti contraenti indicherà all’altra le autorità competenti a rilasciare i certificati d’origine e a riconoscere la nazionalità dei suoi cittadini.
Le disposizioni dell’articolo 1 non menomano punto il diritto che ha ciascuna delle parti contraenti di vietare il domicilio o il soggiorno ai cittadini dell’altra parte, sia in virtù di una sentenza penale, sia per ragioni concernenti la sicurezza interna o esterna dello Stato, sia in generale per motivi di polizia, e specialmente per motivi inerenti alla polizia sanitaria, alla polizia dei costumi e alla polizia dei poveri.
Ciascuna delle parti contraenti si riserva il diritto di vietare il domicilio o il soggiorno nel suo territorio ai cittadini dell’altra parte che erano in origine suoi nazionali e che hanno perduta la nazionalità originaria prima di avere adempito i loro obblighi militari. Però non si farà uso di questo diritto quando, esaminate le circostanze, risulti che il cambiamento della nazionalità è avvenuto in buona fede e non allo scopo di eludere gli obblighi militari.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti che si sono domiciliati o soggiornano nel territorio dell’altra parte, restano soggetti alle leggi del loro paese d’origine concernenti l’obbligo militare o le prestazioni imposte in compenso del servizio militare e non possono essere obbligati nell’altro paese nè a un servizio militare personale di qualunque genere, nè a una prestazione in compenso di questo servizio.
In caso di guerra o di espropriazione per causa di pubblica utilità, i cittadini di ciascuna delle parti contraenti che si sono domiciliati o soggiornano nel territorio dell’altra parte, saranno parificati ai nazionali per quanto concerne le indennità.
Ciascuna delle due parti contraenti si obbliga a provvedere che, nel suo territorio, i cittadini dell’altra parte bisognosi d’aiuto ricevano il mantenimento e l’assistenza medica secondo le norme in vigore per i propri cittadini nel luogo di soggiorno degli assistiti, fintanto che il loro ritorno in patria possa farsi senza pregiudizio della loro salute o della salute altrui.
Non potrà essere chiesto il rimborso delle spese occorse per il mantenimento, l’assistenza medica o la sepoltura di tali persone nè alla parte contraente di cui l’assistito è cittadino, nè alle corporazioni o casse pubbliche di essa parte.
Nel caso che l’assistito medesimo o altre persone a ciò obbligate secondo i principi del diritto privato, siano in grado di rimborsare le dette spese, resta salvo il diritto di esiger da loro il rimborso. Le parti contraenti si promettono reciprocamente il loro appoggio, entro i limiti della loro legislazione, per far valere questo diritto.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti che sono domiciliati o soggiornano nel territorio dell’altra parte e ne vengono espulsi in virtù dell’articolo 2 o dell’articolo 3, devono, a richiesta dello Stato che li espelle, essere ricevuti in qualunque tempo, insieme colla loro famiglia, nel loro paese di origine.
Lo stesso vale per gli ex cittadini di ciascuna delle parti contraenti, fintanto che non sieno divenuti cittadini dell’altra parte o di uno Stato terzo.
Insieme coll’espulso si riceveranno anche la sua moglie e i figli minorenni che vivono con lui in comunione domestica, anche se non posseggono nè abbiano mai posseduto la nazionalità dello Stato che li riceve, purchè non sieno divenuti cittadini dell’altra parte contraente o di uno Stato terzo.
Nei casi contemplati dall’articolo 7 spetta alla parte che pronuncia l’espulsione il decidere se ricorrono gli estremi richiesti dagli articoli 2 o 3 per l’espulsione.
Se il domicilio è stato concesso in virtù di un certificato d’origine, lo Stato le cui autorità hanno emesso il certificato non può negarsi a ricevere il titolare del certificato e i membri della sua famiglia ivi menzionati, allegando che essi non possedevano, al momento in cui fu fatta l’inserizione, la nazionalità che è loro attribuita dal certificato.
Le persone espulse non possono essere tradotte nel territorio dell’altra Parte se non in virtù di una procedura di ricevimento (articoli 11 a 16).
La traduzione di persone espulse in conformità degli articoli 2 o 3 avrà luogo in base a carteggio scambiato direttamente fra l’autorità che ordina l’espulsione (o il rimpatrio) e l’autorità dei paese d’origine dell’espulso, competente a riconoscere la sua nazionalità.
Riconosciuto l’obbligo di ricevere l’espulso, questo sarà, previo avviso dato in tempo utile, ricevuto dall’autorità di confine dei paese d’origine verso consegna dell’originale o di una copia autentica dell’atto che riconosce l’obbligo di riceverlo.
Non è necessario un carteggio preliminare, e l’espulso deve essere, senza altra formalità, ricevuto dalle autorità di confine, quando sia provvisto di un certificato d’origine valido o di altri documenti validi che saranno più precisamente designati dalle parti contraenti mediante scambio di note, o quando, a giudizio dell’autorità di confine che procede al ricevimento, la nazionalità presente o anteriore dell’espulso è comecchessia stabilita senza alcun dubbio.
Le disposizioni del capoverso precedente non sono applicabili quando si tratti del ricevimento di persone che per la loro età giovanile, o per infermità, o per malattia si trovano in miseria, o del ricevimento di donne isolate in compagnia di bambini. In tali casi si procederà secondo le disposizioni dell’articolo 11.
L’intervento diplomatico non ha luogo se non quando ragioni particolari sembrino opporsi al carteggio diretto, e specialmente quando regni incertezza circa l’autorità competente del paese d’origine, o quando la differenza delle lingue sia d’ostacolo a un’intesa diretta, o se col carteggio diretto non si è potuto ottenere il riconoscimento dell’obbligo di ricevere l’espulso, e la parte che ha decretato l’espulsione non se ne contenta, o se la decisione dell’autorità che ha ricevuto l’espulso non è approvata dal Governo del paese d’origine.
Le parti contraenti si metteranno d’accordo, mediante uno scambio di note, sulle norme da osservare pel ricevimento degli espulsi, e specialmente sulle zone e i luoghi di frontiera dove questi ricevimenti devono aver luogo.
Le due parti contraenti si obbligano a dare alle loro autorità le istruzioni necessarie affinchè tutte le domande di ricevimento siano liquidate al più presto, nonchè ad aiutarsi scambievolmente, per quanto sarà possibile, nello stabilire la nazionalità delle persone espulse dall’una o l’altra delle parti.
Il ricevimento non può essere negato o ritardato pel motivo che le autorità dei paese d’origine sono nell’incertezza circa il domicilio d’assistenza o circa il comune d’origine dell’espulso.
Le spese occorse per il trasporto degli espulsi fino al luogo di ricevimento sono a carico della parte che decreta l’espulsione. Le disposizioni dell’articolo 6 capoverso 3 sono applicabili per analogia.
Ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di respingere immediatamente nel territorio dell’altra, senza seguire la procedura di ricevimento prevista negli articoli 11 a 16 i cittadini dell’altra parte ai quali il domicilio o il soggiorno può essere vietato in conformità degli articoli 2 o 3 o persone che non appartengono nè all’una parte nè all’altra, quando siano arrivati direttamente dal territorio dell’una delle parti contraenti in quello dell’altra per strada ferrata o per un servizio di battelli, e siano fermati alla prima stazione del treno o del battello subito dopo il loro arrivo.
Ciascuna delle parti si obbliga a ricevere, previa procedura di ricevimento, le persone che si trovano in miseria a ragione della loro età giovanile o per effetto d’infermità o malattia, e che non appartengono nè abbiano prima appartenuto a nessuna delle due parti, quando sul territorio dell’una delle parti queste persone abbiano dovuto essere ricoverate in uno stabilimento a causa del loro stato e ne siano fuggite rifugiandosi nel territorio dell’altra parte contraente. Quest’obbligo non sussiste però che se la domanda di ricevimento è presentata entro sei mesi dal giorno della fuga.
Ciascuna delle parti contraenti si obbliga di trasportare, a domanda dell’altra, attraverso il suo territorio nel loro paese d’origine i cittadini o ex‑cittadini di uno Stato terzo che soggiornano nel territorio dell’altra parte contraente e ne vengono espulsi, a condizione che la domanda contenga la dichiarazione che lo Stato che decreta l’espulsione rimborserà le spese del trasporto e che lo Stato terzo è pronto a ricevere l’espulso.
Il capoverso precedente non deroga alle disposizioni del trattato di estradizione del 24 gennaio 18744fra la Svizzera e la Germania relative al transito delle persone estradate.
Il presente trattato non è applicabile alle colonie dell’Impero Germanico.
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate il più presto possibile.
Esso sostituisce il trattato di domicilio dei 31 maggio 18905fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico, come pure le convenzioni ad esso relative.
Il presente trattato entra in vigore due mesi dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà valido per la durata di cinque anni.
Se l’una o l’altra delle parti contraenti non lo denunzia un anno prima della scadenza di questo periodo quinquennale, esso continua ad aver vigore fino a che sia spirato un anno dal giorno in cui l’una o l’altra delle parti contraenti l’avrà denunziato6.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Berna il tredici di novembre del milienovecentonove.
| Brenner | Kriege v. Wichert Dammann |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 27 701 ↩
[RU 11 515] ↩
[RS 12 106]. Sostituito dalla Conv. europea di estradizione del 13 dic. 1957 (RS 0.353.1 ) e dall’Acc. del 13 nov. 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Conv. europea di estradizione del 13 dic. 1957 e ne agevola l’applicazione (RS 0.353.913.61 ). ↩
[RU 11 515] ↩
Il tratt. è stato disdetto dalla Svizzera per il 10 apr. 1920, ma per intesa vicendevole, resta tacitamente in vigore di sei mesi in sei mesi (FF 1920 II 62 e segg. ediz. ted. 227 ediz. franc.). ↩
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