Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
24.03.1995
In Kraft seit
01.01.1996
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

172.010.31

Legge federale
sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale
della proprietà intellettuale

(LIPI)

del 24 marzo 1995 (Stato 1° luglio 2025)

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione
  1. L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
  2. L’IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.
  3. L’IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.
Art. 2 Compiti
  1. L’IPI adempie i seguenti compiti:
    1. cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
    2. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
    3. offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
    4. rappresenta la Svizzera, se necessario d’intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell’ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
    5. collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
    6. partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprietà intellettuale;
    7. fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.
  2. Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.
  3. L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere. 3bis. Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.
  4. Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 3 Organi
  1. Gli organi dell’IPI sono:
    1. il Consiglio d’Istituto;
    2. il direttore;
    3. l’organo di revisione.
  2. Essi vengono designati dal Consiglio federale.
Art. 4 Consiglio d’Istituto
  1. Il Consiglio d’Istituto si compone del presidente e di otto altri membri.
  2. Approva il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo dell’IPI.
  3. Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.
  4. Determina la composizione della direzione.
  5. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
Art. 5 Direttore
  1. Nell’esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l’articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.
  2. Il direttore, a capo della direzione, fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto annuale sull’attività dell’IPI.
Art. 6 Organo di revisione

L’organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio d’Istituto.

Art. 7 Gestione
  1. La direzione è responsabile della gestione dell’IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d’Istituto.
  2. Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo.
Art. 8 Personale
  1. L’IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.
  2. Nell’assunzione del personale l’IPI gode di ampie competenze.
  3. Le condizioni d’assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d’Istituto. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale si applica per analogia.

Sezione 3: Vigilanza

Art. 9
  1. L’IPI è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.
  2. Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento sull’amministrazione.

Sezione 4: Pianificazione e finanziamento

Art. 10 Pianificazione

La pianificazione dell’IPI per quanto riguarda l’esercizio e l’evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:

  1. il piano direttivo;
  2. una pianificazione quadriennale permanente;
  3. il preventivo annuale.
Art. 11 Tesoreria
  1. L’IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione.
  2. La Confederazione accorda all’IPI prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità.
  3. L’IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d’interesse di mercato.
Art. 12 Mezzi d’esercizio

I mezzi d’esercizio dell’IPI sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

Art. 13 Tasse per attività in virtù della sovranità
  1. L’IPI riscuote tasse per:
    1. il rilascio e il mantenimento di titoli di protezione nell’ambito del diritto dei beni immateriali;
    2. la tenuta e l’edizione di registri;
    3. il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza sulle società di gestione;
    4. le pubblicazioni prescritte legalmente; e
    5. altri atti d’esecuzione previsti dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale.
  2. Il regolamento delle tasse dell’IPI sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 14 Rimunerazioni per prestazioni di servizi

Le rimunerazioni per prestazioni di servizi dell’IPI sono fissate secondo il mercato; l’IPI rende note, di volta in volta, le tariffe valide.

Art. 15
Art. 16 Riserve
  1. L’utile dell’IPI viene utilizzato per costituire le riserve.
  2. Le riserve servono all’IPI per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell’IPI.
Art. 17 Esenzione fiscale
  1. L’IPI gode dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
  2. È salvo il diritto federale in materia di:
    1. imposta sul valore aggiunto su rimunerazioni di cui all’articolo 14;
    2. imposta preventiva e tasse di bollo.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 18
Art. 19
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:1° gennaio 1996
    art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995
    art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997

Appendice

Modificazione di altri atti legislativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:…

Zitiert in

Decisioni

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