Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
04.10.1963
In Kraft seit
01.03.1964
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

746.1

Legge federale
sugli impianti di trasporto in condotta
di combustibili e carburanti liquidi o gassosi

(Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC)

del 4 ottobre 1963 (Stato 1° settembre 2023)

I. Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1
  1. La presente legge si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi (detti complessivamente qui di seguito «impianti»).
  2. Essa è interamente applicabile:
    1. alle condotte aventi un diametro e una pressione d’esercizio maggiori di quelli stabiliti dal Consiglio federale;
    2. alle condotte che traversano i confini della Svizzera, in quanto non siano considerate nella lettera a, eccettuate le condotte di distribuzione del gas urbano nell’ambito esclusivo della zona economica dell’impresa che lo fornisce.
  3. Le condotte che non adempiono le condizioni stabilite nel capoverso 2 soggiacciono all’ordinamento speciale previsto nel capo IV.
  4. Il Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatamente quelle che sono parti costitutive d’impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti.
  5. .

1. Approvazione dei piani

Art. 2
  1. Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 possono essere costruiti o modificati unicamente con l’approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
  2. La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. 2bis. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione (LEspr).
  3. Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
  4. Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’esercente di un impianto di trasporto in condotta (impresa).

2. Condizioni

a. In generale

Art. 3
  1. L’approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri:
    1. se la costruzione o l’esercizio dell’impianto ponesse in pericolo persone, beni o diritti importanti; in particolare, se vi fosse pericolo d’inquinamento delle acque o risultasse notevolmente pregiudicato il paesaggio;
    2. se fosse perturbata un’opera pubblica esistente, ovvero impedita o notevolmente intralciata l’attuazione di un’opera progettata, quando un interesse pubblico prevalente esiga che siano rispettate;
    3. se si opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o alla tutela di quartieri d’abitazione o di zone industriali, fatto valere dal Cantone;
    4. se è necessario alla sicurezza del Paese o al mantenimento dell’indipendenza o della neutralità della Svizzera, oppure a evitare una dipendenza economica contraria all’interesse generale del Paese;
    5. quando l’impresa richiedente non soddisfa le condizioni dell’articolo 4, oppure
    6. se altre cause imperative di diritto pubblico l’esigono.
  2. L’approvazione dei piani non può essere né rifiutata né concessa con condizioni restrittive o oneri per ragioni diverse da quelle di cui al capoverso 1.

b. Impresa estera

Art. 4

Un’impresa estera deve avere un’amministrazione e una direzione dell’esercizio residenti in Svizzera, nonché un’organizzazione aziendale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.

Art. 5a9

3. Diritto di espropriazione

Art. 10

All’impresa che domanda un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.

4. Diritto all’incrocio delle vie di comunicazione

Art. 11
  1. L’impresa è legittimata, mediante un’equa indennità, a incrociare le vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l’esecuzione dell’incrocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni disturbo al traffico e non sia pregiudicata la pianificazione delle vie di comunicazione. Durante la costruzione dell’incrocio, il traffico può essere limitato solo nella misura in cui sia necessario alla realizzazione dei lavori.
  2. Le controversie circa l’adempimento delle condizioni stabilite nel capoverso 1 e l’ammontare dell’indennità sono decise secondo la LEspr.
Art. 12

5. Obbligo di trasporto

Art. 13
  1. L’impresaè tenuta ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell’esercizio e purché il terzo offra una rimunerazione adeguata.
  2. In caso di divergenze, sull’obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale).
  3. Sulle pretese di diritto civile derivanti dal contratto decidono i tribunali civili.
Art. 14e15

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio

1. Vigilanza

1. Principio

Art. 16
  1. La costruzione, il mantenimento e l’esercizio degli impianti secondo l’articolo 1 capoverso 2 soggiacciono alla vigilanza della Confederazione.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può estendere questa vigilanza alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di altri impianti di trasporto in condotta, in quanto appartengano alla Confederazione o a un istituto federale.

2. Competenza

Art. 17
  1. L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale. Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.
  2. Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.

3. Contenuto

Art. 18

L’Ufficio federale ordina le misure necessarie per la protezione delle persone, dei beni e dei diritti importanti. A questo scopo, può ordinare che l’equipaggiamento dell’impianto sia conforme allo sviluppo tecnico.

4. Controllo

Art. 19
  1. Le persone cui è affidato il controllo della costruzione e dell’esercizio hanno il diritto d’accedere in ogni tempo a tutte le parti dell’impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate.
  2. Le persone e il materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.

5. Rapporto di gestione e indicazione statistiche

Art. 20

Le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni anno all’Ufficio federaleil rapporto di gestione, con il conto annuale e il bilancio, e fornire alla stessa le indicazioni statistiche necessarie.

2. Costruzione

1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani

a. Introduzione
Art. 21

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

b. Picchettamento
Art. 21a
  1. Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa deve mettere in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, il tracciato degli impianti di trasporto in condotta.
  2. Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’Ufficio federale.
c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
Art. 21b
  1. L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
  2. La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
  3. .
d. .
Art. 22
e. Opposizione
Art. 22a
  1. Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale.Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
  2. Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEsprpuò, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
  3. I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
f. Eliminazione delle divergenze nella Amministrazione federale
Art. 22b

La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2. Approvazione dei piani; durata di validità, ricorso

Art. 23
  1. Con l’approvazione dei piani l’Ufficio federale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
  2. L’approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l’Ufficio federale può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione.
  3. .

3. Procedura semplificata

Art. 24
  1. La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
    1. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
    2. impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
    3. impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
  2. Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
  3. L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
  4. Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

4. Inizio della costruzione

Art. 25

La costruzione non può essere incominciata prima dell’approvazione definitiva dei piani.

5. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 26
  1. Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr.
  2. .
  3. Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

6. Misure di protezione durante la costruzione

Art. 27
  1. L’impresaprende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni e dei diritti importanti, e per evitare ai vicini le molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare.
  2. Ove i lavori di costruzione tocchino opere pubbliche, come vie di comunicazione, altre condotte e simili impianti, l’impresa deve vegliare affinché siano mantenute all’uso in conformità del pubblico interesse.
  3. Durante la costruzione, dev’essere assicurata l’utilizzazione economica della proprietà fondiaria.

7. Progetti di costruzione di terzi

Art. 28

La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere autorizzata unicamente previo consenso dell’Ufficio federale, se:

  1. incrocia impianti di trasporto in condotta;
  2. potrebbe compromettere la sicurezza d’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.

8. Spese

Art. 29
  1. Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono, salvo patto contrario, a carico della nuova opera.
  2. Le contestazioni derivanti dall’applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr.

3. Esercizio

1. Autorizzazione d’esercizio

Art. 30
  1. Per l’esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
  2. L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:
    1. l’impianto di trasporto in condotta è conforme alla presente legge, alle disposizioni d’esecuzione e all’approvazione dei piani;
    2. l’impresa dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell’impianto e per la riparazione immediata dei danni;
    3. è stata conclusa l’assicurazione di responsabilità civile prescritta.

2. Efficacia operativa e sicurezza dell’esercizio

Art. 31

Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza.

3. Guasti

Art. 32
  1. Quando l’impianto cessi d’essere stagno, l’impresa deve prendere immediatamente tutte le misure opportune per evitare o restringere il danno e rimuovere al più presto il danno o il pericolo di danni.
  2. L’Ufficio federale e il posto d’allarme designato dal Governo cantonale ne devono essere avvisati senza indugio.

4. Sospensione dell’esercizio

Art. 32a
  1. Qualora le condizioni menzionate nell’articolo 30 capoverso 2 non siano più soddisfatte, l’esercizio dev’essere sospeso; la sospensione va notificata all’Ufficio federale.
  2. L’Ufficio federale può ordinare la sospensione dell’esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle prescrizioni della presente legge, delle disposizioni di esecuzione, dell’approvazione dei piani o delle sue stesse istruzioni.
  3. Prima di prendere la sua decisione, l’Ufficio federale consulta i Cantoni interessati e l’impresa.

5. Smantellamento dell’impianto

Art. 32b

Qualora un impianto cessi l’esercizio, l’impresa deve smantellarlo a sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico.

6. Proprietà

Art. 32c

Salvo disposizione contraria, l’impianto di trasporto in condotta è di proprietà dell’impresa cui è stata concessa l’autorizzazione d’esercizio.

III. Responsabilità civile e assicurazione

1. Responsabilità civile

a. Principio

Art. 33
  1. Se per l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta, ovvero per un difetto o una manipolazione difettosa d’un simile impianto non in esercizio, una persona rimane uccisa o lesa nella salute, oppure è recato un danno materiale, l’impresa ne è responsabile. Se l’impianto non gli appartiene, il proprietario risponde con lui solidalmente.
  2. L’impresa o il proprietario è liberato dalla responsabilità qualora provi che il danno è stato cagionato da evento naturale straordinario, da avvenimento bellico o da colpa grave del danneggiato, sempreché non vi sia colpa da parte sua o di persona per la quale debba rispondere.
  3. La responsabilità per danni alla merce trasportata si determina secondo le norme del Codice delle obbligazioni.

b. Risarcimento, riparazione, ecc.

Art. 34

Il modo e la misura del risarcimento, il pagamento di una indennità a titolo di riparazione, la responsabilità di più persone e il regresso tra obbligati si determinano secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioniconcernenti gli atti illeciti.

2. Assicurazione sulla responsabilità civile

a. Principio

Art. 35
  1. L’impresa è tenuta a stipulare con un’impresa d’assicurazione, ammessa a operare in Svizzera, un’assicurazione per coprire i rischi assicurabili della sua responsabilità civile secondo gli articoli 33 e 34.
  2. L’assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati fino a una somma di almeno:
    1. 10 milioni di franchi, se si tratta d’impianto di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti liquidi;
    2. 5 milioni di franchi, se si tratta d’impianto di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi.
  3. Queste somme possono essere ristrette o aumentate nell’approvazione dei piani, secondo che l’interesse pubblico lo permetta, rispettivamente lo esiga.
  4. L’Ufficio federale può esentare interamente o in parte dall’obbligo di stipulare un’assicurazione, qualora sia prestata in altro modo una garanzia equivalente.
  5. La Confederazione e i Cantoni non sono tenuti ad assicurarsi per gli impianti che esercitano.

b. Sospensione e cessazione dell’assicurazione

Art. 36

La sospensione e la cessazione dell’assicurazione devono essere notificate dall’assicuratore all’Ufficio federale. Esse hanno effetto 30 giorni dopo che questa ne abbia avuto notizia, sempreché nel frattempo non sia stata stipulata una nuova assicurazione.

c. Azione contro l’assicuratore; eccezioni; regresso

Art. 37
  1. Il danneggiato ha un’azione diretta contro l’assicuratore, nei limiti della copertura assicurata.
  2. Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908sul contratto d’assicurazione non sono opponibili al danneggiato.
  3. L’assicuratore ha il regresso contro lo stipulante, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d’assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicu-razione.

d. Pluralità di danneggiati

Art. 38
  1. Se le pretese dei danneggiati superano la copertura assicurata, il diritto dei singoli verso l’assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese.
  2. Il danneggiato che propone per primo l’azione e l’assicuratore convenuto possono chiedere al giudice adito di invitare gli altri danneggiati a promuovere presso di lui la loro azione entro un determinato termine, indicando loro le conseguenze di un’omissione. Il giudice decide sulla ripartizione dell’indennità d’assicurazione. Nella ripartizione, le pretese avanzate nel termine stabilito devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle rimanenti.
  3. L’assicuratore che, ignaro delle altre pretese, ha pagato in buona fede a un danneggiato una somma superiore a quella che proporzionatamente gli spettava, è liberato dai suoi obblighi verso gli altri danneggiati fino a concorrenza della somma pagata.

3. Disposizioni comuni

a. Prescrizione

Art. 39
  1. L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioniconcernenti gli atti illeciti.
  2. Il regresso tra le persone civilmente responsabili d’un evento dannoso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata interamente fornita e il responsabile è noto.

b. .

Art. 40

IV. Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

1. Principio

Art. 41

Gli impianti non considerati nell’articolo 1 capoverso 2 e non esentati dalla presente legge in virtù dell’articolo 1 capoverso 4 sono sottoposti, oltre che alle disposizioni del presente capo, soltanto a quelle sull’obbligo di trasporto (art. 13), sulla responsabilità civile e sull’assicurazione (capo III), sulle pene e sulle misure amministrative (capo V) e alle prescrizioni di sicurezza da emanarsi dal Consiglio federale.

2. Obbligo d’una licenza

Art. 42
  1. La costruzione e l’esercizio di impianti secondo l’articolo 41, in quanto non soggiacciano alla vigilanza della Confederazione in virtù dell’articolo 16 capoverso 2, sono sottoposti all’obbligo di una licenza del Governo cantonale o d’un ufficio da esso designato.
  2. La licenza non può essere negata né sottoposta a condizioni o a oneri restrittivi, se non nei casi previsti nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a a d. Sono riservati le condizioni e gli oneri che servono all’applicazione di altre norme legali.

3. Vigilanza e alta vigilanza

Art. 43

Gli impianti con licenza cantonale secondo l’articolo 42 soggiacciono alla vigilanza del Cantone e all’alta vigilanza della Confederazione.

V. Pene e misure amministrative

1. Danneggiamento di impianti di trasporto in condotta e perturbamento dell’esercizio

Art. 44
  1. Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
  2. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.
  3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per negligenza.

2. Infrazioni della legge

Art. 45
  1. Se non è adempiuta una fattispecie di reato più grave, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un’approvazione dei piani;
    2. incomincia o prosegue la costruzione d’un impianto di trasporto in condotta oppure un’opera di cui all’articolo 28, senz’esserne autorizzato;
    3. imprende o prosegue l’esercizio d’un impianto di trasporto in condotta, senz’esserne autorizzato;
    4. non osserva le condizioni o gli oneri attinenti a un’approvazione dei piani, oppure l’obbligo di stipulare un’assicurazione o di fornire garanzie;
    5. cessando d’essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti nell’articolo 32.
  2. Il tentativo è punibile.
  3. Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza del Paese, l’indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l’interesse gene-rale del Paese, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
  4. La pena è della multa fino a 50 000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.
  5. Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d’applicazione.

2a Altre disposizioni penali

Art. 45a

Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.

3. Disposizioni generali

Art. 46
  1. Le disposizioni generali del Codice penale svizzerosi applicano alle infrazioni di cui all’articolo 44.
  2. Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a.

3a Procedura e competenza

Art. 46a
  1. Le infrazioni previste nell’articolo 44 soggiacciono alla giurisdizione penale federale.
  2. Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45asono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974. sul diritto penale amministrativo

4. Misure amministrative

Art. 47
  1. Qualora, nonostante un avvertimento, non sia osservata, nel termine stabilito, una decisione dell’Ufficio federale, questa può eseguirla o farla eseguire a spese dell’inadempiente, senza pregiudizio dell’azione penale.
  2. .

5. Trattamento di dati personali

Art. 47a
  1. Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 44 e seguenti.
  2. Possono scambiarsi tali dati se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge.

VI. Disposizioni transitorie e finali

1. Diritto transitorio

a. Principio

Art. 48
  1. La presente legge è applicabile, a contare dall’entrata in vigore, anche agli impianti di trasporto in condotta in costruzione o in esercizio, riservati gli articoli 49 e 50.
  2. Qualora una misura presa in virtù dell’articolo 49 o 50 equivalga a un’espropriazione, è dovuta un’indennità. Circa la pretesa d’indennità decide il Tribunale federale.

b. Impianti con licenza o concessione cantonale

Art. 49
  1. I diritti acquisiti in virtù d’una licenza o d’una concessione cantonale sono riconosciuti conformemente al capoverso 2.
  2. Il titolare d’una licenza o d’una concessione cantonale è esente, durante la validità della stessa ma non oltre 50 anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, dall’obbligo di chiedere una concessione federale. Nel termine di 2 anni da quel momento, egli deve conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 4. I diritti e gli obblighi del titolare d’una licenza o d’una concessione di costruire e di esercitare un impianto di trasporto in condotta, conferita dal Cantone prima dell’entrata in vigore della presente legge, non possono essere modificati a suo svantaggio in virtù della stessa, se non per cause imperative d’interesse pubblico.
  3. Nel termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni trasmettono al Dipartimento tutti i documenti circa gli impianti considerati nell’articolo 1 capoverso 2 da essi autorizzati o conceduti.

c.** Impianti senza licenza o concessione cantonale

Art. 50
  1. L’impresa per il quale non sia stata accordata una licenza o una concessione cantonale, deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presentare, all’ufficio competente per l’impianto del quale si tratta, una domanda di licenza o di concessione, corredata di tutte le indicazioni necessarie.
  2. Fino alla decisione sulla domanda, l’impresa può proseguire la costruzione o l’esercizio, salvo disposizione contraria dell’autorità competente ad accordare la licenza o la concessione.
  3. La licenza o la concessione dev’essere accordata, sempreché non ostino cause imperative d’interesse pubblico.

2. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

Art. 51
  1. Le concessioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono rinnovate alla loro scadenza. Gli impianti possono essere tenuti in esercizio.
  2. Le domande di concessione pendenti divengono prive d’oggetto.
  3. Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.
  4. Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
  5. Se, per ragioni di cui il concessionario non è tenuto a rispondere, deve essere sospeso o limitato l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta per cui una concessione è stata accordata prima dell’entrata in vigore della presente legge, la Confederazione versa al concessionario un’adeguata indennità per il danno che ne risulta.

3. Esecuzione

Art. 52
  1. Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Esso emana le necessarie prescrizioni d’applicazione, che indicano segnatamente:
    1. gli uffici federali incaricati dell’esecuzione, i loro compiti e la loro collaborazione con gli altri uffici interessati;
    2. i requisiti che gli impianti devono avere a tutela delle persone, delle cose e dei diritti importanti;
    3. la procedura di approvazione dei piani;
    4. le tasse per l’attività dell’Ufficio federale.
  3. I Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile.Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 1964

Zitiert in

Decisioni

5