Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
04.10.1985
In Kraft seit
01.01.1987
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

704

Legge federale
sui percorsi pedonali ed i sentieri

(LPS)

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2023)

Sezione 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

  1. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;
  2. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell’informazione del pubblico su queste reti;
  3. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.
Art. 2 Reti di percorsi pedonali
  1. Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all’interno delle località.
  2. Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d’incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.
  3. I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto.
Art. 3 Reti di sentieri
  1. Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all’esterno delle località.
  2. Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.
  3. I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.

Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione

Art. 4 Allestimento di piani
  1. I Cantoni:
    1. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
    2. rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano.
  2. Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modificazione.
  3. Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.
Art. 5 Coordinamento

I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 6 Sistemazione e preservazione
  1. I Cantoni:
    1. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
    2. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
    3. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.
  2. Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.
Art. 7 Sostituzione
  1. I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.
  2. Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:
    1. non sono più liberamente accessibili;
    2. sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
    3. su lunghi tratti vi è un’intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o
    4. lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.
  3. I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione.
Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate
  1. Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).
  2. Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.
Art. 9 Considerazione di altri interessi

Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell’agricoltura, dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

Art. 9a Messa a disposizione di geodati di base
  1. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.
  2. Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

Sezione 3: Compiti speciali della Confederazione

Art. 10 Nell’ambito delle proprie competenze
  1. Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:
    1. progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
    2. vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
    3. vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.
  2. Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.
Art. 11 Consulenza ai Cantoni

Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

Art. 11a Informazione del pubblico
  1. La Confederazione informa il pubblico in merito:
    1. all’importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
    2. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.
  2. Può sostenere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.
  3. Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.
  4. L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.
Art. 12 Collaborazione con organizzazioni private specializzate
  1. La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
    1. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
    2. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
    3. informazione del pubblico.
  2. Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
  3. Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
    1. operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
    2. secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica

Art. 13 Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere
  1. Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
    1. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
    2. le organizzazioni specializzate d’importanza nazionale, riconosciute dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
  2. Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.
  3. Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.
  4. Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.
  5. Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Termine per l’allestimento dei piani
  1. I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.
Art. 16 Disposizioni transitorie
  1. I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all’entrata in vigore dei piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.
  2. I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 1987

Zitiert in

Decisioni

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