Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
29.03.1950
In Kraft seit
20.07.1951
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

744.21

Legge federale
sulle imprese filoviarie

(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)

del 29 marzo 1950 (Stato 1° luglio 2020)

I. Disposizioni generali

Campo
d’applicazione

Art. 1
  1. La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).
  2. Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.
  3. Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.

Espropriazione

Art. 2

Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d’espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione.

Costituzione di pegni e liquidazione forzata

Art. 3
  1. Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.
  2. Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.

II. Concessione

Art. 4

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009sul trasporto di viaggiatori.

Art. 5e6

III. Vigilanza

Autorità
di vigilanza

Art. 7
  1. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.
  2. Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.
  3. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

Competenze speciali
dell’UFT

Art. 8

L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un’impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

IV. Costruzione ed esercizio

1. Normalizzazione tecnica

Art. 9

Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.

2. Legislazione sugli impianti elettrici

Art. 10

La posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.

3. Legislazione sulle ferrovie

a. Approvazione dei piani

Art. 11
  1. Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
  2. La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957sulle ferrovie.

b. Ulteriori disposizioni

Art. 11a
  1. Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:
    1. l’informazione sulla vigilanza;
    2. la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;
    3. il trattamento di dati da parte dell’UFT;
    4. la durata del lavoro e del riposo del personale.
  2. Sono fatti salvi gli articoli 12–15.

3a . Obbligo di diligenza

Art. 11b

L’impresa è responsabile della sicurezza dell’esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi

a. Massima

Art. 12

L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.

b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura
dell’esercizio

Art. 13
  1. L’ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l’apertura dell’esercizio sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell’impresa ed un numero.
  2. L’autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L’autorizzazione è notificata tanto all’impresa quanto all’autorità cantonale competente.

c. Licenza di condurre

Art. 14
  1. Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
  2. La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
  3. Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.

V. Responsabilità ed assicurazione

1. Responsabilità

Art. 15
  1. Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 1932sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.
  2. Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall’esercizio di un impianto elettrico o dall’effetto della corrente elettrica sul veicolo, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902concernente gl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

2. Assicurazione

Art. 16
  1. L’impresa è tenuta a conchiudere un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.
  2. L’assicurazione dev’essere conchiusa presso una società d’assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall’autorità di vigilanza. Il contratto d’assicurazione deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.
  3. L’esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un’assicurazione. L’assicuratore è tenuto ad avvertire l’autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell’assicurazione.

VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali

1. Multa
disciplinare e ritiro della concessione

Art. 17
  1. In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.

2. Delitti e contravvenzioni

Art. 18
  1. Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 1932sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.
  2. Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.

3. Tasse

Art. 18a

Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione della presente legge.

VII. Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 19
  1. La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.
  2. Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999

Art. 19a
  1. Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale.
  2. Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Entrata in vigore ed esecuzione

Art. 20

Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della presente legge e prende i provvedimenti per la sua esecuzione. Esso chiede in precedenza il parere delle autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli e delle imprese concessionarie.Data dell’entrata in vigore: 20 luglio 1951

Zitiert in

Decisioni

2