946.10
Legge federale
concernente l’Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni
(Legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE)
del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2016)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l’organizzazione dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
- stipulante : esportatore o terzo da lui autorizzato che stipula l’assicurazione;
- committente: persona che effettua l’ordinazione e conclude un contratto a tale scopo;
- garante: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente;
- debitore : committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
- debitore pubblico: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
- debitore privato: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante.
Art. 3 Forma giuridica
- L’ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
- L’ASRE è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una propria contabilità.
Art. 4 Assicurazione contro i rischi delle esportazioni
L’ASRE offre un’assicurazione contro i rischi delle esportazioni conformemente alla presente legge.
Art. 5 Obiettivi
La Confederazione mira, tramite l’ASRE, a realizzare i seguenti obiettivi:
- la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera;
- la promozione della piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell’economia di esportazione alla concorrenza internazionale.
Art. 6 Principi alla base della politica dell’istituto
- L’ASRE:
- lavora in modo da autofinanziarsi in quanto assicurazione per i rischi pubblici e privati;
- gestisce separatamente i rischi per i debitori pubblici e per i debitori privati (conti presentati in colonne diverse); i rischi possono temporaneamente essere oggetto di una compensazione tra le diverse colonne;
- riscuote premi commisurati ai rischi nel singolo caso;
- offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all’economia privata;
- fornisce servizi competitivi a livello internazionale.
- L’ASRE tiene conto dei principi della politica estera svizzera.
Art. 7 Conclusione di accordi di diritto internazionale pubblico
e rappresentanza in organizzazioni internazionali
- Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti dell’ASRE.
- Il Consiglio federale può autorizzare l’ASRE a rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni internazionali per questioni concernenti l’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
Art. 8 Cooperazioni e partecipazioni
- L’ASRE può, al fine di adempiere i propri compiti, cooperare con organizzazioni pubbliche o private, fondare società o parteciparvi.
- L’ASRE può, per assicurare esportazioni di merci di origine svizzera o con una quota di valore aggiunto svizzero, stipulare riassicurazioni con organismi pubblici o privati di assicurazione dei crediti all’esportazione. La riassicurazione può essere concessa in funzione delle prestazioni dell’assicurazione diretta, a condizione che l’operazione sia conforme agli obiettivi della presente legge e ai principi alla base della politica dell’ASRE.
Art. 9 Trasferimento di compiti a terzi
L’ASRE può trasferire compiti a terzi nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione.
Art. 10 Altri compiti
- Il Consiglio federale può affidare all’ASRE altri compiti in materia di economia esterna.
- Esso la indennizza in modo adeguato per le sue prestazioni.
Sezione 2: Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative
Art. 11 Assicurazione
- L’ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all’estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati.
- Il Consiglio federale precisa in un’ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni.
Art. 12 Rischi assicurabili
- Sono assicurabili i seguenti rischi:
- rischi politici;
- difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento;
- casi di forza maggiore;
- rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l’ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a–c;
- rischi risultanti da garanzie di copertura;
- rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a–e (rischio eventuale legato al cambio).
- I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo.
Art. 13 Condizioni di stipulazione di un’assicurazione
- L’assicurazione può essere stipulata se:
- l’esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio;
- l’esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero;
- il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all’estero; e
- l’esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell’istituto secondo l’articolo 6.
- L’assicurazione è esclusa se:
- la situazione di rischio non la consente;
- l’esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure
- l’esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
Art. 14 Premio
- L’ASRE esige un premio dallo stipulante.
- Il premio è calcolato in particolare in base ai rischi, all’ammontare e alla durata dell’assicurazione.
Art. 15 Stipulazione dell’assicurazione
- Di norma l’ASRE concede l’assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l’ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico.
- Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un’assicurazione.
- Se rifiuta la stipulazione di un’assicurazione, l’ASRE pronuncia una decisione impugnabile.
Art. 16 Obbligo d’informazione e di diligenza
- Chi intende stipulare o ha stipulato un’assicurazione deve fornire e fare verificare le indicazioni necessarie alla valutazione dell’esportazione e allo svolgimento dell’operazione assicurativa.
- Egli deve prendere tutti i provvedimenti dettati dalle circostanze per evitare una perdita.
Art. 17 Prestazioni assicurative
- Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l’ASRE rifonde la quota, stabilita nell’assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.
- La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell’importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori.
Art. 18 Esclusione delle prestazioni
Le prestazioni assicurative sono escluse, sospese o ridotte se:
- l’assicurazione è stata stipulata sulla base di indicazioni errate;
- lo stipulante viola le condizioni assicurative o subisce perdite a causa di un suo comportamento lesivo del contratto concluso con il debitore;
- lo stipulante subisce perdite a causa di accordi presi successivamente con il debitore, i quali limitano i suoi diritti oppure impediscono o ritardano il pagamento del debito.
Art. 19 Evento assicurato
- Al verificarsi dell’evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all’ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato.
- Verificatosi l’evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l’ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all’ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi.
Art. 20 Obbligo di rimborso
- Se risulta successivamente che non erano adempiute le condizioni per il versamento della prestazione dell’ASRE, lo stipulante rimborsa l’importo ricevuto con un interesse moratorio secondo l’articolo 104 del Codice delle obbligazioni.
- Lo stipulante è tenuto al rimborso anche se l’importo è stato versato a un terzo.
Art. 21 Cessione dell’assicurazione
Con il consenso dell’ASRE, lo stipulante può cedere a un terzo l’assicurazione unitamente al proprio credito.
Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione
- Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest’ultimo nel quadro dell’esportazione, l’ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell’esportatore nei confronti dell’istituto finanziario, se l’esportazione in questione è assicurata dall’ASRE.
- Se l’ASRE ha indennizzato l’istituto finanziario, l’esportatore deve restituirle l’indennizzo per intero, più gli interessi e i costi.
- Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.
Art. 21b Garanzie
- Se un istituto finanziario emette una garanzia di copertura in relazione ad un’esportazione assicurata dall’ASRE, quest’ultima può garantire all’istituto finanziario, su semplice richiesta, il rimborso dell’intero importo versato in seguito alla rivendicazione di detta garanzia, se l’esportatore non provvede alla copertura dello stesso (garanzia su bond).
- Se viene contratto un credito per finanziare gli obblighi del committente nel quadro di un’esportazione assicurata dall’ASRE e un terzo rifinanzia il credito nei confronti del creditore, l’ASRE può garantire al terzo il rimborso, su semplice richiesta, dell’intero importo scoperto, se il creditore o il debitore non effettua i pagamenti esigibili (garanzia di rifinanziamento).
- Se l’ASRE ha effettuato un rimborso, lo stipulante deve restituirglielo per intero, più gli interessi e i costi.
- Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.
Sezione 3: Organizzazione e personale
Art. 22 Organi
- Gli organi dell’ASRE sono:
- il consiglio d’amministrazione;
- il direttore;
- l’ufficio di revisione.
- Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d’amministrazione sono nominati per quattro anni.
- Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare gli organi che ha nominato.
Art. 23 Responsabilità
- Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla responsabilità (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni) si applicano per analogia alla responsabilità dei membri degli organi dell’ASRE. La legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità non è applicabile.
- Le controversie riguardanti la responsabilità dei membri degli organi dell’ASRE sono giudicate dai tribunali civili. In tali procedure la Confederazione ha lo statuto di azionista e di creditore della società.
Art. 24 Consiglio d’amministrazione
- Il consiglio d’amministrazione si compone di sette a nove membri.
- Il Consiglio federale nomina il presidente.
- Il consiglio d’amministrazione:
- elegge il direttore;
- emana il regolamento interno;
- approva la pianificazione degli affari e il preventivo;
- provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale;
- allestisce il consuntivo annuale e il rapporto di gestione, che pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;
- decide in merito alla stipulazione di assicurazioni, fatte salve le competenze del Consiglio federale secondo l’articolo 34;
- stabilisce la tariffa dei premi, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
- emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
- stabilisce la politica in materia di rischi;
- adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.
- Il consiglio d’amministrazione può delegare al direttore la competenza di stipulare assicurazioni nell’ambito della politica applicabile di volta in volta in materia di rischi.
- Per quanto riguarda l’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale.
Art. 25 Direttore
Il direttore:
- è responsabile della gestione dell’istituto, nella misura in cui essa non spetti al consiglio d’amministrazione;
- organizza e dirige l’ASRE;
- assume il personale dell’ASRE;
- rappresenta l’ASRE nei rapporti con l’esterno e presso le organizzazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2.
Art. 26 Ufficio di revisione
- L’ufficio di revisione verifica:
- la contabilità e il consuntivo annuale;
- la capacità di autofinanziamento dell’ASRE, secondo l’esposto presentato dal consiglio d’amministrazione.
- L’ufficio di revisione riferisce sul risultato della verifica al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale.
Art. 27 Personale
- Il personale dell’ASRE è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni.
- L’ASRE tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale.
- Per quanto riguarda il salario del direttore, dei quadri direttivi e dell’altro personale retribuito in modo analogo, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone, si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.
Art. 27a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione
- I membri degli organi e il personale dell’ASRE sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
- Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.
- L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penalehanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.
- I membri degli organi e il personale dell’ASRE hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. Il destinatario della segnalazione accerta i fatti e adotta i provvedimenti necessari.
- Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
Sezione 4: Finanze
Art. 28 Tesoreria
- La Confederazione accorda all’ASRE mutui a tassi d’interesse di mercato per assicurarle la liquidità nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 4 e 11.
- L’ASRE investe i fondi in eccedenza presso la Confederazione, a tassi d’interesse di mercato.
- I particolari sono disciplinati in una convenzione tra l’ASRE e l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 29 Rendiconto
- Il rendiconto dell’ASRE presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d’esercizio in colonne separate.
- Per le operazioni assicurative che coprono il rischio del credere dei debitori privati, il risultato è documentato separatamente.
- Il rendiconto dell’ASRE è allestito secondo i principi generali dell’essenzialità, chiarezza, continuità ed espressione al lordo, e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
- Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell’ASRE.
Art. 30 Imposte
L’ASRE è esentata dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:
- l’imposta sul valore aggiunto;
- l’imposta preventiva.
Art. 31 Conversioni dei debiti e ristrutturazioni
- I crediti assicurati, compresa la quota non assicurata, possono essere inclusi quale credito globale nelle conversioni dei debiti negoziate con debitori pubblici e nelle ristrutturazioni negoziate con debitori privati.
- In tal caso il diritto alle prestazioni assicurative permane.
- Dopo una conversione dei debiti o una ristrutturazione, l’ASRE può assumersi, contro indennità, la quota non assicurata degli stipulanti.
- Se nell’ambito delle conversioni dei debiti e delle ristrutturazioni la Confederazione persegue obiettivi e compiti che non si fondano sulla presente legge, l’ASRE deve essere indennizzata per i costi che gliene derivano.
- Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 32 Vigilanza
- L’ASRE sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
- Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.
Art. 33 Obiettivi strategici e limite degli impegni
- Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’ASRE e li verifica periodicamente.
- Esso stabilisce il limite massimo degli impegni assicurativi.
Art. 34 Assicurazioni di particolare rilevanza
Su richiesta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il Consiglio federale può impartire all’ASRE istruzioni in merito all’assicurazione di un’esportazione di particolare rilevanza.
Art. 35 Valutazione
L’ASRE e il DEFR provvedono affinché il conseguimento degli obiettivi formulati nella presente legge e il rispetto dei principi che reggono la politica dell’istituto secondo l’articolo 6 siano valutati periodicamente.
Sezione 6: Disposizioni penali
Art. 36
- È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
- ottiene, per sé o per altri, mediante indicazioni inesatte o incomplete, la stipulazione di un’assicurazione o le prestazioni della stessa;
- si sottrae, mediante indicazioni inesatte o incomplete, all’obbligo di cessione o di rimborso secondo gli articoli 19 capoverso 2 secondo periodo e 20;
- contravviene al proprio obbligo di prendere provvedimenti per evitare perdite secondo l’articolo 16 capoverso 2;
- contravviene al proprio obbligo di coadiuvare l’ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti secondo l’articolo 19 capoverso 2 primo periodo.
- È punibile anche il fatto commesso all’estero.
- È fatto salvo in tutti i casi il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale.
- Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Tutte le sentenze e tutti i decreti di abbandono devono essere comunicati integralmente e senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 37 Abrogazione e modifica del diritto vigente
- La legge federale del 26 settembre 1958concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è abrogata.
- …
Art. 38 Disposizioni transitorie
- La legge federale del 26 settembre 1958concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
- Il capoverso 1 si applica anche alle promesse di garanzia, a condizione ch’esse non siano state fatte con riserva delle disposizioni del nuovo diritto.
Art. 39 Istituzione dell’ASRE
- L’ASRE acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni.
- L’ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 1958.
- Il Consiglio federale:
- determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse;
- approva l’elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi;
- approva il bilancio d’apertura dell’ASRE;
- prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.
Art. 40 Trasferimento dei rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro degli impiegati dell’ex Ufficio di gestione della GRE sono trasferiti all’ASRE al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi l’elezione del direttore secondo l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della presente legge e l’articolo 333 del Codice delle obbligazioni.
Art. 41
Art. 42 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:1° gennaio 2007
art. 3 e 22–27: 1° giugno 2006