Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
18.06.2004
In Kraft seit
01.01.2005
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

170.512

Legge federale
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

del 18 giugno 2004 (Stato 1° settembre 2023)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:

  1. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
  2. del Foglio federale (FF);
  3. di altri testi connessi con la legislazione.
Art. 1a Pubblicazione in linea
  1. La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).
  2. In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2 Atti normativi della Confederazione

Nella RU sono pubblicati:

  1. la Costituzione federale;
  2. le leggi federali;
  3. le ordinanze dell’Assemblea federale;
  4. le ordinanze del Consiglio federale;
  5. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;
  6. i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
  7. i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali;
  8. i decreti federali semplici, se lo decide l’Assemblea federale.
Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali
  1. Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
    1. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
    2. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.
  2. Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.
Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali

Nella RU sono pubblicati:

  1. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne;
  2. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale;
  3. i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).
Art. 5 Pubblicazione mediante rimando
  1. I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se: a. concernono solo una cerchia ristretta di persone; b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
  2. I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
  3. Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.
Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione
  1. Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.
  2. Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.
Art. 7 Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria
  1. I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
  2. I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.
  3. Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.
  4. Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).
Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione
  1. I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
  2. Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l’articolo 7 capoverso 3.
  3. Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
Art. 9
Art. 10 Rettifiche formali
  1. La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità competente:
    1. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
    2. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti.
  2. Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1bise 58 della legge del 13 dicembre 2002sul Parlamento.
  3. D’intesa con la Commissione di redazione dell’Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell’Assemblea federale al momento della pubblicazione.

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11 Contenuto

La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato:

  1. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l’approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e
  2. delle costituzioni cantonali.
Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali
  1. La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
  2. La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
  3. Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002sul Parlamento.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13
  1. Nel Foglio federale sono pubblicati:
    1. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
    2. i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
    3. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
    4. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
    5. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’articolo 2 lettera h;
    fbis. le istruzioni del Consiglio federale; g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
  2. Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
    1. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
    2. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
    3. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.
  3. Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
  4. Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.

Sezione 4a : Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione

Art. 13a
  1. Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
    1. i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
    2. i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 2005sulla consultazione;
    3. le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
    4. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
  2. Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14 Lingue dei testi pubblicati
  1. La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
  2. Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all’articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all’articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:
    1. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
    2. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
  3. La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l’articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
  4. La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione.
  5. La pubblicazione di testi in romancio è retta dall’articolo 11 della legge del 5 ottobre 2007sulle lingue.
  6. I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.
Art. 14a Atti normativi dell’Assemblea federale
  1. La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell’Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.
  2. È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all’entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.
Art. 15 Versione determinante
  1. Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
  2. È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
  3. La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
Art. 16 Versione stampata
  1. I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.
  2. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.
  3. Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.
Art. 16a Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

Art. 16b Protezione dei dati
  1. Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.
  2. I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
Art. 17
Art. 18 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

  1. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
  2. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).
Art. 19 Emolumenti
  1. La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite.
  2. Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.
Art. 19a Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19b Esecuzione
  1. La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
  2. Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 21 marzo 1986sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:…

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2005

Zitiert in

Decisioni

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