170.512
Legge federale
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)
del 18 giugno 2004 (Stato 1° settembre 2023)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:
- delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
- del Foglio federale (FF);
- di altri testi connessi con la legislazione.
Art. 1a Pubblicazione in linea
- La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).
- In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.
Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali
Art. 2 Atti normativi della Confederazione
Nella RU sono pubblicati:
- la Costituzione federale;
- le leggi federali;
- le ordinanze dell’Assemblea federale;
- le ordinanze del Consiglio federale;
- gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;
- i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali;
- i decreti federali semplici, se lo decide l’Assemblea federale.
Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali
- Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
- i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.
- Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.
- Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.
Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali
Nella RU sono pubblicati:
- i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne;
- altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale;
- i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).
Art. 5 Pubblicazione mediante rimando
- I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:
a. concernono solo una cerchia ristretta di persone;
b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
- I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
- Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.
Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione
- Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.
- Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.
Art. 7 Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria
- I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
- I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.
- Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.
- Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).
Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione
- I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
- Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l’articolo 7 capoverso 3.
- Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
Art. 9
Art. 10 Rettifiche formali
- La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità competente:
- in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
- in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti.
- Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1bise 58 della legge del 13 dicembre 2002sul Parlamento.
- D’intesa con la Commissione di redazione dell’Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell’Assemblea federale al momento della pubblicazione.
Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale
Art. 11 Contenuto
La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato:
- dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l’approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e
- delle costituzioni cantonali.
Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali
- La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
- La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
- Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002sul Parlamento.
Sezione 4: Foglio federale
Art. 13
- Nel Foglio federale sono pubblicati:
- i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
- i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
- …
- i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
- le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’articolo 2 lettera h;
fbis. le istruzioni del Consiglio federale;
g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
- Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
- rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
- decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
- decisioni, istruzioni e comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.
- Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
- Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.
Sezione 4a : Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione
Art. 13a
- Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
- i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
- i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 2005sulla consultazione;
- le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
- le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
- Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.
Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 14 Lingue dei testi pubblicati
- La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
- Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all’articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all’articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:
- le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
- gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
- La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l’articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
- La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione.
- La pubblicazione di testi in romancio è retta dall’articolo 11 della legge del 5 ottobre 2007sulle lingue.
- I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.
Art. 14a Atti normativi dell’Assemblea federale
- La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell’Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.
- È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all’entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.
Art. 15 Versione determinante
- Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
- È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
- La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
Art. 16 Versione stampata
- I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.
- Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.
- Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.
Art. 16a Sicurezza dei dati
Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
Art. 16b Protezione dei dati
- Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.
- I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
- Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
Art. 17
Art. 18 Consultazione
Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:
- i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
- gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).
Art. 19 Emolumenti
- La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite.
- Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.
Art. 19a Terzi offerenti
Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19b Esecuzione
- La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
- Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
La legge del 21 marzo 1986sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.
Art. 21 Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:…
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2005