Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
12.06.2009
In Kraft seit
01.07.2010
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

930.11

Legge federale
sulla sicurezza dei prodotti

(LSPro)

del 12 giugno 2009 (Stato 1° settembre 2023)

Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
  1. Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.
  2. Essa si applica all’immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.
  3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.
  4. La presente legge non si applica all’immissione in commercio di prodotti usati se questi:
    1. sono ceduti quali pezzi d’antiquariato; oppure se
    2. prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
Art. 2 Definizioni
  1. È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l’uso, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile.
  2. Un prodotto è considerato pronto per l’uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.
  3. È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all’immissione in commercio:
    1. l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
    2. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio;
    3. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;
    4. l’offerta di un prodotto.
  4. È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:
    1. si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
    2. rappresenta il produttore, se quest’ultimo non ha sede in Svizzera;
    3. ricondiziona il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.

Sezione 2: Condizioni per l’immissione in commercio

Art. 3 Principi
  1. I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.
  2. I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
  3. Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:
    1. la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
    2. l’effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
    3. il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
    4. la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).
  4. Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:
    1. l’etichettatura e la presentazione;
    2. l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’istallazione e la manutenzione;
    3. avvertenze e consigli di prudenza;
    4. istruzioni per l’uso e indicazioni relative allo smaltimento;
    5. tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.
  5. Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.
  6. Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:
    1. al produttore;
    2. a titolo sussidiario all’importatore, al distributore o al prestatore di servizi.
Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
  1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
  2. A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.
Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute
  1. Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995sugli ostacoli tecnici al commercio.
  2. Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
  3. Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all’articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
  4. Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 6 Norme tecniche
  1. D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4.
  2. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.
  3. L’Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute.
  4. Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.
Art. 7 Valutazione della conformità
  1. Il Consiglio federale disciplina:
    1. la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
    2. l’uso di marchi di conformità.
  2. Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.

Sezione 3: Obblighi consecutivi all’immissione in commercio

Art. 8
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.
  2. Il produttore o l’importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell’ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per:
    1. individuare i pericoli che possono derivare dall’utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
    2. poter prevenire eventuali pericoli;
    3. poter tracciare il prodotto.
  3. Il produttore o l’importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.
  4. Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un’efficace collaborazione con il produttore o l’importatore e con gli organi di esecuzione competenti.
  5. Il produttore o un altro responsabile dell’immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all’organo di esecuzione competente:
    1. tutte le informazioni che consentono un’identificazione precisa del prodotto;
    2. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;
    3. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
    4. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.

Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

Art. 9 Sorveglianza del mercato e vigilanza sull’esecuzione

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza dei prodotti sul mercato e vigila
sull’esecuzione.

Art. 10 Controlli e misure amministrative
  1. Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
  2. Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l’organo di esecuzione dispone misure adeguate.
  3. Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l’organo di esecuzione può in particolare:
    1. proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
    2. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
    3. vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
    4. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
  4. Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
  5. Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L’organo cantonale di esecuzione o l’organizzazione incaricata dell’esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
  6. Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
Art. 11 Obbligo di collaborazione e di informazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Art. 12 Obbligo del segreto

Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

Art. 13 Protezione dei dati e assistenza amministrativa
  1. Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.
  2. Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.
  3. L’assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 della legge del 6 ottobre 1995sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 14 Emolumenti e finanziamento dell’esecuzione
  1. Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione.
  2. Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l’esecuzione di misure.
Art. 15 Rimedi giuridici
  1. La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
  2. Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16 Delitti
  1. Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
  3. Se l’autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
  4. Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge del 6 ottobre 1995sugli ostacoli tecnici al commercio si applicano le pene comminate in tali articoli.
Art. 17 Contravvenzioni
  1. È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:
    1. immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 4;
    2. viola l’obbligo di collaborazione e di informazione di cui all’articolo 11 o l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8 capoverso 5;
    3. viola una disposizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
  3. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.
Art. 18 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 16 e 17 possono essere confiscati giusta gli articoli 69–72 del Codice penale.

Art. 19 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente
  1. La legge federale del 19 marzo 1976sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è abrogata.
  2. Le leggi qui appresso sono modificate come segue:.
Art. 21 Disposizioni transitorie
  1. I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.
  2. Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per l’attuazione dell’articolo 8.
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:1° luglio 2010

Zitiert in

Decisioni

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