Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
13.06.2008
In Kraft seit
05.12.2008
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

361

Legge federale
sui sistemi d’informazione di polizia
della Confederazione

(LSIP)

del 13 giugno 2008 (Stato 15 giugno 2025)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l’uso dei sistemi d’informazione di polizia della Confederazione di cui all’articolo 2.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei: a. seguenti sistemi d’informazione di polizia: 1. rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14), 2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15), 3. registro nazionale di polizia (art. 17), 4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18); b. seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti: 1. parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a ), 3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b ), 4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16c ).

Art. 3 Principi
  1. I sistemi d’informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti.
  2. Nell’ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, e a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e ad altre autorità svizzere o straniere.I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l’adempimento dei compiti legali lo richiede.
Art. 4 Trattamento di dati nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia
  1. Nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d’informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale.
  2. Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d’informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale.
Art. 5 Trattamento di dati per il controllo interno
  1. I servizi di controllo interni all’Amministrazione e gli organi o le persone interni all’Amministrazione incaricati di verificare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d’informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se necessario per adempiere i loro compiti di controllo.
  2. .
Art. 5a Trattamento indebito di dati del N-SIS

Chi tratta dati del N-SIS per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 16 è punito con la multa.

Art. 5b Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all’articolo 5a spettano ai Cantoni.

Art. 6 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
  1. I dati trattati nei sistemi d’informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l’articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.
  2. La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:
    1. i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;
    2. i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.
  3. Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d’informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d’informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.
  4. I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1–3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.
  5. I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 7 Diritto d’accesso
  1. Il diritto d’accesso è retto dagli articoli 25 e 26 della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati (LPD).
  2. Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l’autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d’informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a .
  3. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 16 relativi ai divieti d’entrata di sua competenza in virtù dell’articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 2005sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
  4. Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10. Le restrizioni sono rette dall’articolo 108 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007(CPP).
Art. 8 Restrizione del diritto d’accesso concernente il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali
  1. Qualora una persona domandi alla Polizia giudiziaria federale (PGF) se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all’articolo 11, fedpol differisce tale informazione:
    1. se e nella misura in cui interessi preponderanti inerenti al procedimento penale, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente; o
    2. se non sono trattati dati concernenti il richiedente.
  2. Fedpol comunica al richiedente il differimento dell’informazione rendendolo attento al fatto che può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.
  3. L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali o relativi al differimento dell’informazione, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD.
  4. Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell’informazione, l’IFPDTordina a fedpol di porvi rimedio.
  5. Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.
  6. Fedpol fornisce le informazioni al richiedente appena viene meno l’interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate da fedpol tre anni dopo il ricevimento della loro domanda.
  7. Qualora l’interessato renda verosimile che il differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.
Art. 8a Restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni per l’arresto a scopo di estradizione
  1. Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d’informazione di polizia per l’arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’IFPDT di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.
  2. L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD.
  3. Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina a fedpol di porvi rimedio.
  4. Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.
  5. La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile.
Art. 8b Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Schengen
  1. Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell’ambito delle rispettive competenze.
  2. L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Schengen. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.
  3. Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

Sezione 2: Rete dei sistemi d’informazione di polizia

Art. 9 Principio
  1. Fedpol gestisce una rete di sistemi d’informazione; la rete comprende:
    1. il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10);
    2. il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11);
    3. il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12);
    4. il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nell’ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale (art. 13);
    5. il sistema d’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse (art. 14).
  2. I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d’accesso di verificare, mediante un’unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.
Art. 10 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione
  1. Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.
  2. Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell’ambito di procedimenti penali pendenti.
  3. I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95–99 CPP.
  4. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione;
    3. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
    4. fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
    5. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020sui precursori di sostanze esplodenti (LPre);
    6. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza.
  5. L’accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione.
Art. 11 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali
  1. Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell’ambito dei suoi compiti d’informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 1994sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.
  2. Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:
    1. dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;
    2. dati utili all’adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbliche;
    3. rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;
    4. risultati di analisi sulla criminalità.
  3. Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
  4. I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L’accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.
  5. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale;
    3. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;
    4. fedpol e il SIC, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
    5. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre.
    6. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.
  6. I dati personali possono essere raccolti all’insaputa dell’interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all’insaputa dell’interessato, quest’ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l’informazione o rinunciarvi se:
    1. è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, segnatamente in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
    2. la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o
    3. l’interessato non è reperibile.
Art. 12 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale
  1. Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per: a. lo scambio di informazioni: 1. di polizia giudiziaria, 2. concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale, 3. utili alla ricerca di persone scomparse, 4. utili all’identificazione di persone sconosciute; b. la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.
  2. Il sistema contiene:
    1. dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell’ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia;
    2. dati trattati nell’ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1994sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
  3. Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:
    1. come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell’ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
    2. nell’ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
    3. nell’ambito della ricerca di persone scomparse e dell’identificazione di persone sconosciute.
  4. Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.
  5. Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
  6. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale;
    3. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti, collaborano con la PGF;
    4. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre;
    5. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.
Art. 13 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale
  1. Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.
  2. Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell’ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dal diritto cantonale.
  3. Ogni Cantone può concedere l’accesso ai propri dati, mediante procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell’ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.
  4. I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l’osservanza delle stesse.
Art. 14 Sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse
  1. Fedpol gestisce il sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.
  2. I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 2003sui profili del DNA e dall’articolo 354 del Codice penale (CP).I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.
  3. Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale;
    3. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l’identità delle persone oggetto di una ricerca.

Sezione 3: Sistema di ricerca informatizzato di polizia

Art. 15 .
  1. Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: a. arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura; b cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta; c. eseguire le seguenti misure di protezione delle persone: 1. trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza, 2. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un’autorità giudiziaria o dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti, 3. trattenere adulti capaci di discernimento per garantirne l’incolumità, previo consenso dell’interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia; d. individuare il luogo di dimora di persone scomparse e trattenerle o prenderle in custodia; e. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l’articolo 66a o 66a bisCPo l’articolo 49a o 49a bisdel Codice penale militare del 13 giugno 1927(CPM), la LStrIe la legge del 26 giugno 1998sull’asilo (LAsi); f. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI; g. comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera; gbis. eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); h. individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un’assicurazione di responsabilità civile; i. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti; j. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c LMSI; jbis. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all’articolo 3b della legge federale del 7 ottobre 1994sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicurezza interna o esterna; k. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna; l. controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP; m. individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all’articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge federale del 6 ottobre 1995sul servizio civile sostitutivo; n. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l’elenco di controllo ETIAS secondo l’articolo 108a capoverso 2 LStrI.
  2. Il sistema informatizzato contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l’oggetto) e ai reati non chiariti.
  3. Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:
    1. fedpol, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
    2. la Commissione federale delle case da gioco, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
    3. il Ministero pubblico della Confederazione, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
    4. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d;
    5. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP o dell’articolo 49a o 49a bisCPM, per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera e;
    6. l’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito dell’applicazione dalla legge federale del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
    7. la SEM, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere e ed f;
    8. la Direzione generale delle dogane, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
    9. le autorità della giustizia militare, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
    10. le autorità cantonali di polizia, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
    11. le altre autorità civili cantonali designate dal Consiglio federale mediante ordinanza, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c, d, g, h e i;
    12. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
    13. il SIC, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera k.
  4. Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
    1. le autorità menzionate nel capoverso 3;
    2. il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;
    3. le rappresentanze svizzere all’estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
    4. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
    5. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
    6. .
    7. la Segreteria di Stato dell’economia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato;
    8. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 2001sui documenti d’identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;
    9. il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 2015sulle attività informative (LAIn);
    10. l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili;
    11. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre;
    kbis. la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione: 1. per la verifica delle condizioni per l’entrata e il soggiorno in Svizzera, 2. per le procedure concernenti l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della legge del 20 giugno 2014sulla cittadinanza (LCit); kter. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS; l. la polizia dei trasporti; m. le altre autorità giudiziarie e amministrative designate dal Consiglio federale mediante ordinanza.
  5. Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d’informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d’informazione con un’unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d’accesso.

Sezione 3a : Sistemi d’informazione Schengen/Dublino

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen
  1. Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.
  2. Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
    1. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un’inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all’estradizione;
    2. ordinare e controllare i divieti d’entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen di cui all’allegato 3;
    3. ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66a bisCPo l’articolo 49a o 49a bisCPM, la LStrIo la LAsinei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3;
    4. individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
    5. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
    6. individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell’ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
    7. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
    8. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
    9. verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
    10. prevenire l’uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti;
    jbis. verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 1997sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 1996sul materiale bellico (LMB); k. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI; l. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso; m. identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; n. identificare i richiedenti l’asilo; o. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen); p. verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti); q. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit; r. procedere a controlli doganali sul territorio svizzero; s. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l’elenco di controllo ETIAS secondo l’articolo 108a capoverso 2 LStrI.
  3. Il sistema contiene i dati di cui all’articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse.
  4. I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
    1. fedpol;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione;
    3. l’Ufficio federale di giustizia;
    4. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
    5. il SIC;
    6. la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c;
    7. le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all’estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l;
    8. le autorità preposte all’esecuzione delle pene;
    9. le autorità della giustizia militare;
    10. le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e.
  5. I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
    1. le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a–d;
    2. il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi;
    3. le autorità doganali e di confine, per:
    1. il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen, 2. il controllo doganale sul territorio svizzero; d. la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI; e. la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti; f. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per: 1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso, 2. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit; g. la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l’asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; gbis. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS; h. le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66a bisCP o l’articolo 49a o 49a bisCPM, la LStrI o la LAsi; i. fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB; j. l’Ufficio federale dell’aviazione civile; k. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.
  6. Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 2018sulla protezione dei dati in ambito Schengen.
  7. I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d’informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni.
  8. Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali di cui all’articolo 354 CP e nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.
  9. Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:
    1. il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
    2. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
    3. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
    4. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
    5. i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
    6. l’obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel
      N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se:
    1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle segnalazioni nel N-SIS, 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati; g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
  10. Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l’articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn.
Art. 16a Servizio comune di confronto biometrico
  1. Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817e (UE) 2019/818contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:
    1. il Sistema d’informazione Schengen (SIS);
    2. il sistema di ingressi e uscite (EES);
    3. il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);
    4. l’Eurodac.
  2. Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.
  3. Permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.
  4. Se dal confronto dei dati biometrici dei sistemi di cui al capoverso 1 risulta un riscontro positivo, il servizio di fedpol responsabile per il trattamento di dati biometrici può verificarlo manualmente per confermarne l’esattezza.
Art. 16b Portale di ricerca europeo
  1. Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817e (UE) 2019/818permette la consultazione trasversale del SIS, dell’EES, dell’ETIAS, del C‑VIS, dell’archivio comune di dati di identità (CIR) e dell’Eurodac di cui agli articoli 103b , 109a , 109k e 110a della legge federale del 16 dicembre 2005sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) nonché dei dati Europol.
  2. Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP.
  3. La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.
  4. Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Art. 16c Rilevatore di identità multiple
  1. Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817e (EU) 2019/818serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.
  2. Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.
  3. Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:
    1. per l’sBMS, i template biometrici;
    2. per l’ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.
  4. Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell’identità secondo l’articolo 34 di tali regolamenti.
Art. 16d Verifica manuale delle identità diverse nel MID
  1. Le autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 LStrIpossono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.
  2. La verifica manuale delle identità diverse compete all’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui all’articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l’Ufficio SIRENE.
  3. La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all’articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/817e (UE) 2019/818.
  4. Se nell’ambito di una verifica manuale si accerta l’esistenza di un’identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schengen/ Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Art. 16e Comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID è retta dall’articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/817e (UE) 2019/818.

Art 16f Responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall’articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817e (UE) 2019/818.

Sezione 3b : Altri sistemi d’informazione di polizia

Art. 17 Registro nazionale di polizia
  1. Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
    1. nei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni;
    2. nella rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14);
    3. nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
    4. nel N-SIS (art. 16).
  2. Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
  3. Il registro contiene le seguenti informazioni:
    1. l’identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d’affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
    2. la data dell’iscrizione;
    3. il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
    4. l’indicazione dell’autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull’assistenza giudiziaria e amministrativa;
    5. la designazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
  4. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. la PGF;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;
    3. il SIC;
    4. il Servizio federale di sicurezza;
    5. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
    6. le autorità cantonali di polizia;
    7. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;
    8. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale;
    9. il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
    10. la sicurezza militare;
    11. le autorità della giustizia militare;
    12. i servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza rela-tivi alle persone secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni, ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza nel quadro di un controllo di sicurezza relativo alle persone, di una verifica dell’affidabilità o di una valutazione del potenziale di violenza;
    13. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre;
    14. la SEM per l’adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrInonché dagli articoli 5a , 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 1998sull’asilo;
    15. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS.
  5. Il Consiglio federale può limitare l’accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.
  6. In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell’informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.
  7. Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. L’iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1.
  8. Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest’ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
    1. i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
    2. gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.
Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo
  1. Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
    1. i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
    2. i dati sono comunicati a fedpol sulla base:
    1. dell’articolo 351 del Codice penale, 2. del Trattato del 25 maggio 1973tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, 3. della legge federale del 3 ottobre 1975relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, 4. dell’articolo 75a della legge del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale.
  2. In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.
  3. Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione.
Art. 17b Comunicazione di dati
  1. In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.
  2. Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali:
    1. al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP;
    2. al SIC, all’UDSC, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LMSIe alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.
  3. La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).
Art. 18 Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol
  1. Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione.
  2. Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.
  3. I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d’informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l’accesso al sistema d’informazione principale.
  4. Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
  5. I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:
    1. i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d’identità e di ricerca di persone scomparse;
    2. le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI;
    3. le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI.
  6. I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.
  7. L’accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all’UFG, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981sull’assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d’informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:

  1. la responsabilità per il trattamento dei dati;
  2. il catalogo dei dati trattati;
  3. l’estensione dei diritti d’accesso mediante procedura di richiamo;
  4. la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
  5. la collaborazione con i Cantoni;
  6. la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d’informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti;
  7. le modalità per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 20 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 1.

Art. 21 Regole di coordinamento

Il coordinamento tra la presente legge e le disposizioni di altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 22 Entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 5 dicembre 2008

Allegato 1(art. 20)

Modifica del diritto vigente

…Allegato 2(art. 21).Allegato 3(art. 16 cpv. 2 lett. c)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. l’Accordo del 26 ottobre 2004tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
  2. l’Accordo del 26 ottobre 2004sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. la Convenzione del 22 settembre 2011tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  4. l’Accordo del 17 dicembre 2004tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  5. l’Accordo del 28 aprile 2005tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. il Protocollo del 28 febbraio 2008tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Zitiert in

Decisioni

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