Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
25.09.1952
In Kraft seit
01.01.1953
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

834.1

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

del 25 settembre 1952 (Stato 28 gennaio 2025)

Capo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Capo primoa : Indennità

I. Diritto all’indennità per chi presta servizio

Art. 1a .
  1. Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
    1. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
    2. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
    3. che prestano servizio nell’amministrazione militare.
    1bis. In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi d’istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un’attività lucrativa non hanno diritto a un’indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
  2. Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995sul servizio civile sostitutivo. 2bis. Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.
  3. Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l’articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 2019sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità giusta l’articolo 53 capoverso 3 LPPC.
  4. Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l’articolo 9 della legge del 17 giugno 2011sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1. 4bis. Il diritto a un’indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
  5. Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».
Art. 2e3

II. Specie delle indennità

Art. 4 Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all’indennità di base.

Art. 5
Art. 6 Assegni per i figli
  1. Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all’assegno dura fino a 25 anni compiuti.
  2. Danno diritto all’assegno:
    1. i figli della persona prestante servizio;
    2. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.
Art. 7 Assegno per spese di custodia
  1. Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d’età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all’assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.
  2. Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità e disciplina i dettagli.
Art. 8 Assegni per l’azienda
  1. Hanno diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti servizio che dirigono un’azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un’azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un’attività dipendente.
  2. Le persone prestanti servizio che lavorano in un’azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l’assegno per l’azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell’azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.

III. Calcolo delle indennità

Art. 9 Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati
  1. Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l’istruzione di base l’indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell’indennità totale massima.
  2. L’indennità giornaliera di base per le persone soggette all’obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all’articolo 10. 2bis. Alle persone ammesse al servizio militare secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell’indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.
  3. Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell’indennità totale massima. È computato l’assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.
  4. Durante l’istruzione di base nella protezione civile, l’indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell’indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un’istruzione militare di base.
Art. 10 Indennità di base durante gli altri servizi
  1. L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all’articolo 9 ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1–3.
  2. Se prima di iniziare il servizio l’interessato non esercitava un’attività lucrativa, l’indennità giornaliera di base ammonta all’importo minimo secondo l’articolo 16 capoversi 1–3.
Art. 10a Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all’articolo 30 capoverso 1bisdella legge militare del 3 febbraio 1995, il diritto all’indennità dopo la scuola reclute è retto dall’articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall’articolo 10. L’articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

Art. 11 Calcolo dell’indennità
  1. Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
  2. Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un’attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.
Art. 12
Art. 13 Assegno per i figli

L’assegno per i figli ammonta per ogni figlio all’8 per cento dell’indennità totale massima.

Art. 14
Art. 15 Assegno per l’azienda

L’assegno per l’azienda è del 27 per cento dell’indennità totale massima.

Art. 16 Importo minimo e massimo
  1. Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l’indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a :
    1. 45 per cento per le persone senza figli;
    2. 65 per cento per le persone con un figlio;
    3. 70 per cento per le persone con almeno due figli.
  2. Per le persone in lungo servizio che seguono un’istruzione per accedere a un grado superiore, l’indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a :
    1. 37 per cento per le persone senza figli;
    2. 55 per cento per le persone con un figlio;
    3. 62 per cento per le persone con almeno due figli.
  3. Durante gli altri servizi l’indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a :
    1. 25 per cento per le persone senza figli;
    2. 40 per cento per le persone con un figlio;
    3. 50 per cento per le persone con almeno due figli.
  4. L’indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a .
  5. L’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l’indennità totale massima secondo l’articolo 16a , tuttavia soltanto fino a concorrenza dell’importo minimo secondo i capoversi 1–3.
  6. L’indennità totale si compone dell’indennità di base secondo l’articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l’articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l’azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all’indennità totale.
Art. 16a Indennità totale massima
  1. L’indennità totale massima ammonta a 275 franchial giorno.
  2. Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l’indennità totale massima all’evoluzione dei salari per l’inizio dell’anno, se il livello salariale determinante per l’ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

IIIa . Indennità in caso di maternità

Art. 16b Aventi diritto
  1. Ha diritto all’indennità la donna che:
    1. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS,durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
    2. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
    3. al momento del parto:
    1. è una salariata ai sensi dell’articolo 10 LPGA, 2. è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o 3. collabora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
  2. Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.
  3. Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
    1. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
    2. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.
Art. 16c Inizio del diritto e durata del versamento dell’indennità
  1. Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto.
  2. L’indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto.
  3. In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:
    1. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
    2. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
  4. Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
Art. 16c bis Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore
  1. Se l’altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere riscosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.
  2. Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l’articolo 16k capoversi 3 e 4.
  3. All’estinzione del diritto è applicabile per analogia l’articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.
Art. 16d Estinzione del diritto
  1. Il diritto all’indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.
  2. In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all’indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall’articolo 16c capoverso 3.
  3. Il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza.
Art. 16e Importo e calcolo dell’indennità
  1. L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.
  2. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.
Art. 16f Importo massimo
  1. L’indennità di maternità ammonta al massimo a 220 franchial giorno. L’articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.
  2. L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1.
Art. 16g Priorità dell’indennità di maternità
  1. L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
    1. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
    2. dell’assicurazione per l’invalidità;
    3. dell’assicurazione contro gli infortuni;
    4. dell’assicurazione militare;
    5. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
    6. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n –16s per lo stesso figlio.
  2. Se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di maternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
    1. la legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità;
    2. legge federale del 18 marzo 1994sull’assicurazione malattie;
    3. legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni;
    4. legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare;
    5. legge del 25 giugno 1982sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

IIIb . Indennità per l’altro genitore

Art. 16i Aventi diritto
  1. Ha diritto all’indennità chi:
    1. è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
    2. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVSdurante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
    3. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
    4. al momento della nascita del figlio:
    1. è un salariato ai sensi dell’articolo 10 LPGA, 2. è un indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o 3. collabora nell’azienda della moglie percependo un salario in contanti.
  2. Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.
  3. Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.
Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
  1. L’indennità per l’altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.
  2. Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
  3. Il diritto all’indennità si estingue:
    1. alla scadenza del termine quadro;
    2. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
    3. se l’altro genitore muore;
    4. se il figlio muore; o
    5. se il rapporto di filiazione nei confronti dell’altro genitore si estingue per sentenza.
Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
  1. L’indennità per l’altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
  2. L’altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.
  3. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
  4. Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
Art. 16k bis Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre
  1. Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l’altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi.
  2. Incaso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l’articolo 16c capoverso 3.
  3. Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all’articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l’attività lucrativa.
  4. Il termine quadro di sei mesi di cui all’articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliere ai sensi dei capoversi 1 e 2.
Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità
  1. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
  2. All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.
  3. All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f .
Art. 16m Priorità dell’indennità per l’altro genitore
  1. L’indennità per l’altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
    1. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
    2. dell’assicurazione per l’invalidità;
    3. dell’assicurazione contro gli infortuni;
    4. dell’assicurazione militare;
    5. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.
  2. Se fino all’inizio del diritto all’indennità per l’altro genitore vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità per l’altro genitore corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
    1. legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità;
    2. legge federale del 18 marzo 1994sull’assicurazione malattie;
    3. legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni;
    4. legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare;
    5. legge del 25 giugno 1982sull’assicurazione contro la disoccupazione.

IIIc . Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

Art. 16n Aventi diritto
  1. Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:
    1. interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e
    2. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:
    1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, 2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o 3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
  2. Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.
  3. Il Consiglio federale disciplina:
    1. il diritto all’indennità dei genitori affilianti;
    2. il diritto all’indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 16o Figlio con gravi problemi di salute

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

  1. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
  2. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
  3. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
  4. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Art. 16p Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
  1. Per il versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi.
  2. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.
  3. Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n .
  4. Il diritto si estingue:
    1. alla scadenza del termine quadro; o
    2. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.
  5. Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.
Art. 16q Forma e numero delle indennità giornaliere
  1. L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.
  2. Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.
  3. Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.
  4. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.
Art. 16r Importo e calcolo dell’indennità
  1. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.
  2. All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.
  3. All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f .
Art. 16s Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali
  1. Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:
    1. assicurazione contro la disoccupazione;
    2. assicurazione per l’invalidità;
    3. assicurazione contro gli infortuni;
    4. assicurazione militare.
  2. Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
    1. legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità;
    2. legge federale del 18 marzo 1994sull’assicurazione malattie;
    3. legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni;
    4. legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare;
    5. legge del 25 giugno 1982sull’assicurazione contro la disoccupazione.

IIId . Indennità in caso di adozione

Art. 16t Aventi diritto
  1. Hanno diritto all’indennità le persone che:
    1. accolgono un adottando d’età inferiore ai quattro anni;
    2. durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVSe hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e
    3. al momento dell’accoglimento dell’adottando:
    1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, 2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o 3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
  2. In caso di adozione congiunta:
    1. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1;
    2. sussiste il diritto a una sola indennità.
  3. Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo.
  4. In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.
  5. Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile.
Art. 16u Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
  1. L’indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.
  2. Il termine quadro decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
  3. Il diritto all’indennità si estingue:
    1. alla scadenza del termine quadro;
    2. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
    3. se l’avente diritto muore; o
    4. se l’adottando muore.
Art. 16v Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
  1. L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
  2. Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo.
  3. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
  4. Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
Art. 16w Importo e calcolo dell’indennità
  1. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di adozione.
  2. All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’arti-colo 11 capoverso 1.
  3. All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f .
  4. Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.
Art. 16x Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIId i Cantoni possono prevedere un’indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

IV. Disposizioni varie

Art. 17 Esercizio del diritto
  1. L’avente diritto fa valere l’indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:
    1. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
    2. il datore di lavoro che versa un salario all’avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
  2. Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA.
  3. Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto per il tramite del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a .
Art. 18 Fissazione dell’indennità
  1. L’indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev’essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l’esatta esecuzione di tale compito, di fissare l’indennità dovuta ai loro salariati.
  2. L’indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell’articolo 51 LPGA. In deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.
Art. 19 Pagamento delle indennità
  1. L’indennità è pagata all’avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:
    1. su richiesta dell’avente diritto, l’indennità è pagata ai congiunti;
    2. se l’avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall’assistenza pubblica o privata.
  2. L’indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell’inizio del diritto esercitavano un’attività dipendente ricevono l’indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.
  3. L’indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.
Art. 19a Contributi alle assicurazioni sociali
  1. Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
    1. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
    2. all’assicurazione per l’invalidità;
    3. all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
    4. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
    1bis. I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952sugli assegni familiari nell’agricoltura.
  2. Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall’obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.
Art. 20 Prescrizione e compensazione
  1. In deroga all’articolo 24 LPGAil diritto alle indennità non ricevute si estingue:
    1. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alle indennità;
    2. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d ;
    3. se sono versate indennità per l’altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all’articolo 16j ;
    4. per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, cinque anni dopo l’ultimo giorno del congedo di assistenza;
    5. se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l’articolo 16c biscapoverso 1;
    6. se l’altro genitore ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità secondo l’articolo 16k biscapoverso 3;
    7. in caso di adozione, cinque anni dopo la scadenza del diritto di cui all’articolo 16u capoverso 3.
  2. I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVSe dalla legge federale del 20 giugno 1952sugli assegni familiari nell’agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.
Art. 20a Responsabilità
  1. I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:
    1. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC;
    2. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 53 capoverso 3 LPPC;
    3. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.
  2. Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.
  3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21 Organi e disposizioni applicabili
  1. L’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta agli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti in collaborazione con:
    1. i contabili degli stati maggiori e delle unità militari, per i servizi resi nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa;
    2. l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI), per il servizio civile;
    3. l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e i contabili delle organizzazioni di protezione civile, per la protezione civile;
    4. l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), per la formazione dei quadri di Gioventù e Sport;
    5. l’Aggruppamento Difesa, per i corsi per monitori di giovani tiratori.
  2. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVSconcernenti:
    1. i sistemi d’informazione (art. 49a , 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
    2. il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);
    3. l’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b –153i LAVS);
    4. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
    5. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
    6. l’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).
    2bis. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGAe, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.
  3. In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue:
    1. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 1995;
    2. la responsabilità del CIVI, dell’UFPP, dell’UFSPO e dell’Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità;
    3. la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla LPPC.
Art. 21a Sistema d’informazione
  1. Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto all’indennità per il tramite di un sistema d’informazione gestito dall’Ufficio centrale di compensazione.
  2. Nel sistema d’informazione sono trattati i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l’esercizio del diritto all’indennità. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei sistemi d’informazione o registri seguenti:
    1. il registro dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile;
    2. il sistema nazionale d’informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 2015sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport;
    3. il registro d’identificazione delle imprese di cui all’articolo 6 della legge federale del 18 giugno 2010sul numero d’identificazione delle imprese;
    4. il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) rispettivamente al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 2008sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS;
    5. il sistema d’informazione di cui all’articolo 80 della legge del 6 ottobre 1995sul servizio civile;
    6. il registro degli assicurati di cui all’articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
    7. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a –21e ) della legge del 24 marzo 2006sugli assegni familiari.
  3. L’Ufficio centrale di compensazione comunica i dati registrati nel sistema d’informazione alle casse di compensazione AVS competenti.
  4. Il Consiglio federale disciplina:
    1. la responsabilità in materia di protezione dei dati;
    2. i dati da registrare e da comunicare;
    3. la durata di conservazione;
    4. l’accesso ai dati;
    5. la collaborazione fra gli utenti;
    6. la sicurezza dei dati.
Art. 22 Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. È applicabile l’articolo 69 della LAVS.

Art. 23 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA)
  1. Gli articoli 72, 72a e 72b LAVSsi applicano per analogia.
  2. La Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l’esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24 Particolarità concernenti il contenzioso
  1. In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
  2. In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85biscapoversi 2 e 3 LAVSè applicabile per analogia.
Art. 25 Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della LAVSsono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26 Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

  1. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS;
  2. dal Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
Art. 27 Supplementi ai contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
  1. Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della LAVS, eccettuate le persone assicurate secondo l’articolo 2 della LAVS.
  2. Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi tenendo conto dell’articolo 28. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 25 franchiall’anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L’articolo 9bisdella LAVS è applicabile per analogia.
  3. I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGAche vi figurano.
Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
  1. Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.
  2. Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
  3. L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017sui fondi di compensazione.

Capo quinto: Rapporto con il diritto europeo

Art. 28a
  1. Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  2. Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  3. Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
  4. Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 Disposizioni applicabili della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVSconcernenti:

  1. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
  2. il rimborso e l’assunzione delle spese (art. 95 LAVS).
Art. 29a Comunicazione di dati

Gli articoli 50a e 50b LAVSsono applicabili per analogia.

Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

I decreti cantonali concernenti l’istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all’applicazione della presente legge.

Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione
  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
  2. .
  3. Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

Disposizione finale della modifica del 17 marzo 2023

Gli articoli 16c bise 16k bissi applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

Zitiert in

Decisioni

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