Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
22.06.2007
In Kraft seit
01.01.2008
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

732.2

Legge federale
sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

(LIFSN)

del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione
  1. L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.
  2. Esso si organizza in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.
  3. La sua gestione si fonda sui principi dell’economia aziendale. Nell’adempimento dei compiti la sicurezza nucleare è prioritaria rispetto agli aspetti finanziari.
  4. Il Consiglio federale determina la sede dell’Ispettorato.
Art. 2 Compiti
  1. L’Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull’energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
  2. Esso partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.
  3. Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.
  4. Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.
Art. 3 Servizi

L’Ispettorato può fornire servizi ad autorità estere in cambio di un compenso conforme alle condizioni del mercato e tale almeno da coprire i costi, purché tale attività non comprometta l’adempimento tempestivo dei suoi compiti.

Art. 4 Garanzia della qualità
  1. Il Consiglio federale definisce le esigenze fondamentali quanto alla garanzia della qualità da parte dell’Ispettorato.
  2. L’Ispettorato fa verificare periodicamente da un ente esterno la qualità dell’adempimento dei compiti e dei servizi prestati e provvede a garantire la qualità a lungo termine.

Sezione 2: Organi

Art. 5 Organi

Gli organi dell’Ispettorato sono:

  1. il consiglio dell’Ispettorato;
  2. la direzione;
  3. l’organo di revisione.
Art. 6 Consiglio dell’Ispettorato
  1. Il consiglio dell’Ispettorato è l’organo di vigilanza interno e strategico.
  2. Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.
  3. Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell’Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un’attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.
  4. Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell’Ispettorato. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell’Ispettorato.
  5. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell’Ispettorato.
  6. Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:
    1. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale;
    2. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
    3. emana il regolamento d’organizzazione;
    4. emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
    5. emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
    6. emana le disposizioni d’applicazione delegate all’Ispettorato dal Consiglio federale;
    7. elegge il direttore e gli altri membri della direzione;
    8. sorveglia la gestione amministrativa e l’attività di vigilanza;
    9. è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un’adeguata gestione aziendale dei rischi;
    10. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
    11. approva il preventivo e il conto annuale;
    12. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.
  7. Il Consiglio dell’ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.
Art. 7 Direzione
  1. La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.
  2. Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
    1. emanare decisioni e assumere la responsabilità delle perizie;
    2. elaborare le basi per le decisioni del consiglio dell’Ispettorato e rendergli conto periodicamente, o senza indugio in caso di eventi particolari;
    3. assumere il personale;
    4. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
  3. Il regolamento interno disciplina i particolari.
Art. 8 Organo di revisione
  1. L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.
  2. Il Consiglio federale stabilisce l’indennità dovuta all’organo di revisione.
  3. L’indipendenza, l’oggetto e la portata della verifica effettuata dall’organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l’ufficio di revisione.

Sezione 3: Personale

Art. 9 Condizioni d’assunzione
  1. L’Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.
  2. Il consiglio dell’Ispettorato fissa retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste persone.
Art. 10 Cassa pensioni

La previdenza professionale del personale è retta dalla legislazione in materia di Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

L’Ispettorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003sull’energia nucleare e sull’articolo 42 della legge federale del 22 marzo 1991sulla radioprotezione.

Art. 12 Indennità

La Confederazione indennizza l’Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.

Art. 13 Tesoreria
  1. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell’Ispettorato nell’ambito della sua tesoreria centrale.
  2. L’AFF accorda all’Ispettorato prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2.
  3. L’AFF e l’Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.
Art. 14 Riserve
  1. Le riserve destinate a coprire i rischi di perdite ammontano almeno a un terzo del preventivo annuale.
  2. Qualora l’entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza vanno ridotti.
Art. 15 Presentazione dei conti
  1. La presentazione dei conti dell’Ispettorato ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
  2. La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.
  3. Le norme in materia d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.
  4. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Ispettorato.
Art. 16 Responsabilità
  1. La responsabilità dell’Ispettorato, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dall’Ispettorato è retta dalla legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2.
  2. L’Ispettorato e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:
    1. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
    2. i danni non sono riconducibili a importanti violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza dell’Ispettorato.
Art. 17 Esenzione fiscale

L’Ispettorato è esentato da tutte le imposte dirette federali, cantonali o comunali.

Sezione 5: Indipendenza e vigilanza

Art. 18
  1. L’Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
  2. L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest’ultimo dà scarico al consiglio dell’Ispettorato.
  3. Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 6: Procedura e tutela giurisdizionale

Art. 19 Procedura amministrativa

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.

Art. 20 Tutela giurisdizionale
  1. L’impugnazione delle decisioni dell’Ispettorato è retta dalla legislazione sull’amministrazione della giustizia federale.
  2. L’Ispettorato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi
  1. Il Consiglio federale determina il momento in cui l’Ispettorato acquisisce la personalità giuridica. A contare da tale data, esso subentra alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).
  2. Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Ispettorato, fissa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.
  3. Qualora i fondi necessari per l’adempimento dei compiti dell’Ispettorato non siano ancora disponibili all’entrata in vigore della presente legge, l’Ispettorato può disporre dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.
Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all’Ispettorato al momento dell’entrata in vigore della presente legge e a contare da tale data sottostanno al suo diritto in materia di personale.

Art. 23 Datore di lavoro competente
  1. L’Ispettorato è considerato datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:
    1. che sono affiliati alla DSN; e
    2. le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti provenienti dalla previdenza professionale hanno iniziato a decorrere nella Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. L’Ispettorato è parimenti considerato datore di lavoro competente qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, risalga a prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 24 Disposizioni d’esecuzione
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
  2. Può autorizzare l’Ispettorato a emanare disposizioni d’esecuzione relative all’organizzazione, al personale e alla contabilità.
Art. 25 Modifica del diritto vigente

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:
    Art. 5 lett. a, 6, 9 cpv. 2, 16, 18 cpv. 2 e 3, 24, 25 n. 2 (art. 71): 1° gennaio 2008
    Rimanenti art.: 1° gennaio 2009

Zitiert in

Decisioni

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