171.21
Legge federale
sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari
e sui contributi ai gruppi
(Legge sulle indennità parlamentari, LI)
del 18 marzo 1988 (Stato 4 dicembre 2023)
Art. 1 Principio
- Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.
- Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare.
Art. 2 Retribuzione annua
Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchiper i lavori preparatori.
Art. 3 Diaria
- Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchiper ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest’ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all’adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.
- Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.
- I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo di maternità e del congedo di paternità si applicano per analogia l’articolo 35a della legge del 13 marzo 1964sul lavoro e gli articoli 16c , 16d , 16j e 16k della legge del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno.
Art. 3a Indennità per spese di personale e di materiale
Il parlamentare riceve un’indennità annua di 33 000 franchia copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare.
Art. 4 Vitto e pernottamento
Il parlamentare riceve un’indennità per il vitto e un’indennità di pernottamento.
Art. 5 Indennità per spese di viaggio
Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare.
Art. 6 Indennità di percorso
Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un’indennità di percorso.
**Art. 6a **** ** Assegno di custodia
Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 2000sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 2006sugli assegni familiari.
Art. 7 Previdenza
- Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.
- La Confederazione versa il contributo a:
- un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o
- un istituto della previdenza individuale vincolata.
- Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
- Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.
- L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.
Art. 8 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
- Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera.
- La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 1988concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.
Art. 8a Aiuto transitorio
- Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:
- lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o
- si trova in stato di bisogno.
- L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.
- La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande.
Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori
- Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.
- Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un’indennità pari alla metà della diaria.
Art. 10 Indennità speciale
- Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un’indennità speciale.
- La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegnazione e l’importo di questa indennità.
Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza
I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.
Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.
Art. 13 Spese di rappresentanza e periti
Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.
Art. 14 Esecuzione della legge
- L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
- All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
- In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contestazione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 17 marzo 1972sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972sono abrogati.
Art. 15a
Art. 16 Referendum e entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.