Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_007
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_007, ZR2 2025 20
Entscheidungsdatum
24.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 24 luglio 2025 comunicata il 25 luglio 2025 N. d'incartoZR2 25 20 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Togni, attuario PartiA._____ appellante contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Stefano Delcò Oggettoazione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF) / istanza di sospensione provvisoria della procedura esecutiva Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025, comunicata il 30 aprile 2025 (n. d'incarto 115-2024-29)

2 / 11 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 14 agosto 2023 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF), B._____ ha escusso A._____ per l'incasso di CHF 55'731.55 oltre interessi annui del 5% dal 12 maggio 2023 e spese esecutive di CHF 103.30, indicando quale titolo e data del credito "Prestazione professionali come da procura del 28 dicembre 2020; nota professionale del 12 aprile 2023; riconoscimento di debito del 12 luglio 2023". Tale documento è stato notificato a A._____ il 14 settembre 2023, il quale vi ha interposto opposizione totale il 25 settembre 2023. B.Il 18 gennaio 2024 A._____ e B._____ hanno sottoscritto una transazione giudiziaria dinnanzi alla Pretura di D., nella quale il primo si è impegnato a versare alla seconda, a saldo di ogni pretesa, l'importo omnicomprensivo di CHF 45'731.55 entro e non oltre il 29 febbraio 2024 e a ritirare, entro i limiti di tale importo, l'opposizione al summenzionato precetto esecutivo. In caso di avvenuto pagamento, la seconda si è impegnata a chiedere la cancellazione dell'esecuzione entro un termine di cinque giorni lavorativi. C.Con lettera del 29 gennaio 2024, A. ha comunicato all'UEF il ritiro della propria opposizione per l'intero importo posto in esecuzione. D.Il 1° marzo 2024 B._____ ha chiesto la continuazione dell'esecuzione per l'intero importo posto in esecuzione. Il relativo pignoramento ha avuto luogo il 7 maggio 2024 ed è stato messo a verbale l'8 luglio 2024. E.Con petizione del 13 agosto 2024 e complementi del 16 e 21 agosto 2024, A._____ ha promosso un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dinnanzi al Tribunale regionale Maloja facendo valere, in sostanza, che l'ammontare del credito posto in esecuzione non corrispondeva a quello stabilito nella transazione giudiziaria, con contestuale istanza supercautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione. F.Con disposizione ordinatoria del 20 agosto 2024, ritirata il 21 agosto 2024, il Tribunale regionale Maloja ha assegnato a A._____ un primo termine, scadente il 10 settembre 2024, per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali. G.Con decisione del 22 agosto 2024, il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha respinto l'istanza supercautelare ritenendo che non fosse dato un caso d'urgenza tale da adottare una simile misura senza sentire la controparte.

3 / 11 H.Scaduto infruttuosamente il termine per il versamento dell'anticipo, con disposizione ordinatoria del 13 settembre 2024, il Tribunale regionale Maloja ha concesso a A._____ un termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notifica, avvenuta il 17 settembre 2024, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito dell'azione. I.Con risposta del 1°ottobre 2024, B._____ ha chiesto la reiezione dell'azione e sostenuto che avrebbe potuto chiedere la continuazione dell'esecuzione per l'intero importo posto in esecuzione non avendo A._____ versato l'importo pattuito nella transazione giudiziaria. L.Con istanza del 3 ottobre 2024, A._____ ha informato il Tribunale regionale Maloja di trovarsi in carcerazione preventiva presso il carcere giudiziario E._____ dal 23 agosto 2024, lamentando ritardi nella notifica della corrispondenza che gli avrebbero impedito di versare l'anticipo delle spese processuali, e ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio. M.Con osservazioni del 22 ottobre 2024, B._____ ha chiesto la reiezione dell'istanza di gratuito patrocinio in quanto non sarebbe data la condizione della mancanza dei mezzi necessari. Ne è seguito uno scambio di scritti del 22 ottobre 2024, 28 gennaio e 5 marzo 2025. N.Con decisione cautelare dell'8 novembre 2024, il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha accertato che in virtù della differenza tra il credito posto in esecuzione di CHF 55'731.55 e l'importo di CHF 45'731.55 riconosciuto in sede di conciliazione, le probabilità di successo dell'appellante, almeno per l'importo di CHF 10'000.00, risultavano manifestamente superiori rispetto a quelle dell'appellata. Di conseguenza, il Tribunale ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C.. O.Con lettera del 17 novembre 2024, A. ha presentato un complemento alla propria istanza di gratuito patrocinio, precisando che a causa della detenzione preventiva, non sarebbe stato in grado di produrre ulteriori documenti. P.Con decisione del 3 gennaio 2025, il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio, ritenendo che la documentazione prodotta a sostegno della mancanza di mezzi necessari non fosse attuale e non consentisse un esame della richiesta (n. d'incarto 135-2024-371). Contro tale decisione, l'appellante ha interposto reclamo, dichiarato inammissibile dal Tribunale d'appello con sentenza ZR2 25 2 del 6 febbraio 2025.

4 / 11 Q.Con disposizione ordinatoria del 6 gennaio 2025, il Tribunale regionale Maloja, constatata l'incapacità manifesta di A._____ di condurre la propria causa in ragione della carcerazione preventiva, ha nominato un primo patrocinatore d'ufficio, in seguito sostituito dall'avv. David Simoni con disposizione ordinatoria del 27 febbraio 2025 (n. d'incarto 135-2024-29). R.Con disposizione ordinatoria del 10 marzo 2025, A._____ e B._____ sono stati citati al dibattimento del 3 aprile 2025. In tale sede, il Presidente del Tribunale regionale Maloja ha richiamato il mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali entro il termine suppletorio. A., dichiarando di non disporre di mezzi necessari, ha chiesto un'ulteriore proroga del termine fino al rilascio dalla detenzione. S.Con decisione del 3 aprile 2025, il Tribunale regionale Maloja non è entrato nel merito dell'azione per mancato pagamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali dichiarandola irricevibile (recte: inammissibile; cifra 1 del dispositivo), ha revocato la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C. ordinata con decisione cautelare dell'8 novembre 2024 (cifra 2 del dispositivo) e posto le spese processuali a carico di A._____ (cifra 3 del dispositivo). T.Il 30 maggio 2025 A._____ (in seguito: appellante) ha interposto appello contro tale decisione, chiedendo la riforma delle cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito venga accolta, con conseguente disconoscimento del debito posto in esecuzione di CHF 55'731.55 fatto valere nei suoi confronti da B._____ (in seguito: appellata), e che l'esecuzione n. C._____ venga provvisoriamente sospesa. In tale sede, egli ha, infine, formulato, un'istanza di gratuito patrocinio per la procedura d'appello. U.Con istanza supercautelare e cautelare del 24 giugno 2025, l'appellante chiede che venga ordinata la sospensione della procedura esecutiva n. C._____ in ragione del presunto rischio imminente che beni di sua proprietà, nel frattempo pignorati, vengano realizzati a seguito della domanda di realizzazione dell'appellata del 19 giugno 2025, con protesta di spese processuali e ripetibili. V.Con scritto del 30 giugno 2025, il Tribunale d'appello ha comunicato all'appellante che l'appello preclude per legge l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata. Pertanto, la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C._____, disposta dal presidente del Tribunale regionale Maloja l'8 novembre 2024, sarebbe rimasta in vigore.

5 / 11 Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello. Le decisioni di non entrata nel merito per mancato pagamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali sono decisioni finali, nel senso che seguono le vie di ricorso ordinarie, e non quelle previste dall'art. 103 CPC, riservato alle disposizioni ordinatorie processuali (TREZZINI, in: Trezzini/Molo [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] – Volume 1, 3 a ed. 2025, art. 103 n. 3). In controversie patrimoniali, le decisioni sono appellabili unicamente se il valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata, è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC). Nel caso in esame, l'appellante ha postulato, in via principale, l'accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione di CHF 55'731.55 oltre le spese esecutive di CHF 103.30. La decisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025 riguarda dunque una controversia con un valore litigioso superiore alla menzionata soglia ed è quindi impugnabile mediante appello. 1.2.Secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appello, scritto e motivato, deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione motivata. Nel caso di specie, l'appello, depositato il 3 giugno 2025, è stato presentato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta il 5 maggio 2025. Esso è pertanto tempestivo. 1.3.Giusta l'art. 69 cpv. 1 CPC se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio. Nel caso in esame, il tribunale di prima istanza ha designato, il 27 febbraio 2025, l'avv. David Simoni quale rappresentante d'ufficio dell'appellante, ritenendo che quest'ultimo non fosse in grado di condurre autonomamente la propria causa, in particolare in ragione dell'incertezza della durata della carcerazione preventiva e della possibilità di essere tradotto personalmente al dibattimento (act. TR IV/9 e IV/13 [115-2024-29]). Sebbene la nomina è presunta sussistere anche in seconda istanza (TENCHIO, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4 a ed. 2024, art. 69 n. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_890/2022 del 27 aprile 2023 consid. 1.2; 5A_469/2019 del 7 novembre 2020 consid. 4.3), l'appellante è manifestamente in grado di condurre la propria causa per iscritto, ciò che ha

6 / 11 espressamente deciso di fare procedendo "in autonomia senza patrocinio" (act. A.1, pag. 1). Tale decisione può essere confermata ritenuto il carattere prevalentemente scritto del procedimento d'appello. L'avv. David Simoni riceve la presente sentenza per conoscenza. 2.Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure hanno ritenuto che l'appellante non avesse versato l'anticipo delle presumibili spese processuali entro il termine suppletorio, scaduto il 27 settembre 2024, e che l'istanza di gratuito patrocinio fosse stata presentata solo successivamente a tale scadenza. La domanda formulata il 3 aprile 2025, volta a ottenere una proroga del termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo fino alla scarcerazione, anche se interpretata come istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC, risulterebbe intempestiva. Ciò in quanto sarebbe stata presentata oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla conoscenza della decisione di diniego del gratuito patrocinio. L'appellante sarebbe d'altronde venuto a conoscenza della richiesta di anticipo già prima della carcerazione. Pertanto, il tribunale non è entrato nel merito dell'azione volta ad accertare l'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, dichiarandola irricevibile (recte: inammissibile; act. B.1, consid. 20), e ha revocato la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C._____ ordinata con decisione cautelare dell'8 novembre 2024 (act. B.1, consid. 21), ponendo le spese processuali a carico dell'appellante (act. B.1, consid. 22). 3.1.Nel proprio appello, l'appellante sostiene che la detenzione preventiva, sopraggiunta il 23 agosto 2025 durante il decorso del termine fissato per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, costituisca un impedimento oggettivo tale da giustificare la concessione di una proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle spese o, in alternativa, l'accoglimento dell'istanza di gratuito patrocinio. Egli rimprovera all'autorità inferiore un eccessivo formalismo nell'applicazione dei termini, che a suo avviso si porrebbe in violazione del principio di proporzionalità, della buona fede processuale e del diritto di accesso alla giustizia, garantito dagli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU. L'appellante contesta, inoltre, la decisione di non entrata nel merito, sostenendo che la decisione cautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'8 novembre 2024, la decisione di nomina del patrocinatore d'ufficio del 6 gennaio e 27 febbraio 2025 e lo svolgimento del dibattimento del 3 aprile 2025 avrebbero lasciato presumere che il tribunale di prima istanza intendesse procedere a un esame nel merito dell'azione (act. A.1). 3.2.1. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). L'appello dev'essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che devono evincersi le ragioni

7 / 11 per le quali la sentenza di primo grado è contestata. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Di principio, il giudice d'appello non è infatti tenuto ad esaminare la decisione di primo grado in tutte le direzioni, senza tenere conto delle censure presentate (artt. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 1 CPC) al fine di rilevare eventuali difetti che potrebbero condurre all'accoglimento dell'appello, salvo vizi manifesti. Il giudice non è invece vincolato dalle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle proprie censure, né dai considerandi dell'istanza inferiore; egli applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii). 3.2.2. Giusta il vecchio art. 98 CPC – applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) – il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell’anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell’azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. La domanda deve tuttavia essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 1 e 3 CPC). Tale norma si applica anche ai termini per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, inclusa l'assegnazione del termine suppletorio prevista dall’art. 101 cpv. 3 CPC (TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 14). L'istanza di gratuito patrocinio, che comporta l'esenzione totale o parziale dall'anticipazione delle spese processuali presumibili (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), se presentata prima della scadenza fissata per il versamento dell'anticipo, ne interrompe il decorso (art. 119 cpv. 1 CPC; sentenze del Tribunale federale 4D_35/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3; 4A_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; 4A_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; 5P.40/2001 del 12 marzo 2001). In caso di reiezione dell'istanza, il giudice deve, di principio, fissare un nuovo termine per il versamento dell'anticipo (DTF 138 III 163 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 5.1), salvo che la richiesta risulta presentata con scopi dilatori, contrari alla buona fede (sentenze del Tribunale federale 5A_88/2024 del

8 / 11 30 luglio 2024 consid. 4.3; 2C_496/2021 del 30 novembre 2021 consid. 3.3; 5A_280/2018 del 21 settembre 2019 consid. 4.1-5.2; 4A_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 4). Il diritto federale non obbliga il giudice ad attendere il versamento dell'anticipo prima di dare impulso alla procedura, rientrando nel suo potere di apprezzamento la fissazione del termine per la risposta scritta (art. 222 cpv. 1 CPC; DTF 140 III 159 consid. 4.2 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2019 del 21 novembre 2019 consid. 10; TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 34). La mancata prestazione dell'anticipo, accompagnata dall'avviso delle conseguenze dell'inosservanza (art. 147 cpv. 3 CPC), comporta l'inammissibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. f CPC). Tale decisione non produce effetti di regiudicata materiale, salvo che per la specifica questione processuale (DTF 140 III 159 consid. 4.2.2; 139 III 334 consid. 3.1). 3.3.Nel caso in esame, il Tribunale regionale Maloja, con disposizione ordinatoria del 20 agosto 2024, ritirata dall'appellante presso l'ufficio postale il giorno successivo, ha assegnato all'appellante un primo termine per il versamento dell'anticipo, con scadenza fissata al 10 settembre 2024 (act. TR IV/2 [115-2024- 29]). A seguito dell'infruttuoso decorso di tale termine, il Tribunale regionale ha concesso, con ordinanza del 13 settembre 2024 notificata il 17 settembre 2024, un termine suppletorio di dieci giorni, accompagnato dalla comminatoria che, in caso di mancato versamento, l'azione sarebbe stata dichiarata inammissibile (act. TR IV/6 [115-2024-29]). L'istanza di gratuito patrocinio è stata presentata il 3 ottobre 2024, dunque oltre il termine suppletorio, e respinta con decisione del 3 gennaio 2025 per carenza della documentazione necessaria a comprovare la mancanza di mezzi necessari (act. TR I/1 e IV/4 [135-2024-371]). Anche qualora si volesse interpretare la domanda di proroga del termine, formulata solamente in sede di dibattimento del 3 aprile 2025 (act. TR VII/1 [115-2024-29]), quale richiesta di restituzione del termine, la stessa risulterebbe comunque tardiva, in quanto presentata dopo la scadenza del termine suppletorio, avvenuta il 27 settembre 2024 (act. TR IV/6 [115-2024-29]). L'appellante non ha d'altronde presentato una nuova istanza (fondata) di gratuito patrocinio, che avrebbe eventualmente potuto essere concessa – eccezionalmente – con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC). Il Tribunale regionale poteva infine pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione per mancato pagamento dell'anticipo delle spese anche dopo il dibattimento (cfr. supra consid. 3.2.2). Ciò vale, in particolare, nel caso in esame, in considerazione delle circostanze concrete e dello svolgimento della procedura. Per tutti questi motivi, non si configura alcuna violazione dei principi di proporzionalità, buona fede o accesso alla giustizia. La decisione di dichiarare l'azione inammissibile per mancato

9 / 11 pagamento dell'anticipo è conforme alla normativa applicabile e alla relativa giurisprudenza. 3.4.Le censure fatte valere dall’appellante risultano infondate. 4.L'appello deve pertanto essere respinto e la decisione del 3 aprile 2025 del Tribunale regionale Maloja confermata. 5.1.L'appellante ha presentato un'istanza di gratuito patrocinio anche per la presente procedura d'appello (act. A.1, pag. 12). Ai sensi dell'art. 117 CPC, chiunque ha diritto al gratuito patrocinio se è sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la sua domanda non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso in esame, l'istanza dev'essere respinta in quanto l'appello risulta manifestamente infondato (cfr. per la natura e il contenuto dell'esame in seconda istanza: TREZZINI, op. cit., art. 117 n. 63 segg.). Si precisa che, nella procedura di gratuito patrocinio, non vengono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). 5.2.La tassa di giustizia per la procedura d’appello è fissata, in maniera ridotta in considerazione delle circostanze, a CHF 100.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1 OTGPC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). 5.3.Non è riconosciuta alcuna indennità per spese ripetibili all’appellata, nella misura in cui egli non è incorso in ulteriori spese in ragione dell’appello non essendogli stato fissato alcun termine per la risposta (cfr. art. 312 cpv. 1 CPC). 6.La presente decisione è resa a giudice unico, in ragione dell’evidente infondatezza dell’appello (art. 18 cpv. 3 Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]). 7.Giusta l'art. 268 cpv. 2 prima frase CPC i provvedimenti cautelari – quali la sospensione provvisoria dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85a cpv. 2 LEF (BANGERT, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs - Basler Kommentar, 3 a ed. 2021, art. 85a n. 19) – decadono con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Ne consegue che la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C._____, disposta dal Tribunale regionale con decisione cautelare dell'8 novembre 2024, decade con la presente sentenza. 8.Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b LTF),

10 / 11 in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00. Di principio, il ricorso – a differenza del presente appello – non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

11 / 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.1.L'istanza di gratuito patrocinio del 30 maggio 2025 è respinta. 1.2.Non sono prelevate spese processuali per la procedura di gratuito patrocinio. 2.L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025 è confermata. 3.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 100.00 è posta a carico di A._____. 4.Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 5.[Rimedi giuridici] 6.[Comunicazioni]

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