Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 6 febbraio 2025 N. d'incartoZR2 25 2 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Togni, attuario PartiA._____, reclamante Oggettorifiuto del gratuito patrocinio Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 3 gennaio 2025, comunicata il 7 gennaio 2025 (n. d'incarto 135-2024-371)
2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Con petizione del 13 agosto 2024 e complementi del 16 e 21 agosto 2024 A._____ ha promosso dinnanzi al Tribunale regionale Maloja un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito per il quale è stato escusso di CHF 55'731.55 oltre interessi annui al 5% dal 12 maggio 2023, oggetto del precetto esecutivo n. B._____ emesso dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja il 14 agosto 2023 (n. d'incarto 115-2024-29). B.Con disposizione ordinatoria processuale del 20 agosto 2024 il Tribunale regionale Maloja ha impartito a A._____ un termine scadente il 10 settembre 2024, in seguito prorogato al 27 settembre 2024, per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali di CHF 8'000.00 (n. d'incarto 115-2024-29). C.Il 3 ottobre 2024 A._____ ha presentato un'istanza di gratuito patrocinio chiedendo, in particolare, di essere dispensato dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali. D.Con decisione del 3 gennaio 2025 il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio e rinviato alla procedura di merito la decisione sulla ripartizione delle spese processuali quantificate in CHF 500.00 relative al rilascio della decisione impugnata (n. d'incarto 135-2024-371). E.Con disposizione ordinatoria processuale del 6 gennaio 2025 il Tribunale regionale ha ritenuto che A._____ non fosse manifestamente in grado di condurre la propria causa in ragione della sua carcerazione preventiva e designato l'avv. Michele Micheli quale rappresentante d'ufficio (n. d'incarto 115-2024-29). F.Con reclamo del 10 gennaio 2025 A._____ è insorto contro la decisione del 3 gennaio 2025 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che, in via princiaple, venga a lui concesso il gratuito patrocinio e, in via subordinata, venga rimosso il patrocinatore d'ufficio a lui designato. Egli chiede inoltre di essere personalmente citato, previo accordo del Ministero pubblico del Cantone Ticino, al dibattimento nell'ambito della procedura di merito n. 115-2024-29. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 121 CPC le decisioni che rifiutano il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo dinnanzi al Tribunale d'appello (cfr. art. 319 lett. b cifra 1 CPC, art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]). Il reclamo dev'essere depositato, per scritto e motivato, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, e quest'ultima allegata (artt. 119 cpv. 3 prima frase e 321 cpv. 2 e 3 CPC).
3 / 6 Una motivazione sufficiente costituisce una condizione di ammissibilità del reclamo, che il giudice deve esaminare d'ufficio (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_82/2013 del 18 marzo 2013 consid. 3.2; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO – Basler Kommentar, 4 a ed., Basilea 2024, n. 4 ad art. 321 CPC). Una motivazione è tale se espone, in maniera circostanziata, i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata e come essa deve essere modificata. Ciò presuppone la precisa identificazione dei considerandi della decisione impugnata oggetto di critica e dei mezzi di prova su cui quest'ultima si basa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_555/2022 del 4 aprile 2023 consid. 3.1). La motivazione è insufficiente se vengono ripresentati argomenti già fatti valere dinnanzi al tribunale inferiore, se ci si limita a richiamarli o se contiene solamente delle critiche generiche alla decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1). In questi casi, il reclamo è inammissibile. Il tribunale non è tenuto a fissare un termine supplementare per rimediare a tale carenza, in quanto il termine per presentare reclamo è un termine legale e, in quanto tale, improrogabile (DTF 137 III 617 consid. 6.4; SPÜHLER, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC e n. 15 segg. ad art. 311 CPC). 1.2.Nel caso in esame, la decisione del Tribunale regionale è stata resa il 3 gennaio 2025 e notificata al reclamante l'8 gennaio 2025 (cfr. tracciamento dell'invio raccomandato; act. TR IV.4). Il reclamo è tempestivo essendo stato depositato presso l'ufficio postale il 13 gennaio 2025, all'attenzione del Tribunale d'appello (act. A.1), nel rispetto del termine di 10 giorni previsto per la sua presentazione. Il ricorrente ha inoltre allegato la decisione impugnata (act. B.1). 1.3.Per quanto concerne la sua motivazione, il reclamante sostiene che il giudice di primo grado abbia commesso un "errore formale" menzionando, nella propria decisione, il procedimento n. 115-2024-28 invece del procedimento n. 115-2024- 29. Egli ritiene, inoltre, che non sia chiaro il motivo per cui l'istanza di gratuito patrocinio sia stata respinta, mentre sia stato designato un patrocinatore d'ufficio. Sottolinea, altresì, che il diniego del gratuito patrocinio, in assenza dei mezzi finanziari necessari al pagamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, comporterebbe la non entrata nel merito dell'istanza di accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, rendendo di fatto superflua la nomina di un patrocinatore d'ufficio. A tal proposito, aggiunge che il patrocinatore designato non disporrebbe di un ufficio nel Cantone Ticino, ciò che impedirebbe il mantenimento di regolari contatti con quest'ultimo. Infine, ritiene di poter essere
4 / 6 personalmente citato al dibattimento, previo consenso del Ministero pubblico del Cantone Ticino (act. A.1). 1.3.1. Il reclamo non identifica in modo puntuale i passaggi della decisione impugnata che dovrebbero essere ritenuti errati e riformati, né espone con sufficiente precisione le ragioni per cui tali errori andrebbero corretti. La mancanza di chiarezza e la genericità delle argomentazioni non soddisfano i requisiti di motivazione richiesti, i quali impongono di indicare specificatamente i considerandi contestati e di spiegare, in modo circostanziato, perché la decisione impugnata sarebbe errata e in che misura dovrebbe essere modificata. In particolare, il reclamante sembra non cogliere la distinzione tra i criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio, previsti dall'art. 117 CPC, e quelli per la designazione di un patrocinatore d'ufficio per incapacità di condurre la propria causa, ai sensi dell'art. 69 CPC. Mentre il primo istituto richiede l'indigenza e una domanda che non appaia priva di probabilità di successo, il secondo si applica quando una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa. Infine, l'erronea indicazione del procedimento n. 115-2024-28 menzionato dal tribunale di primo grado invece del n. 115-2024-29 è manifestamente il frutto di un errore di battitura ininfluente ai fini della procedura. Alla luce di tali carenze, il reclamo non adempie i requisiti minimi di motivazione e risulta, pertanto, inammissibile. 1.3.2. Anche prescindendo dalle carenze di motivazione, il reclamo andrebbe comunque respinto. Il reclamante non ha infatti adempiuto all'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 119 cpv. 2 CPC, omettendo di fornire in modo completo le informazioni relative alla propria situazione reddittuale e patrimoniale, necessarie affinché il tribunale di primo grado potesse pronunciarsi sull'istanza di gratuito patrocinio. Resta comunque salva la possibilità per il reclamante di presentare una nuova istanza di gratuito patrocinio dinnanzi al tribunale di prima istanza, adducendo nuovi fatti o mezzi di prova (cfr. sentenza del Tribunale cantonale ZK1 2020 170 del 19 aprile 2021 consid. 2.7). In tale compito, potrà avvalersi dell'assistenza del patrocinatore a lui designato con disposizione ordinatoria processuale del 6 gennaio 2025 del Tribunale regionale Maloja, il quale dispone peraltro, contrariamente a quanto da lui sostenuto, di un ufficio a Lugano. 1.4.Il reclamo è inammissibile. 2.1.Nella propria decisione del 3 gennaio 2025 il Tribunale regionale, giudice unico, ha rinviato la decisione sulla ripartizione delle spese processuali relative al rilascio della decisione impugnata, quantificate in CHF 500.00, alla procedura di merito (n. d'incarto 135-2024-371).
5 / 6 2.2.Per quanto riguarda la ripartizione delle spese processuali di prima istanza, l'art. 119 cpv. 6 CPC prevede che, salvo i casi di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali. 2.3.Nel caso in esame, il tribunale di prima istanza non potrà mettere a carico del reclamante, nella propria decisione di merito, le spese processuali relative alla procedura di gratuito patrocinio non emergendo dalla decisione impugnata alcun elemento di malafede o temerarietà. 3.1.Per quanto concerne invece le spese processuali relative alla procedura di reclamo, non si applica la gratuità del procedimento prevista dall'art. 119 cpv. 6 CPC (DTF 137 III 470 consid. 6.5.5). Le spese processuali, fissate in CHF 150.00, sono pertanto poste a carico del reclamante, soccombente in ragione dell'esito della causa (artt. 105 cpv. 1, 106 cpv. 1 seconda frase CPC, artt. 12 cpv. 2 e 15 cpv. 1 OTGPC [CSC 320.210]). 3.2.Non si assegnano indennità per spese ripetibili non essendo state chieste osservazioni al reclamo. 4.1.Per quanto riguarda infine i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio è una decisione incidentale che può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 129 I 129 consid. 1.1). In questo caso, il rimedio giuridico applicabile è quello della procedura principale (DTF 137 III 380 consid. 1.1; sentenza del Tribunale federale 4D_19/2016 dell'11 aprile 2016 consid. 1.3). Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.00 è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (artt. 74 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. c LTF il valore litigioso è determinato, in caso di ricorso contro decisioni incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all’autorità competente nel merito. 4.2.Nel caso in esame, il procedimento principale concerne un'azione di disconoscimento del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, relativa a un importo posto in esecuzione di CHF 55'731.55. Trattandosi di una controversia patrimoniale in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF), con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.00, la presente decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia civile. 5.La presidente della Camera statuisce in veste di giudice unica in ragione della natura della procedura e della palese inammissibilità del presente reclamo (artt. 6 cpv. 2 lett. a bis LACPC e 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).
6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.Le spese processuali relative alla procedura di reclamo di CHF 150.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4.[Indicazione dei mezzi d'impugnazione] 5.[Comunicazione]