Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_007
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_007, ZR2 2024 32
Entscheidungsdatum
25.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 25 agosto 2025 comunicata il 4 settembre 2025 N. d'incartoZR2 24 32 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bergamin e Moses Togni, attuario PartiA.________ appellante patrocinata dall'avv. Stefania Vecellio contro B.________ appellato patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller Oggettopretesa creditoria Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Maloja del 19 marzo 2024, comunicata il 16 agosto 2024 (n. d'incarto 115-2021-33)

2 / 15 Ritenuto in fatto: A.Il 13 gennaio 2020 B.________ ha sottoscritto, quale assuntore, un contratto di leasing con la C.________ avente per oggetto l'autovettura BMW 640d GT xDrive Sport Line Steptronic. Al contratto sono allegate le condizioni contrattuali ed. marzo 2019. B.Il 30 gennaio 2020 l'assuntore ha sottoscritto un'assicurazione casco totale, con effetto dal 23 gennaio 2020, per l'uso dell'autoveicolo con la A.. Al contratto sono allegate le Condizioni generali di assicurazione (CGA) A. di veicoli a motore ed. 2017. C.Il 19 giugno 2020, mentre B.________ si trovava alla guida, un incendio è divampato all'interno del veicolo e ne ha causato la quasi totale distruzione. D.Il 15 luglio 2020 B.________ ha annunciato il sinistro alla A.. Dopo aver svolto un esame peritale interno, con lettera del 18 febbraio 2021 quest'ultima lo ha informato di rifiutare la copertura del sinistro, di aver ritenuto che il suo comportamento fosse all'origine dello stesso e di averlo segnalato, per tale ragione, al Sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS). E.Con scritto del 24 febbraio 2021 la società di leasing ha fissato a B. un termine, scadente l'11 marzo 2021, per il risarcimento del danno quantificato in CHF 60'198.25. Scaduto infruttuosamente tale termine, essa lo ha escusso per tale importo con precetto esecutivo n. D.________ emesso l'11 maggio 2021 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja. F.Non avendo raggiunto una soluzione bonale in merito alla controversia e previo ottenimento dell'autorizzazione ad agire, con petizione del 6 agosto 2021 B.________ ha intentato un'azione parziale dinnanzi al Tribunale regionale Maloja contro la A.________ al fine di ottenere, in via principale, la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore di CHF 25'000.00 oltre interessi del 5% annui a decorrere dal 3 novembre 2020 e, in via subordinata, al pagamento di tale importo a C.. Egli ha chiesto, inoltre, che venisse intimato a A. di cancellarlo dal sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS), con protesta di spese processuali e ripetibili. G.Con decisione del 19 marzo 2024 il Tribunale regionale ha accolto l'azione parziale (cifra 1 del dispositivo), fatto ordine a A.________ di versare a B.________ l'importo di CHF 25'000.00 oltre interessi al 5% annui a partire dal 30 marzo 2021

3 / 15 (cifra 2 del dispositivo), intimato alla stessa di chiedere la cancellazione dal sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS) al più tardi entro 2 giorni dalla crescita in giudicato della decisione (cifra 3 del dispositivo) e posto le spese processuali di conciliazione e di primo grado (cifra 4 del dispositivo) come pure le spese ripetibili relative alla procedura di prima istanza (cifra 5 del dispositivo) a suo carico. H.Con appello del 17 settembre 2024 A.________ (in seguito: appellante) ha impugnato dinnanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni (oggi: Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni) tale decisione postulando la riforma delle cifre da 1 a 5 del dispositivo, nel senso che l'azione venga respinta, sia permessa l'iscrizione al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS), come pure che le spese processuali di conciliazione e di prima istanza così come le spese ripetibili di prima istanza vengano poste a carico di B.. Essa ha inoltre postulato la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e ripetibili di seconda istanza. I.Con risposta del 21 ottobre 2024 B. (in seguito: appellato) ha postulato la reiezione dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e ripetibili relative alla procedura di seconda istanza. Considerando in diritto: 1.1.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 della riforma della giustizia 3 nel Cantone dei Grigioni, il Tribunale cantonale è stato accorpato al Tribunale amministrativo per formare il nuovo Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. La procedura ZK2 2024 32, fino ad allora pendente dinnanzi alla Seconda Camera civile del Tribunale cantonale, viene trattata, con il nuovo numero di riferimento ZR2 2024 32, dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, sotto la presidenza della giudice Richter-Baldassarre (act. D.5 - D.7). 1.2.1. Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello. In controversie patrimoniali, le decisioni sono appellabili unicamente se il valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata, è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC). 1.2.2. Nel caso in esame, con petizione del 6 agosto 2021 l'appellato ha intentato, in via principale, un'azione parziale tendente alla condanna dell'appellante al

4 / 15 pagamento di CHF 25'000.00 a suo favore e un'azione di cancellazione dal sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS) il cui valore litigioso è ritenuto inferiore a CHF 5'000.00. La decisione impugnata è pertanto una decisione finale di prima istanza relativa a una controversia con un valore litigioso superiore alla menzionata soglia ma inferiore a CHF 30'000.00. 1.2.3. La decisione del Tribunale regionale Maloja del 19 marzo 2024 è pertanto impugnabile mediante appello. 2.Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure hanno innanzitutto rilevato l'inammissibilità della censura formulata dall'appellante e relativa alla mancata legittimazione attiva dell'appellato, poiché tardiva, ovvero sollevata solamente in sede di arringhe e non già nello scambio di scritti. Nell'esame di merito della qualità per agire, essi hanno concluso che avendo la società di leasing chiesto, tramite scritto del 24 febbraio 2021 e precetto esecutivo n. D.________ emesso l'11 maggio 2021 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (act. TR II.6 e 7), il rimborso del danno derivante dall'incendio non all'appellante ma all'appellato, si giustificherebbe una retrocessione delle pretese cedute alla società stessa sulla base dell'art. 13.3 delle condizioni generali di leasing. Nonostante l'ambiguità del testo dell'art. 13.4, da un esame sistematico delle disposizioni contenute nel capitolo 13 si evincerebbe d'altronde che l'appellato sarebbe tenuto a far valere personalmente le pretese assicurative nei confronti dell'appellante. Egli disporrebbe pertanto della qualità per agire nei confronti dell'appellante (act. B.2 consid. 3.2). 3.1.L'appellante lamenta innanzitutto una violazione dell'art. 57 CPC da parte del tribunale di prima istanza. A suo avviso, i giudici di primo grado avrebbero dovuto esaminare d'ufficio la legittimazione attiva dell'appellato, a prescindere dalla tempestività della censura da lei sollevata (act. A.1 ad C.3.3). L'appellato, dal canto suo, sostiene che, sotto questo profilo, la decisione impugnata debba essere confermata (act. A.2, pag. 14). Occorre pertanto esaminare, in via preliminare, se il tribunale di prima istanza fosse tenuto ad entrare nel merito della qualità per agire dell'appellato. 3.2.La qualità per agire (comunemente definita "legittimazione attiva"; DTF 142 III 782 consid. 3.1.3.2) spetta, di principio, a colui che fa valere in giudizio una pretesa in quanto titolare della stessa (DTF 125 II 82 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 5C.243/2002 del 2 giugno 2003 consid. 2.3). Si tratta di un presupposto di merito, in particolare basato sul diritto privato federale per quanto concerne le relative azioni, che dev'essere esaminato d'ufficio dal giudice, il quale applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC; DTF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417

5 / 15 consid. 3.1; 126 III 59 consid. Ia; 125 III 82 consid. 1a) in ogni fase del procedimento (fra altre: DTF 126 III 59 consid. 1; 125 III 82 consid. 3; 123 III 62 consid. 3). Nelle procedure rette dal principio attitatorio, egli deve tuttavia fondare il proprio esame solamente sui fatti allegati e provati dalle parti, senza andare d'ufficio alla ricerca di fatti che potrebbero mettere in discussione la legittimazione di una parte, qualora la controparte non li abbia espressamente allegati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1; sentenza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 12.2013.145 del 22 luglio 2014 consid. 4; OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982, p. 17 segg., in particolare pag. 18, 22 e 23). L'attore ha dunque l'onere di allegare e provare i fatti su cui fonda la propria legittimazione attiva (cfr. art. 221 cpv. 1 lett. d CPC; DTF 123 III 60 consid. 3a), mentre il convenuto deve indicare quali fatti della petizione riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2 CPC). L'esame è dunque limitato ai fatti allegati dall'attore (art. 55 cpv. 1 CPC) e a quelli non contestati dal convenuto (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 111 II 156 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 4A_146/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3). Di principio, il convenuto può limitarsi a contestare i fatti senza motivare la propria contestazione (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 115 II 1 consid. 4); in altre parole, non deve spiegare perché contesta i fatti, dal momento che non ha l'onere della prova e quindi, di principio, non ha il dovere di collaborare all'assunzione delle prove (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 117 II 113 consid. 2). Una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è tuttavia ritenuta sufficiente (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 4.3). Giurisprudenza e dottrina riconoscono che la legittimazione attiva rientra tra i fatti impliciti che si possono dare per acquisiti fino al momento in cui non venga affermato il contrario (DTF 48 II 347 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 4A_404/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 2.2; 4A_283/2008 del 12 settembre 2008 consid. 6). L'onere dell'attore di allegazione e di prova della propria qualità per agire sorge di principio solamente con la contestazione da parte del convenuto (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2008 del 12 settembre 2008 consid. 7.3.2). Ne consegue che tale onere può rimanere latente anche oltre la conclusione dello scambio degli scritti e, se la controparte non formula contestazioni al riguardo, anche fino al termine del procedimento (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.2). Se il giudice solleva d'ufficio la questione della legittimazione attiva senza concedere alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio, vi è violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.; sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 6 segg.). La qualità per agire deve sussistere al

6 / 15 momento della sentenza (DTF 108 II 475 consid. 1b; sentenze del Tribunale federale 5A_410/2023 del 25 settembre 2024 consid. 2.6.1; 5A_590/2016 del 12 ottobre 2017 consid. 2.1 in fine, non publ. in: DTF 143 III 624; 5A_745/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.3; GROLIMUND/AMMANN, in: Staehelin/Grolimund [edit.], Zivilprozessrecht – Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 4 a ed. 2024, pag. 201). L'assenza della legittimazione attiva comporta infine la reiezione dell'azione, e non la sua inammissibilità (DTF 142 III 782 consid. 3.1.3; 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5; 126 III 59 consid. 1a). 3.3.Nel caso in esame, l'appellato ha fondato la propria legittimazione attiva sui fatti allegati nella petizione del 6 agosto 2021, richiamando in particolare l'art. 13.3 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato il 13 gennaio 2020. Secondo quanto da lui sostenuto, tale disposizione prevedrebbe una cessione del credito derivante dall'assicurazione casco alla società di leasing sottoposta a una condizione risolutiva: qualora la società di leasing non intraprendesse alcuna azione nei confronti dell'assicurazione per il recupero del credito derivante dall'assicurazione casco, la cessione di credito risulterebbe priva di effetto, con conseguente recupero da parte dell'appellato della titolarità del credito. Nel caso concreto, l'appellato sostiene che detta condizione si sia realizzata dal momento in cui la società di leasing avrebbe manifestato, per atti concludenti, la propria rinuncia a far valere il credito verso l'assicurazione chiedendo all'assicurato di farsi carico personalmente dei danni derivanti dall'incendio dell'autoveicolo (act. TR I.1, n. 9- 14). A sostegno di tali allegazioni produce, tra altri documenti, il contratto di leasing del 13 gennaio 2020 (act. TR II.5, pag. 2). L'appellante, nella risposta del 27 settembre 2021, si è dal canto suo limitata a contestare in modo generico le affermazioni dell'appellato (act. TR I.2, pag. 3) e ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva soltanto in sede di arringhe (act. TR VII.3, pag. 2 segg.). A prescindere dalla questione della tempestività dell'eccezione e del rispetto dell'onere di contestazione gravante sull'appellante, il tribunale di prima istanza era tenuto, alla luce delle circostanze e contrariamente a quanto avvenuto, ad esaminare d'ufficio la qualità per agire dell'attore. I fatti rilevanti a tal fine erano infatti già stati compiutamente allegati, documentati e dunque resi espliciti dall'appellato in sede di petizione. Quest'ultimo ha chiaramente addotto gli elementi relativi alla cessione di credito, sia mediante le proprie allegazioni sia attraverso la produzione del contratto di leasing, riferendosi in particolare all'art. 13.3 delle condizioni generali di leasing. L'esame d'ufficio del giudice non avrebbe comportato alcuna violazione del principio del contraddittorio, né leso il diritto dell'appellato di essere

7 / 15 sentito, in quanto quest'ultimo poteva ragionevolmente attendersi che i giudici si sarebbero pronunciati sulla questione. 3.4.Ne consegue che la censura sollevata dall'appellante è fondata. Ritenuto il carattere maturo per il giudizio della causa – comprovato dal duplice scambio di scritti avvenuto in prima istanza – ed essendosi i giudici di prime cure espressi nel merito della validità della cessione di credito (act. B.2 consid. 3.2), si entra nel merito, in questa sede, sulla questione (cfr. art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). 4.1.L'appellante contesta la motivazione del tribunale di prima istanza invocando una violazione delle norme che disciplinano la cessione di crediti (artt. 164 segg. CO). A suo avviso, la clausola riguardante la cessione dei crediti relativi all'assicurazione casco contenuta nel contratto di leasing non sarebbe subordinata ad alcuna condizione risolutiva. Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, l'appellato avrebbe definitivamente ceduto le pretese assicurative alla società di leasing, perdendo così la qualità per agire nei suoi confronti (act. A.1 ad C.3). L'appellato sostiene invece che la cessione di credito sia subordinata ad una tale condizione e che, agendo nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno subito, la società di leasing avrebbe retrocesso, per atti concludenti, il credito originariamente ceduto. Egli chiede pertanto la conferma della decisione impugnata (act. A.2, pag. 15). 4.2.1. Giusta l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un contratto bilaterale con il quale il titolare di un credito (il cedente) trasferisce il proprio credito ad un'altra persona (il cessionario). Essa comporta, in altre parole, la sostituzione del titolare di un credito con un nuovo titolare (DTF 130 III 248 consid. 3.1): il cedente perde il potere di disporre del credito ceduto e non può più farlo valere in proprio nome nei confronti del debitore (sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.3; GIRSBERGER/HERMANN, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar – Obligationenrecht I Art. 1-529 OR, 7 a ed. 2020, art. 164 n 46). La cessione può riguardare crediti futuri (DTF 130 III 248 consid. 3.1), a condizione che essi siano sufficientemente determinati o determinabili (DTF 130 III 248 consid. 3.1; 113 II 163 consid. 2a), o sottoposti a condizioni (DTF 84 II 355 consid. 1). L'effetto della cessione si produce, di principio, dal momento del suo perfezionamento; in caso di cessione di crediti futuri, esso corrisponde al momento della nascita del credito (DTF 111 III 73 consid. 3a).

8 / 15 4.2.2. L'art. 165 cpv. 1 CO prevede che la cessione di credito è valida solamente se stipulata in forma scritta. Quest'ultima deve coprire tutti gli elementi oggettivamente e soggettivamente essenziali: l'identità delle persone interessate e la volontà del cedente di cedere un credito determinato o determinabile (DTF 105 II 83 consid. 2). Se il cessionario retrocede al cedente il credito precedentemente cedutogli, si parla di retrocessione (DTF 130 III 248 consid. 3.1). Tutte le conseguenze legali di una cessione si applicano anche alla retrocessione (DTF 130 III 248 consid. 3.1). Quest'ultima deve pertanto rispettare la forma scritta, riserva fatta per l'esistenza di una clausola risolutiva contenuta nella cessione originaria (sentenza del Tribunale federale 4A_248/2008 del 1° settembre 2008 consid. 3.2). 4.2.3. Giusta l'art. 100 cpv. 1 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA [RS 221.229.1]) il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni, riservate eventuali disposizioni derogatorie previste dalla legge. Le norme che disciplinano la cessione di credito (artt. 164 segg. CO) sono di conseguenza applicabili anche in tale ambito (SPECOGNA, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Basler Kommentar Versicherungsvertragsgesetz, 2 a ed. 2023, art. 100 cpv. 1 n. 25; ROUILLER, in: Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [edit.], Commentaire romand Loi sur le contrat d'assurance, 2022, art. 100 n. 85). La cessione di pretese assicurative viene considerata una cessione di crediti futuri sufficientemente determinati (sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.2). La cessione può, inoltre, essere subordinata a una condizione risolutiva nel senso che la stessa decade se il cessionario non ne fa effettivamente uso. A tal riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha esaminato la questione a sapere se qualora un contratto di leasing obblighi l'assuntore a stipulare un'assicurazione casco completa e a cedere alla società di leasing tutte le pretese verso l'assicuratore e questa ha il diritto, ma non l'obbligo, di farle valere direttamente si sia di fronte a una condizione risolutiva. In un primo caso, ha ritenuto che tale clausola contemplasse una condizione risolutiva: se la società di leasing non esercitava il proprio diritto, l'assicurato poteva nuovamente far valere la pretesa ceduta nei confronti dell'assicurazione (sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3). In un secondo caso, ha invece escluso la qualità per agire dell'assuntore del leasing (sentenza del Tribunale federale 4A_248/2008 del 1° settembre 2008 consid. 3). 4.2.4. Se le parti hanno incorporato in un contratto delle condizioni generali, il loro contenuto va determinato mediante interpretazione. Di principio, le condizioni

9 / 15 contrattuali generali che le parti convengono di integrare nei propri contratti si interpretano come ogni altro contratto (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1). La volontà reale e comune delle parti contraenti è decisiva (art. 18 cpv. 1 CO; interpretazione soggettiva). Se tale volontà non può essere accertata, le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento, ovvero come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (interpretazione oggettiva; DTF 148 III 57 consid. 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3). Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, può risultare da altre condizioni contrattuali, segnatamente dall'obiettivo che le parti intendono perseguire o da altre circostanze, che la lettera non restituisca esattamente il senso delle loro volontà. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1; 136 III 186 consid. 3.2.1). 4.3.Nel caso di specie, il contratto di leasing del 13 gennaio 2020, sottoscritto dall'appellato, contiene la seguente clausola redatta in lingua tedesca: "Der Leasingnehmer zediert hiermit alle Ansprüche aus der Kaskoversicherung an E., eine Abteilung der C.. Zudem entbindet er die Versicherungsgesellschaft von der Geheimhaltungspflicht gegenüber E.________, damit diese auf Verlangen hin uneingeschränkte Einsicht in das Schadendossier nehmen kann" (act. TR II.5, pag. 2). Se interpretata in base al principio dell'affidamento, essa non può che essere compresa, data la chiarezza e l'assenza di riferimenti a condizioni risolutive, quale cessione incondizionata delle pretese derivanti dall'assicurazione casco dall'assuntore alla società di leasing. Il testo identifica chiaramente il cedente (l'appellato), il cessionario (l'appellante) e il credito ceduto (le prestazioni derivanti dall'assicurazione casco). Né dal testo, né dalle circostanze è possibile dedurre, come invece sostenuto dal tribunale di prima istanza (act. B.2 consid. 3.2; cfr. supra consid. 2) e dall'appellato (act. A.2, pag. 13- 15), che la cessione sia subordinata a una condizione risolutiva. Un'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel capitolo 13 non permette di giungere ad una diversa conclusione. L'art. 13.3 disciplina una fattispecie diversa, ovvero la cessione di crediti derivanti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi: "Der Leasingnehmer zediert hiermit seine Ansprüche gegen die Haftpflichtversicherung des am Unfall beteiligten anderen Fahrzeughalters oder gegen Dritte im Umfang des Schadens am Leasinggegenstand (Reparaturkosten und Minderwert) an den Leasinggeber" (act. TR II.5, pag. 7). Lo stesso vale per l'art. 13.4, il cui testo è il seguente: "Der Leasingnehmer bleibt aber verpflichtet, diese Ansprüche für den Leasinggeber gegen den Unfallbeteiligten oder dessen Haftpflichtversicherung geltend zu machen. Kommt bei einem Unfall ein Selbstbehalt zum Tragen, so geht

10 / 15 dieser zu Lasten des Leasingnehmers". Nessuna di esse introduce o fa riferimento a una condizione risolutiva applicabile alla cessione di pretese relative all'assicurazione casco. A conferma di questa interpretazione, si osserva che la clausola contenuta nel contratto di leasing differisce sostanzialmente da quella oggetto della sentenza evocata dall'appellato, il cui testo è il seguente: "Der Leasingnehmer verpflichtet sich, auf seine Rechnung eine Vollkaskoversicherung abzuschliessen und den Versicherungsschutz während der gesamten Vertragsdauer aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig zediert er hiermit die Ansprüche gegen die Versicherung an die Y.B.________ [d.h. die Leasinggeberin]. Y.B.________ ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, gegen entsprechende Entschädigung durch den Leasingnehmer, die zedierten Ansprüche bei der Versicherung direkt geltend zu machen und insbesondere Entschädigungsvereinbarungen in eigenem Namen zu unterzeichnen" (sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.1). Clausole di tenore analogo a quella oggetto della presente controversia sono d'altronde usuali, come si evince dalla summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid 4.2.3), nella quale il Tribunale federale ha parimenti sottolineato le conseguenze di una cessione incondizionata: la società di leasing può agire direttamente nei confronti dell'assuntore del leasing, senza che quest'ultimo abbia la possibilità di far valere le prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione da lui stipulato (sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.4). Esclusa l'esistenza di una condizione risolutiva, non assume alcuna rilevanza, ai fini della validità della cessione, il fatto che la società di leasing abbia chiesto direttamente all'appellato il risarcimento del danno per la quasi totale distruzione del veicolo (act. TR II.6) e avviato una procedura esecutiva nei suoi confronti (act. TR II.7). La cessione del credito non è d'altronde esclusa dal contratto di assicurazione e dalle relative condizioni generali (act. TR II.8, III.3). Ne consegue che, con la sottoscrizione del contratto di leasing contenente la cessione incondizionata del credito, l'appellato ha definitivamente perso la titolarità delle pretese derivanti dall'assicurazione casco in favore della società di leasing. Di conseguenza, al momento della pronuncia della decisione impugnata, egli non disponeva della qualità per agire nei confronti dell'appellante. 4.4.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva fatta valere dall'appellante è dunque fondata. Di conseguenza, il tribunale di prima istanza avrebbe già per questo motivo dovuto respingere il petito n. 1, in via principale, dell'azione promossa dall'appellato. Lo stesso vale per la domanda, fatta valere in via subordinata, tendente alla condanna dell'appellante al pagamento del medesimo importo a C.________.

11 / 15 5.L'appellato ha dal canto suo proposto, in sede di risposta all'appello del 21 ottobre 2024, una motivazione giuridica alternativa sostenendo che se l'azione parziale basata sul contratto di assicurazione non dovesse essere considerata ammissibile per mancata legittimazione attiva, l'azione andrebbe accolta perché parimenti fondata sulla responsabilità extracontrattuale (art. 41 CO; act. B.2, pag. 15). Egli omette tuttavia di fornire un'adeguata motivazione in merito al rispetto delle condizioni richieste da tale norma. In particolare, non specifica quale atto illecito sia stato commesso dall'appellante, né indica elementi concreti che dimostrino la colpa, il danno subito e il nesso di causalità naturale ed adeguata. Tale carenza di motivazione rende l'argomentazione inammissibile, poiché non consente di valutare la fondatezza della nuova qualificazione giuridica proposta (cfr. art. 312 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), tanto più che l'appellato è tenuto a basarsi sui fatti allegati in prima istanza e può addurre nuovi fatti esclusivamente rispettando le condizioni poste dall'art. 317 cpv. 1 CPC, ovvero soltanto se questi ultimi vengono immediatamente addotti e se non era possibile addurli precedentemente nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. 6.1.L'appellante chiede, infine, in via principale, l'annullamento della cifra 3 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale e la sua riforma nel senso che sia autorizzata l'iscrizione dell'appellato al Sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS). A sostegno di tale richiesta, sostiene che l'appellato avrebbe omesso informazioni rilevanti in merito al sinistro (art. 6 cpv. 1 LCA), cagionato intenzionalmente il danno (art. 14 cpv. 1 LCA) e commesso una frode nelle giustificazioni (art. 40 LCA). In via subordinata, eccepisce l'incompetenza del giudice civile, invocando la competenza esclusiva dell'ombudsman delle assicurazioni (act. A.1, pag. 26 e 27). 6.2.Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). L'appello dev'essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che devono evincersi le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è contestata. Tale confronto è essenziale all'ammissibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il giudice non è però vincolato dalle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle proprie censure, né dai considerandi dell'istanza inferiore; egli applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii). Le norme di entità private, non essendo note al pubblico ai sensi dell'art. 151 CPC, non rientrano nella nozione di "diritto" ai sensi di tale norma. Se le parti vogliono prevalersi di tali norme, queste ultime devono essere allegate e provate

12 / 15 (DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1 e 1.1.2; 132 III 285 consid. 1.3; 106 IV 350 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 4A_582/2016 del 6 luglio 2017 consid. 4.4; TREZZINI, in: Trezzini/Molo [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] – Volume 1, 3 a ed. 2025, art. 57 n. 35 segg. e art. 151 n. 8 segg.; SEILER, in: Sutter-Somm/Seiler [edit.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilsprozessordnung (ZPO), 4 a ed. 2025, art. 57 n. 9; CHABLOZ, in: Chabloz/Dietschy/Heinzmann [edit.], Petit commentaire – Code de procédure civile (CPC), 2020, art. 57 n. 8). L'onere della prova compete a colui che vuol dedurne un diritto (art. 8 CC). La mancanza della prova obbliga il giudice a decidere in sfavore della parte a cui spetta l'onere della stessa. 6.3.Nel caso in esame, l'appellante rivendica il diritto di iscrivere l'appellato nel Sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS), gestito da F.________ (act. A.1, pag. 26 e 27). Con scritto del 18 febbraio 2021, l'appellante aveva infatti anticipato all'appellato la propria intenzione di procedere con tale iscrizione, richiamando i fatti a lui imputati e indicando che ulteriori dettagli in merito alla procedura di iscrizione erano disponibili sul sito internet "www.svv.ch/de/his" (act. TR II.12). Da tale sito emerge che il registro HIS, condiviso tra compagnie assicurative affiliate, ha l'obiettivo di prevenire e contrastare gli abusi assicurativi. L'iscrizione è subordinata alla sussistenza di specifici "motivi di iscrizione", tra i quali figurano la violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 6 cpv. 1 LCA), il danno cagionato intenzionalmente (art. 14 cpv. 1 LCA) e la frode nelle giustificazioni (art. 40 LCA; cfr. anche: Commission fédérale de la concurrence, in: Hinweis- und Informationssystem HIS, RPW 2021/1 pag. 138 segg.). Le norme che regolano la gestione del registro HIS e la relativa procedura di iscrizione, pur essendo parzialmente accessibili su internet (cfr. formulari "Informazioni dettagliate sui motivi di notifica" e "Informazioni dettagliate sulle possibilità di reclamo"), non possono tuttavia essere considerate notorie ai sensi dell'art. 151 CPC, poiché non risultano da fonti ufficiali, come richiesto dalla summenzionata giurisprudenza. Spettava quindi all'appellante, in qualità di parte che deduce il diritto all'iscrizione, allegare e provare l'esistenza e il contenuto di tali norme, nonché la loro applicazione al caso concreto. L'appellante non ha tuttavia prodotto alcun documento che riportasse le norme invocate o sostenuto che le parti avessero previsto, nel contratto di assicurazione, la loro applicazione. In assenza di tali prove, e non essendo compito del giudice ricercare autonomamente il contenuto di dette norme, non è possibile pronunciarsi sul diritto all'iscrizione nel registro HIS né sull'eventuale competenza esclusiva dell'ombudsman delle assicurazioni.

13 / 15 6.4.Per le ragioni esposte, sia la domanda principale dell'appellante che quella subordinata relative all'iscrizione al Sistema di segnalazione e informazione delle compagnie assicurative (HIS) e all'eventuale competenza dell'ombudsman delle assicurazioni sono inammissibili. 7.Per questi motivi, l'appello del 17 settembre 2024 dev'essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dei considerandi. 8.1.Giusta l'art. 318 cpv. 3 CPC, l'autorità superiore si pronuncia anche sulle spese giudiziarie relative alla procedura di prima istanza nel caso in cui annulla il giudizio impugnato statuendo essa stessa. Esse sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Giusta il vecchio art. 111 cpv. 1 CPC (tuttora applicabile, giusta l'art. 407f e contrario CPC, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, della modifica del 17 marzo 2023) le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese. La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice (cpv. 2). Nel caso in esame, la tassa di giustizia relativa alla procedura di prima istanza, pari a CHF 6'400.00, è pertanto posta a carico dell'appellato in ragione di 5/6 (CHF 5'333.35) e dell'appellante in ragione di 1/6 (CHF 1'066.65). Dedotte le spese processuali già versate di CHF 400.00 relative alla procedura di conciliazione e compensato l'importo con l'anticipo da lui versato di CHF 3'000.00, l'appellato è tenuto a versare l'importo scoperto di CHF 1'933.35. L'appellante è invece tenuta a versare l'importo di CHF 1'066.65. 8.2.Il Tribunale d'appello determina d'ufficio e secondo le tariffe le indennità per spese ripetibili (artt. 105 cpv. 2 e vecchio 96 CPC [RU 2022 491] tuttora applicabile, giusta l'art. 407f e contrario CPC, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, della modifica del 17 marzo 2023; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), qualora esse siano protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). L'appellante ha chiesto che l'appellato venga condannato al pagamento delle spese ripetibili relative alla procedura di prima istanza presentando una nota d'onorario di complessivi CHF 15'408.15 (IVA e spese incluse; act. A.1; TR VI.6). In tali casi, il tribunale si basa di principio su quanto indicato (art. 2 cpv. 2 OOA). Le 55.5 ore di lavoro indicate risultano, alla luce delle circostanze, necessarie per un patrocinio efficace e l'onorario fatturato di CHF 250.00 all'ora è adeguato (cfr. art. 3 cpv. 1 prima frase OOA; act. TR VI.4). Il rimborso spese forfettario del 3% è conforme alla prassi consolidata (cfr. fra tante la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni

14 / 15 ZK1 21 101/102 del 10 novembre 2022 consid. 5.2.2). L'IVA non deve invece essere presa in considerazione in ragione del fatto che l'appellante è di principio assoggettata all'interno di un gruppo IVA e può dunque dedurre i relativi costi (cfr. sentenza dell'Obergericht del Cantone Berna ZK 2016 486 del 21 giugno 2017 consid. 48.2). L'appellato dovrebbe pertanto versare all'appellante l'importo di CHF 14'291.25 (CHF 15'408.15 ./. CHF 783.19 [IVA 7.7% fino al 2023] ./. CHF 333.72 [IVA 8.1% dal 2024]; spese incluse, senza IVA) a titolo di indennità per spese ripetibili di prima istanza. Vista la soccombenza parziale reciproca, l'appellato è tenuto a versare 4/6 di tale importo, ovvero CHF 9'527.50 (spese incluse, senza IVA) a titolo di indennità per spese ripetibili di prima istanza. 8.3.La tassa di giustizia relativa alla procedura d'appello è fissata in CHF 3'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC) ed è posta a carico dell'appellato in ragione di 5/6 (CHF 2'500.00) e dell'appellante in ragione di 1/6 (CHF 500.00). Quest'ultimo importo viene compensato con l'anticipo delle spese di CHF 6'000.00 corrisposto il 25 settembre 2024 (vecchio art. 111 cpv. 1 CPC; cfr. art. 407f CPC). L'importo versato in eccesso di CHF 3'000.00 le viene pertanto restituito. L'appellato è tenuto a rifondere all'appellante l'anticipo delle spese per un importo di CHF 2'500.00. 8.4.L'appellante ha protestato le spese ripetibili relative alla procedura d'appello presentando una nota d'onorario. Essa riporta un importo complessivo di CHF 4'523.30 (IVA e spese incluse) che si riferisce a un totale di 16.25 ore di lavoro (act. G.2). Le ore fatturate e la tariffa oraria di CHF 250.00 (act. TR VI.4) sono adeguati e il rimborso spese forfettario del 3% è conforme alla prassi. L'importo può pertanto essere confermato, riserva fatta per l'IVA che non può essere presa in considerazione per i medesimi motivi sopra menzionati (cfr. supra consid. 8.2). L'appellato, parzialmente soccombente, è pertanto tenuto a versare all'appellante 4/6 di CHF 4'184.40 (CHF 4'523.30 ./. CHF 338.95 [IVA 8.1%]; spese incluse, senza IVA), ovvero un importo di CHF 2'789.60 (spese incluse, senza IVA) a titolo di indennità per spese ripetibili d'appello. 9.Per quanto attiene ai rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a e 2, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale alle condizioni poste dall'art. 74 cpv. 2 LTF ritenuto il valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 (cfr. supra consid. 1.2.2; artt. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).

15 / 15 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.L'appello è parzialmente accolto. 2.La cifra 1 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Maloja del 19 marzo 2024 è annullata e riformata come segue: "1. L'azione è parzialmente accolta." 3.La cifra 2 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Maloja del 19 marzo 2024 è annullata e riformata come segue: "2. [annullato]." 4.La cifra 4 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Maloja del 19 marzo 2024 è annullata e riformata come segue: "4. Le spese processuali per un totale di CHF 6'400.00, che si compongono degli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione di CHF 400.00 e dalla tassa di giudizio di CHF 6'000.00, sono poste a carico di B.________ in ragione di 5/6 (CHF 5'333.35) e di A.________ in ragione di 1/6 (CHF 1'066.65). La tassa di giustizia viene parzialmente compensata con l'anticipo delle spese di CHF 3'000.00 prestato da B.. Dedotte le spese processuali già versate di CHF 400.00 relative alla procedura di conciliazione, l'importo dovuto da B. corrisponde a CHF 1'933.35. A.________ è invece tenuta a versare l'importo di CHF 1'066.65." 5.La cifra 5 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Maloja del 19 marzo 2024 è annullata e riformata come segue: "5. A titolo di ripetibili B.________ è tenuto a versare a A.________ l'importo di CHF 9'527.50 (spese incluse; senza IVA)." 6.Per il resto, l'appello è inammissibile. 7.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 3'000.00 è posta a carico di B.________ in ragione di 5/6 (CHF 2'500.00) e di A.________ in ragione di 1/6 (CHF 500.00). Quest'ultimo importo viene compensato con l'anticipo delle spese di CHF 6'000.00 corrisposto il 25 settembre 2024. L'importo versato in eccesso di CHF 3'000.00 le viene restituito. B.________ è tenuto a rifondere a A.________ l'anticipo delle spese per un importo di CHF 2'500.00. 8.B., parzialmente soccombente, è tenuto a versare a A. l'importo di CHF 2'789.60 (spese incluse, senza IVA) a titolo di indennità per spese ripetibili d'appello. 9.[Rimedi giuridici] 10.[Comunicazioni]

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