«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza dell'8 settembre 2025 comunicata il 8 settembre 2025 N. d'incartoZR1 25 32 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMichael Dürst, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Chiara A. Donati Via Vallemaggia 10, 6670 Avegno contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller Fontana 12, 6535 Roveredo GR Oggettoanticipo per l'assunzione della prova peritale Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 27 febbraio 2025, comunicata la medesima data (n. d'incarto 115- 2020-15)
2 / 11 Ritenuto in fatto: A.In data 15 settembre 2020 B._____ ha presentato al Tribunale regionale Moesa un'azione di divorzio nei confronti della coniuge A., con la quale ha postulato l'affidamento del figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e il più ampio diritto di visita paterno, proponendo di versare al figlio un contributo alimentare di CHF 1'800.00 mensili, assegni familiari compresi, nonché chiedendo lo scioglimento del regime matrimoniale. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. B.Successivamente all'udienza di conciliazione tenutasi il 10 novembre 2020, le parti non hanno trovato un'intesa, per cui il Tribunale regionale ha assegnato al marito un termine di 30 giorni per completare la motivazione scritta della petizione, ciò che egli ha fatto entro il termine riconfermandosi nelle proprie richieste. C.Con risposta del 2 giugno 2021 la moglie ha aderito al principio del divorzio e a buona parte delle proposte riguardanti il figlio, eccezion fatta per la durata dell'obbligo contributivo. La moglie ha inoltre formulato delle richieste in merito agli immobili di cui i coniugi sono proprietari, in relazione al versamento di un contributo alimentare in suo favore, nonché in merito alla ripartizione delle prestazioni previdenziali e al versamento di almeno CHF 500'000.00 per la liquidazione del regime matrimoniale. In relazione a quest'ultima domanda, la moglie ha chiesto quale mezzo di prova anche una "perizia atta a ricostruire i movimenti bancari, effettuati dal 2008 innanzi sui conti bancari di cui B. era/è titolare, rispettivamente contitolare, rispettivamente ADE". D.Con replica del 7 dicembre 2021 il marito ha ribadito le sue richieste di giudizio. Con duplica del 25 marzo 2022, anche la moglie ha confermato le proprie domande, chiedendo nuovamente quale mezzo di prova – fra gli altri – anche l'assunzione della perizia sopracitata. È seguito un ulteriore scambio di scritti il 26 aprile 2022 e il 25 maggio 2022. Infine con scritto del 31 maggio 2022 il marito ha contestato le osservazioni della moglie del 25 maggio 2022. E.La perizia contabile richiesta dalla moglie è poi stata ammessa con l'ordinanza sulle prove emanata il 19 aprile 2024 dal presidente del Tribunale regionale. F.In data 22 maggio 2024 la moglie ha inoltrato delle domande peritali, opponendosi nel contempo alla designazione del perito contabile proposto dal presidente del Tribunale regionale.
3 / 11 G.Con disposizione ordinatoria del 24 maggio 2024, il presidente del Tribunale regionale ha respinto le censure sollevate dalla moglie in merito al perito da lui proposto, designando la C., nella persona di D., quale perito contabile e assegnando nel contempo al marito un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni ai quesiti peritali del 22 maggio 2024 formulati dalla moglie. H.In data 25 giugno 2024, il marito si è opposto ai quesiti peritali della moglie, chiedendo che essa li riformuli e che, eventualmente, il Tribunale regionale vi ponga rimedio in applicazione dell'art. 185 cpv. 1 CPC. I.Con disposizione ordinatoria del 3 dicembre 2024, il presidente del tribunale di prima istanza ha assegnato un termine al perito C._____ per la presentazione di un preventivo di costo per l'allestimento della perizia contabile, rinviando per quanto riguarda i quesiti peritali a quelli formulati dalla moglie il 22 maggio 2024. L.In data 24 febbraio 2025 il perito designato ha inoltrato al Tribunale regionale un preventivo di costo, quantificando il suo onorario in presumibili CHF 42'000.00, oltre IVA all'aliquota dell'8.1% e altre spese non comprese nell'onorario, oggetto di fatturazione separata. Al preventivo dei costi è stata allegata la fattura n. 140/25 della medesima data relativa all'allestimento del preventivo. M.Con disposizione ordinatoria del 27 febbraio 2025, il presidente del Tribunale regionale ha impartito un termine alla moglie scadente il 30 giugno 2025 per pagare CHF 50'000.00 a titolo di anticipo per l'assunzione della prova peritale contabile. A tale decisione il Tribunale regionale ha allegato il citato preventivo dei costi del 24 febbraio 2025 e la fattura n. 140/25 della medesima data. N.Avverso tale decisione, in data 13 marzo 2025 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello, chiedendo di annullare il dispositivo n. 1 della decisione impugnata. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. O.La reclamante ha tempestivamente versato l'anticipo delle spese di CHF 1'500.00, richiestole dal Tribunale d'appello con decreto del 18 marzo 2025. P.L'istanza precedente non ha fatto uso della facoltà concessa con decreto del 18 marzo 2025 di presentare eventuali osservazioni ex art. 324 CPC. Q.In data 19 agosto 2025 (data del timbro postale), B._____ (in seguito: resistente) ha rinunciato a esprimersi, rimettendosi al giudizio del tribunale.
4 / 11 R.Con scritto del 21 agosto 2025 il Tribunale d'appello ha trasmesso per conoscenza alla reclamante lo scritto del resistente, informandola del fatto che non fosse necessario un ulteriore scambio di scritti. S.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.L'impugnabilità mediante reclamo di una richiesta di anticipo delle spese per l'assunzione delle prove (art. 102 CPC), quale è quello per le spese peritali presumibili, è esplicitamente prevista dalla legge in applicazione degli artt. 103 e 319 lett. b cifra 1 CPC. Non occorre dunque che sia realizzato il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il reclamo è da sollevare entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto, il gravame, interposto il 13 marzo 2025, è stato proposto entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (3 marzo 2025; act. B.3) ed è pertanto tempestivo. Si può dunque entrare nel merito del reclamo ammesso che questo sia sufficientemente motivato. 1.2.Competente per statuire in merito alla presente vertenza è la Prima Camera civile del Tribunale d'appello (artt. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] e 9 cpv. 1 lett. a OOGTA [CSC 173.010] in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 2 OOGTA). In merito a reclami il Tribunale d'appello decide nella composizione di giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC), come è qui il caso. In concreto nessuna delle parti ha inoltre richiesto l'evasione della presente vertenza nella composizione di tre giudici ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LACPC. 1.3.L'art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 1.4.L'atto di reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3 a ed. 2025, art. 321 n. 5). Ciò che non viene contestato o non viene sufficientemente motivato non deve essere esaminato
5 / 11 dall'autorità di ricorso, ed è di principio valido, salvo si tratti di errori manifesti. Nelle procedure di reclamo il principio "iura novit curia" (art. 57 CPC) viene quindi relativizzato (SEILER, in: Sutter-Somm et al. [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 1-218 ZPO, vol. 1, 4 a ed. 2025, art. 57 n. 6). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nell'evenienza, la reclamante ritiene in sostanza che il preventivo dei costi della perizia contabile su cui si è fondato il giudice di prime cure per la fissazione dell'anticipo per l'assunzione di tale mezzo di prova sarebbe troppo elevato e non adeguatamente giustificato, inoltre tale perizia risulterebbe inutile (act. A.1, III.2.b seg.) – ciò che sono validi motivi di reclamo – e motiva l'impugnativa, sicché il presente gravame è ricevibile in ordine. Di transenna si osserva che nella misura in cui sotto le prime due cifre del capitolo "In fatto" del reclamo, l'insorgente si limita a esporre un mero sunto dei fatti secondo il proprio punto di vista, senza tuttavia sollevare alcuna censura (act. A.1, II.1 seg.), non occorre vagliare quanto ivi allegato. Infine, si rammenta che i giudici non sono tenuti a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con rinvii). 2.Nella decisione impugnata, il giudice unico del Tribunale regionale ha impartito un termine alla reclamante scadente il 30 giugno 2025 per versare l'importo di CHF 50'000.00 a titolo di anticipo per l'assunzione della prova peritale, fondandosi sul preventivo del perito contabile C._____ del 24 febbraio 2025 e della fattura n. 140/25 della medesima data (act. B.1). 3.Con la presente impugnativa, la reclamante fa anzitutto valere che le tempistiche previste per l'allestimento della perizia contabile – stimate in un tempo minimo di sei mesi – sarebbero eccessive e sproporzionate rispetto alla finalità dell'incarto. Ciò potrebbe provocare un rallentamento della procedura di divorzio e un conseguente pregiudizio per le parti (act. A.1, III.2.a). Questa tesi non può essere seguita, poiché la doglianza sollevata dalla reclamante – relativa alle tempistiche previste per l'allestimento della perizia contabile – esula dall'oggetto della lite ed è pertanto irricevibile. La decisione impugnata, come visto, riguarda unicamente la fissazione dell'anticipo delle spese per l'assunzione della prova peritale richiesta dalla reclamante in applicazione dell'art. 102 CPC. Stabilire un termine massimo di tre mesi, non prorogabile, per la conclusione della prova peritale, come richiesto dall'insorgente – peraltro solo nelle motivazioni del reclamo,
6 / 11 senza la relativa formulazione di un petito (act. A.1, III.2.a) – trascende i limiti dell'attuale giudizio. 4.La reclamante prosegue poi contestando l'ammontare dell'onorario complessivo stimato dal perito contabile, adducendo che esso risulterebbe particolarmente elevato – essendovi una sproporzione tra il costo stimato e l'attività effettivamente richiesta – e non adeguatamente giustificato. Nello specifico, il preventivo dei costi indicherebbe tre diverse tariffe orarie – CHF 160.00 per il perito, CHF 110.00 per il contabile e CHF 80.00 per l'aiuto contabile – senza tuttavia specificare il numero di ore previste per ciascuna figura professionale, ciò che renderebbe impossibile valutare se l'importo stimato sia congruo o eccessivo. Un'ulteriore carenza del preventivo consisterebbe nel fatto che esso non preciserebbe l'importo delle spese accessorie non incluse nella stima dell'importo dell'onorario previsto. Inoltre il preventivo dei costi non indicherebbe una specificazione a "forfait", né menzionerebbe le singole attività peritali considerate e il calcolo effettuato per raggiungere l'importo dei costi (cfr. per quanto precede act. A.1, III.2.b). Infine la reclamante è dell'avviso che l'estensione dell'analisi peritale contabile sarebbe in parte inutile e comporterebbe di conseguenza un inutile aggravio economico e processuale, poiché alcuni dei documenti oggetto dell'esame peritale sarebbero già agli atti e sarebbero anche già stati oggetto di precedenti valutazioni (cfr. per quanto precede act. A.1, III.2.c). 4.1.Giusta l'art. 102 cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l'assunzione delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l'assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L'anticipo non prestato da una parte può essere versato dall'altra; nel caso contrario, l'assunzione delle prove decade (cpv. 3). Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d'ufficio i fatti (cpv. 3, seconda frase). L'ammontare è stabilito dal giudice in base alla tariffa giudiziaria in vigore nel Cantone ove egli ha la propria giurisdizione o, se la tariffa non fornisce elementi utili, facendo capo all'esperienza comune oppure ancora – segnatamente in caso di assunzione di una perizia – a specifici preventivi chiesti ai potenziali periti (SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm et al. [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 1-218 ZPO, vol. 1, 4 a ed. 2025, art. 102 n. 8; STOUDMANN, in: Chabloz/Dietschy/Heinzmann [edit.], Petit commentaire CPC, 2020, art. 102 n. 2; TREZZINI, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1 e 2, 3 a ed. 2025, art. 102 n. 9 e art. 184 n. 11 segg.).
7 / 11 4.2.Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all'art. 53 CPC, conferisce segnatamente a una parte il diritto di esprimersi sui fatti rilevanti prima che sia presa una decisione a suo scapito (sentenza del Tribunale federale 4A_45/2022 del 23 maggio 2023 consid. 6.3). Inoltre tale diritto garantisce tra l'altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze prima che sia pronunciata una decisione (DTF 135 I 187 consid. 2.2; 132 II 485 consid. 3.2; CHEVALIER/BOOG, in: Sutter-Somm et al. [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 1-218 ZPO, vol. 1, 4 a ed. 2025, art. 53 n. 6). Per quanto riguarda le norme relative alla perizia (art. 183 segg. CPC), esse prevedono espressamente che il giudice dia modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito (art. 185 cpv. 2 CPC). Le parti devono essere previamente sentite anche riguardo le spese della perizia (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593, 6696; WEIBEL, in: Sutter-Somm et al. [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 1-218 ZPO, vol. 1, 4 a ed. 2025, art. 184 n. 9a; TREZZINI, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3 a ed. 2025, art. 184 n. 11). Anche nel caso di un preventivo dei costi della prova peritale – in particolare qualora tali costi si rivelino essere importanti – le parti hanno il diritto di essere sentite prima dell'emanazione della relativa decisione di anticipo delle spese per l'assunzione della perizia. Infatti, in tali situazioni l'ammontare dei costi è il risultato di una stima effettuata dal perito, la quale può prestare a discussione. Può infatti accadere che il perito designato esageri l'entità del lavoro da svolgere o pretenda di applicare una tariffa oraria sproporzionata. In tali circostanze la parte che ha richiesto la prova peritale può anche essere indotta, in funzione dei costi presumibili, a rinunciare a una parte della perizia per limitarsi ai punti che ritiene essenziali, al fine di ridurre l'importo delle spese che dovrà anticipare. Infine il diritto di essere sentito riguardo a un preventivo per i costi della prova peritale non riguarda solo la parte che ha richiesto tale mezzo di prova ma anche la controparte, che ha un interesse a esprimersi considerato come il costo finale della prova peritale verrà ripartito dal giudice tra le parti in funzione dei principi degli artt. 106 segg. CPC (cfr. sentenza del Tribunal Cantonal Cour Civile du Canton de Neuchâtel ARMC.2016.30 del 29 giugno 2016 consid. 4.b; sentenza del Tribunal Cantonal Cour Civile du Canton du Jura CC 2020 22 del 18 marzo 2020). 4.3.Premesso ciò, il diritto delle parti di essere sentite è una garanzia di natura formale, sicché una sua violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195
8 / 11 consid. 2.2). Una disattenzione di tale diritto non dipende quindi dalla fondatezza della decisione impugnata, poco importa che in esito al contraddittorio il giudice di prime cure possa eventualmente statuire nello stesso modo (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). In linea di principio, la decisione lesiva del diritto di essere sentito incorre nell'annullamento e nel rinvio al tribunale di prima istanza per nuova decisione, garantendo i diritti procedurali del ricorrente (DTF 137 I 195 consid. 2.7). In via eccezionale, una violazione del diritto d'essere sentito può essere sanata dall'autorità di ricorso. Presupposto per tale procedere è che l'autorità di ricorso abbia lo stesso potere di cognizione (applicazione del diritto e accertamento dei fatti) dell'istanza precedente e che alla persona interessata venga garantita la facoltà di esprimersi. Tuttavia, in caso di violazione grave del diritto d'essere sentito, la rinuncia al rinvio della causa all'istanza precedente per nuova decisione entra in linea di conto solo se ciò comporterebbe un rallentamento della procedura e quindi inutili ritardi incompatibili con l'interesse (paragonabile a quello di essere sentito) della parte a una decisione favorevole (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rivii). Ad ogni modo, sanare una violazione del diritto di essere sentito dovrebbe rimanere l'eccezione, non dovrebbe comportare alcun pregiudizio irreparabile per la persona interessata e non dovrebbe condurre a un risultato che non sarebbe stato possibile ottenere rispettando la procedura. Vista l'importanza dei diritti procedurali, l'istanza precedente non dovrebbe speculare sul fatto che la violazione venga sanata (cfr. STEINMANN, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [edit.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3 a ed. 2014, art. 29 n 59). Occorre inoltre rilevare che il diritto di essere sentito non è fine a sé stesso; il suo esercizio deve servire a evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura, in particolare all'assunzione delle prove. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii). Il rinvio al giudice precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere e in che modo questi sarebbero stati pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1 con rinvii). 4.4.Pacifico è che in concreto sia stata la reclamante a chiedere l'assunzione della perizia contabile e che spetti a lei anticiparne le spese. Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che con il reclamo l'insorgente rimprovera al primo giudice un errato accertamento dei fatti e un'erronea sussunzione giuridica per aver ritenuto
9 / 11 adeguati i costi presumibili della perizia contabile illustrati nel preventivo del 24 febbraio 2025 della C._____, nonché un'errata applicazione del diritto per quanto riguarda la richiesta di anticipo delle spese processuali per l'assunzione di tale perizia. Con il reclamo l'insorgente non censura una violazione del diritto di essere sentita. Ciò posto, in linea di principio il potere d'esame dell'istanza di reclamo è limitato alle censure sollevate dalle parti contro la decisione impugnata e motivate nei loro allegati scritti. Tuttavia l'istanza di reclamo può correggere d'ufficio carenze manifeste. Inoltre essa applica d'ufficio il diritto entro i limiti tracciati dalle censure sollevate con il reclamo. Dal punto di vista del contenuto, l'istanza di reclamo non è dunque vincolata dagli argomenti giuridici delle parti, ma può accogliere un reclamo anche fondandosi su una motivazione diversa rispetto a quella addotta dalle parti (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Di modo che, visto tutto quanto precede e stante l'adagio iura novit curia, in concreto si ritiene data una violazione manifesta del diritto di essere sentite delle parti. Infatti nella presente fattispecie il Tribunale regionale, ammessa la perizia contabile (act. TR IV.1), ha emanato la decisione impugnata, con cui è stato fissato l'ammontare dell'anticipo per l'assunzione della prova peritale in CHF 50'000.00 e assegnato nel contempo un termine alla reclamante per il versamento di tale anticipo (act. B.1), prima che alla reclamante e al resistente fosse stata data la possibilità formale di esprimersi riguardo al preventivo dei costi del 24 febbraio 2025 su cui si fonda tale decisione (act. TR VIII.2). Visto quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 4.3), le parti avevano dunque il diritto di determinarsi sul preventivo dei costi per l'allestimento della perizia contabile, se non che il Tribunale regionale ha emanato la decisione impugnata senza fissare loro un termine entro cui esprimersi formalmente almeno una volta in merito ai costi presumibili della perizia in oggetto. Si osserva inoltre che con il reclamo, l'insorgente ha dimostrato di avere un interesse all'annullamento della decisione impugnata. Essa ha infatti esposto gli argomenti che avrebbe fatto valere qualora le fosse stato garantito il diritto di essere sentita in merito al preventivo dei costi del 24 febbraio 2025, indicando in che modo, a suo parere, questi sarebbero stati pertinenti ai fini del giudizio. Come visto, la reclamante è dell'avviso che l'ammontare dell'onorario complessivo stimato dal perito contabile, sarebbe particolarmente elevato e non adeguatamente giustificato, sostenendo inoltre che l'estensione dell'analisi peritale contabile sarebbe in parte inutile e provocherebbe un inutile aggravio economico e processuale per la procedura di divorzio in corso tra le parti (cfr. supra consid. 4; act. A.1, III.2.b seg.). Infine, considerato come il potere cognitivo di questa Camera è limitato per quanto riguarda le questioni di fatto (art. 320 lett. b CPC, cfr. supra consid. 1.3), la violazione del diritto di essere sentite delle parti non può essere sanata nella presente procedura di reclamo. Pertanto, la decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio.
10 / 11 4.5.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo deve essere accolto, la decisione del Tribunale regionale del 27 febbraio 2025 dev'essere annullata e la causa rinviata al Tribunale regionale perché statuisca nuovamente sull'anticipo delle spese per l'assunzione della prova peritale contabile, concedendo prima alla reclamante e al resistente la possibilità di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni in merito a tale questione. Si osserva poi che determinanti per stabilire i costi presumibili della perizia sono, da un lato, la questione a sapere quali quesiti peritali siano sottoposti al perito e, dall'altro, se quest'ultimo debba consultare ulteriore documentazione a tal fine. Posto come la reclamante ha contestato la necessità di gran parte dei lavori indicati dal perito designato nel suo preventivo del 24 febbraio 2025, sarà necessario anzitutto chiarire esattamente l'oggetto della prova peritale – tenuto conto del principio attitatorio applicabile alla liquidazione del regime matrimoniale (art. 277 cpv. 1 CPC) – prima di poter determinare l'anticipo delle spese per l'assunzione di tale prova, se del caso sulla base di un nuovo preventivo dei costi. 5.1.Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono di norma poste a carico della parte soccombente. Tale principio di ripartizione è tuttavia relativizzato dall'art. 107 CPC, in virtù del quale il giudice può in determinate circostanze assegnare le spese giudiziarie secondo equità. L'art. 107 cpv. 2 CPC dispone segnatamente che per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone. 5.2.Nonostante l'esito del presente giudizio, considerato come l'accoglimento del reclamo è basato su un errore procedurale da parte della prima istanza, si prescinde dai principi di ripartizione delle spese giudiziarie ex art. 106 CPC. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in CHF 1'500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 12 cpv. 2 OTGPC [CSC 320.210]) – tenuto conto di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato – è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). L'anticipo delle spese di CHF 1'500.00 corrisposto dalla reclamante le viene restituito (act. D.2). Alla reclamante, patrocinata da una legale, va riconosciuto un'equa indennità per ripetibili fissata in un forfait di CHF 800.00 (IVA e spese incluse). Il Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) è quindi tenuto a corrispondere il predetto importo alla reclamante (art. 107 cpv. 2 CPC sebbene si riferisca solo alle spese processuali, trova applicazione per analogia anche per l'indennità di spese ripetibili; cfr. DTF 138 III 471 consid. 7; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 21 30 del 30 settembre 2021 consid. 7.2).
11 / 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è accolto e la decisione impugnata del 27 febbraio 2025 del Tribunale regionale Moesa è annullata. 2.La causa è rinviata al Tribunale regionale Moesa per il completamento della procedura e per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). Il Tribunale d'appello dei Grigioni restituirà a A._____ l'anticipo delle spese da lei versato, di CHF 1'500.00. 4.Il Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) deve rifondere a A._____ CHF 800.00 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. 5.[Rimedi giuridici] 6.[Comunicazioni]