Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_007
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_007, ZK2 2024 46
Entscheidungsdatum
04.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 4 dicembre 2024 N. d’incartoZK2 24 46 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ appellante contro B._____ appellato Oggettoazione di accertamento dell’inesistenza del debito ai sensi dell’art. 85a LEF / istanza di sospensione della procedura esecuti- va Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 08.11.2024, comunicata l’11.11.2024 (proc. no. 115-2024-28) Comunicazione5 dicembre 2024

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 29 gennaio 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF), B._____ ha escusso A._____ per l’incasso di CHF 144’824.00 oltre interessi annui al 5% dal 1° gennaio 2024 e spese esecutive di CHF 204.00 indicando quale titolo e data del credito “Accordo cessione credito 15.12.2023” (esecuzione n. C.). Tale documento è stato notificato a A. il 29 gennaio 2024. B.Con petizione del 13 agosto 2024 e complementi del 16 e 21 agosto 2024, A._____ ha promosso dinnanzi al Tribunale regionale Maloja un’azione di accer- tamento dell’inesistenza del debito con contestuale istanza supercautelare e cau- telare di sospensione dell’esecuzione promossa da B.. C.Con decisione supercautelare del 22 agosto 2024 il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha respinto l’istanza supercautelare ritenendo che non fosse dato un caso d’urgenza tale da adottare una simile misura senza sentire la controparte e, con decisione cautelare dell’8 novembre 2024, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo in sostanza che A. non avesse reso sufficientemente verosimile l’inesistenza del debito posto in esecuzione. D.Con appello del 17 novembre 2024 A._____ (in seguito: appellante) è insorto contro quest’ultimo giudizio chiedendo che sia riformato nel senso che venga concessa la sospensione provvisoria dell’esecuzione promossa da B._____ (in seguito: appellato). Considerando in diritto: 1.1Nella propria impugnativa, l’appellante sostiene che il tribunale di prima istanza avrebbe violato l’art. 85a cpv. 2 LEF respingendo l’istanza cautelare di so- spensione provvisoria dell’esecuzione e ritenendo che non avesse reso verosimile l’inesistenza del debito posto in esecuzione. L’appellato non potrebbe invero avva- lersi del riconoscimento di debito contenuto nella clausola 2 del contratto di ces- sione di credito del 15 dicembre 2024, da lui sottoscritto, perché nullo. La cessione di credito non sarebbe invero valida siccome mai comunicata al debitore (act. A.1 pag. 1-4). L’appellante chiede pertanto che la decisione sia riformata e che l’istanza di sospensione provvisoria dell’esecuzione venga accolta impedendo che i beni pignorati nell’ambito dell’esecuzione n. C._____ dell’UEF vengano nel frat- tempo realizzati (act. A.1 pag. 5).

3 / 5 1.2.1 Giusta l’art. 85a cpv. 1 LEF tramite azione di annullamento o di sospensio- ne dell’esecuzione l’escusso può domandare, in ogni tempo (a prescindere da un’eventuale opposizione, cfr. DTF 129 III 197 consid. 2.1; TF 5A_632/2021 del 22.10.2021 consid. 1.2), l’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecu- zione. L’onere della prova spetta al creditore, quale convenuto, mentre al debitore, quale attore, compete sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali può prevalersi per dimostrare l’inesistenza del debito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli proces- suali non comporta l’inversione dell’onere della prova (DTF 120 II 20 consid. 3a; TF 4D_68/2008 del 28.7.2008 consid. 2.2). Se l’azione è ammessa, il tribunale annulla o sospende l’esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF). 1.2.2. La promozione di una tale azione non sospende per legge l’esecuzione. L’art. 85a cpv. 2 cifra 1 LEF permette tuttavia al giudice di ordinare, su istanza di provvedimenti cautelari (artt. 261 e seg. CPC; DTF 125 III 440), la sospensione provvisoria dell’esecuzione, nell’esecuzione in via di pignoramento, prima della realizzazione, se, dopo aver esaminato i documenti prodotti, ritiene che la doman- da sia molto verosimilmente fondata. Per dottrina e giurisprudenza, la domanda è “molto verosimilmente fondata” se le possibilità di successo dell’azione di accer- tamento dell’inesistenza del debito ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF appaiono evi- dentemente maggiori rispetto a quelle del creditore (TF 4A_580/2019 del 16.4.2020 consid. 3.1). Il giudice decide, in procedura sommaria (art. 248 e seg. CPC), in linea di principio sulla base delle sole prove versate agli atti (artt. 248 lett. d e 254 cpv. 1 CPC; DTF 125 III 440 consid. 2c). 1.3.Nel caso in esame, secondo la clausola 2 del contratto di cessione di credi- to del 15 dicembre 2023 “la cessione essendo stipulata a titolo oneroso, il cessio- nario [l’appellante] pagherà al creditore cedente [appellato] il prezzo per un impor- to complessivo di EUR 153’748.-- (...) di cui il cessionario si riconosce essere de- bitore nei confronti del creditore cedente già con la sottoscrizione dell’Accordo, che verserà entro e non oltre il giorno di mercoledì 20 dicembre 2023 (...); in caso di mancato pagamento entro la predetta data, le parti concordano che l’Accordo varrà riconoscimento di debito, del cessionario nei confronti del ceditore cedente, ai sensi dell’art. 82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889, indipendentemente da tutto quanto premesso e pattuito” (act. TR II.1). L’appellante pare aver riconosciuto, con la sottoscrizione del contrat- to, essere debitore (cfr. per la nozione di riconoscimento di debito: DTF 139 III 297 consid. 2.3.1) dell’importo di EUR 153'748.00 in favore dell’appellato e ciò, diver- samente da quanto da lui sostenuto, indipendentemente dal trasferimento in suo favore delle quote del fondo “D._____ L’importo riconosciuto nel contratto sembra

4 / 5 corrispondere all’importo, convertito in franchi svizzeri, di CHF 144’824.00 indicato nel precetto esecutivo. La mancata comunicazione al debitore della cessione del credito non sembrerebbe rendere nullo il contratto ritenuto che il consenso del de- bitore e la notifica della cessione a quest’ultimo non sono delle condizioni di validi- tà dello stesso (art. 164 cpv. 1 CO; Thomas Probst, in: Thévenoz/Werro [edit.], Code des obligations I – Commentaire romand, 3 a ed., Basilea 2021, n. 58 ad art. 164 CO). Infine, l’urgenza di evitare un pregiudizio difficilmente riparabile, de- rivante dalla possibile realizzazione dei beni pignorati nell’ambito della procedura esecutiva n. C._____, non pare di per sé sufficiente, per giustificare la sospensio- ne provvisoria dell’esecuzione. Per questi motivi, le possibilità di successo dell’azione di inesistenza del debito promossa dall’appellante sono minori rispetto a quelle dell’appellato. In assenza di un pronostico favorevole, il giudice di prime cure ha giustamente ritenuto, sebbene in una decisione di difficile lettura in ragio- ne dell’uso inopportuno di frasi subordinate introdotte dalla congiunzione “che” (“Dass-Entscheid”; cfr. TF 5A_913/2018 del 14.5.2019 consid. 2), che l’appellante non avesse reso sufficientemente verosimile la fondatezza della propria domanda (act. B.1 pag. 5). 1.4.La censura fatta valere dall’appellante è infondata. 2.L’appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja dell’8 novembre 2024 è confermata. 3.1.La tassa di giustizia per la procedura d’appello è fissata in CHF 1’000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). 3.2.Non è riconosciuta all’appellato alcuna indennità per spese ripetibili nella misura in cui egli non è incorso in ulteriori spese in ragione dell’appello non essendogli stato fissato alcun termine per la risposta. 4.La presente decisione è resa a giudice unico, in applicazione dell’art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000), in ragione dell’evidente infondatezza dell’appello. 5.Contro questa sentenza, riguardante una controversia con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00, può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).

5 / 5 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.L’appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja dell’8 novembre 2024 è confermata. 2.La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello di CHF 1'000.00 è po- sta a carico di A._____. 3.Non si assegnano indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LEF

  • art. 85a LEF

LOG

LTF

OECC

  • art. 9 OECC

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