Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 12 settembre 2024 N. d'incartoZK2 24 24 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante rappresentato da Sindacato UNIA Unia Ticino e Moesa, Viale Stazione 33, casella postale 2599, 6501 Bellinzona contro Giudicatura di pace Moesa Centro regionale dei servizi, Al Giardinètt 2, Casella postale 220, 6535 Roveredo GR resistente Oggettoritardata giustizia Comunicazione12 settembre 2024
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.In data 16 gennaio 2024 A._____ ha presentato un'istanza di conciliazione dinanzi alla Giudicatura di pace Moesa, postulando la condanna della parte convenuta al versamento di CHF 4'839.22, oltre interessi del 5% dal 26 ottobre 2023, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. B.Con scritto e-mail del 3 luglio 2024, A._____ – rappresentato dal sindacato UNIA – ha chiesto, senza successo, al Giudice di pace un aggiornamento in merito allo stato della citata procedura di conciliazione. C.In data 21 agosto 2024 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: re- clamante) ha interposto reclamo al Tribunale cantonale, chiedendo che la Giudicatura di pace proceda alla fissazione dell'udienza di conciliazione. D.Con decreto del 23 agosto 2024, il presidente della Seconda Camera civile del Tribunale cantonale ha assegnato alla Giudicatura di pace un termine scadente il 5 settembre 2024 per presentare eventuali osservazioni in merito al reclamo per ritardata giustizia. Tale termine è scaduto infruttuoso. Considerando in diritto: 1.1.Il reclamante critica in concreto la Giudicatura di pace per non aver ancora fissato un'udienza di conciliazione, in conseguenza di cui lamenta una ritardata giustizia. Vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L'autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all'art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete (Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 89 ad art. 319 CPC). L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno segnatamente considerati la natura della procedura, la portata e le difficoltà della causa, il modo
3 / 5 con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 89 ad art. 319 CPC). In particolare, si ha un ritardo ingiustificato se l'autorità rimane inattiva per diversi mesi, quando la procedura avrebbe potuto essere portata a termine in un tempo molto più breve. Dei periodi di intensa attività possono tuttavia compensare il fatto che l'incarto sia stato temporaneamente messo da parte a causa di altre questioni; l'autorità non può di regola essere biasimata per alcuni periodi morti, che sono inevitabili in una procedura. Quando nessuno di questi ha una durata scioccante, è la valutazione complessiva a prevalere. Il giudice dispone inoltre di un certo margine di apprezzamento relativamente alle priorità da attribuire e alle misure da intraprendere per far avanzare la causa (TF 1B_637/2021 del 25.1.2022 consid. 2.1; 2C_227/2020 del 21.8.2020 consid. 9.2; 1B_349/2019 del 21.11.2019 consid. 2.2; 4A_572/2016 del 23.11.2016 consid. 2). Perché si ravvisino gli estremi della ritardata giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione del giudizio (TF 2C_227/2020 del 21.8.2020 consid. 9.2; 1B_231/2018 del 4.6.2018 consid. 3). L'art. 319 lett. c CPC concerne anche mancanze dell'autorità di conciliazione, in particolare il caso in cui questa non proceda a fissare l'udienza di conciliazione entro due mesi dal ricevimento dell'istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti in applicazione dell'art. 203 cpv. 1 CPC (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 92 ad art. 319 CPC). 1.2.Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Competente per statuire in merito a questo caso è la Seconda Camera civile del Tribunale cantona- le (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 7 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC), sicché il gravame risulta tempestivo e ammissibile. 2.Il reclamante rimprovera alla Giudicatura di pace di non aver ancora fissato un'udienza di conciliazione a fronte dell'inoltro della relativa istanza in data 16 gennaio 2024 e del successivo sollecito tramite scritto e-mail del 3 luglio 2024 (act. A.1). 2.1.Nella fattispecie, in data 16 gennaio 2024 il reclamante ha promosso la procedura di conciliazione dinanzi alla Giudicatura di pace Moesa, inoltrando la relativa istanza di conciliazione (act. B.1). Dopo aver tentato, senza successo, di trasmettere alla parte convenuta una citazione a un'udienza di conciliazione inizialmente fissata per il 20 marzo 2024, con scritto e-mail del 15 aprile 2024, il Giudice di pace B._____ ha trasmesso alla parte convenuta per conoscenza
4 / 5 l'istanza di conciliazione con i relativi allegati, proponendole due date in vista della riconvocazione dell'udienza di conciliazione, e indicando nel contempo quanto segue: "In assenza di un suo riscontro, ritengo che la notifica della futura citazione all'udienza di conciliazione potrà avvenire tramite e-mail" (act. B.2). In proposito giova rilevare che qualora il luogo di dimora del destinatario sia sconosciuto e non possa essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche, le notificazioni giudiziarie ex art. 136 CPC possono avvenire per via edittale conformemente all'art. 141 cpv. 1 lett. a CPC. Non essendosi nel frattempo tenuta alcuna udienza di conciliazione, con scritto e- mail del 3 luglio 2024 il reclamante ha sollecitato la Giudicatura di pace, senza successo ("Egregio avv. B._____, buongiorno. Quindi? La nostra istanza dello scorso 17 gennaio 2024 attende ancora riscontro! [...]", act. B.2). Ciò posto, occorre infine rilevare che in questa sede la Giudicatura di pace non ha inoltrato osservazioni al reclamo per ritardata giustizia entro il termine impartito con decreto del 23 agosto 2024 (act. D.1). In siffatte circostanze, essendo in concreto trascorsi più di sette mesi dall'inoltro dell'istanza di conciliazione del 16 gennaio 2024 senza che sia stata ancora fissata un'udienza di conciliazione, si è in presenza di una situazione dove la Giudicatura di pace protrae indebitamente la fissazione di tale udienza che rientra nelle sue competenze, sicché la censura di ritardata giustizia sollevata dal reclamante si rivela fondata. 2.2.Visto tutto quanto precede, il reclamo va accolto e alla Giudicatura di pace Moesa è ordinato di procedere quanto prima e con sollecitudine nelle sue incombenze (notifica della citazione dell'udienza di conciliazione e relativa udienza). 3.Manifestamente fondato, il presente reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG; art. 7 cpv. 2 lett. b LACPC). 4.Per la presente procedura si rinuncia a prelevare spese processuali. Non si assegnano ripetibili, poiché non protestate (act. A.1).
5 / 5 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. 2.Alla Giudicatura di Pace Moesa è fatto ordine di procedere nel procedimento di conciliazione dipendente dall'istanza di conciliazione del 16 gennaio 2024 inoltrata da A._____ nel senso dei considerandi. 3.Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: