Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 18 luglio 2024 N. d'incartoZK2 22 13 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Hubert e Bergamin Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Gian G. Lüthi Via Retica 26, Casella postale 129, 7503 Samedan contro B._____ AG resistente patrocinata dall'avv. Diego F. Schwarzenbach Via Maistra 7, Casella postale 74, 7500 St. Moritz Oggettoazione creditoria / convalida del sequestro Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja del 19.10.2021, comunicata il 15.02.2022 (n. d'incarto 115-2020-31). Comunicazione19 luglio 2024
2 / 13 Ritenuto in fatto: A.Nel corso del 2018 la B._____ AG ha eseguito prestazioni nell'ambito dei lavori di trasformazione e ampliamento dell'appartamento di 3 ½ locali sito a C., di proprietà di A.. Con scritto del 16 luglio 2018 la B._____ AG ha richiesto il versamento di un acconto di CHF 20'000.00, effettivamente pagato da A.. Successivamente, nonostante le richieste della B. AG, A._____ si è rifiutata di saldare l'importo della fattura finale ancora scoperto di CHF 7'000.00. B.Con decreto di sequestro del 7 gennaio 2020, il giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha accolto integralmente l'istanza del 6 gennaio 2020 della B._____ AG fino a concorrenza del credito vantato di CHF 7'000.00. C.Previo ottenimento dell'autorizzazione ad agire, con petizione dell'8 ottobre 2020 la B._____ AG ha convenuto A._____ dinanzi al Tribunale regionale Maloja, postulandone la condanna al pagamento di CHF 7'000.00, oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 2018, e di CHF 1'803.75, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2020, nonché al versamento delle spese di CHF 200.00 per il decreto di sequestro e di CHF 362.10 per il verbale di sequestro, il tutto con protesta di spese, tasse e ripe- tibili. D.Con osservazioni del 18 novembre 2020, A._____ si è opposta alla petizione postulandone la reiezione. E.In sede di udienza del 19 ottobre 2021, la B._____ AG ha confermato le sue contestazioni e limitato la sua pretesa al versamento delle somme di CHF 7'000.00 e CHF 1'803.75, oltre interessi di mora. A._____ ha ribadito la sua integrale opposizione alle citate richieste. F.Con decisione del 19 ottobre 2021, comunicata con motivazione scritta il 15 febbraio 2022, il Tribunale regionale – ritenendo che le parti avessero valida- mente concluso un contratto e che la B._____ AG avesse svolto le prestazioni da lei vantate – ha parzialmente accolto la petizione, condannando A._____ al ver- samento di CHF 7'000.00, oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 2018, a favore della B._____ AG. Il Tribunale regionale ha quindi posto le spese processuali di complessivi CHF 4'000.00 a carico di A., condannandola a versare alla B. AG CHF 12'255.00 a titolo di spese ripetibili. G.Avverso tale decisione, in data 17 marzo 2022 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato appello (recte: reclamo) al Tribu- nale cantonale, postulando, in via principale, l'accoglimento del gravame con con-
3 / 13 testuale rinvio degli atti al Tribunale regionale per una nuova decisione. In via su- bordinata, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di porre le spese processuali pari a complessivi CHF 4'000.00 a carico delle parti in ragione di CHF 1'000.00 alla B._____ AG e CHF 3'000.00 a A., di quantificare le spese ripetibili al massimo a CHF 6'127.25 e di condannare A. a rifondere alla controparte al massimo CHF 3'210.20 di ripetibili. Il tutto con seguito dei relativi oneri giudiziari a carico della controparte. H.In data 20 maggio 2022 (data del timbro postale), la B._____ AG (in segui- to: resistente) ha inoltrato la propria risposta, postulando la reiezione nel merito del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili e chiedendo che, dal profilo formale, la lingua della presente procedura di reclamo sia il tedesco. Considerando in diritto: 1.1.Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimo- niali con un valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, sono impugnabili con recla- mo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso è de- terminato dagli ultimi petiti delle parti nella procedura di prima istanza (Kurt Blic- kenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessord- nung, Kommentar, vol. I, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 30 ad art. 308 CPC). Non sono computati gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pub- blicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate (art. 91 cpv. 1 CPC). In concreto, il valore litigioso non supera l'importo testé men- zionato, ritenuto come l'ultima domanda della resistente nella procedura davanti ai primi giudici chiedeva la condanna della controparte al pagamento di CHF 8'803.75 più interessi. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il recla- mo, interposto il 17 marzo 2022, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione motivata ed è pertanto tempestivo, così come è tempestiva la risposta del 20 maggio 2022 della resistente (art. 322 CPC). 1.2.Per quanto riguarda la denominazione del presente atto d'impugnazione quale "appello", si osserva che di principio se un ricorrente presenta un mezzo di impugnazione errato, questo andrebbe dichiarato irricevibile. Tuttavia, se una par- te presenta un rimedio giuridico errato, ma quest'ultimo adempie tutte le condizioni formali del mezzo di impugnazione corretto, il tribunale può procedere ad una conversione del rimedio giuridico in quello corretto (TF 5A_221/2018 del 4.6.2018 consid. 3.3.1; TC GR ZK1 18 34 del 9.9.2019 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). Nel caso in esame valendo, giusta gli artt. 311 e 321 CPC, per l'appello e il reclamo le
4 / 13 medesime regole riguardo i termini e i requisiti di forma, l'appello del 17 marzo 2022 può essere convertito in reclamo. 1.3.Competente per statuire in merito alla presente vertenza è la Seconda Camera civile del Tribunale cantonale (artt. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] e 7 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.4.Dal profilo formale, giova rilevare che al punto 3 intitolato "Lingua della procedura" della parte in ordine dell'atto di reclamo, la reclamante indica che "Questo appello viene presentato in lingua italiana, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 LCLing, siccome l'appellante, convenuta nella procedura di prima istanza, è di lingua madre italiana" (act. A.1, I.3). Dal canto suo, la resistente chiede che la lingua della presente procedura di reclamo sia il tedesco (act. A.2, II). A tal proposito, essa sostiene che conformemente a quanto previsto dall'art. 8 cpv. 2 LCLing la lingua della procedura si conformerebbe di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, in concreto il tedesco (act. A.2, III.4). Sarebbe inoltre la parte convenuta della procedura di appello e di reclamo a determinare la lingua della procedura (act. A.2, III.4). Pertanto, considerato come l'unico membro del consiglio d'amministrazione della resistente, D._____, non conoscerebbe bene l'italiano, la lingua della procedura dovrebbe essere il tedesco (act. A.2, III.4). Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure non si sono espressi in merito alla questione della lingua della procedura (act. B.1). 1.4.1. Ai sensi dell'art. 8 LCLing (CSC 492.100) nelle loro memorie e istanze destinate al Tribunale cantonale le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (cpv. 1), ossia il tedesco, il romancio o l'italiano. La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (cpv. 2). La nozione di "parte convenuta" contenuta in tale norma si riferisce alla convenuta in procedura di prima istanza, sicché essa non muta in caso d'impugnazione. Questa disposizione garantisce pertanto un'unitarietà della lingua della procedura, dalla procedura di prima istanza a quella dinanzi alla seconda istanza. È il presidente del tribunale a stabilire, sulla base della LCLing, in quale lingua ufficiale si svolga la procedura (art. 7 cpv. 1 LCLing), anche se una deroga alle disposizioni della legge è ammessa con il consenso delle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing). Per quanto riguarda i Tribunali regionali di regioni plurilingui, l'art. 10 LCLing prevede che nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una
5 / 13 lingua ufficiale della regione (cpv. 2), mentre il dibattimento principale si tiene di regola in una lingua ufficiale della regione parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato (cpv. 3). La regione Maloja è plurilingue e le sue lingue ufficiali sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 3 Statuto della Regione Maloja in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 4 LCLing). 1.4.2. Nell'ambito della presente vertenza, la decisione impugnata è stata redatta in lingua tedesca (act. B.1). Tuttavia, la lingua parlata dalla convenuta della procedura di prima istanza – qui reclamante – è l'italiano, tant'è che essa ha presentato tutti gli scritti di causa in lingua italiana. Quest'ultima è una delle lingue ufficiali della regione Maloja. Pertanto l'allora convenuta, qui reclamante, avrebbe conseguentemente avuto diritto al rilascio di una decisione in italiano. Ciò posto, dato che la decisione impugnata avrebbe rettamente dovuto essere redatta in italiano, e considerato come il reclamo in oggetto è stato introdotto al Tribunale cantonale in lingua italiana, la lingua della presente procedura è l'italiano e l'odierna sentenza viene di conseguenza redatta in tale lingua. A ciò nulla muta quanto asserito dalla resistente in merito al fatto che sarebbe la parte convenuta in sede di reclamo a determinare la lingua della procedura, determinante per tale lingua è infatti la "parte convenuta" dinanzi al Tribunale regionale, come esposto in precedenza (cfr. supra consid 1.4.1). 1.5.Infine, sempre dal profilo formale, occorre osservare che con l'impugnativa la reclamante formula, in via principale, un petito cassatorio in relazione alla censura dell'errata qualifica del contratto (act. A.1, II.1), chiedendo di rinviare la causa al Tribunale regionale affinché statuisca di nuovo (act. A.1 petito n. 1). A tal proposito valga quanto segue. 1.5.1. L'art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'atto di reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'appello, l'atto ricorsuale deve inoltre essere provvisto delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ossia quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale (TF 4D_72/2014 del 12.3.2015 consid. 3). Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti (DTF 137 III 617 consid. 4.2 seg.; TF 5A_775/2018 del 15.4.2019 consid. 3.4). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua motivazione si evince senza equivoco a che cosa mira l'appellante (cfr. DTF 137 III 617
6 / 13 consid. 6.2). Tali esigenze si applicano per analogia al reclamo ex art. 321 cpv. 1 CPC, qualora la decisione impugnata sia finale, affinché l'autorità di secondo grado possa eventualmente statuire nel caso in cui la causa fosse matura per il giudizio (artt. 327 cpv. 3 lett. b CPC; TF 4D_72/2014 del 12.3.2015 consid. 3). 1.5.2. Ora, la decisione impugnata è finale e dalla motivazione del reclamo non si evince che esso tende all'annullamento della decisione impugnata e alla reiezione della petizione. Infatti, la reclamante si è limitata a indicare che le parti non avrebbero concluso un contratto di mandato bensì un contratto di appalto (act. A.1, II.1) e che tale qualificazione sarebbe cruciale, in quanto a differenza del contratto di mandato, caratterizzato da una maggiore flessibilità, nel caso dell'appalto andrebbe garantito un risultato e il contratto andrebbe svolto seguendo le indicazioni e i gusti del committente (act. A.1, II.1). Essa ha proseguito indicando genericamente che nel caso concreto, non sarebbe possibile sapere se e in che modo l'appalto sarebbe stato svolto correttamente, non essendo stati compiuti in procedura di prima istanza tali approfondimenti, senza tuttavia precisare quali approfondimenti si renderebbero necessari (act. A.1, II.1). La reclamante si è infine limitata a indicare che l'errata qualifica del contratto sarebbe sufficiente per accogliere il reclamo e ordinare il rinvio degli atti al tribunale di prima istanza, affinché rivaluti la fattispecie sulla base delle norme dell'appalto (act. A.1, II.1). Ciò posto, dalla motivazione del reclamo non si può dunque evincere che esso tende all'annullamento della decisione impugnata e alla sua riforma. 1.5.3. Pertanto, non avendo la reclamante concretizzato nel petitum la domanda di riformare la decisione di prima istanza nel senso di respingere la petizione e non essendo evincibile dalla motivazione del reclamo ciò che ella mira a ottenere nel merito, la domanda formulata dalla reclamante in via principale è irricevibile (act. A.1 petito n. 1). Per quanto riguarda invece il petito formulato in via subordinata, e la relativa censura in merito alla valutazione operata per la ripartizione delle spese giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili (act. A.1, II.2- 3), si rinvia ai consid. 3 segg. infra. 2.Nel loro giudizio del 19 ottobre 2021, i giudici di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, hanno ritenuto che la loro competenza internazionale e territoriale fosse data e che il diritto applicabile alla fattispecie fosse il diritto svizzero (act. B.1, consid. 1). Il Tribunale regionale ha poi ritenuto che il negozio giuridico concluso tra il terzo, E._____, e la resistente avrebbe vincolato giuridicamente la reclamante, avendo in particolare quest'ultima pagato l'acconto richiesto dalla resistente di CHF 20'000.00 (act. B.1, consid. 3.1). Simile comportamento
7 / 13 andrebbe considerato quale ratifica a posteriori ex art. 38 CO dell'agire del terzo, o quantomeno avrebbe dato quest'impressione nel senso degli artt. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO (act. B.1, consid. 3.1.1 seg.). Inoltre, stando agli atti, nulla lascerebbe concludere che le spese fatturate dalla resistente non sarebbero state effettivamente sostenute (act. B.1, consid. 3.2). Specificatamente alla pretesa di CHF 1'803.75 avanzata dalla resistente, il Tribunale regionale ha invece osservato che essa, oltre che non essere stata oggetto della procedura di conciliazione, non sarebbe neppure stata sufficientemente sostanziata, sicché andrebbe respinta (act. B.1, consid. 3.3). Infine, in merito alla pretesa relativa al versamento delle spese di CHF 200.00 per il decreto di sequestro e di CHF 362.10 per il verbale di sequestro, i giudici di prime cure hanno osservato che in sede dibattimentale la resistente non avrebbe più formulato tali pretese, limitando così l'azione ex art. 227 cpv. 3 CPC (act. B.1, consid. 3.4). Assodata la valida conclusione di un contratto tra le parti per l'effettuazione di lavori all'appartamento della reclamante, nonché lo svolgimento delle prestazioni alla base della pretesa della resistente, i giudici di prime cure hanno ritenuto che la reclamante dovrebbe versare alla resistente l'importo ancora scoperto di CHF 7'000.00, oltre agli interessi di mora (act. B.1, consid. 3.2). Il tribunale di prima istanza ha dunque ritenuto che l'importo complessivo degli oneri processuali di CHF 4'000.00 andrebbe posto a carico della reclamante, in quanto parte soccombente (act. B.1, consid. 4), e che quest'ultima dovrebbe versare alla controparte CHF 12'255.00 a titolo di ripetibili (act. B.1, consid. 4.1). 3.In via subordinata, la reclamante ha chiesto la riforma del querelato giudizio in merito al dispositivo sulle spese della decisione impugnata (act. A.1, II.2 seg.). Essa contesta l'ammontare delle ripetibili assegnatole, così come lamenta un'errata ripartizione delle spese giudiziarie (act. A.1, II.2 seg.). 3.1.Riguardo alla ripartizione delle spese giudiziarie operata dai giudici di prime cure, la reclamante è dell'avviso che in prima sede la resistente sarebbe stata parzialmente soccombente (act. A.1, II.3). A suo parere, la resistente sarebbe risultata soccombente nella misura del 25%, posto come a fronte di richieste iniziali pari a totali CHF 9'365.85 ne avrebbe ottenuti solo CHF 7'000.00 (act. A.1, II.3). Pertanto, le spese processuali di complessivi CHF 4'000.00 sarebbero da porre a carico delle parti in ragione di CHF 1'000.00 alla resistente e CHF 3'000.00 alla reclamante (act. A.1, II.3). Anche le spese ripetibili andrebbero assegnate tenendo conto di tale ripartizione (act. A.1, II.3). 3.1.1. In procedura civile la ripartizione delle spese giudiziarie è retta dal cosiddet- to principio di soccombenza, il quale si fonda sulla presunzione che la parte che
8 / 13 ha perduto la causa ha cagionato i relativi costi processuali (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 106 CPC). L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente; va considerata soccombente non soltanto la parte la cui richiesta è stata respinta, ma anche quella desistente, acquiescente, rispettivamente quella la cui domanda è stata dichiarata inammissibile (cpv. 1 seconda frase). Nella riparti- zione delle spese giudiziarie il giudice gode pertanto di un ampio margine di ap- prezzamento (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). In particolare, il testo dell'art. 106 cpv. 2 CPC parla di "esito della procedura" e, di conseguenza, il giudice può anche considerare il peso delle sin- gole richieste di giudizio nella ripartizione delle spese; come pure il fatto che una parte abbia vinto con riguardo a una questione d'importanza fondamentale, ciò che nella situazione analoga in cui l'azione è stata sostanzialmente accolta ma non nell'entità delle conclusioni, è prevista espressamente all'art. 107 cpv. 1 lett. a CPC; o ancora può tenere conto della vittoria sul principio piuttosto che sull'impor- to (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). Nella prassi, una soccombenza del tutto irrisoria dal punto di vista percen- tuale, di regola non è considerata (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC). 3.1.2. In concreto, nella procedura dinanzi al Tribunale regionale, con petizione dell'8 ottobre 2020 la resistente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della mercede di CHF 7'000.00, oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 2018, e di CHF 1'803.75, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2020, nonché la condanna al versamento delle spese di CHF 200.00 per il decreto di sequestro e di CHF 362.10 per il verbale di sequestro (act. TR I. 1). Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure hanno parzialmente accolto la petizione, condannando la reclamante al versamento di CHF 7'000.00, oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 2018, a favore della resistente (act. B.1). Ora, che la domanda formulata dalla re- clamante sia stata accolta solo parzialmente è vero. È altrettanto vero però che ritenendo che le parti avessero validamente concluso un contratto tra loro, che la resistente avesse svolto le prestazioni da lei vantate e che avesse pertanto diritto al pagamento della mercede di CHF 7'000.00, il Tribunale regionale ha in sostan- za riconosciuto il buon fondamento della pretesa alla base dell'azione della resi- stente (act. B.1). Pertanto, si può considerare che la resistente abbia vinto con riguardo a una questione d'importanza fondamentale. Tutto considerato, l'addebito dell'integralità degli oneri giudiziari a carico della reclamante non costituisce un abuso o eccesso del potere di apprezzamento di cui il giudice gode nella riparti-
9 / 13 zione delle spese giudiziarie. Ne segue che su tale aspetto il reclamo è destinato all'insuccesso. 3.2.In merito all'ammontare delle spese ripetibili, la reclamante sostiene che l'importo di CHF 12'255.00 riconosciuto alla resistente sarebbe quasi il doppio della pretesa di merito e pertanto "manifestamente esagerato". Inoltre tale importo comprenderebbe, a torto, prestazioni non afferenti alla procedura in esame. A suo avviso, la causa non sarebbe stata particolarmente difficile e l'ammontare delle pretese avanzate sarebbe modesto, sicché l'importo assegnato a titolo di ripetibili non sarebbe giustificato. Peraltro, a differenza del rappresentante della controparte, la patrocinatrice legale della reclamante avrebbe chiesto a titolo di spese ripetibili per la procedura di prima istanza solo CHF 5'541.00. Posto come l'ammontare delle ripetibili non necessariamente dovrebbe corrispondere all'onorario esposto e concordato con il rispettivo cliente, le ripetibili riconosciute alla resistente, pari a un dispendio orario di circa 50 ore lavorative, sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto all'entità e all'importanza della causa, urtando così il sentimento di giustizia). In definitiva l'importo assegnato a titolo di ripetibili andrebbe ridotto della metà e andrebbe quindi riconosciuto un importo massimo di CHF 6'127.25 (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.2). Dal canto suo, la resistente osserva anzitutto di aver presentato dinanzi al Tribunale regionale una nota d'onorario dettagliata e il relativo accordo sulla tariffa oraria tra patrocinato e patrocinatore, e che la reclamante si sarebbe limitata a contestare unicamente il dispendio orario fatturato per la procedura di conciliazione (act. A.2, III.2.2.2). Ciò a torto poiché, secondo la resistente, le ripetibili per la procedura di conciliazione potrebbero essere fatte valere nella procedura di merito conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, sicché il dispendio orario avuto dal 10 febbraio 2020 sino all'udienza di conciliazione del 27 maggio 2020 le andrebbe riconosciuto (act. A.2, III.2.2.3). Inoltre, non avendo specificato quali prestazioni non andrebbero riconosciute, o andrebbero riconosciute con un dispendio orario inferiore, la reclamante avrebbe violato il suo onere di sostanziare la contestazione (act. A.2, III.2.2.7). In particolare, la reclamante non avrebbe indicato in che modo il Tribunale regionale avrebbe trasceso il proprio margine d'apprezzamento nell'esame della nota d'onorario della resistente (act. A.2, III.2.2.9). 3.2.1. Per quanto attiene ai principi relativi alla fissazione dell'indennità di spese ripetibili – da fissare qualora la parte vincitrice sia stata rappresentata professionalmente, come in concreto – essa va calcolata in base al dispendio temporale cagionato al rappresentante legale. Tali principi sono regolati
10 / 13 dall'art. 105 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 96 CPC, rispettivamente, nel Cantone dei Grigioni, dall'Ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Nello specifico, il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3; cfr. TC GR ZK2 19 79 del 29.9.2021 consid. 6.4.4). Giusta l'art. 1 cpv. 3 OOA l'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente nel caso specifico o sulle tariffe correnti. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OOA l'autorità giudicante si basa sull'importo fatturato dal patrocinatore, fintantoché la tariffa oraria concordata è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (n. 1), il dispendio fatturato è adeguato e necessario alfine di garantire un patrocinio efficace (n. 2) e l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, rispettivamente dalle legittime esigenze di protezione giuridica (n. 3). Si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA). 3.2.2. Ora, si osserva anzitutto che la resistente nella propria petizione dell'8 ottobre 2020 ha protestato le ripetibili (act. TR I. 1 petito 4) e in sede di udienza del 19 ottobre 2021 ha presentato la nota d'onorario del 19 ottobre 2021 (act. TR VI. 5; act. TR VII. 3). La resistente e il suo rappresentante legale hanno inoltre concluso un accordo sull'onorario, prevedente di principio una tariffa oraria di CHF 280.00 (act. TR VI. 1). Nella nota d'onorario datata 19 ottobre 2021 del patrocinatore della resistente è stata applicata la citata tariffa oraria di CHF 280.00, per un fatturato totale pari a CHF 12'709.00 (act. TR VI. 5). Ciò posto, in ragione dei disposti di legge sopra esposti, nella decisione impugnata i giudici di prime cure hanno rettamente fissato l'ammontare delle ripetibili fondandosi sulla tariffa oraria di CHF 270.00 (cfr. TC GR ZK1 20 49 del 17.6.2021 consid. 10.4.3), riconoscendo l'importo dovuto a titolo di ripetibili limitatamente a complessivi CHF 12'255.00 (act. B.1, consid. 4.1). In secondo luogo, limitandosi ad affermare genericamente che l'ammontare riconosciuto a titolo di spese ripetibili comprenderebbe, a torto, prestazioni "eseguite extra procedura" e che la causa non sarebbe stata "particolarmente difficile" (act. A.1, II.2), la reclamante omette d'indicare per quale motivo il dispendio temporale allegato – giustificato invece in dettaglio nella nota d'onorario (act. TR VI. 5) – dovrebbe rivelarsi eccessivo, quali sarebbero le poste relative a prestazioni eseguite nell'ambito di altre procedure e per quale ragione la procedura di prima istanza non avrebbe presentato particolari difficoltà.
11 / 13 Insufficientemente motivate, tali censure si rivelano pertanto inammissibili (art. 321 CPC; cfr. supra consid. 1.5.1). In terzo luogo, la censura secondo cui l'importo riconosciuto a titolo di ripetibili sarebbe quasi il doppio della pretesa di merito – peraltro modesta – e quindi "manifestamente esagerato" (act. A.1, II.2), oltre che irricevibile perché non sufficientemente motivata (art. 321 CPC; cfr. supra consid. 1.5.1), è anche infondata poiché, come esposto in precedenza, per la fissazione dell'indennità di spese ripetibili il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e tale indennità va calcolata in base al dispendio temporale cagionato al rappresentante legale (cfr. supra consid. 3.2.1), che qui la resistente ha allegato nel dettaglio (act. TR VI. 5). Ora, vero è che, in generale, secondo il Tribunale federale l'onorario dev'essere adeguato rispetto al lavoro prestato e alla responsabilità assunta dall'avvocato, e che quest'ultima può essere determinata in particolare sulla base del valore litigioso. Tuttavia, il valore litigioso della causa non costituisce da solo un criterio indipendente per la fissazione dell'onorario dell'avvocato (cfr. per tutto quanto precede DTF 93 I 116 consid. 5°; PTC 2021 n. 9). Ciò premesso, nell'evenienza, considerato il dispendio sostenuto dal patrocinatore della resistente, l'assegnazione di ripetibili per l'importo complessivo di CHF 12'255.00, a fronte di una pretesa di CHF 8'803.75 più interessi, non costituisce in ogni caso un abuso o un eccesso del potere d'apprezzamento di cui gode il giudice. A tale conclusione nulla muta quanto asserito dalla reclamante in merito al fatto che, a differenza del rappresentante della controparte, la patrocinatrice legale della reclamante avrebbe chiesto a titolo di spese ripetibili per la procedura di prima istanza unicamente CHF 5'541.00. Se da un lato, per l'esame dell'adeguatezza dell'importo fatturato dal patrocinatore ex art. 2 cpv. 2 OOA, il giudice può pure tener conto dell'ammontare dell'onorario richiesto dal patrocinatore della controparte, dall'altro, tale esame è da intendersi unicamente nel senso di una verifica limitata alla plausibilità del risultato (cfr. PTC 2021 n. 9). Ora, il fatto che il dispendio temporale allegato dal patrocinatore della resistente di 40 ore e 55 minuti – giustificato in dettaglio nella relativa nota d'onorario (act. TR VI. 5) – sia maggiore rispetto a quello dell'allora patrocinatrice della reclamante pari a 18 ore e 30 minuti – come indicato nella relativa nota d'onorario del 18 ottobre 2021 (act. TR VI. 4) – risulta giustificato dal fatto che la procedura in questione ha richiesto un dispendio maggiore a carico dell'allora parte attrice, qui resistente, rispetto a quello dell'allora parte convenuta. 3.2.3. A fronte di quanto precede, l'importo totale riconosciuto a titolo di ripetibili pari a CHF 12'255.00 in favore della resistente risulta adeguato.
12 / 13 4.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la decisione del Tribunale regionale del 19 ottobre 2021, comu- nicata con motivazione scritta il 15 febbraio 2022, confermata. 5.1.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 2'000.00. Poiché in sede di reclamo la reclamante è risultata integralmente soccombente, la tassa di giustizia dev'essere posta nella medesima misura a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Questa viene posta in compensazione con il mede- simo importo di CHF 2'000.00 versato dalla reclamante quale anticipo delle spese (act. D.1). 5.2.Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, sulla base di tutto quanto indicato in precedenza (cfr. supra consid. 3.2.1 segg.), si osserva quanto segue. Nell'evenienza, considerato come la resistente ha protestato le ripetibili nella propria risposta (act. A.2) – senza tuttavia presentare una nota d'onorario – e considerato il dispendio di tempo causatole in questa sede, con l'inoltro della sola risposta al reclamo, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 1'500.00. La reclamante è pertanto tenuta a corrispondere il predetto importo alla resistente.
13 / 13 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 2'000.00, è posta a carico di A._____ e viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lei versato. 3.A._____ è condannata a rifondere alla B._____ AG l'importo di CHF 1'500.00 a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a: