Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_007
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_007, ZK2 2022 12
Entscheidungsdatum
08.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza dell'8 settembre 2023 N. d'incartoZK2 22 12 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ SA reclamante patrocinata dall'avv. Cesare Lepori Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona contro B._____ AG resistente patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi Via P. Lucchini 1, CP 1171, 6901 Lugano Oggettoazione creditoria Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa del 16.12.2021, comuni- cata l'8.2.2022 (n. d'incarto 115-2021-10). Comunicazione8 settembre 2023

2 / 23 Ritenuto in fatto: A.Con contratto di mandato dell'8 maggio 2020 la A._____ SA, ditta attiva nel settore del commercio di prodotti etnici italiani, ha incaricato la B._____ AG, società che svolge attività di carattere fiduciario, di assisterla segnatamente nella costituzione della succursale di C., così come nei servizi di segretariato, contabilità e assistenza agli adempimenti fiscali, nonché nella consulenza amministrativa, commerciale e fiscale. B.Sulla base delle prestazioni svolte, in data 29 luglio 2020 la B. AG ha emesso una fattura di totali CHF 5'199.70 (IVA inclusa), comprensivi di: CHF 600.00 più IVA per la costituzione della succursale, CHF 1'666.70 più IVA per i servizi di contabilità, contratti di lavoro e allestimento buste paga al 31.07.2020, CHF 2'398.00 più IVA per i servizi professionali al 31.07.2020 e CHF 163.25 più IVA per le spese amministrative e di segreteria. C.Con scritto e-mail del 30 settembre 2020 la A._____ SA ha contestato la citata fattura, proponendo di versare un importo forfettario di CHF 3'000.00 per tutto quanto svolto dalla B._____ AG. Con scritto e-mail del 1°ottobre 2020 la B._____ AG ha respinto i rimproveri mossi nei suoi confronti. Tra le parti è seguita ulteriore corrispondenza. D.Non essendo stata tacitata, in data 19 ottobre 2020 la B._____ AG ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) nei confronti della A._____ SA il precetto esecutivo (n. D.) per l'importo di CHF 5'199.70 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2020, al quale l'escussa ha interposto immediata opposizione. E.Nell'ambito della summenzionata procedura esecutiva, con decisione del 16 dicembre 2020 il presidente del Tribunale regionale – assodata l'assenza di un titolo di rigetto provvisorio – ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione inoltrata dalla B. AG nei confronti della A._____ SA. Il presidente del Tribunale regionale ha inoltre ricordato che un'eventuale azione creditoria ordinaria avrebbe dovuto essere avviata al foro di C., come convenuto dalle parti nel contratto di mandato. F.Previo ottenimento dell'autorizzazione ad agire, con petizione del 9 marzo 2021 la B. AG ha chiesto la condanna della A._____ SA al pagamento di CHF 5'199.70, oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2020 e spese esecutive, con contestuale rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. D._____ dell'UEF limitatamente a tale importo.

3 / 23 G.Con osservazioni del 16 aprile 2021 la A._____ SA si è opposta alla petizione. In data 8 giugno 2021 si è tenuta un'udienza istruttoria. H.Con replica del 30 giugno 2021 la B._____ AG ha sostanzialmente ribadito il proprio punto di vista. Con duplica dell'11 ottobre 2021, la A._____ SA, patrocinata dagli avv. Cesare Lepori e Leandro Pagliuca, ha riconfermato la propria posizione, sollevando per la prima volta l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito. In data 16 dicembre 2021 si è tenuta l'udienza di dibattimento finale tra le parti. I.Con decisione del 16 dicembre 2021, comunicata l'8 febbraio 2022, il Tribu- nale regionale ha parzialmente accolto la petizione del 9 marzo 2021, condannan- do la A._____ SA a versare alla B._____ AG CHF 4'183.10, oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2020 e rigettando in via definitiva in tale misura l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. D._____ dell'UEF. L.Avverso tale decisione, in data 11 marzo 2022 (data del timbro postale), la A._____ SA (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale. Essa ha anzitutto chiesto di dichiarare la petizione irricevibile per incompetenza territoriale del giudice adito, e la riforma della decisione impugnata, nel senso di respingere la petizione, con seguito dei relativi oneri giudiziari di en- trambe le sedi a carico della controparte. M.Con risposta del 20 maggio 2022 (data del timbro postale), la B._____ AG (in seguito: resistente) ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1.1.Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trat- tandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, il reclamo, interposto l'11 marzo 2022, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata ed è pertanto tempestivo, così come è tempestiva la risposta del 20 maggio 2022 della resisten- te (art. 322 CPC). 1.2.Competente per statuire in merito alla presente vertenza è la Seconda Camera civile del Tribunale cantonale (artt. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] e 7 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). Non superando il valore litigioso della proce-

4 / 23 dura di reclamo CHF 5'000.00, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC). 1.3.L'art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 1.4.L'atto di reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 3.2.2.1; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Ciò che non viene contestato o non viene sufficientemente motivato non deve essere esaminato dall'autorità di ricorso, ed è di principio valido, salvo si tratti di errori manifesti. Nelle procedure di reclamo il principio "iura novit curia" (art. 57 CPC) viene quindi relativizzato (Christoph Hurni, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, vol. 1, Berna 2012, n. 21 e 39 segg. ad art. 57 CPC). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). 2.Nel giudizio impugnato, i giudici di prime cure hanno anzitutto trattato la questione dell'incompetenza territoriale, sollevata dalla reclamante per la prima volta in sede di duplica (act. B.1 consid. 1). Dopo aver ricordato giurisprudenza e dottrina in merito alla costituzione in giudizio ex art. 18 CPC, il Tribunale regionale ha ritenuto che in concreto la reclamante avrebbe sollevato l'eccezione d'incompetenza territoriale per la prima volta in sede di duplica – dopo essersi già espressa nel merito della causa con le osservazioni del 16 aprile 2021 – e pertanto tardivamente (act. B.1 consid. 1.1 seg.). A tal proposito, i giudici di prime cure hanno pure osservato che nonostante la reclamante non fosse patrocinata da un legale al momento dell'inoltro delle osservazioni, nell'ambito della precedente procedura di rigetto dell'opposizione, le parti erano state rese attente al fatto che un'eventuale azione creditoria ordinaria avrebbe dovuto essere avviata al foro di C._____, conformemente alla proroga di foro pattuita contrattualmente. Il Tribunale regionale ha pertanto ritenuto che la reclamante non poteva appellarsi a una mancata conoscenza giuridica e che l'eccezione d'incompetenza territoriale

5 / 23 non poteva essere accolta poiché tardiva (act. B.1 consid. 1.2). Nel merito della vertenza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che tra le parti sarebbe venuto in essere un contratto di mandato ai sensi degli artt. 394 segg. CO (act. B.1 consid. 2). Dopo aver osservato che la reclamante ha integralmente contestato il credito vantato dalla resistente a titolo di mercede per le prestazioni svolte sull'arco di due mesi e 15 giorni, i giudici di prime cure hanno passato in rassegna le voci della fattura contestate (act. B.1 consid. 2). Nello specifico, in merito all'importo fatturato di CHF 163.25 per le spese amministrative e di segreteria – e quindi alla questione litigiosa di sapere se la percentuale del 3.5% convenuta contrattualmente andasse calcolata sul valore totale della fattura pari a CHF 5'199.70, oppure sulla quota fissa di CHF 1'666.70 – il Tribunale regionale ha ritenuto determinante stabilire il reale contenuto dell'allegato 3 del contratto di mandato (act. B.1 consid. 2). Dopo aver interpretato sistematicamente le rilevanti clausole contrattuali, i giudici di prime cure hanno ritenuto, da un lato, che la percentuale del 3.5% per la fatturazione delle spese amministrative e di segreteria si applicherebbe anche alle prestazioni fatturate in base al tempo investito e, dall'altro, che tali spese, indipendentemente dal genere di prestazioni effettuate e dal sistema di fatturazione ad esse applicato, non sarebbero comprese negli importi forfettari pattuiti e andrebbero in ogni caso computate separatamente (act. B.1 consid. 2). Il Tribunale regionale ha pertanto concluso che la percentuale del 3.5% sarebbe stata correttamente applicata sull'intero fatturato (act. B.1 consid. 2). Per quanto riguarda poi le prestazioni fatturate in base al tempo investito, figuranti sotto la voce "servizi professionali al 31.07.2020" e pari a CHF 2'398.00, il Tribunale regionale ha anzitutto ritenuto che, contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, la resistente avrebbe sufficientemente dettagliato e giustificato tali attività in corso di causa. Quest'ultima avrebbe infatti fornito, producendo il documento "Dettaglio Attività A._____ SA – Succursale di C._____", un resoconto delle prestazioni effettuate nell'ambito del mandato in oggetto per il periodo compreso tra maggio e fine luglio 2020 e fatturate in base al tempo, così come un'ampia documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con i rappresentanti e i dirigenti della reclamante e in parte anche con terzi e autorità competenti per le pratiche svolte (act. B.1 consid. 2). Inoltre, l'esposto prodotto dalla resistente con gli scritti legali, in particolare con la replica, e i riferimenti ai citati allegati – tenuto conto che la procedura era semplificata e che essa non era patrocinata da un legale – sarebbe stato sufficientemente chiaro e completo (act. B.1 consid. 2). I giudici di prime cure hanno proseguito, osservando che le voci relative alle prestazioni per la "Pratica per AVS e Imposta alla fonte", così come quelle per la "Pratica per LPP" e per la "Pratica LAINF e altre coperture" figuranti nel citato dettaglio delle attività non avrebbero dovuto essere conteggiate

6 / 23 nel computo delle prestazioni fatturate su base oraria, essendo già comprese nel compenso forfettario annuo di CHF 8'000.00 pattuito alla clausola n. 9.2.2 del contratto di mandato (act. B.1 consid. 2). Inoltre, in relazione alle prestazioni rimanenti, figuranti nel documento del dettaglio delle attività, i giudici di prime cure hanno ritenuto che il dispendio orario conteggiato non sarebbe sproporzionato rispetto al genere di servizi prestati, osservando pure che sebbene le tariffe applicate possano essere considerate elevate per il genere di prestazioni, esse sarebbero state espressamente accettate dalla reclamante con la sottoscrizione dell'allegato 3 del contratto di mandato. La resistente avrebbe inoltre applicato uno sconto totale di CHF 500.00 (act. B.1 consid. 2). Tutto considerato, per quanto riguarda le prestazioni fatturate in base al tempo investito e figuranti sotto la voce "servizi professionali al 31.07.2020", il Tribunale regionale ha ridotto l'importo richiesto dalla resistente a CHF 1'486.00 (ovvero CHF 323.00 per la "Pratica per autorizzazione esercizio" e CHF 1'163.00 per le "Altre pratiche varie") (act. B.1 consid. 2). In merito invece agli importi di CHF 600.00 per la costituzione della succursale, e di CHF 1'666.70 per i servizi di contabilità, contratti di lavoro e allestimento buste paga al 31.07.2020, il Tribunale regionale ha ritenuto che nei propri allegati scritti la reclamante non avrebbe contestato nello specifico tali importi, limitandosi nelle proprie conclusioni a chiedere il respingimento integrale della petizione (act. B.1 consid. 2). Non avendo la reclamante ossequiato il proprio onere di contestazione, il tribunale di prima istanza ha quindi ritenuto che tali importi fossero rimasti sostanzialmente incontestati (act. B.1 consid. 2). Infine, il Tribunale regionale ha osservato che un'eventuale pretesa risarcitoria per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della resistente, da porre in compensazione al credito vantato da quest'ultima, non entrerebbe in considerazione, non avendo la reclamante quantificato in modo sufficientemente dettagliato il paventato danno economico (act. B.1 consid. 2). Pertanto, i giudici di prime cure hanno ritenuto che, sulla scorta di quanto pattuito, la reclamante dovrebbe versare alla resistente l'importo complessivo di CHF 4'183.10 (composto da CHF 600.00 per la costituzione della succursale, CHF 1'666.70 per due mesi e 15 giorni di servizi di contabilità, contratti di lavoro e allestimento buste paga, CHF 1'486.00 per servizi professionali fatturati sulla base del dispendio orario, CHF 131.35 per le spese amministrative e di segreteria e CHF 299.07 per l'IVA), oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2020, e rigettato l'opposizione sollevata contro il precetto esecutivo in via definitiva limitatamente a tale importo. 3.Dal profilo formale, la reclamante contesta anzitutto la competenza territoriale del Tribunale regionale a statuire sul presente gravame, come già esposto dinanzi all'istanza precedente. La reclamante ribadisce che il contratto di

7 / 23 mandato concluso tra le parti conterrebbe una valida proroga di foro in favore del foro di C._____ ai sensi dell'art. 17 CPC (act. A.1, 1, pag. 2). A suo dire, con le osservazioni del 16 aprile 2021 la reclamante non si sarebbe espressa nel merito della causa, né avrebbe formulato alcuna richiesta di reiezione della petizione dinanzi ai primi giudici (act. A.1, 1, pag. 2 seg.). Quanto alla formulazione "riteniamo di non dover nulla", secondo la reclamante ciò non corrisponderebbe a una richiesta di respingimento nel merito della petizione ma rappresenterebbe una "mera opinione, fondata appunto, sul proprio "ritenere"" (act. A.1, 1, pag. 3). Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, la reclamante non avrebbe pertanto rinunciato a contestare la competenza dei giudici aditi, sicché l'eccezione d'incompetenza da lei sollevata sarebbe tempestiva (act. A.1, 1, pag. 3). In ogni caso, prosegue la reclamante, qualora i giudici di prime cure non avessero giudicato sufficientemente chiare o complete le sue allegazioni, avrebbero dovuto ricorrere allo strumento dell'interpello ex art. 56 CPC, posto come in sede di osservazioni essa non era patrocinata da un legale (act. A.1, 1, pag. 3 seg.). Dal canto suo, la resistente sostiene che l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito formulata in sede di duplica sarebbe manifestamente tardiva e che la reclamante si sarebbe costituita in giudizio giusta l'art. 18 CPC (act. A.2, III.6 segg.). Non trattandosi qui né di un foro imperativo né semi-imperativo ed essendosi la reclamante espressa nel merito della vertenza con le osservazioni del 16 aprile 2021, l'art. 18 CPC troverebbe applicazione alla fattispecie (act. A.2, III.8.1 seg.). Neppure l'obbligo d'interpello ex art. 56 CPC entrerebbe qui in linea di conto, non essendo competenza del giudice rendere attenta una parte sulla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale (act. A.2, III.10.2 segg.). A tal proposito, la resistente osserva inoltre che entrambe le parti non erano rappresentate da un patrocinatore legale in procedura di prima istanza e che esse erano state edotte, nell'ambito della precedente procedura di rigetto dell'opposizione, che un'eventuale azione creditoria ordinaria avrebbe dovuto essere presentata presso il foro di C._____ (act. A.2, III.13 seg.). 3.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 CPC, salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito. L'esistenza di una valida proroga di foro non impedisce l'applicazione dell'art. 18 CPC (DTF 123 III 35 consd. 3.b; Dominik Infanger, in: Spühler/tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommen- tar ZPO, 3 a ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 18 CPC; Thomas Sutter-Somm/Martin

8 / 23 Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 a ed., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 18 CPC). Secondo l'art. 18 CPC, una parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando procede senza riserve – ovvero senza sollevare l'eccezione d’incompetenza – esprimendosi nel merito della controversia e rinunciando in tal modo, con un atteggiamento concludente che dimostra una volontà non equivoca, a un foro legale o prorogato (DTF 123 III 35 consid. 3.b; Infanger, op. cit., n. 10 ad art. 18 CPC; Stefano Fornara/Bruno Cocchi, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 2 ad art. 18 CPC). Tale è il caso quando nei confronti del tribunale incompetente il convenuto prende senza riserve posizione sul merito della lite in un allegato scritto di risposta oppure postula oralmente la reiezione (nel merito) dell'azione (Ulrich Haas/Michael Schlumpf, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3 a ed., Basilea 2021, n. 6 ad art. 18 CPC; Fornara/Cocchi, op. cit., n. 2 seg. ad art. 18 CPC; Sutter-Somm/Hedinger, op. cit., n. 9 ad art. 18 CPC). Per "costituzione in giudizio" s'intende ogni atto di difesa che mira direttamente alla reiezione della petizione, fermo restando che gli atti preliminari alla difesa, come ad esempio una richiesta di sospensione o di rinvio della procedura, non rientrano in tale nozione (cfr. DTF 133 III 295 consid. 5.1; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 6a e 9 ad art. 18 CPC). 3.2.Al giudice è consentito d'interpellare una parte, giusta l'art. 56 CPC, solo se le sue allegazioni non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, dandole l’opportunità di rimediarvi. L’istituto dell’interpello non deve tuttavia servire a sanare negligenze processuali, ivi comprese quelle relative ai mezzi di prova prodotti (TF 4A_487/2018 del 30.1.2019 consid. 4.2.2 con i rinvii). Non autorizza quindi il giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – a suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte (TF 4A_487/2018 del 30.1.2019 consid. 4.2.2 con i rinvii; Myriam A. Gehri, in: Spühler/tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar ZPO, 3 a ed., Basilea 2017, n. 14 seg. ad art. 56 CPC; Thomas Sutter-Somm/Alain Grieder, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 a ed., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 56 CPC; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed.,

9 / 23 Lugano 2017, n. 4 ad art. 56 CPC). L'obbligo d’imparzialità e di neutralità gli vieta di rendere le parti attente su fatti che esse non hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 462 consid. 4.3). 3.3.Nel caso concreto, il contratto di mandato sottoscritto dalle parti l'8 maggio 2020 conteneva la seguente proroga di foro (act. TR II.1, art. 16.2): Per tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del pre- sente contratto è competente il foro di C.. Durante la procedura svoltasi dinanzi all'istanza precedente, con lo scritto del 16 aprile 2021 la reclamante, a quel momento non rappresentata da un legale, ha prodotto delle osservazioni di una pagina alla petizione della resistente, anch'essa non rappresentata da un legale. In sede di osservazioni, dopo essersi in sostanza espressa in merito a un documento prodotto dalla controparte, la reclamante ha concluso affermando quanto segue: "Per quanto precede riteniamo di non dover nulla alla B. AG" (act. TR I.2). Così facendo, come rettamente ritenuto dal Tribunale regionale, la reclamante si è espressa nel merito della vertenza. Peraltro neppure all'udienza istruttoria dell'8 giugno 2021 la reclamante, rappresentata dall'avv. Cesare Lepori, ha sollevato l'eccezione d'incompetenza territoriale del tribunale adito (act. TR V.1), bensì solo successivamente in sede di duplica (act. TR I.4, II.1). Visto quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 3.1), la reclamante avrebbe dovuto sollevare l'eccezione d'incompetenza ratione loci al più tardi con le osservazioni scritte del 16 aprile 2021. L'aver agito diversamente configura una costituzione in giudizio ex art. 18 CPC, ciò a maggior ragione consi- derato come la reclamante era già stata informata con decisione del 16 dicem- bre 2020, emanata nell'ambito della precedente procedura di rigetto dell'opposi- zione, sull'incompetenza territoriale del tribunale adito per statuire sull'azione creditoria ordinaria (act. TR II.10). Ne discende che, per quanto riguarda l'obbligo d'interpello, i giudici di prime cure non potevano chiedere alla reclamante, senza favorirla indebitamente rispetto alla resistente, di esprimersi relativamente alla competenza territoriale del giudice adito che le avrebbe permesso di dichiarare irricevibile la petizione. Infatti, in ragione delle circostanze appena esposte, la sua risulta una negligenza processuale. 3.4.Visto quanto precede, l'eccezione d'incompetenza territoriale è tardiva e quindi irricevibile, poiché i fatti alla base di quella tesi sono stati addotti dalla reclamante per la prima volta solo in sede di duplica e considerato come su tale aspetto i giudici di prime cure non hanno violato il loro obbligo d'interpello. Su questo punto la decisione impugnata si rivela quindi corretta.

10 / 23 4.Nel merito della vertenza, la reclamante sostiene anzitutto che per quanto riguarda la fatturazione delle spese amministrative e di segreteria, i giudici di prime cure avrebbero dovuto calcolarne l'importo dovuto sulla base delle clausole contenute nel contratto di mandato e non su quanto contenuto in un allegato di tale contratto (act. A.1, 2, pag. 4). La reclamante rimprovera inoltre al Tribunale regionale di aver applicato la percentuale del 3.5% relativa alla fatturazione delle spese segretariali e amministrative sull'intero fatturato secondo un criterio di "mera allocazione grafica", quando invece tale percentuale avrebbe dovuto essere applicata sul forfait annuo corrispondente ai CHF 1'666.70 fatturati (act. A.1, 2, pag. 5). A detta della reclamante, la clausola n. 9 del contratto, secondo cui "di regola i servizi resi in base al tempo investito vengono fatturati ogni semestre, unitamente agli esborsi e alle spese [...]", non avrebbe alcuna correlazione con la percentuale del 3.5%, la quale sarebbe invece "oggetto di forfettizzazione" (act. A.1, 2, pag. 5). Secondo la reclamante, nella loro valutazione i giudici di prime cure si sarebbero fondati sul mero "contesto di allocazione figurativa delle voci nel corpo contrattuale" (act. A.1, 2, pag. 5). Infine, essa ritiene che il tribunale di prima istanza si sarebbe contraddetto nel ritenere, in un primo momento, che la percentuale forfettaria del 3.5% fosse applicabile solo alle prestazioni fatturate in base al tempo investito, per poi cumulare tale percentuale "sia sulle prestazioni oggetto di convenuta remunerazione una tantum [...] sia su quelle oggetto di remunerazione forfettaria per annualità" (act. A.1, 2, pag. 6). La reclamante conclude ritenendo che la percentuale del 3.5% avrebbe dovuto essere applicata unicamente sulla quota fissa fatturata per due mesi e 15 giorni, ovvero sull'importo di CHF 1'666.70 per un totale di CHF 58.33, e non sull'intero ammontare della fattura per un totale di CHF 131.35 (act. A.1, 2, pag. 6). Dal canto suo, la resistente sostiene che i giudici di prime cure avrebbero correttamente interpretato il contratto sulla base di un'analisi sistematica di tutte le clausole e allegati che lo compongono, con lo scopo di ricercare la reale volontà delle parti (act. A.2, III.20). Quest'ultima sarebbe stata quella di fatturare una percentuale del 3.5% sull'intero fatturato, indipendentemente dal genere di prestazioni effettuate e dal sistema di fatturazione applicato (act. A.2, III.21). Ciò sarebbe confermato dal fatto che l'"annualità" prevista nella clausola dell'allegato 3 del contratto e relativa alle spese segretariali e amministrative sarebbe calcolata sulla base degli importi a forfait e degli importi fatturati in base al dispendio orario (act. A.2, III.21). 4.1.Nel merito, le obiezioni sollevate dalla reclamante sono insufficienti a rimettere in discussione la conclusione dei giudici di prime cure.

11 / 23 Preliminarmente, per quanto riguarda l'affermazione della reclamante secondo cui il tribunale di prima istanza avrebbe erroneamente utilizzato quale criterio valutativo "[...] l'allegato 3 al contratto di mandato, quando, invero, il riferimento fattuale e documentale ai fini della computazione avrebbe dovuto essere vagliato dalla disamina della fonte negoziale, ossia dal contratto e non da un allegato allo stesso" (act. A.1, 2, p. 4), si osserva che tale censura, con la quale la reclamante per altro nemmeno ha auspicato l’annullamento della decisione impugnata per un’eventuale carenza di motivazione, è irricevibile anche perché essa non indica per quali ragioni l'allegato 3 del contratto sarebbe inapplicabile. Tale obiezione è in ogni caso infondata, poiché l'allegato 3 è parte integrante del contratto di mandato conformemente a quanto previsto dalla clausola n. 17, secondo cui: "Il presente contratto, comprensivo di tutti gli allegati, annulla e sostituisce ogni eventuale mandato precedentemente sottoscritto dalle parti" (act. TR II.1, art. 17.1) e all'esplicito rinvio contenuto nella clausola n. 9.1, sotto il capitolo relativo ai "costi ed onorari", che prevede: "I servizi resi dalla Mandataria vengono fatturati in base al tempo investito, valorizzato secondo le tariffe pattuite tra Mandante e Mandataria (Allegato 3) [...]" (act. TR II.1, art. 9.1). 4.2.Confrontato con un litigio sul contenuto di clausole contrattuali, il giudice deve in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO), eventualmente, in modo empirico, sulla base di indizi (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; 133 III 675 consid. 3.3; TF 4A_376/2016 del 2.12.2016 consid. 4.1.1.1). Al proposito, costituiscono indizi in tal senso non solo il contenuto delle dichiarazioni di volontà – scritte o orali – ma anche il contesto generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, siano esse dichiarazioni fatte prima della conclusione del contratto o fatti successivi ad esso, in particolare il comportamento successivo delle parti che stabilisce ciò che le parti contraenti stesse hanno compreso all'epoca. L'interpretazione soggettiva è questione di fatto (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; 133 III 675 consid. 3.3; TF 4A_376/2016 del 2.12.2016 consid. 4.1.1.1). Ove non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 675 consid. 3.3; TF 4A_376/2016 del 2.12.2016 consid. 4.1.1.2). L'interpretazione oggettiva è questione di diritto (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 675 consid. 3.3;

12 / 23 TF 4A_376/2016 del 2.12.2016 consid. 4.1.1.2). Anche la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene al diritto. La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istruttoria. L'art. 18 cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo soggettivo, a condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; 133 III 675 consid. 3.3; TF 4A_376/2016 del 2.12.2016 consid. 4.1.1.2; Wolfgang Wiegand, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar OR I, 7 a ed., Basilea 2015, n. 11 ad art. 18 CO). 4.3.Ora, dall'esame degli atti è legittimo concludere che la clausola relativa alla fatturazione delle spese segretariali e amministrative contenuta nell'allegato 3 del contratto di mandato prevede l'applicazione della percentuale del 3.5% sull'intero importo fatturato, indipendentemente dal genere di prestazioni effettuate e dal sistema di fatturazione ad esse applicato. Nello specifico, la lettera del contratto menziona sotto il capitolo n. 9 "costi ed onorari" il principio generale di fatturazione della mercede, secondo cui i servizi resi dalla mandataria vengono fatturati in base al tempo investito, valorizzato secondo il listino tariffe contenuto nell'allegato 3 del contratto di mandato (act. TR II.1, art. 9.1). Le tariffe variano in base alle qualifiche e all'esperienza del prestatore di servizio e sono comprese tra CHF/h 150.00 e CHF/h 500.00 (act. TR II.1, art. 9.1). Secondo l'allegato 3 del contratto di mandato, le prestazioni svolte dal direttore sono remunerate con una tariffa di CHF/h 350.00 (IVA esclusa), quelle fornite dal contabile senior di CHF/h 250.00 (IVA esclusa), dal consulente junior e contabile junior di CHF/h 150.00 (IVA esclusa) e dagli assistenti/segretarie di CHF/h 80.00 (IVA esclusa) (act. TR II.1, allegato 3). Inoltre tale allegato recita: "Le spese segretariali e amministrative (es. corrieri, spese postali, fotocopie, costi telefonici, etc.) verranno addebitate forfettariamente, per una percentuale del 3,5% dell'ammontare dell'annualità" (act. TR II.1, allegato 3). La clausola n. 9.2 del contratto di mandato enumera invece le eccezioni al sistema di fatturazione in base al tempo investito. Tali eccezioni sono costituite dai mandati e/o dalle attività relative al mandato di costituzione della società – per le quali le parti hanno concordato un forfait di CHF 600.00 (IVA, costi ed eventuali spese vive esclusi) – e i servizi resi nell'ambito dei mandati di domiciliazione e coordinamento, di servizi di segretariato, e di contabilità e assistenza agli adempimenti fiscali – per i quali le parti hanno concordato un forfait annuo di CHF 8'000.00 (IVA esclusa) (act. TR II.1, art. 9.2). Ora, per quanto riguarda il tenore della frase: "Le spese segretariali e amministrative (es. corrieri, spese postali, fotocopie, costi telefonici, etc.) verranno addebitate forfettariamente, per una percentuale del 3,5% dell'ammontare

13 / 23 dell'annualità" (act. TR II.1, allegato 3), si osserva che dal contenuto del testo e dal termine usato "dell'ammontare dell'annualità" – che letteralmente indica la somma dovuta per contratto per quanto svolto nell'arco di un anno – è legittimo interpretare tale clausola nel senso che la percentuale del 3.5% si applica all'intero importo fatturato. L'interpretazione sistematica delle disposizioni in oggetto conferma questa conclusione. Come rettamente rilevato dai giudici di prime cure, la disposizione relativa alla fatturazione delle spese segretariali e amministrative è contenuta nell'allegato 3 del contratto di mandato, per rinvio della clausola n. 9.1 che sancisce il principio generale di fatturazione della mercede, e non per rinvio della clausola n. 9.2 che ne regola le eccezioni. Rientrando pertanto sotto la clausola n. 9.1, la percentuale del 3.5% per la fatturazione delle spese segretariali e amministrative risulta dunque di natura generale e, nel contesto in cui è inserita, risulta riferirsi all'intero importo fatturato, indipendentemente dalla natura dei servizi prestati e dal sistema di fatturazione ad essi applicato. Infine, neppure l'interpretazione teleologica del contratto di mandato conduce a diversa soluzione, posto come le spese segretariali e amministrative possono insorgere per tutti i tipi di prestazioni svolte nell'ambito del contratto in oggetto, indipendentemente dal sistema di fatturazione ad esse applicato, e come non emerge dagli atti e non è stata dimostrata una volontà delle parti di escluderne la fatturazione per determinate prestazioni. 4.4.Non sussistono di conseguenza elementi a sufficienza per potersi distanziare dalla conclusione dei giudici di prime cure per la quale, l'applicazione della percentuale del 3.5% sull'intero importo fatturato corrisponde alla volontà delle parti e deve pertanto essere ossequiata. 5.Per quanto riguarda gli importi di CHF 600.00 per la costituzione della succursale, e di CHF 1'666.70 per i servizi di contabilità, contratti di lavoro e allestimento buste paga al 31.07.2020, i giudici di prime cure hanno ritenuto che la reclamante avesse violato il suo onere di contestazione e che pertanto tali importi fossero rimasti sostanzialmente incontestati (act. B.1 consid. 2; cfr. supra consid. 2). In sede di reclamo, la reclamante afferma quanto segue: "[...] nella denegata ipotesi in cui l'ammontare di CHF 1'666,70 persista nell'essere ritenuto dovuto in ragione di una ravvisata (insussistente) fedele e diligente esecuzione delle attività di cui al contratto di mandato [...] " (act. A.1, 2, pag. 6). Qualora tale

14 / 23 considerazione fosse da intendersi quale formale contestazione dell'ammontare di CHF 1'666.70 per inesecuzione delle relative prestazioni pattuite contrattualmente, si osserva che in violazione dell'obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC) la reclamante non si è confrontata con quanto ritenuto dai giudici di prime cure riguardo a tale importo, né ha spiegato per quali ragioni le pretese della resistente non sarebbero state effettivamente eseguite. Pertanto tale censura è irricevibile. 6.Inoltre a detta della reclamante, i giudici di prime cure avrebbero erroneamente ritenuto che l'importo di CHF 323.00 per la "Pratica per Autorizzazione esercizio" andava computato sotto la voce "Servizi professionali al 31.07.2020" (act. A.1, 5, pag. 7). La reclamante è dell'avviso che le attività indicate nel documento "Dettaglio Attività A._____ SA – Succursale di C." relative alla pratica per l'autorizzazione d'esercizio sarebbero integralmente sprovviste di "adeguata causale/giustificazione" (act. A.1, 5, pag. 7). Dopo aver passato in rassegna tali attività, la reclamante ribadisce che il loro svolgimento non sarebbe stato comprovato – fatta eccezione per quanto svolto in data 19 maggio 2020 e fatturato a CHF 43.00 – poiché esse non corrisponderebbero a quanto emerso dalla documentazione agli atti. In ogni caso, secondo la reclamante, tali prestazioni "afferirebbero senza dubbio alcuno a meri adempimenti e corrispondenza intercorsa con il sig. E. in merito alla costituzione della succursale", rientrando pertanto nel forfait di CHF 600.00 (act. A.1, 5, pag. 8). La resistente ritiene invece che per quanto riguarda la somma di CHF 1'486.00 (comprensivi di CHF 323.00 per la "Pratica per Autorizzazione esercizio" e di CHF 1'163.00 per "Altre pratiche varie"), la reclamante avrebbe violato quanto disposto dall'art. 320 CPC, limitandosi a sostenere un errato accertamento dei fatti senza però sostanziare in che misura esso sarebbe manifestamente errato (act. A.2, III.24 seg.). La reclamante si sarebbe inoltre limitata a riproporre essenzialmente quanto addotto in sede di duplica (act. A.2, III.24 seg.). Le censure sollevate dalla reclamante sarebbero pertanto di natura appellatoria e quindi irricevibili (act. A.2, III.25). Anche dal punto di vista sostanziale, la resistente ritiene di avere dimostrato l'esecuzione e l'entità delle prestazioni contestate (act. A.2, III.26 segg.). 6.1.Ora, il riferimento della reclamante al fatto che le prestazioni per la "Pratica per Autorizzazione esercizio" non sarebbero state comprovate è infondato per le ragioni che seguono. Si osserva anzitutto che la reclamante ha riconosciuto la fondatezza della prima prestazione del 19 maggio 2020 relativa all'"email di risposta a "servizio autorizzazioni polizia"" figurante nel dettaglio delle attività di cui al doc. D (act. TR II.4) di complessivi 10 minuti. A tal proposito, essa afferma infatti

15 / 23 quanto segue: "Le tre comunicazioni/attività documentate nell'allegato 4 alla replica appaiono integralmente divergenti dalle attività per come descritte nel "Dettaglio attività", attività codeste che l'allegato 4 alla replica non contempla ed ovviamente non né dimostra in modo alcuno la relativa esplicazione, fatta eccezione per l'attività di cui al I.° tratteggio (19.05.20) fatturata per un valore di CHF 43,00" (act. A.1, 5, pag. 8). Per quanto riguarda inoltre la seconda prestazione del 19 maggio 2020 relativa alle "pratiche amministrative, formulari per modifica indirizzo + email di richiesta ristampa a "servizio autorizzazioni polizia"" di complessivi 25 minuti, anch'essa trova riscontro nello scritto e-mail del 19 maggio 2020 del dipendente della resistente, F., al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale ticinese, nel quale viene richiesta la modifica dell'indirizzo del datore di lavoro sull'autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio della reclamante (act. TR II.8; act. TR II.16). Pure la prestazione del 27 maggio 2020 relativa alla "ricezione avviso polizia + email a Sig. E. con riepilogo info nuova gerente e doc necessari urgenti (formulario e contratto)" di 1 ora trova riscontro nello scambio di scritti e-mail del 27 maggio 2020 tra E., membro con firma individuale della reclamante, e F., da cui emerge che la società resistente chiede alla reclamante di anticiparle via e-mail "[...] copia dei documenti già firmati e degli altri richiesti alla gerente, così da inoltrare tutto alla polizia cantonale che ci ha sollecitato già oggi" (act. TR II.8; act. TR II.16). Infine, per quanto riguarda l'ultima prestazione del 27 maggio 2020 relativa alla "Revisione e discussione pratica autorizzazione esercizio" conteggiata a 30 minuti, si rileva che essa si riferisce a servizi che riguardano lo studio dell'incarto e l'elaborazione di dati. Non stupisce pertanto che tale prestazione non faccia parte del dossier cartaceo agli atti e riferito al mandato svolto dalla resistente. In definitiva, il Tribunale regionale ha rettamente ritenuto che la resistente ha sufficientemente dettagliato e giustificato le attività svolte, anche con riguardo alla pratica per autorizzazione d'esercizio, producendo un resoconto delle prestazioni effettuate e fatturate in base al tempo, così come un'ampia documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con i rappresentanti e i dirigenti della reclamante e in parte anche con terzi e autorità competenti per le pratiche svolte (act. B.1 consid. 2). Ciò a maggior ragione, ritenuto che la procedura era semplificata e che la resistente non era patrocinata da un legale (act. B.1 consid. 2). I giudici di prime cure hanno infine a giusta ragione rilevato che il dispendio orario conteggiato non risulta sproporzionato rispetto al genere di servizi prestati, osservando inoltre che sebbene le tariffe applicate possano essere considerate elevate per il genere di prestazioni, esse sono state espressamente accettate dalla reclamante con la sottoscrizione

16 / 23 dell'allegato 3 del contratto di mandato e che peraltro la resistente ha applicato uno sconto totale di CHF 500.00 (act. B.1 consid. 2). Occorre infine rilevare che la tematica sollevata dalla reclamante per la prima volta in sede di reclamo, secondo cui le prestazioni in questione rientrerebbero nel forfait di CHF 600.00 per il mandato di costituzione della società e non avrebbero dovuto essere fatturate su base oraria, è in primis questione di ragionamento logico e interpretazione contrattuale indipendente da emergenze istruttorie, sicché poteva venire avanzata già in procedura di prima istanza e non è stata motivata a sufficienza in violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 321 cpv. 1 CPC. A prescindere da ciò, la censura non meriterebbe accoglimento neppure nel merito poiché dagli atti non emerge alcun elemento che premetta di discostarsi da quanto ritenuto dai giudici di prime cure. Infatti, le prestazioni in questione relative alla pratica per l'autorizzazione d'esercizio nulla hanno a che vedere con il mandato di costituzione della società, che riguarda invece aspetti di diritto societario e regolamentazione in materia di Registro di commercio. Non ha infine alcuna rilevanza l'affermazione della reclamante secondo cui le prestazioni in oggetto costituirebbero "[...] meri adempimenti e corrispondenza intercorsa con il sig. E._____ in merito alla costituzione della succursale [...]", risultando dagli atti e da quanto esposto in precedenza, che le prestazioni riguardano anche corrispondenza con autorità e rilevano di questioni specifiche all'autorizzazione in questione (act. TR II.4; act. TR II.8). 6.2.Ne discende che anche su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso e il giudizio di prime cure va confermato. 7.Infine, la reclamante sostiene che le prestazioni relative alle "Altre pratiche varie", figuranti nel dettaglio delle attività e fatturate a CHF 1'163.00, rientrerebbero nel forfait di CHF 8'000.00 per il mandato di "contabilità e assistenza agli adempimenti fiscali", in particolare nella "gestione salari e stipendi e adempimenti amministrativi correlati (AVS, imposte alla fonte etc) per n° 4 dipendenti". Secondo la reclamante l'esecuzione di tali attività non sarebbe in ogni caso stata dimostrata (act. A.1, 5, pag. 9). In particolare, la reclamante precisa che quanto fatturato dalla resistente sotto la voce "Meeting con Sig.ra G._____ per definizione contratto pizzaiolo, Sig. H._____ + raccolta firme su formulari polizza I._____ non corrisponderebbe a quanto realmente svolto, considerato come, grazie all'esistenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro prestampato, la resistente avrebbe solo dovuto indicare il salario orario del dipendente (act. A.1, 5, pag. 9). Inoltre, la reclamante ritiene che anche quanto fatturato per la pratica relativa al lavoro ridotto non corrisponderebbe a quanto svolto dalla resistente,

17 / 23 emergendo dall'incarto unicamente la trasmissione dello scritto e-mail del 29 maggio 2020 con allegato il documento "Lavoro ridotto: Domande frequenti" (act. A.1, 5, pag. 9). Riguardo alle attività relative alla "Sig.ra G.: preparazione attestato lavoro intermedio" per i mesi di giugno e luglio 2020, la reclamante è del parere che tali prestazioni rientrerebbero nel mandato di contabilità e assistenza agli adempimenti fiscali e quindi nel relativo forfait (act. A.1, 5, pag. 10). Infine, per quanto riguarda le prestazioni figuranti nel dettaglio attività sotto la voce "Precetto Esecutivo G.: Ricezione n.2 email, analisi del resoconto e di 6 allegati + meeting interno", agli atti non sussisterebbero elementi a comprova delle addotte attività (act. A.1, 5, pag. 10). Dal canto suo, la resistente solleva le contestazioni già ampiamente esposte in precedenza (cfr. supra consid. 6). 7.1.In concreto, la tesi della reclamante secondo cui le prestazioni figuranti sotto la voce "Altre pratiche varie" non sarebbero state comprovate, oltre che irricevibile poiché riproposta acriticamente in questa sede dopo che i giudici di prime cure l'avevano già scartata, è in ogni caso infondata. Nello specifico, in merito alla prestazione del 22 maggio 2020 relativa al "Precetto Esecutivo G.: Ricezione n.2 email, analisi del resoconto e di 6 allegati + meeting interno" per cui è stata conteggiata una durata di 1 ora e 30 minuti, dagli atti emerge che con scritto e-mail del 18 maggio 2020 E. ha chiesto a F._____ la fissazione di un appuntamento per discutere una serie di punti elencati nell'e- mail (act. TR II.22) e, con successivo scritto e-mail del 21 maggio 2020 avente per oggetto "Precetto esecutivo G.", ha esposto una nuova fattispecie per l'avvio della relativa pratica, allegando una serie di documenti (act. TR II.8; act. TR II.21). Ne consegue che la prestazione del 22 maggio 2020 risulta comprovata da tali scritti e-mail, che hanno senz'altro comportato la loro ricezione, così come l'analisi di quanto trasmesso e richiesto, in particolare per quanto riguarda la pratica relativa al precetto esecutivo. Per quanto riguarda inoltre le prestazioni relative alle indennità per lavoro ridotto del 29 maggio 2020, e meglio la "Pratica per richiesta lavoro ridotto: analisi normativa vigente + confronto interno" di 1 ora e la "Revisione e discussione interna Lavoro ridotto" di 1 ora, agli atti vi è uno scambio di scritti e-mail del 29 maggio 2020 tra il dipendente della resistente, J., e E._____, da cui emerge che a seguito di una discussione telefonica avvenuta tra le parti e dopo aver ricevuto alcune informazioni su alcuni aspetti legati alla pratica di indennità per lavoro ridotto, nonché il documento informativo "Lavoro ridotto: domande frequenti", la società reclamante ha comunicato di voler agire senza il tramite della resistente (act. TR II.20). Da tale documentazione risulta pertanto

18 / 23 l'effettuazione di attività relative allo studio e all'analisi dell'incarto, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione allora vigente in materia di indennità per lavoro ridotto, nonché comunicazioni con la società reclamante, così come fatturato dalla resistente. In merito poi alla prestazione del 29 luglio 2020 relativa al "Meeting con Sig.ra G._____ per definizione contratto pizzaiolo, Sig. H._____ + raccolta firme su formulari polizza I._____ di 1 ora, agli atti risulta lo scritto e-mail del 9 luglio 2020 di F._____ a G., con cui sono stati richiesti una serie di dati relativi al pizzaiolo H., necessari per definirne il contratto di lavoro (act. TR II.8; act. TR II.17). Successivamente, con scritto e-mail del 29 luglio 2020, F._____ ha trasmesso a G._____ il contratto con salario orario relativo al pizzaiolo, chiedendo nel contempo di fornire e completare alcune informazioni mancanti e sottoscrivere tale documento (act. TR II.17). Dalla documentazione agli atti risulta pertanto che la resistente ha proceduto alla preparazione e alla trasmissione del contratto di lavoro del pizzaiolo come richiesto, e ciò a prescindere dal fatto che sia stato utilizzato un modello di contratto di lavoro conforme al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Infine, si rileva che anche per quanto riguarda le summenzionate prestazioni valgono le considerazioni rettamente esposte dai giudici di prime cure e già ampiamente menzionate in precedenza (cfr. supra consid. 6.1). Per quanto riguarda invece l'affermazione della reclamante, secondo cui le summenzionate prestazioni rientrerebbero nel forfait di CHF 8'000.00 e non avrebbero dovuto essere fatturate su base oraria, esse riguardano invero pratiche specifiche a G., alle indennità per lavoro ridotto e all'elaborazione di contratti di lavoro, che nulla hanno a che vedere con il mandato di "contabilità e assistenza agli adempimenti fiscali" – e più in particolare con la "gestione salari e stipendi e adempimenti amministrativi correlati (AVS, imposte alla fonte etc) per n° 4 dipendenti" – come preteso dalla reclamante. Tale mandato tocca infatti aspetti finanziari e relativi all'amministrazione economica della società reclamante, sicché le prestazioni in oggetto, che riguardano invece aspetti giuridici relativi segnatamente al diritto del lavoro, non ne fanno parte. Tale ragionamento non vale invece per le attività relative alla "Sig.ra G.: preparazione attestato lavoro intermedio" per i mesi di giugno e luglio 2020 di una durata di 30, rispettivamente 15 minuti, ed esposte per un totale di CHF 188.00 (CHF 125.00 + CHF 63.00). Infatti, agli atti figurano gli scritti e-mail del 29 luglio 2020 e dell'8 luglio 2020 con cui F._____ ha trasmesso a G._____, oltre alle buste paga di giugno e luglio 2020, i relativi attestati di guadagno intermedi (act. TR II.15). Ora, tali attestati riguardano il computo del guadagno intermedio nell'ambito dell'assicurazione di disoccupazione, sicché la loro elaborazione rientra sotto le

19 / 23 attività relative al mandato di contabilità e assistenza agli adempimenti fiscali, nello specifico sotto la "gestione salari e stipendi e adempimenti amministrativi correlati (AVS, imposte alla fonte etc) per n° 4 dipendenti". Ne discende che tali attività non avrebbero dovuto essere fatturate su base oraria, bensì essere comprese nel forfait di CHF 8'000.00 di cui alla clausola n. 9.2.2.3 (act. TR II.1). A fronte di quanto precede, dall'importo totale fatturato pari a CHF 1'163.00 per le "Altre pratiche varie" vanno quindi dedotti CHF 188.00, e riconosciuti unicamente totali CHF 975.00. 7.2.Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di prima istanza, per quanto riguarda le prestazioni figuranti sotto la voce "Altre pratiche varie", alla resistente andava riconosciuto l'importo complessivo di CHF 975.00. 8.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo, per quanto ricevibile, è da accogliere parzialmente. La decisione qui impugnata è pertanto da annullare e riformare, nel senso che la reclamante è da condannare al pagamento di com- plessivi CHF 3'973.60, oltre interessi del 5% dal 2 ottobre 2020, così composto: CHF 600.00 per la costituzione della società, CHF 1'666.70 per due mensilità e 15 giorni di servizi di contabilità, contratti di lavoro e allestimento buste paga, CHF 1'298.00 per i servizi professionali fatturati sulla base del dispendio orario, a cui vanno aggiunti CHF 124.80 per il 3.5% relativo alle spese amministrative e di segreteria e CHF 284.10 per l'IVA al 7.7%. 9.Per quanto concerne le spese di giustizia si rileva che, giusta l'art. 106 CP le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1). In caso di soccom- benza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura (cpv. 2). 9.1.Giusta l'art. 318 cpv. 3 CPC, se statuisce essa stessa – come nel caso in esame – l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. 9.1.1. La pretesa avanzata dalla resistente in prima istanza è stata riconosciuta per i 3/4 (CHF 3'973.60 anziché CHF 5'199.70), si giustifica pertanto suddividere le spese giudiziarie di prima istanza in ragione di 1/4 a carico della resistente e 3/4 della reclamante. 9.1.2. L'ammontare della tassa di giustizia per le spese di prima istanza e per la procedura di conciliazione, fissato dai giudici di prime cure discrezionalmente in CHF 2'300.00 – ammontare incontestato e ad ogni modo da ritenere adeguato – è

20 / 23 pertanto da porre a carico della reclamante in ragione di CHF 1'725.00 e della re- sistente in ragione di CHF 575.00. 9.1.3. Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, i giudici di prime cure non hanno riconosciuto ripetibili alla resistente, in quanto essa non è stata rappresen- tata da un legale, né un'indennità per inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché non postulata (act. B.1 consid. 4). Senza esprimersi in merito alle ripetibili di controparte, il Tribunale regionale ha quindi deciso di non assegna- re ripetibili (act. B.1 dispositivo 3). Il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La reclamante nella propria duplica dell'11 ottobre 2021 ha protestato le ripetibili (act. TR I.4), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto conto del dispendio causatole in prima sede e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 4 ore di lavoro per un importo di complessivi CHF 1'065.00 (IVA e spese incluse). La resistente è pertanto tenuta a corrispondere alla reclamante a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza 1/4 di tale importo, e meglio CHF 266.20 (sulla compensazione delle quote cfr. TC GR ZK1 14 115 del 17.9.2015 consid. 15b). 9.2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 2'500.00. 9.2.1. In sede di reclamo la reclamante risulta prevalente in minima parte pari al 5% (CHF 209.50 anziché CHF 4'183.10). In virtù dei principi di ripartizione statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è pertanto posta in ragione del 5% (CHF 125.00) a carico della resistente e in ragione del

21 / 23 95% (CHF 2'375.00) a carico della reclamante. La tassa di giustizia viene com- pensata con l'anticipo delle spese di CHF 2'500.00, versati dalla reclamante (act. D.1). Pertanto la resistente è tenuta a rifondere alla reclamante CHF 125.00 per l'anticipo delle spese. 9.2.2. Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, sulla base di quanto indicato in precedenza (cfr. supra consid. 9.1.3), si osserva quanto segue. Nell'evenienza, considerato come la resistente ha protestato le ripetibili nella propria risposta (act. A.2) – senza presentare tuttavia una nota d'onorario – e tenuto conto del dispendio causatole in sede di reclamo e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 8 ore di lavoro per un importo di complessivi CHF 1'978.00 (spese incluse). La reclamante è pertanto tenuta a corrispondere alla resistente a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo il 90% di tale importo, e meglio CHF 1'780.20 (sulla compensazione delle quote cfr. TC GR ZK1 14 115 del 17.9.2015 consid. 15b).

22 / 23 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. 1.2.Di conseguenza i dispositivi n. 1.1, 1.2, 2 e 3 della decisione del 16 dicembre 2021 del Tribunale regionale Moesa, sono annullati e riformati come segue: "1.1 La convenuta è condannata a versare all'istante CHF 3'973.60 oltre interessi del 5% dal 2 ottobre 2020. 1.2 L'opposizione interposta al precetto esecutivo no D._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è rigettata in via definitiva limitata- mente all'importo di CHF 3'973.60 oltre interessi del 5% dal 2 ottobre 2020. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.- e le spese per la procedura di conciliazione di CHF 300.-, per complessivi CHF 2'300.-, già anticipate dall'istante, sono poste a carico della convenuta in ragione di CHF 1'725.- e a carico dell'istante in ragione di CHF 575.-. 3. L'istante è condannata a rifondere alla convenuta CHF 266.20 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili." Per il resto la decisione del 16 dicembre 2021 del Tribunale regionale Moesa è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 2'500.00, è posta a carico della A._____ SA in ragione di CHF 2'375.00, e a carico e della B._____ AG in ragione di CHF 125.00. La tassa di giustizia viene compen- sata con l'anticipo delle spese di CHF 2'500.00, corrisposto dalla A._____ SA. La B._____ AG è tenuta a rifondere alla A._____ SA CHF 125.00 per l'anticipo delle spese. 3.La A._____ SA è condannata a rifondere alla B._____ AG CHF 1'780.20 (spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio

23 / 23 legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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