Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2024 2
Entscheidungsdatum
11.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza dell'11 marzo 2024 N. d'incartoZK1 24 2 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter, presidente Cavegn e Moses Bensbih, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Cesare Lepori Studio legale e notarile, Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Chiara Foletta Mattei & Partners Studio legale SA, Via Dogana 2, CP 2747, 6501 Bellinzona Oggettoprovisio ad litem Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 15.12.2023 (n. d'incarto 135.2023.223). Comunicazione13 marzo 2024

2 / 14 Ritenuto in fatto: A.In esito all'istanza a protezione dell'unione coniugale, con domanda di adozione di provvedimenti cautelari e supercautelari – e con richiesta di una provisio ad litem di CHF 10'000.00 o, subordinatamente, del conferimento del gratuito patrocinio – presentata il 7 agosto 2023 da B._____ nei confronti del marito A., con decisione del 9 agosto 2023 il Tribunale regionale Moesa ha respinto l'istanza di adozione di provvedimenti supercautelari, convocando le parti a un'udienza indetta per il 24 agosto 2023 per il dibattimento. B.In occasione della citata udienza, le parti sono addivenute a un accordo provvisorio, omologato in via provvisoria dal presidente del Tribunale regionale. In sostanza, secondo tale accordo i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, l'abitazione coniugale è stata assegnata in uso esclusivo alla moglie con relative spese a carico del marito, i quattro figli sono stati affidati alla madre, con autorità parentale congiunta e diritto di visita paterno, è stato ordinato al padre di versare i premi di cassa malati per moglie e figli per l'anno 2023, nonché un contributo alimentare provvisorio per moglie e figli di CHF 4'000.00 mensili, assegni familiari compresi, così come le spese straordinarie per i figli. Sempre in occasione dell'udienza del 24 agosto 2023, il giudice di prime cure ha, fra le altre cose, assegnato un termine di 30 giorni al marito per trasmettere la documentazione attestante la sua situazione reddituale e patrimoniale attuale nonché il suo fabbisogno. Tale termine, prorogato, è scaduto infruttuoso. C.Successivamente, nell'ambito di un'altra procedura separata (inc. n. 135.23.223), in data 15 dicembre 2023 il presidente del Tribunale regionale ha statuito sull'istanza di provvigione ad litem della moglie, accogliendola e condannando il marito a versarle CHF 10'000.00. D.Avverso tale decisione, in data 28 dicembre 2023 (data del timbro postale) A. (in seguito: appellante) ha presentato appello al Tribunale cantonale, chiedendo di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al Tribunale regionale perché istruisca la richiesta di provvisio ad litem e statuisca di nuovo. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E.L'appellante ha tempestivamente versato l'anticipo delle spese di CHF 2'000.00, richiestogli dal Tribunale cantonale con decreto del 4 gennaio 2024. F.In data 15 gennaio 2024 (data del timbro postale), B._____ (in seguito: appellata) ha inoltrato delle osservazioni all'appello rispettivamente la risposta

3 / 14 all'appello, postulando la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili per almeno CHF 3'000.00. G.Con scritto del 18 gennaio 2024, il Tribunale cantonale ha trasmesso per conoscenza all'appellante le osservazioni dell'appellata, informandolo del fatto che non fosse previsto un ulteriore scambio di scritti. H.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è ma- tura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Una decisione in materia di provvigione ad litem, emanata in procedura sommaria giusta gli artt. 271 segg., è appellabile se il valore litigioso raggiunge almeno CHF 10'000.00 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). In concreto il valore litigioso rag- giunge l'importo testé menzionato, ritenuto come l'ultima domanda dell'appellata nella procedura davanti al Tribunale regionale chiedeva la condanna della contro- parte al pagamento di una provvisio ad litem di CHF 10'000.00. 1.2.L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC (CSC 320.100), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 314 cpv. 1 CPC). Circa la tempestività del rimedio giuridico, si osserva che in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'appellante il 18 dicembre 2023 (act. TR I.1 [135.23.223] con tracciamento postale). Inoltrato il 28 dicembre 2023, l'appello in esame è pertanto tempestivo, così come sono tempestive le osserva- zioni del 15 gennaio 2024 dell'appellata. Si può dunque entrare nel merito dell'ap- pello ammesso che questo sia sufficientemente motivato (in merito all'esigenze di motivazione della censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito si rin- via a quanto esposto in appresso, cfr. infra consid. 3.6). 1.3.Competente per statuire in merito a questo caso è la Prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.4.Dal profilo formale, occorre inoltre osservare che con l'impugnativa l'appellante formula un petito cassatorio, chiedendo di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al Tribunale regionale affinché statuisca di nuovo (act. A.1 petito n. 1). A tal proposito valga quanto segue.

4 / 14 1.4.1. L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appello deve inoltre essere provvisto delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ossia quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti (DTF 137 III 617 consid. 4.2 seg.; TF 5A_775/2018 del 15.4.2019 consid. 3.4). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua motivazione si evince senza equivoco a che cosa mira l'appellante (cfr. DTF 137 III 617 consid. 6.2). Di principio l'appello ha natura riformatoria. Giusta l'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC l'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione (cifra 1), oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (cifra 2). Si tratta di una disposizione potestativa, spetta pertanto all'autorità superiore decide- re secondo sua discrezione se emettere una decisione cassatoria o riformatoria. Le parti non hanno quindi un diritto all'emissione di una decisione di rinvio. Quale mezzo di impugnazione di natura riformatoria l'appello deve di principio contenere delle richieste di riforma del giudizio (cfr. TF 4A_129/2019 del 25.7.2019 con- sid. 1.2.2 seg., nella quale è tuttavia stata lasciata aperta la questione a sapere se in determinati casi eccezionali una domanda cassatoria può essere sufficiente; cfr. anche TC GR ZK1 19 31 dell'11.10.2019 consid. 1.3.4). Una semplice richiesta di annullamento della decisione impugnata con contestuale rinvio della causa all'istanza inferiore – senza però formulare alcuna domanda di merito – può essere sufficiente solo se l'istanza di ricorso non può far altro che cassare la decisione, non essendo la causa matura per il giudizio. L'ammissibilità del petito va valutata secondo le censure sollevate. Nel caso in cui il ricorrente censuri la violazione del suo diritto di essere sentito è ad esempio sufficiente la formulazione di un petito cassatorio (TF 5A_485/2016 del 19.12.2016 consid. 2). 1.4.2. Ora, come visto, nella propria domanda d'appello l'appellante si è limitato a postulare la cassazione della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla prima istanza per nuova decisione (act. A.1 petito n. 1). Ciò posto, egli rimprovera al giu- dice di prime cure di aver applicato in modo errato l'art. 253 CPC e di aver quindi violato il suo diritto di essere sentito in merito alla richiesta di provvigione ad litem della moglie (act. A.1, 4). In linea di principio, in tale costellazione l'accoglimento dell'appello potrebbe condurre unicamente a una decisione di cassazione (cfr. in- fra consid. 3.4 seg.). Pertanto, sulla scorta della citata giurisprudenza, la formulazione di un petito cassatorio, come in concreto, è eccezionalmente suffi- ciente.

5 / 14 2.Nella decisione impugnata, il presidente del Tribunale regionale ha, basan- dosi su quanto prodotto dalla moglie, ritenuto che nel caso specifico la richiesta di provvigione ad litem meritasse accoglimento, non avendo il marito dato seguito al termine impartitogli di 30 giorni all'udienza del 24 agosto 2023, poi prorogato, per la produzione della documentazione attestante la sua situazione reddituale e pa- trimoniale attuale, nonché il suo fabbisogno (act. B.1). 3.L'appellante rimprovera al giudice di prime cure di aver applicato in modo errato il diritto, in particolare quanto disposto dall'art. 253 CPC, violando così il suo diritto di essere sentito in merito alla richiesta di provvigione ad litem della moglie (act. A.1, 4). Il Tribunale regionale non avrebbe infatti dato la possibilità all'appel- lante di presentare né oralmente, né per iscritto delle osservazioni alla citata ri- chiesta di provvigione ad litem (act. A.1, 4). Secondo l'appellante, durante l'udien- za del 24 agosto 2023 indetta dal presidente del Tribunale regionale tra le parti non avrebbe avuto luogo alcuna discussione in merito a tale aspetto (act. A.1, 4). Dal canto suo, l'appellata sostiene in sostanza che in occasione della citata udien- za il marito non avrebbe contestato le pretese da lei avanzate – e rese più che verosimili – e non avrebbe prodotto alcuna documentazione (act. A.2, IV.5). L'ap- pellante avrebbe inoltre lasciato scadere infruttuoso il termine di 30 giorni imparti- togli dal giudice di prime cure in sede di udienza per la trasmissione della docu- mentazione aggiornata riguardo alla sua situazione economica, violando così il suo obbligo di cooperazione (act. A.2, IV.6). In siffatte circostanze, la violazione del diritto di essere sentito di cui si prevale l'appellante sarebbe abusiva (act. A.2, IV.10). Egli avrebbe pure violato il suo onere di motivazione, limitandosi a invocare in sede di appello la violazione del diritto di essere sentito, senza però esporre gli argomenti che avrebbe fatto valere in corso di procedura e la loro pertinenza (act. A.2, IV.12). Lo scopo dell'appello inoltrato dal marito sarebbe quindi quello di ritardare la procedura (act. A.2, IV.14). 3.1.La provvigione ad litem è l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente causa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese del processo. Tale obbligo discende dal dovere coniugale di mantenimento giusta l'art. 163 cpv. 1 CC e dal dovere coniugale di mutua assistenza ex art. 159 cpv. 3 CC (DTF 148 III 21 consid. 3.1 con riferimento alla DTF 146 III 203 consid. 6.3; 142 III 36 consid. 2.3). Il conferimento del gratuito patrocinio in una causa di stato è condizionato all'impossibilità di riscuotere dal coniuge un'adeguata provvigione ad litem (Denise Weingart, provisio ad litem – Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Markus/Hrubesch- Millauer/Rodriguez [edit.], Zivilprozess und Vollstreckung national und international

6 / 14 – Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Berna 2018, pag. 677 segg.). La provvigione ad litem è una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (DTF 148 III 21 consid. 3.1). Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento, e che l'altro coniuge sia in grado di fornire tale sussidio, che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria. Vanno applicati i principi sviluppati in materia di concessione di gratuito patrocinio (Weingart, op. cit., pag. 682 segg. con riferimenti.; TC GR ZK1 22 122 del 16.3.2023 consid. 1 segg.). Una richiesta di provvigione ad litem è una misura cautelare ed è trattata con il rito sommario dell'art. 271 CPC (Weingart, op. cit., pag. 680 seg.; cfr. anche TC GR ZK1 18 150 del 12.11.2019 consid. 1.5, 7.1 riguardo alla prassi del Tribunale cantonale in merito all'ammissibilità di misure cautelari nei procedimenti in materia di protezione dell'unione coniugale in contrasto con la prassi zurighese [possibilità di stanziamento di una provvigione ad litem solo con la decisione finale]). In procedura sommaria se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). In linea di principio, dopo aver sentito le parti una prima volta in via orale o scritta, il giudice non deve ordinare un secondo scambio di allegati scritti né convocare le parti a un'(ulteriore) udienza, né le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del legislatore (DTF 146 III 241 consid. 3.1). 3.2.Nella presente fattispecie, come visto in precedenza (cfr. supra lett. A segg.), con decisione del 9 agosto 2023 il Tribunale regionale Moesa ha respinto l'istanza di adozione di provvedimenti supercautelari dell'appellata e ha convocato le parti all'udienza del 24 agosto 2023 (act. TR I.1 [135.23.149]; act. TR III.1 [135.23.149]). Al marito è quindi stata notificata l'istanza del 7 agosto 2023 della moglie unitamente alla suddetta decisione (act. TR III.1 [135.23.149]). Per quanto riguarda l'udienza del 24 agosto 2023, si osserva anzitutto che il titolo del verbale della stessa riporta l'indicazione "dibattimento, art. 228 segg. CPC" (act. TR IV 1 [135.23.149]). Dopo aver elencato le persone presenti all'udienza, il verbale agli atti indica che "Dopo discussione le parti giungono al seguente accordo provvisorio", riportando poi tutti i punti della transazione relativa ai vari aspetti della vita separata delle parti (cfr. supra lett. B; act. TR IV.1 [135.23.149]). Al termine del verbale, il presidente del Tribunale regionale ha inoltre emesso un'ordinanza, con la quale ha omologato in via provvisoria il citato accordo, ha assegnato un termine di 30 giorni al marito per trasmettere "la documentazione attestante la sua

7 / 14 situazione reddituale e patrimoniale attuale nonché il suo fabbisogno" e ha disposto l'audizione dei quattro figli delle parti da parte del Consultorio familiare di C._____ (act. TR IV.1 [135.23.149]). Successivamente, con scritto del 22 settembre 2023, il rappresentante legale dell'appellante ha chiesto la concessione di una proroga di almeno ulteriori 30 giorni al termine assegnatogli per la produzione della documentazione relativa alla sua situazione economica (act. TR V.1 [135.23.149]). Con ordinanza del 29 settembre 2023, il presidente del Tribunale regionale ha concesso al marito un ulteriore termine scadente il 27 ottobre 2023 (act. TR V.2 [135.23.149]). Con scritto del 27 ottobre 2023, il rappresentante legale dell'appellante ha comunicato al giudice di prime cure di non aver potuto incontrare l'appellante in tale data a causa di un infortunio occorso a un figlio e che quindi avrebbe trasmesso la documentazione richiesta la settimana seguente (act. TR V.6 [135.23.149]). In data 6 dicembre 2023, il rappresentante legale dell'appellata ha, fra le altre cose, chiesto la continuazione della procedura con l'emanazione della decisione cautelare sulla base della documentazione agli atti o, in alternativa, con la convocazione delle parti in tempi brevi a un'udienza (act. TR V.7 [135.23.149]). Ciò in ragione del fatto che, nonostante il termine impartito e le proroghe concesse, il marito non avrebbe mai trasmesso la documentazione richiesta e che nel frattempo egli starebbe dissimulando la propria sostanza e i propri redditi per evitare di pagare un contributo di mantenimento (act. TR V.7 [135.23.149]). Tra il Tribunale regionale e le parti, è seguita anche della corrispondenza riguardo ad aspetti legati alle relazioni con i figli e ai contributi (act. TR V.3-5 [135.23.149]). Tutto quanto precede è avvenuto nell'ambito della procedura sommaria di misure a protezione dell'unione coniugale avviata con l'istanza della moglie del 7 agosto 2023 (inc. n. 135.23.149). Successivamente, nell'ambito di un'altra procedura separata (inc. n. 135.23.223), con decisione del 15 dicembre 2023 il presidente del Tribunale regionale ha statuito sull'istanza di provvigione ad litem della moglie, accogliendola e condannando il marito a versarle CHF 10'000.00 (act. B.1; act. TR 1.1 [135.23.223]). Come visto (cfr. supra consid. 2), nella decisione impugnata il giudice di prime cure si è fondato in particolare sul fatto che, nonostante al marito fosse stato impartito un termine all'udienza del 24 agosto 2023, poi prorogato, per la produzione della documentazione attestante la sua situazione reddituale e pa- trimoniale attuale nonché il suo fabbisogno, egli non vi avrebbe dato alcun seguito, senza così dimostrare l'asserita impossibilità a versare alla moglie una provvigione ad litem (act. B.1; act. TR 1.1 [135.23.223]).

8 / 14 Ora, per quanto riguarda l'istanza di provisio ad litem della moglie, nonostante il titolo del verbale dell'udienza del 24 agosto 2023 faccia riferimento agli artt. 228 segg. CPC (act. TR IV.1 [135.23.149]), dagli atti non emerge che durante tale udienza l'appellante abbia avuto la possibilità di esporre una sua formale arringa nel senso di sue osservazioni orali ex art. 253 CPC, né che vi abbia rinunciato. Stando a quanto risulta dal verbale, in occasione dell'udienza del 24 agosto 2023 le parti hanno discusso unicamente del loro accordo provvisorio (act. TR IV.1 [135.23.149]). Inoltre, dagli atti neppure emerge che sia stato impartito un termine all'appellante per presentare delle sue osservazioni scritte giusta l'art. 253 CPC. A ciò nulla muta il fatto che, dopo l'udienza e la conclusione dell'accordo provvisorio relativo ai vari aspetti della vita separata delle parti, il presidente del Tribunale regionale abbia assegnato un termine all'appellante per la trasmissione della "documentazione attestante la sua situazione reddituale e patrimoniale attuale nonché il suo fabbisogno" (act. TR IV.1 [135.23.149]). Infatti, tale richiesta non può essere equiparata alla formale possibilità di presa di posizione nel merito della questione. A maggior ragione ritenuto come, stando agli atti, il termine per la produzione di documenti è stato assegnato nel contesto dei contributi alimentari fissati provvisoriamente nell'accordo tra le parti ("[...] ritenuto che per stabilire la questione dei contributi in via "definitiva" verrà esperita l'istruttoria [...]", act. TR IV.1 [135.23.149]). Nel verbale non viene invece fatta alcuna menzione sulla questione della provvigione ad litem, neppure nell'accordo provvisorio concluso tra le parti, né nella successiva ordinanza del presidente del Tribunale regionale (act. TR IV.1 [135.23.149]). Solo una frase di un passaggio contenuto nella decisione impugnata lascerebbe intendere che l'appellante si sarebbe espresso in merito alla provvigione ad litem nel corso delle discussioni del 24 agosto 2023 relative all'accordo provvisorio ("[...] e della mancata presentazio- ne da parte del marito della documentazione che avrebbe dovuto – a suo dire – dimostrare la sua impossibilità a versare alla moglie una provvigione ad litem [...]", act. B.1; act. TR 1.1, pag. 3 [135.23.223]). Ciò premesso, in assenza di osservazioni scritte, rispettivamente di osservazioni presentate oralmente e verbalizzate in occasione dell'udienza del 24 agosto 2023, la frase contenuta nella decisione impugnata nulla muta alle circostanze. Se all'appellante fosse stata data la possibilità di esporre una sua formale arringa, o se egli vi avesse rinunciato, ciò sarebbe stato verbalizzato. Non si può pertanto ritenere che sulla questione della provvigione ad litem si sia tenuta un'udienza in cui l'appellante si è espressa sulla relativa istanza. 3.3.Ciò posto, è evidente che dal canto suo l'appellante ha violato il suo obbligo di cooperazione nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale

9 / 14 dinanzi al Tribunale regionale. Nello specifico, come visto, nonostante all'appellan- te sia stato assegnato un primo termine di 30 giorni per trasmettere la documenta- zione relativa alla sua situazione economica in occasione dell'udienza del 24 ago- sto 2023 (act. TR IV.1 [135.23.149]), poi prorogato con ordinanza del 29 settembre 2023 sino al 27 ottobre 2023 (act. TR V.1-2 [135.23.149]), egli ha comunicato al Tribunale regionale che avrebbe prodotto quanto richiesto oltre il termine (act. TR V.6 [135.23.149]), senza in ogni caso procedere in tal senso. Al- trettanto evidente è che la documentazione che l'appellante non ha prodotto dopo l'udienza del 24 agosto 2023 è connessa alla questione della provvigione ad litem (condizione della capacità contributiva del marito). Tuttavia, tali circostanze nulla mutano al fatto che all'appellante – quale parte soccombente nel procedimento relativo alla provisio ad litem – avrebbe dovuto essere garantita la facoltà di esprimersi conformemente alle norme procedurali in merito alla relativa richiesta della moglie almeno una volta (e ciò non solo nel contesto di discussioni non ver- balizzate riguardanti l'accordo tra le parti). La mancata produzione della documen- tazione richiesta non costituisce (ancora) un abuso di diritto, tale da far venir meno il diritto fondamentale ad almeno una (formale) possibilità di presa di posizione ai sensi dell'art. 253 CPC. Ciò a maggior ragione, lo si ribadisce, considerato come tale documentazione è stata richiesta principalmente per stabilire i contributi di mantenimento in via definitiva (autorizzazione degli stessi nell'ambito della massi- ma ufficiale e della massima inquisitoria illimitata). In siffatte circostanze, nono- stante la violazione del suo obbligo di cooperazione, a ragione l'appellante si duole di una violazione dell'art. 253 CPC e del suo diritto di essere sentito. Ne discende che la procedura di prima istanza in merito allo stanziamento di una provvigione ad litem alla moglie non era ancora matura per il giudizio. 3.4.Il diritto delle parti di essere sentite ha natura formale, sicché una sua viola- zione comporta l'annullamento della decisione impugnata. Una disattenzione di tale diritto non dipende quindi dalla fondatezza della decisione impugnata, poco importa che in esito al contraddittorio il giudice di prime cure possa eventualmente statuire nello stesso modo (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). In linea di principio, la decisione lesiva del diritto di essere sentito incorre nell'annullamento e nel rinvio al tribunale di prima istanza per nuova decisione, garantendo i diritti procedurali del ricorrente (DTF 137 I 195 consid. 2.7). In via eccezionale, una violazione del diritto d'essere sentito può essere sanata dall'autorità di ricorso. Presupposto per tale procedere è che l'autorità di ricorso abbia lo stesso potere di cognizione (applica- zione del diritto e accertamento dei fatti) dell'istanza precedente e che alla perso- na interessata venga garantita la facoltà di esprimersi. Tuttavia, in caso di viola- zione grave del diritto d'essere sentito, la rinuncia al rinvio della causa all'istanza

10 / 14 precedente per nuova decisione entra in linea di conto solo se ciò comporterebbe un rallentamento della procedura e quindi inutili ritardi incompatibili con l'interesse (paragonabile a quello di essere sentito) della parte a una decisione favorevole (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rivii). Ad ogni modo, sanare una violazione del diritto di essere sentito dovrebbe rimanere l'eccezione, non dovrebbe comportare alcun pregiudizio irreparabile per la persona interessata e non dovrebbe condurre a un risultato che non sarebbe stato possibile ottenere rispettando la procedura. Vista l'importanza dei diritti procedurali, l'istanza precedente non dovrebbe speculare sul fatto che la violazione venga sanata (cfr. Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [edit.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3 a ed., San Gallo 2014, n 59 ad art. 29 Cost.). 3.5.Ora, la decisione finale relativa alla provisio ad litem è stata emanata prima che all'appellante fosse stata data la possibilità formale di esporre delle osservazioni ai sensi dell'art. 253 CPC. Al marito non è dunque stata data la possibilità di esprimersi formalmente almeno una volta in merito alla richiesta di provisio ad litem formulata dalla moglie. Considerato il diritto fondamentale del convenuto in procedura sommaria di esprimersi almeno una volta prima che venga presa una decisione in suo sfavore, non si può ritenere nella fattispecie che la violazione del diritto di essere sentito non abbia influito sull'esito della procedura. La violazione dell'obbligo di cooperazione dell'appellante in procedura di primo grado non è stata tale da poter rinunciare a una sua richiesta di presa di posizione solo per tale motivo. Per sanare la violazione del diritto di essere sentito, nel caso di specie non basterebbe compiere un atto processuale delle parti – co- me ad esempio la concessione del diritto di replica o del diritto di visione degli atti – ma andrebbe rivalutata l'intera vertenza tenendo conto di una prima presa di posizione del marito, a cui seguirebbe poi il diritto di replica e di duplica. In siffatte circostanze, la procedura d'appello equivarrebbe a una ripetizione della procedura di prima istanza, o al suo (per la prima volta) svolgimento integrale, ciò che non è lo scopo della procedura d'appello (cfr. PTC 2016 n. 4 consid. 2b.cc con rinvii). Già solo per questo motivo, la retrocessione della causa al primo giudice non co- stituisce un rallentamento della procedura. Inoltre, l'appellante verrebbe privata in modo inammissibile di un grado di giudizio. In linea di principio, le parti hanno invece diritto alle vie di ricorso (DTF 137 I 195 consid. 2.7). Pertanto, nel caso di specie, la violazione del diritto di essere sentito non può essere sanata nella pre- sente procedura d'appello, nonostante il pieno potere di cognizione di questa Ca- mera, sicché la decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata all'-

11 / 14 istanza precedente per nuovo giudizio. Ciò a prescindere dal fatto che in procedu- ra sommaria viga il principio di celerità. 3.6.Non portano a diversa conclusione le argomentazioni dell'appellata. Infatti dagli atti, in particolare dal verbale dell'udienza del 24 agosto 2023, non risulta che in tale occasione l'appellante abbia avuto la possibilità di esporre una sua arringa – ossia sue osservazioni (formale presa di posizione) – all'istanza di provvigione ad litem dell'appellata (cfr. supra consid. 3.2). A tal proposito si ribadisce che l'assegnazione all'appellante del termine per la produzione di documentazione attestante la sua situazione reddituale e patrimoniale attuale nonché il suo fabbisogno non può sostituire la possibilità per l'appellante di presentare delle osservazioni, contrariamente a quanto asserito dall'appellata (act. A.2, IV.5 e 11). Per quanto riguarda poi l'obiezione dell'appellata relativa all'abuso di diritto (act. A.2, IV.10), essa non può essere condivisa in ragione di tutto quanto già ampiamente esposto ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 3.1 segg.). Infine, secondo l'appellata l'impugnativa andrebbe respinta perché nell'appello il marito "non indica quali sarebbero i motivi che avrebbe potuto sollevare davanti al giudice di primo grado" (act. A.2, IV.12 seg.), tale tesi non può essere seguita. Vero è che il diritto di essere sentito non è fine a sé stesso, a prescindere dalla sua natura formale non sussiste alcun interesse degno di protezione all'annulla- mento della decisione impugnata se la violazione di tale diritto non avrebbe alcuna influenza sull'esito della procedura (TF 5A_120/2019 del 21.8.2019 consid. 2). In caso contrario, sussisterebbe il rischio che il rinvio della causa all'istanza prece- dente unicamente per la violazione del diritto di essere sentito causi un rallentamento della procedura e quindi inutili ritardi (cfr. supra consid. 3.4). Ne discende che, di principio, affinché la censura di violazione del diritto di essere sentito possa essere accolta la parte interessata deve indicare nei motivi d'appello quali argomenti avrebbe addotto in procedura di prima istanza se le fosse stato concesso tale diritto e in che misura tali argomenti sarebbero stati rilevanti per la procedura (TF 5A_561/2018 del 14.12.2018 consid. 2.3). Tuttavia, questa giurisprudenza non può però essere applicata a qualsiasi fattispecie di violazione del diritto di essere sentito senza considerare la costellazione del caso concreto. Nell'evenienza, la tesi dell'appellata sarebbe rilevante solo se la violazione del diritto di essere sentito potesse essere sanata dall'istanza d'appello, e il rinvio del- la causa comportasse un rallentamento della procedura in contrasto con il princi- pio di celerità. Ciò che nella fattispecie non può essere stabilito prima dell'accer- tamento dei fatti conformemente alle norme di procedura. Il marito non può quindi essere svantaggiato per non aver indicato in sede d'appello i motivi che avrebbe addotto dinanzi al giudice di prime cure (cfr. supra consid. 1.4 segg. in merito all'-

12 / 14 ammissibilità in via eccezionale delle domande cassatorie in appello). Nulla giova peraltro alla moglie appellarsi alla sentenza del Tribunale federale, TF 5A_699/2017 del 24.10.2017 consid. 3.1.1. La fattispecie trattata in tale sentenza riguardava l'asserita mancata considerazione da parte dell'istanza precedente di una presa di posizione nell'ambito del diritto di replica incondizionato (replica spontanea), nonostante l'allegato di replica in questione fosse stato trasmesso alle parti in causa. In tale sentenza il Tribunale federale ha inoltre rammentato che, per quanto riguarda l'onere di motivare la decisione, il giudice non è tenuto a prendere posizione su ogni singolo argomento formulato negli allegati dalle parti, potendo invece limitarsi a esaminare le questioni giuridicamente decisive per la decisione (fra tante DTF 133 III 439 consid. 3.3 con rinvii), come ha senz'altro fatto l'istanza precedente in tale fattispecie. Nella sentenza, TF 5A_699/2017 del 24.10.2017, il Tribunale federale ha dunque ritenuto che per poter accogliere la censura di violazione del diritto di essere sentito il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che modo tale violazione, e meglio la mancata considerazione della sua replica spontanea, avrebbe influenzato l'esito della procedura. Ora, alla luce di quanto esposto sinora, la sentenza del Tribunale federale di cui si vale l'appellata non le è di alcun ausilio. 4.Tenuto conto di tutto quanto precede, l'appello deve essere accolto, la decisione del Tribunale regionale del 15 dicembre 2023 dev'essere annullata e la causa rinviata al Tribunale regionale perché statuisca nuovamente sulla richiesta di provvigione ad litem e, in via subordinata, di gratuito patrocinio formulata dall'appellata, concedendo prima all'appellante la possibilità di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni in merito a tale questione. 5.1.A seguito di tale esito della procedura, sulla base dell'art 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell'appellata. Vero è che l'accoglimento dell'appello è basato su un errore procedurale da parte della prima istanza, altret- tanto vero è però che l'appellata ha postulato la reiezione dell'appello, nella misura in cui fosse ricevibile (act. A.2 petito n. 1), opponendosi così all'annullamento di tale decisione e risultando quindi soccombente. Tenuto conto di quanto precede non vi è quindi motivo di prescindere dai principi di ripartizione delle spese giudi- ziarie. Questo vale a maggior ragione se si considera che l'appellata si è espressa dettagliatamente sulla questione, argomentando che il diritto di essere sentito dell- 'appellante non sarebbe stato violato (cfr. act. A.2; cfr. TC GR ZK1 21 103 del 9.2.2022 consid. 5). 5.2.La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giu- sta l'art. 9 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa

13 / 14 di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagio- nato, si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 1'500.00. Tale tassa di giusti- zia è posta a carico dell'appellata ed è in tale misura compensata con l'anticipo delle spese di CHF 2'000.00 versato dall'appellante (act. D.2). L'appellata è per- tanto tenuta a rifondere direttamente CHF 1'5000.00 all'appellante e il Tribunale cantonale dei Grigioni restituirà all'appellante l'importo restante di CHF 500.00. 5.3.Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). L'appellante nel proprio appello ha protestato le ripetibili (act. A.1 petito n. 2), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. In concreto si ritiene adeguato fissare le ripetibili discrezionalmente in CHF 600.00 (IVA e spese incluse). L'appellata è quindi tenuta a corrispondere il predetto importo all'appellante (cfr. TC GR ZK1 21 103 del 9.2.2022 consid. 5).

14 / 14 La Prima Camera civile pronuncia: 1.L'appello è accolto e la decisione impugnata del 15 dicembre 2023 del Tribunale regionale Moesa è annullata. 2.La causa è rinviata al Tribunale regionale Moesa per il completamento della procedura e per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 1'500.00 è posta a carico di B._____ ed è compensata con l'anticipo delle spese di CHF 2'000.00 versato da A.. B. è tenuta a rifondere direttamente CHF 1'500.00 a A.. Il Tribunale cantonale dei Grigioni restituirà a A. l'importo restante, di CHF 500.00. 4.B._____ è tenuta a versare a A._____ CHF 600.00 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura d'appello. 5.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 159 CC
  • art. 163 CC

Cost.

  • art. 29 Cost.

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 318 CPC

LACPC

  • art. 7 LACPC

LTF

  • art. 74 LTF

OECC

  • art. 9 OECC

OOA

  • art. 2 OOA

OOTC

  • art. 6 OOTC

Gerichtsentscheide

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