Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 18 agosto 2023 N. d'incartoZK1 23 66 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneCavegn, presidente Rossi, attuaria PartiA._____ istante patrocinato dall'avv. Alessandra Arensi c/o Visinoni & Metzger, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggettogratuito patrocinio Comunicazione21 agosto 2023
2 / 6 In base agli artt. 117 segg. del Codice di procedura civile (CPC), in constatazione e in considerazione, –che A._____ con istanza del 4 maggio 2023 ha richiesto il gratuito patrocinio per la procedura reclamo ZK1 23 55, nella quale B._____ ha chiesto l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale sul figlio C._____ a suo favore, –che la competenza del Presidente della Camera a trattare le richieste di gratuito patrocinio per le procedure di ricorso pendenti dinanzi al Tribunale cantonale è data dall'art. 9 cpv. 1 LOG (CSC 173.000) in unione all'art. 11 cpv. 1 OOTC (CSC 173.100), –che secondo la prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni anche nelle procedure di reclamo giusta l'art. 60 LICC (CSC 210.100) è applicabile l'art. 63 cpv. 3 LICC, –che giusta quest'ultima disposizione in presenza di circostanze particolari si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato, –che detta decisione in merito alle spese processuali viene presa nella procedura di merito, cosicché in materia di protezione dei minori e degli adulti la richiesta di concessione di gratuito patrocinio può riguardare unicamente le spese per un'eventuale rappresentanza legale (cfr. TC GR ZK1 13 65 del 6.8.2013), –che giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvi- sto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabili- tà di successo (lett. b), –che alle persone con domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera (art. 11c LDIP), –che l'indigenza viene valutata in base alla situazione finanziaria complessiva dell'istante al momento dell'inoltro della domanda (DTF 141 III 369 consid. 4.1), –che una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia, va tenuto conto sia del suo reddito sia della sua sostanza (DTF 144 IlI 531 consid. 4.1; 141 III 369 consi. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1),
3 / 6 –che, indipendentemente dalla natura del patrimonio, il richiedente è tenuto utilizzare questo per finanziare i costi di un procedimento giudiziario nella misura in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531 consid. 4.1 con rinvii), –che la natura del patrimonio ha se del caso un influsso sulla disponibilità dei mezzi, non però sulla ragionevolezza di attingervi prima di poter richiedere il gratuito patrocinio (DTF 144 III 531 consi. 4.1), –che non si giustifica richiedere fondi pubblici se i mezzi sarebbero in realtà disponibili, ma il beneficiario rinuncia deliberatamente ad attingervi (DTF 144 III 531 consid. 4.2.4; 135 I 288 consid. 2.4.4), –che giusta l'art. 119 cpv. 3 CPC sull'istanza viene deciso in procedura sommaria, –che in virtù dell'art. 119 cpv. 2 CPC incombe in primo luogo all'istante l'onere di indicare e dimostrare in modo completo la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre, –che secondo giurisprudenza e dottrina trova applicazione il principio inquisitorio limitato, ciò significa che il giudice deve accertare d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti, questo dovere è tuttavia fortemente attenuato dall'ob- bligo di collaborare del richiedente (TF 5A_456/2020 del 7.10.2020 consid. 5.1.2 e rinvii; Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspfle- ge im Zivilprozess, Zurigo 2019, n. 788 segg. e 845 seg.), –che il giudice è tenuto a chiarire ulteriormente la fattispecie nei casi in cui vi siano incertezze e poca chiarezza, e deve se del caso invitare la persona non assistita da un rappresentante professionale a completare le informazioni ne- cessarie per la decisione, in caso di parti patrocinate il giudice non è invece obbligato a fissare un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco chiara, se il richiedente assistito da un avvocato non adempie (sufficientemente) il proprio obbligo la domanda può essere respinta per mancanza di una sufficiente specificazione o per una carente prova dell'indigenza (tra tante TF 5A_456/2020 del 7.10.2020 consid. 5.1.3 con rinvii), –che, secondo la prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni, i richiedenti assi- stiti da un avvocato sono soggetti a un obbligo accresciuto di collaborazione,
4 / 6 che impone loro di presentare fin dal principio un'istanza di gratuito patrocinio giuridicamente sufficiente, comprensiva di tutte le allegazioni e documenti rile- vanti ai fini della decisione, che consentano al tribunale di effettuare una valu- tazione completa in merito alla loro attuale situazione economica, in particola- re l'entità delle entrate, della sostanza e delle spese, così come dei costi pre- vedibili del procedimento e delle probabilità di successo, senza che debba es- sere fissato un termine per completare la domanda (PTC 2018 Nr. 11E. 3.2.4), –che in concreto dai documenti prodotti non è possibile determinare in modo attendibile l'attuale situazione reddituale e patrimoniale dell'istante, –che dalla documentazione emerge che vi siano dei beni, lo stesso istante fa infatti valere di vivere a D._____ in un'abitazione donatagli dai genitori (cfr. act. A.1 pag. 3), i quali sostengono anche tutte le spese, –che agli atti vi è un certificato di residenza (act. B.9), –che nella documentazione prodotta vi sono unicamente giustificativi per l'anno 2020 (act. B.8) e il periodo da gennaio sino aprile 2021 (act. B.6), così come in merito ai pagamenti ricevuti sul conto dell'istante presso E._____ (act. B.7), –che agli atti non è possibile trovare documenti giustificativi che forniscano in- formazioni in merito al reddito e al patrimonio attuali, –che i documenti non specificano in particolare quale sia l'immobile a D._____ di proprietà dell'istante e a quanto ammonta il suo valore, –che quanto asserito in merito al fatto che l'istante avrebbe dovuto rinunciare alla professione di maestro di sci per motivi di salute e che da allora non sa- rebbe ancora riuscito a reperire un'attività continuativa e stabile, non è com- provato, –che nemmeno è stato indicato se l'istante eserciti delle attività temporanee, e se del caso quale sia il suo reddito, e/o neppure se riceva delle prestazioni so- ciali in F._____, –che, in altre parole, è completamente assente documentazione in merito all'at- tuale situazione reddituale e patrimoniale, –che di conseguenza il giudice non è in grado di effettuare una valutazione competa della sua attuale situazione reddituale, patrimoniale e dei suoi biso- gni personali,
5 / 6 –che i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio (art. 117 CPC) per la procedura di reclamo dinanzi al Tribunale cantonale non sono quindi adem- piuti, –che alla luce di quanto precede all'istante non può essere concesso il gratuito patrocinio, e pertanto l'istanza del 4 maggio 2023 deve essere respinta, –che tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito pa- trocinio non vengono prelevare spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), –che le decisioni di gratuito patrocinio possono essere impugnate con il mede- simo rimedio giuridico della decisione di merito (TF 4A_540/2017 del 1.3.2018 consid. 1.1; Wuffli/ Fuhrer, op. cit., n. 1016 segg.).
6 / 6 il Presidente della Prima Camera civile decreta: 1.L'istanza di gratuito patrocinio è respinta. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: