Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2022 44
Entscheidungsdatum
24.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 24 agosto 2022 N. d'incartoZK1 22 44 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMoses, presidente Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinata dall'avv. Carolina Lamorgese Via Livio 7, CP 1742, 6830 Chiasso Oggettoadozione di misure necessarie ex art. 731b CO Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 04.02.2022 (no. d'incarto 135-2022-03). Comunicazione24 agosto 2022

2 / 7 Ritenuto in fatto: A.L'associazione A._____ è stata iscritta nel registro di commercio del Canto- ne dei Grigioni con sede a B.. B.A seguito di una segnalazione da parte della Cancelleria comunale di B., con raccomandata del 12 agosto 2021 dapprima e in seguito, in data 27 ottobre 2021, con pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni, rilevando l'assenza di un domicilio legale funzionante, ha impartito all'associazione un termine di 30 giorni per notificare un nuovo domicilio legale, con l'indicazione che in caso contrario avrebbero chiesto al giudice rispettivamente all'autorità di vigilanza di prendere le misure necessarie. Scaduto infruttuoso tale termine l'Uffi- cio del registro di commercio ha quindi, in data 30 dicembre 2021, deferito il caso al Tribunale regionale Moesa. C.Con raccomandata del 18 gennaio 2022, inviata all'indirizzo privato di C._____ – indicato a registro di commercio quale tesoriere dell'associazione con firma individuale e unica persona residente in Svizzera –, il Presidente del Tribu- nale regionale ha assegnato alla A._____ un termine scadente il 28 febbraio 2022 per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stato pronunciato lo scioglimento dell'associazione e ordinata la liquida- zione. Tale raccomandata è ritornata al Tribunale regionale per mancato ritiro. D.Con decisione del 4 febbraio 2022, notificata direttamente per via edittale, il Presidente del Tribunale regionale ha decretato lo scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento della A.. E.In data 10 marzo 2022 la A. in liquidazione (in seguito: appellante) ha presentato appello avverso la menzionata decisione chiedendone l'annullamento, avendo essa nel frattempo ripristinato la propria situazione legale, trasferendo la nuova sede a D._____, e avendo già inoltrato la relativa istanza di iscrizione della modifica all'Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino. Considerando in diritto: 1.Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, in concreto la decisione oggetto del presente gravame è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale cantonale in data 7 febbraio 2022 (act. TR 5), e non il 1° marzo 2022. Il termine di 10 giorno (art. 314 cpv. 1 CPC) per presentare appello è quindi iniziato a decorrere in tale data (art. 141 cpv. 2 CPC) e non il 1° marzo 2022, data in cui è

3 / 7 stato piuttosto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale il cambiamento di nome dell'associazione in liquidazione (act. B.C). L'appello, presentato in data 10 marzo 2022 (act. A.1), risulta quindi tardivo ed è pertanto irricevibile. 2.Nel caso in esame tuttavia – essendo la decisione impugnata stata notifica- ta unicamente mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (act. TR 4 e 5), senza tentare prima di notificarla in altro modo – è da esaminare se i requisiti per la notifica in via edittale erano effettivamente adempiuti, poiché in caso contra- rio, secondo la dottrina e la giurisprudenza, la decisione sarebbe affetta da un così grave errore procedurale, da risultare di principio nulla. Ciò vale perlomeno nei casi in cui il destinatario non era a conoscenza del procedimento (TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 consid. 3.3.2; 5A_699/2019 del 30.3.2022 consid. 5.1; 5A_667/2018 del 2.4.2019 consid. 4.2; DTF 136 III 571 consid. 6.3; 129 I 361 consid. 2.2; Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 11 ad art. 141 CPC; Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 10 ad art. 141 CPC; Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung, Band. I, Art. 1-149 ZPO, Berna 2012, n. 18 ad art. 141 CPC). La nullità va constata in ogni tempo d'ufficio (TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 con- sid. 3.3.3; DTF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 138 II 501 consid. 3.1; TF 4A_20/2020 del 26.2.2020 consid. 5.1; Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 141 CPC). 2.1.Di principio la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta me- diante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 141 cpv. 1 CPC la notificazione è invece fatta mediante pubbli- cazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se: il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett. a); una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie (lett. b); oppure ancora se una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostan- te l’invito rivoltole dal giudice (lett. c). 2.2.Una notifica per via edittale può avvenire unicamente se le altre forme di notificazioni non sono possibili. Si tratta dell'ultimo mezzo a cui il tribunale può ri- correre, nel caso in cui sia dato uno dei tre motivi enunciati nell'art. 141 cpv. 1 CPC (Roger Weber, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3 a

ed., Basilea 2021, n. 1 ad art. 141 CPC; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 141 CPC). Poiché la notifica per via edittale deve rimanere una facoltà a cui ricorrere solo

4 / 7 sussidiariamente, nel senso di una ultima ratio, un luogo di dimora sconosciuto o una notificazione impossibile sono da ammettere solamente quando sono state esaurite tutte le ricerche che si potevano ragionevolmente e oggettivamente esige- re nel caso concreto (TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 consid. 3.2; 4A_578/2014 del 23.2.2015 consid. 3.2.1; cfr. per la LEF: DTF 136 III 571 consid. 5; 119 III 60 consid. 2a). Se un atto giudiziario ritorna al tribunale con l'annotazione "sconosciu- to" o simili, quest'ultimo deve – riservato l'obbligo di collaborazione della contro- parte – effettuare d'ufficio le opportune indagini. Tra di queste rientrano le richieste di informazioni presso il controllo abitati o altre autorità, presso la polizia, gli uffici postali, la consultazione di internet ecc. (TC GR KSK 21 89 del 1.4.2022 consid. 2.2.2; Reto M. Jenny/Daniel Jenny, in: Gehri/Jent-Sorensen/Sarbach [edit.], ZPO Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2015, n. 3 ad art. 141 CPC; Gschwend, op. cit., n. 2 seg. ad art. 141 CPC; Huber, op. cit., n. 12 ad art. 141 CPC; Frei, op. cit., n. 12 ad art. 141 CPC). Quando tale compito di ricerca è da ritenere sufficientemente ot- temperato va determinato secondo le circostanze del caso concreto (TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 consid. 3.2; DTF 112 III 6 consid. 4). Di principio l'im- possibilità di una notificazione ordinaria può essere ritenuta solamente quando i relativi tentativi da parte del tribunale – siano questi nell'ambito di una propria ri- cerca del luogo di dimora, dell'obbligo di collaborare della controparte, o di una notifica tramite assistenza giudiziaria internazionale – sono falliti. Anche nel caso in cui una persona giuridica ha cessato la propria attività la notifica all'indirizzo pri- vato di un suo organo è ancora possibile, e deve pertanto essere effettuata in questo modo (TC GR KSK 21 89 del 1.4.2022 consid. 2.2.2; TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 consid. 4; 5A_268/2012 del 12.7.2012 consid. 3.4; Weber, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). Non è ammissibile richiamarsi al mancato successo delle inda- gini effettuate nel corso di un procedimento precedente. Unicamente quando ven- gono svolte nuove ricerche, le quali rimangono senza successo, si può procedere a una notifica per via edittale (Eva-Maria Strobel, in: Baker & McKenzie [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Stämpflis Handkommentar SHK, Ber- na 2010, n. 13 ad art. 141 CPC). 3.Oggetto della presente procedura è una lacuna nell'organizzazione dell'ap- pellante, non disponendo essa più di un domicilio legale. Il giudice di prime cure le ha quindi assegnato un termine per ripristinare la propria situazione legale, invian- do in data 18 gennaio 2022 una raccomandata all'indirizzo privato della sola per- sona avente diritto di firma individuale con domicilio in Svizzera (act. TR 2). Tale raccomandata è tuttavia ritornata al Tribunale regionale con l'annotazione "non ritirato" (act. TR 3). A seguito di ciò il giudice di prime cure ha ritenuto giustificato

5 / 7 procedere direttamente con lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, notificando la relativa decisione unicamente per via edittale (act. TR 4 e 5). 3.1.Vertendo, come detto, la procedura sulla mancanza di un domicilio legale dell'appellante, al giudice di prime cure non può venire rimproverato di non aver effettuato particolari ricerche per determinare un (altro) recapito valido della desti- nataria nel senso dell’art. 141 cpv. 1 lett. a CPC. Dagli atti tuttavia non risulta che il giudice di prime cure abbia effettuato altri tentativi di notifica prima di procedere alla notifica per via edittale, la quale deve – come esposto in precedenza – rima- nere una ultima ratio. In concreto il Presidente del Tribunale regionale avrebbe infatti potuto procedere a notificare la decisione all’indirizzo privato di un organo dell'appellante avente qualità di rappresentarla (cfr. consid. 2.2; a tal proposito cfr. anche TF 5A 716/2020 del 7.5.2021 consid. 3.1; 5A_268/2012 del 12.7.2012 con- sid. 3.4). Il giudice di prime cure era a conoscenza dell'indirizzo privato dell'avente diritto di firma individuale domiciliato in Svizzera. Infatti la prima raccomandata, con il termine per ripristinare la situazione legale, è stata spedita a tale indirizzo ed è ritornata al Tribunale regionale per mancato ritiro, e non per indirizzo sconosciu- to o non valido. Non può quindi essere ritenuto che l'appellante fosse irreperibile e, senza procedere prima a un nuovo tentativo di notificazione all'indirizzo privato, non può essere dedotta l’impossibilità di procedere alla notificazione se non in via edittale. Ne consegue che i presupposti stabiliti dall’art. 141 CPC non erano in concreto adempiuti, di modo che la notifica edittale risulta inefficace. Dalla docu- mentazione agli atti non risulta inoltre che l'appellante fosse a conoscenza della pendenza della procedura per lacuna nell'organizzazione dinanzi al Tribunale re- gionale, non essendole lo scritto del giudice di prime cure del 18 gennaio 2022 mai pervenuto. L'appellante stessa indica piuttosto di essere venuta a conoscenza di tale procedura unicamente a seguito dello scritto dell'Ufficio del registro di commercio del 1° marzo 2022 (act. A.1 n. 2; act. B.I), a seguito del quale ha poi effettivamente immediatamente provveduto a ripristinare la situazione legale (act. A.1 n. 3, act. B.L e B.N). Di conseguenza, in virtù di quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2), la decisione qui impugnata, risulta viziata da un grave errore pro- cedurale ed è da ritenere nulla. 3.3.Si osserva poi che essendo la decisione del 4 febbraio 2022 nulla, la se- gnalazione del 30.12.2021 dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di com- mercio dei Grigioni (act. TR 1) è ancora pendente. Il Tribunale regionale è quindi tenuto a riprendere il procedimento, sempre che la segnalazione non venga ritirata (TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 consid. 6).

6 / 7 4.Nella presente procedura, considerata la nullità della decisione impugnata, si giustifica di rinunciare alla riscossione della tassa di giustizia (art. 107 cpv. 2 CPC), e l'importo di CHF 1'500.00 versato dall'appellante quale anticipo delle spe- se (act. D.1) le va restituito. Essendo l'appello irricevibile in quanto tardivo (cfr. consid. 1) e non avendo l'appellante né chiesto l'accertamento della nullità della decisione – la quale è stata constatata d'ufficio – né sollevato una notificazione non corretta dell'atto impugnato, si giustifica inoltre non assegnare ripetibili. 5.Manifestamente inammissibile, l'appello può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).

7 / 7 La Prima Camera civile pronuncia: 1.L'appello è irricevibile. 2.È constata la nullità della decisione del 4 febbraio 2022 del Tribunale regionale Moesa (inc. 135.22.03). 3.Non si prelevano spese processuali, né di assegnano ripetibili. L'importo di CHF 1'500.00 anticipato dalla A._____ in liquidazione le è restituito. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

9