Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 5 ottobre 2023 N. d'incartoZK1 22 171 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter, presidente Cavegn e Moses Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller Via de la Grida 11, 6535 Roveredo GR contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari Via Alberto di Sacco 8, Casella postale 1036, 6501 Bellinzona Oggettoazione di divorzio unilaterale (spese giudiziarie) Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa del 01.09.2022, comuni- cata il 27.09.2022 (n. d'incarto 115-2019-22). Comunicazione9 ottobre 2023
2 / 19 Ritenuto in fatto: A.In data 23 agosto 2019 A._____ ha presentato al Tribunale regionale un'azione di divorzio non motivata nei confronti della coniuge B., con la quale ha postulato l'affidamento della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e diritto di visita paterno standard, proponendo di versare alla figlia un contributo alimentare di CHF 1'420.00 mensili, assegni familiari compresi, nonché chiedendo lo scioglimento del regime matrimoniale. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. B.All'udienza di conciliazione del 18 settembre 2019, le parti non hanno trovato un'intesa, per cui il Tribunale regionale ha assegnato al marito un termine di 30 giorni per presentare la motivazione scritta della petizione. C.In data 15 ottobre 2019 A. ha motivato la sua petizione di divorzio. Egli si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie richieste, aumentando però il contributo alimentare offerto in favore della figlia a CHF 1'626.00 mensili, oltre assegni familiari. D.Con risposta del 15 gennaio 2020 B._____ ha aderito al principio del divorzio e a buona parte delle proposte riguardanti la figlia, eccezion fatta per la durata dell'obbligo contributivo – da lei richiesto sino al termine della formazione adeguata della figlia e non solo sino alla maggiore età come offerto dal padre – e dell'importo a titolo di contributi arretrati sempre in favore della figlia. La moglie ha inoltre richiesto il versamento di un contributo alimentare in suo favore di CHF 1'000.00 mensili, nonché il pagamento dei contributi alimentari arretrati in suo favore e il versamento di CHF 750'000.00 per la liquidazione del regime matrimoniale. E.Con replica del 19 febbraio 2020 il marito ha sostanzialmente riconfermato la propria posizione, chiedendo però in tale sede l'affidamento della figlia e opponendosi al versamento di qualsiasi importo a titolo di contributi alimentari arretrati in favore di quest'ultima, a titolo di contributi alimentari per la moglie e arretrati, e a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Con duplica del 23 aprile 2020, la moglie ha ribadito la propria posizione. F.Terminata l'istruttoria, le parti hanno di comune accordo rinunciato al dibat- timento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni. G.Nel suo memoriale conclusivo del 19 maggio 2022 il marito ha anzitutto ri- proposto di regolare gli aspetti legati alla custodia e all'autorità parentale della fi-
3 / 19 glia, nonché al relativo diritto di visita, così come indicato in petizione. Egli ha inol- tre ridotto il contributo alimentare offerto in favore della figlia a CHF 890.00, asse- gni familiari compresi, e proposto un importo di CHF 5'350.00 a titolo di liquidazio- ne del regime matrimoniale. H.Con le conclusioni del 15 giugno 2022 la moglie ha ridotto, sulla base delle risultanze peritali, la pretesa a titolo di liquidazione del regime matrimoniale a CHF 257'959.00, aggiungendo anche l'importo di CHF 25'000.00 per la liquidazio- ne di una polizza terzo pilatro intestata al marito. I.Con decisione del 1° settembre 2022, comunicata con motivazione scritta (limitatamente ai dispositivi n. 14 e 15) il 27 settembre 2022, in sostanza il Tribu- nale regionale ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti, affidato la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, disciplinato il diritto di visita paterno, obbligato il marito a versare alla figlia un contributo alimentare di CHF 1'636.00 mensili, oltre assegni familiari, fino alla maggiore età, e CHF 6'440.85 a titolo di contributi arretrati, ha negato un contributo alimentare in favore della moglie, così come eventuali contributi arretrati, ha ordinato al marito di versare alla moglie CHF 100'000.00 a titolo di liquidazione del regime matrimonia- le e ha riconosciuto alla moglie l'importo di CHF 99'434.55 a titolo di conguaglio delle prestazioni previdenziali. Le spese processuali di complessivi CHF 10'655.80 (costituiti da CHF 6'000.00 di tassa di giustizia, CHF 1'240.00 di spese per l'ascolto della figlia e CHF 3'415.80 di spese peritali) sono state poste a carico dei coniugi in ragione di 1/3 al marito e 2/3 alla moglie, e quest'ultima è stata condannata a rifondere al marito l'importo forfetario di CHF 5'000.00 a titolo di ripetibili ridotte. L.Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato, in data 24 ottobre 2022 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale, chiedendone la riforma nel senso di porre le spese processuali pari a complessivi CHF 10'655.80 a carico dei coniugi in ragione di 1/7 al marito e 6/7 alla moglie e di condannare quest'ultima a rifondere al marito CHF 27'105.00 a titolo di ripetibili ridotte. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. M.Il reclamante ha tempestivamente versato l'anticipo delle spese di CHF 1'500.00, richiestogli dal Tribunale cantonale con decreto del 25 ottobre 2022.
4 / 19 N.In data 24 novembre 2022 (data del timbro postale), B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato la propria risposta al reclamo, postulando la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili. O.Con scritto del 25 novembre 2022 il Tribunale cantonale ha trasmesso per conoscenza al reclamante la risposta della resistente, informandolo del fatto che non fosse previsto un ulteriore scambio di scritti. P.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è ma- tura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.In merito all'ammissibilità del reclamo si osserva che la decisione sulle spese giudiziarie è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla relativa decisione finale, dove è pure previsto il dispositivo sulle spese. In tal caso l'impugnazione delle spese sottostà alla medesima via di ricorso (appello o reclamo) applicabile alla decisione finale (Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 1 ad art. 110 CPC). Giusta l’art. 110 CPC invece, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente – come nella presente fattispecie – è dato solo il rimedio del reclamo, da sollevare entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, il reclamo, in- terposto il 24 ottobre 2022, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione parzialmente motivata ed è pertanto tempestivo, così come è tempestiva la risposta del 24 novembre 2022 della resistente (art. 322 CPC). Si può dunque entrare nel merito del reclamo ammesso che questo sia sufficiente- mente motivato. 1.2.Competente per statuire in merito alla presente vertenza è la Prima Camera civile del Tribunale cantonale (artt. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] e 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.3.L'art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 1.4.L'atto di reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le
5 / 19 argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 3.2.2.1; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Ciò che non viene contestato o non viene sufficientemente motivato non deve essere esaminato dall'autorità di ricorso, ed è di principio valido, salvo si tratti di errori manifesti. Nelle procedure di reclamo il principio "iura novit curia" (art. 57 CPC) viene quindi relativizzato (Christoph Hurni, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, vol. 1, Berna 2012, n. 21 e 39 segg. ad art. 57 CPC). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). In concreto, il reclamante sostiene che la valutazione dell'insieme della procedura di divorzio operata dai giudici di prime cure per la ripartizione delle spese giudiziarie e per la fissazione delle spese ripetibili sarebbe arbitraria (act. A.1, III.b.1 segg.) – ciò che è un valido motivo di reclamo – e motiva l'impugnativa, sicché il presente gravame è ricevibile in ordine. In merito alla ricevibilità di alcune censure relative alla fissazione delle spese ripetibili si rinvia tuttavia ai consid. 4.3 seg. infra. 1.5.Dal profilo formale, giova rilevare che nella decisione impugnata i giudici di prime cure hanno anzitutto trattato la questione relativa alla motivazione scritta della decisione (act. B.1 consid. 1). Il Tribunale regionale ha in primo luogo osservato che solo il reclamante ha richiesto la motivazione scritta della decisione del 1° settembre 2022, "ma limitatamente ai dispositivi no 14 e 15" (act. B.1 consid. 1.1). Nonostante la legge sarebbe silente in merito alla facoltà di limitare la motivazione scritta della decisione a singoli punti del dispositivo, secondo il tribunale di prima istanza nulla impedirebbe di procedere in tal senso (act. B.1 consid. 1.1). Pertanto i giudici di prime cure hanno motivato il proprio giudizio limitatamente ai punti oggetto della richiesta del reclamante, e meglio al dispositivo n. 14 relativo alla determinazione e alla ripartizione delle spese processuali, e al dispositivo n. 15 concernente l'assegnazione delle spese ripetibili (act. B.1 consid. 1.1). Per quanto attiene ai restanti dispositivi n. 1-13, 16 e 17, il tribunale di prima istanza ha ritenuto che l'omessa richiesta di motivazione equivarrebbe a rinuncia all'impugnazione dei medesimi ex art. 239 cpv. 2 CPC (act. B.1 consid. 1.1).
6 / 19 Ora, nonostante la questione relativa alla motivazione scritta della decisione sia rimasta incontestata in questa sede (cfr. act. A.1 e A.2), per scrupolo di completezza a tal proposito occorre precisare quanto segue. 1.5.1. Giusta l'art. 239 cpv. 2 CPC la motivazione scritta di una decisione è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa. Secondo tale norma inoltre l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo. Il testo di legge non esclude, ma neppure consente espressamente la richiesta di una motivazione solo parziale della decisione (di altra opinione: Daniel Steck/Norbert Brunner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 239 CPC; Laurent Killias, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berna 2012, n. 17 ad art. 239 CPC). Occorre inoltre rilevare che il giudice ha la facoltà di limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni (art. 125 lett. a CPC) ed emettere decisioni parziali (art. 236 CPC). D'altra parte – conformemente a quanto previsto dalla massima dispositiva (art. 58 CPC) – le parti sono libere di impugnare una decisione motivata anche solo parzialmente. Non si comprende pertanto per quale ragione una parte non potrebbe chiedere la motivazione scritta di una decisione limitatamente a singoli punti del dispositivo, con conseguente passaggio in giudicato di quelli per cui non è stata richiesta la motivazione entro il termine di 10 giorni, per effetto della presunzione di rinuncia all'impugnazione ex art. 239 cpv. 2 seconda frase CPC. Si evidenzia inoltre che non si pone alcun problema neppure con riguardo al diritto di essere sentiti (art. 53 cpv. 1 CPC). In effetti, in casi come quello in esame – ove il termine per una richiesta di motivazione completa ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC è scaduto infruttuoso e la motivazione parziale richiesta è possibile anche da un punto di vista argomentativo – quest'ultima si giustifica altresì per ragioni di economia processuale, comportando un dispendio di lavoro ridotto. Ciò a maggior ragione, posto come in concreto oggetto della richiesta di motivazione del reclamante erano unicamente gli aspetti legati alla determinazione e alla ripartizione delle spese giudiziarie. 1.5.2. Di conseguenza, i giudici di prime cure hanno rettamente limitato la motivazione della decisione del 1° settembre 2022 ai dispositivi n. 14 e 15, come richiesto dal reclamante, mentre gli altri punti del dispositivo della decisione sono passati in giudicato. 1.5.3. Quanto alla questione a sapere se l'ammissibilità della motivazione solo parziale della decisione comporti una riduzione della tassa giudiziaria prevista al
7 / 19 dispositivo n. 18 della decisione non motivata del 1° settembre 2022 (act. TR IV.2; "In caso di decisione motivata la tassa di giustizia ammonta a CHF 12'000.- (anziché CHF 6'000.-)") o se sia possibile e ragionevole una suddivisione di tale riduzione, essa può rimanere indecisa. Infatti, nel caso in esame il Tribunale regionale ha espressamente rinunciato ad aumentare la tassa di giustizia inizialmente fissata a CHF 6'000.00 in CHF 12'000.00, proprio in ragione del fatto che la motivazione è stata richiesta solo limitatamente ai dispositivi n. 14 e 15 (act. B.1 consid. 3.2). 2.Nel giudizio impugnato, dopo aver esposto le norme e la dottrina in materia di ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie (act. B.1 consid. 2), i giudici di prime cure hanno anzitutto osservato che l'importo complessivo degli oneri processuali ammonterebbe a CHF 10'655.80 (act. B.1 consid. 3.1). Il tribunale di prima istanza ha quindi suddiviso tali spese in ragione di 1/3 a carico del reclamante e 2/3 a carico della resistente (act. B.1 consid. 3.3). Ciò è stato ritenuto corretto ed equo in considerazione del maggiore grado di soccombenza della resistente (act. B.1 consid. 3.3). Nello specifico, le domande della resistente rimaste disattese – segnatamente il contributo alimentare in suo favore, l'importo richiesto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, l'aggiunta in sede di conclusioni della pretesa relativa al terzo pilastro del reclamante – rispetto a quelle non accolte del reclamante – la pretesa a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, l'importo definitivo del contributo alimentare in favore della figlia e i relativi contributi arretrati – sarebbero tali da giustificare una suddivisione delle spese processuali in base all'equità in ragione di 1/3 e 2/3 (act. B.1 consid. 3.3). Infine, il tribunale di prima istanza ha precisato che tale suddivisione non può essere frutto di meri calcoli matematici in merito al grado percentuale di soccombenza delle parti, ma deve piuttosto basarsi sulla valutazione della procedura di divorzio e della decisione finale nel loro insieme (act. B.1 consid. 3.3). Per quanto riguarda invece la fissazione delle spese ripetibili, il Tribunale regionale ha ritenuto che a fronte di una nota d'onorario del patrocinatore legale del reclamante di complessivi CHF 33'008.35, la resistente avrebbe dovuto versargli l'importo forfetario di CHF 5'000.00 a titolo di ripetibili ridotte (act. B.1 consid. 4). I giudici di prime cure hanno ritenuto di aver un maggior margine d'apprezzamento, non essendo possibile in concreto effettuare un controllo dettagliato della menzionata nota professionale e neppure un esame dell'adeguatezza del totale delle ore conteggiate (act. B.1 consid. 4). Il tribunale di prima istanza ha inoltre precisato che le ore relative alla procedura cautelare figuranti nel descrittivo non andrebbero considerate, poiché il reclamante avrebbe ritirato l'istanza di adozione di misure cautelari per quanto riguarda la custodia
8 / 19 della figlia, e in merito alla questione dell'abitazione coniugale sarebbe passata in giudicato la relativa decisione cautelare, con cui il Tribunale regionale avrebbe respinto la richiesta del reclamante (act. B.1 consid. 4). Inoltre, l'importo di CHF 7'500.00 (pari all'1% di CHF 750'000.00) preteso dal reclamante a titolo di supplemento sul valore della causa non potrebbe essere riconosciuto in quanto l'eventuale importo litigioso ammonterebbe in sostanza a CHF 100'000.00 (act. B.1 consid. 4). Infine, a prescindere dalla tariffa oraria applicata, anche le spese andrebbero in ogni caso stabilite seguendo i noti criteri della giurisprudenza cantonale (act. B.1 consid. 4). Il tribunale di prima istanza ha proseguito esponendo alcune considerazioni riguardo alla situazione reddituale delle parti e alla durata dell'obbligo contributivo del reclamante, ciò che a maggior ragione giustificherebbe di fissare in CHF 5'000.00 l'importo dovuto a titolo di ripetibili ridotte. Pertanto tale indennità sarebbe equa e conforme a quanto previsto dall'art. 107 CPC (act. B.1 consid. 4.1). 3.Il reclamante contesta anzitutto la ripartizione delle spese processuali. Egli non ne mette invece in discussione l'ammontare. A suo avviso, la valutazione dell'insieme della procedura di divorzio operata dai giudici di prime cure per la ripartizione degli oneri processuali sarebbe arbitraria (act. A.1, III.b.1). Il reclamante ha proseguito, passando in rassegna i temi oggetto della decisione di divorzio. Nello specifico, la resistente sarebbe soccombente per quanto riguarda il principio del divorzio, posto come in sede di conciliazione si sarebbe opposta a torto al divorzio e solo in corso di causa avrebbe mutato la sua domanda (act. A.1, III.b.1.a). Essa sarebbe soccombente anche per quanto riguarda il contributo alimentare in suo favore, non essendole stati riconosciuti i CHF 1'000.00 mensili per tempo indeterminato, pari a ca. CHF 120'000.00, da lei postulati (act. A.1, III.b.1.b). Lo stesso ragionamento varrebbe anche per l'importo di CHF 8'092.20 rivendicato dalla resistente a titolo di contributi alimentari arretrati (act. A.1, III.b.1.c). In merito allo scioglimento e alla liquidazione del regime matrimoniale, a fronte dei CHF 750'000.00 richiesti dalla resistente in sede di risposta e duplica, il Tribunale regionale le avrebbe riconosciuto solo CHF 100'000.00, sicché essa sarebbe soccombente nella misura dell'86.7% (act. A.1, III.b.1.d). Inoltre la pretesa avanzata dalla resistente di CHF 25'000.00 a conguaglio di una polizza terzo pila- tro intestata al reclamante sarebbe stata respinta, sicché su tale aspetto essa sarebbe risultata soccombente (act. A.1, III.b.1.e). Lo stesso varrebbe per la durata dell'obbligo contributivo del reclamante nei confronti della figlia, postulato dalla resistente anche dopo il raggiungimento della maggiore età (act. A.1, III.b.1.f). Circa la domanda volta al versamento di contributi alimentari arretrati in favore della figlia, a fronte dei CHF 7'550.75, oltre accessori, richiesti dalla
9 / 19 resistente, il Tribunale regionale ne avrebbe riconosciuti solo CHF 6'440.85, senza accessori, sicché essa risulterebbe parzialmente soccombente nella misura del 15% (act. A.1, III.b.1.g). Infine, per quanto riguarda l'ammontare del contributo alimentare in favore della figlia, il reclamante ritiene di essere parzialmente soccombente nella misura del 45%, poiché rispetto ai CHF 890.00 da lui offerti, il tribunale di prima istanza ne avrebbe riconosciuti CHF 1'636.00 (act. A.1, III.b.1.h). In conclusione, la resistente sarebbe risultata soccombente nella misura dell'87.22%, posto come a fronte di richieste pari a totali CHF 903'092.20 ne avrebbe ottenuti solo CHF 115'392.85 (act. A.1, III.b.1.i). Pertanto, le spese processuali sarebbero da porre a carico dei coniugi in ragione di 1/7 al marito e 6/7 alla moglie (act. A.1, III.b.1.i). 3.1.In procedura civile la ripartizione delle spese giudiziarie è retta dal cosiddet- to principio di soccombenza, il quale si fonda sulla presunzione che la parte che ha perduto la causa ha cagionato i relativi costi processuali (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 106 CPC). L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente. Mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli artt. 107 e 108 CPC prevedono delle eccezioni a tale principio di soccombenza. Tra queste eccezioni rientrano le cause del diritto di famiglia, in cui il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'art. 107 CPC è una norma dispositiva, in virtù della quale il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento non solo in merito alla ripartizione delle spese, ma anche al quesito pregiudiziale se intende deviare dai principi di ripartizioni delle spese prescritti all'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPC). 3.2.Il giudice può dunque prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad una logica di vittoria e sconfitta (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali. 3.3.In concreto, occorre anzitutto rilevare che la tesi della resistente, secondo cui il reclamante avrebbe violato il suo obbligo di motivazione in punto alla questione della ripartizione delle spese processuali (act. A.2, II.1 seg.), non può essere condivisa. In effetti, come esposto al consid. 3 supra, il reclamante si è
10 / 19 sufficientemente confrontato con le motivazioni contenute nella decisione impugnata in merito alla ripartizione delle spese (act. B.1 consid. 2 segg.), sicché sarebbe errato ritenere che il reclamo violi nel suo complesso le esigenze di motivazione. Ne discende che – come già esposto in precedenza (cfr. supra consid. 1.4) – l'impugnativa è ricevibile in ordine, eccezion fatta per i consid. 4.3 seg. infra. Ora, la ripartizione delle spese processuali va stabilita secondo equità, tenendo conto delle otto tematiche oggetto della procedura di prima istanza, ossia: il principio del divorzio, l'autorità parentale e la custodia della figlia, la regolamentazione dei diritti di visita, la fissazione del contributo alimentare per la figlia, del contributo alimentare per il coniuge e la liquidazione del regime dei beni, nonché la suddivisione dell'avere di previdenza professionale. Occorre quindi passare in rassegna ed esaminare le singole tematiche. Pacifico è stato in prima istanza il principio del divorzio, ciò in ogni caso a partire dalla risposta del 15 gennaio 2020, con cui la resistente vi ha aderito (act. TR I.3). A tal proposito, ci si limita ad osservare che le affermazioni del reclamante espresse in sede di reclamo, secondo cui: "In sede di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale Regionale Moesa, la moglie si era opposta senza alcun fondamento legale al divorzio. In prosieguo di procedura, ha invece mutato domanda di causa. Si può quindi parlare di soccombenza della moglie già a questo proposito" (act. A.1, III.b.1.a), sono irrilevanti e in ogni caso infondate, come si vedrà anche in seguito. Tra le parti vi è inoltre sempre stata un'intesa anche in merito all'esercizio congiunto dell'autorità parentale (act. TR I.1-7). Per quanto riguarda poi la custodia sulla figlia, se in un primo momento le parti erano d'accordo di attribuirla alla madre, successivamente, in sede di replica il reclamante ha chiesto di ottenerne la custodia esclusiva (act. TR I.4). Tuttavia in sede di conclusioni le parti hanno nuovamente raggiunto un accordo su tale punto, riconfermando le loro domande iniziali (act. TR I.1-7). Ciò vale anche per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del genitore senza custodia parentale (act. TR I.1-7). In merito al contributo alimentare per la figlia e i contributi arretrati, occorre rilevare che in sede di conclusioni il reclamante ha ridotto il contributo inizialmente offerto di CHF 1'420.00 mensili a CHF 890.00 mensili, da versare retroattivamente dal 5 settembre 2019, sino alla maggiore età (act. TR I.1 e I.6). Dal canto suo, la resistente ha invece postulato in sede di conclusioni quanto inizialmente richiesto, ossia il versamento di CHF 1'626.00 anche dopo la maggiore età e sino al termine della formazione adeguata della figlia, e di CHF 7'250.75, oltre interessi del 5 %, a titolo di contributi alimentari arretrati
11 / 19 (act. TR I.3 e I.7). Su tale aspetto, il Tribunale regionale ha condannato il padre a corrispondere un contributo alimentare per la figlia di CHF 1'636.00 mensili, da versare solo sino alla maggiore età, e a pagare CHF 6'440.85 a titolo di contributi alimentari arretrati, accogliendo in sostanza quanto richiesto dalla resistente. Per quanto riguarda inoltre il contributo alimentare per il coniuge e i relativi arretrati, il reclamante ha sempre sostenuto di non dovere alcunché in favore della resistente (act. TR I.1, I.2, I.4, I.6). Quest'ultima ha invece postulato il versamento di un contributo in suo favore di CHF 1'000.00 mensili e CHF 8'092.00, oltre interessi al 5 %, a titolo di contributi alimentari arretrati (act. TR I.3, I.5, I.7). I giudici di prime cure hanno negato un contributo alimentare in favore della resistente, così come eventuali contributi alimentari arretrati, respingendo quanto da essa postulato. Quanto alla liquidazione del regime dei beni, si osserva che in sede di conclusioni il reclamante ha ritenuto, sulla base delle risultanze peritali, di dover versare alla resistente l'importo di CHF 5'350.00, nonostante in precedenza non si fosse offerto di versarle alcunché a questo titolo (act. TR I.2, I.4, I.6). Dal canto suo, la resistente, dopo aver preso atto delle risultanze della perizia, ha ridotto la sua pretesa per quanto riguarda l'abitazione coniugale da CHF 750'000.00 a CHF 257'959.00, postulando inoltre il versamento di CHF 25'000.00 per la liquida- zione di una polizza assicurativa terzo pilastro presso Generali Assicurazioni (act. TR I.3, I.5, I.7). A tal proposito, il tribunale di prima istanza ha condannato il reclamante a versare alla resistente l'importo complessivo di CHF 100'000.00 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, contrariamente a quanto da lei richiesto. Infine, tra le parti vi è sempre stata un'intesa in merito alla suddivisione dell'avere di previdenza professionale giusta gli artt. 122 e 123 CC (act. TR I.1-7). 3.4.Oggetto della procedura di divorzio sono quindi gli otto aspetti elencati in precedenza (cfr. supra consid. 3.3). Come visto, di questi otto le parti erano d'accordo – quantomeno in sede di conclusioni – su cinque aspetti, ossia sul principio del divorzio, sugli aspetti non patrimoniali relativi agli interessi della figlia quali l'autorità parentale, la custodia e la regolamentazione dei diritti di visita, e sulla suddivisione dell'avere di previdenza professionale. Su tali punti la resistente non può quindi essere ritenuta soccombente per intero e le spese sono piuttosto da ripartire secondo equità, in ragione di metà ciascuno. Per quanto riguarda i restanti tre temi litigiosi, si osserva anzitutto che in merito al contributo alimentare per il coniuge, la resistente è risultata soccombente per intero. In merito poi alla liquidazione del regime dei beni, la resistente è risultata in gran parte soccombente, mentre che riguardo alla fissazione dei contributi di mantenimento per la figlia essa è risultata soccombente solo in minima parte. Ne discende pertanto una ripartizione delle spese secondo equità, in ragione di 1/3 a carico del
12 / 19 marito e 2/3 a carico della moglie, come rettamente ritenuto dal Tribunale regionale. Si precisa inoltre che con l'impugnativa il reclamante tenta di calcolare nel dettaglio in quale percentuale il Tribunale regionale avrebbe accolto le sue domande rispetto a quelle della resistente. In particolare, egli calcola in maniera esatta gli importi relativi a ogni singolo punto litigioso, rispettivamente li somma, giungendo alla conclusione che la resistente sarebbe risultata soccombente nella misura dell'87.22%, posto come a fronte di domande pari a totali CHF 903'092.20 ne avrebbe ottenuti solo CHF 115'392.85 (act. A.1, III.b.1). In ragione di quanto visto in precedenza, la tesi del reclamante non può essere seguita, non corrispondendo al corretto procedere per la ripartizione delle spese. Infatti, nonostante tale ripartizione sia retta dal cosiddetto principio di soccombenza per quanto riguarda gli aspetti di natura economica di procedure di diritto della famiglia, in tale ambito del diritto – soprattutto nelle procedure di prima istanza – la ripartizione non può essere calcolata sulla base di criteri puramente matematici (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). A giusta ragione, nella prassi viene pertanto fatto uso di tale margine di libertà, come nel caso concreto. In effetti si ribadisce che in tali fattispecie il giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. supra consid. 3.1 seg.). 3.5.Riguardo all'affermazione del reclamante, secondo cui: "Vero che il reclamante è risultato soccombente in una sola procedura cautelare. Ma questo aspetto, con riguardo alla procedura di merito, è assolutamente secondario e non gli si può ascrivere il peso specifico preteso dalla prima istanza" (act. A.1, III.b.1.i), ci si limita ad osservare che tale considerazione è irrilevante, poiché in ogni caso i giudici di prime cure hanno tenuto conto dell'esito della procedura cautelare solo in relazione alle spese ripetibili (act. B.1 consid. 4), e non per la ripartizione degli oneri processuali (act. B.1 consid. 3.3). 3.6.Tenuto conto di tutto quanto precede, secondo equità è da ritenere adeguato ripartire le spese processuali, fissate in complessivi CHF 10'655.80, in ragione di 1/3 a carico del reclamante e 2/3 a carico della resistente, come ritenuto dai giudici di prime cure. Ne segue che su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso. 4.Infine, il reclamante lamenta un'errata ripartizione delle ripetibili, così come ne contesta l'ammontare assegnatogli (act. A.1, III.b.2). A suo parere, le considerazioni del tribunale di prima istanza sarebbero arbitrarie, non tenendo debitamente conto dell'effettivo dispendio che la procedura di divorzio avrebbe
13 / 19 causato, né della manifesta soccombenza preponderante della resistente nella misura dell'87% (act. A.1, III.b.2). Per quanto riguarda il dispendio di patrocinio sostenuto, nonostante l'assenza di una nota dettagliata, il reclamante è dell'avviso che il Tribunale regionale era tuttavia "in possesso della cartella del suo patrocinatore", sicché avrebbe avuto tutti gli elementi per decidere con cognizione di causa (act. A.1, III.b.2). In ogni caso, l'importo forfetario di CHF 5'000.00, corrispondendo a non più di 18 ore di lavoro, sarebbe insufficiente rispetto alle effettive ore di lavoro investite (act. A.1, III.b.2). In effetti, la procedura sarebbe durata oltre tre anni e avrebbe comportato tutta una serie di passi procedurali – che il reclamante elenca, precisando il relativo dispendio orario per ogni singolo passo – per un dispendio di lavoro totale minimo di 70 ore e 30 minuti (act. A.1, III.b.2). In conclusione, egli ritiene che il Tribunale regionale avrebbe dovuto riconoscergli CHF 19'035.00 di onorario pari a un dispendio orario in almeno 70 ore e 30 minuti a una tariffa oraria di CHF 270.00, CHF 571.05 di cancelleria pari a un supplemento spese forfettario del 3% e CHF 7'500.00 di supplemento sul valore della causa pari all'1% del valore litigioso di CHF 750'000.00, per un totale di CHF 27'105.00 a titolo di ripetibili ridotte (act. A.1, III.b.3). In sede di reclamo, il reclamante non ha più formulato alcuna esplicita richiesta in merito all'importo relativo all'IVA, che è pertanto rimasto incontestato. Dal canto suo, la resistente ritiene anzitutto che la controparte non si sarebbe confrontata con la motivazione della decisione impugnata, in particolare per quanto riguarda l'applicazione da parte dei giudici di prime cure della ripartizione secondo equità ex art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, sicché il reclamo andrebbe su tale punto dichiarato irricevibile (act. A.2, II.3). Essa osserva poi che il reclamante non avrebbe contestato né l'assenza di un accordo sulla tariffa oraria tra patrocinato e patrocinatore, né l'assenza di una nota dettagliata (act. A.2, II.4). Pertanto i giudici di prime cure non sarebbero tenuti a ricostruire l'attività svolta dal patrocinatore di controparte sulla base della sua "cartella" (act. A.2, II.4). Infine, la resistente passa in rassegna alcuni dei "passi procedurali" elencati dal reclamante (act. A.2, II.5). Nello specifico, la voce relativa alla "procedura a protezione dell'unione coniugale (11.5 h)" non andrebbe considerata, poiché i giudici di prime cure avrebbero statuito in merito a tale procedura e alle relative spese giudiziarie con il dispositivo n. 16, passato in giudicato (act. A.2, II.5). Neppure la voce relativa alle "due procedure cautelari con udienze" andrebbe considerata, poiché il reclamante avrebbe ritirato l'istanza di misure cautelari per quanto riguarda la custodia della figlia, e in merito alla questione dell'abitazione coniugale sarebbe passata in giudicato la decisione cautelare, con cui il Tribunale regionale si sarebbe espresso anche in merito alle relative spese giudiziarie (act. A.2, II.5). Infine per quel che
14 / 19 riguarda la voce "Esperimento perizia con sopralluogo (5.5 h)", non sarebbe chiaro a cosa essa si riferisca, non essendo l'attività peritale stata svolta dal patrocinatore del reclamante e considerato come le relative spese sarebbero state conteggiate dal Tribunale regionale nelle spese processuali (act. A.2, II.5). 4.1.In concreto, per quanto riguarda la contestata ripartizione delle spese ripetibili trova applicazione quanto precedentemente esposto in merito alla ripartizione delle spese processuali (cfr. supra consid. 3 segg.), sicché non occorre approfondire oltre la questione. Pertanto su tale punto la doglianza della resistente non può essere condivisa ed essa è tenuta a corrispondere al reclamante a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza 1/3 dell'importo totale dovuto, conformemente al metodo della compensazione delle quote (su tale metodo cfr. TC GR ZK1 14 115 del 17.9.2015 consid. 15b). 4.2.In merito all'ammontare delle spese ripetibili, si osserva anzitutto che con nota d'onorario del 19 maggio 2022 il rappresentante del reclamante ha fatturato complessivi CHF 33'008.35, corrispondenti a CHF 52.00 per le trasferte, CHF 3'724.00 per le spese di scritturazione e cancelleria, CHF 203.40 per i disborsi postali, CHF 50.00 per il telefono e CHF 84.00 per fax e e-mail, CHF 19'035.00 di onorario, CHF 7'500.00 di supplemento sul valore della causa e CHF 2'359.95 di IVA (act. TR VII.1). Nello specifico, l'importo di CHF 19'035.00 di onorario equivale a 70 ore e 30 minuti di lavoro fatturati alla tariffa oraria di CHF 270.00, e corrisponde a quanto svolto per l'"apertura incarto; conferenze e conferenze telefoniche con cliente; studio situazione di fatto e di diritto; sopralluo- go; corrispondenze con cliente, controparte, TRM; allegati di causa (PUC, princi- pale, cautelari); esame e verifica allegati di causa di controparte; preparazione udienze; udienze; procedura peritale; trasferte; memoria scritta" (act. TR VII.1). A tal proposito, si rammenta che il Tribunale regionale ha ritenuto che non fosse possibile basarsi su tale nota d'onorario poiché "[...] dalla menzionata nota professionale non è possibile effettuare un controllo dettagliato nonché una valutazione circa l'adeguatezza del totale delle ore conteggiate [...]" (act. B.1 consid. 4). In effetti la mera indicazione dell'importo complessivo di CHF 19'035.00 di onorario – senza il dettaglio del dispendio orario per le singole prestazioni svolte – non può essere ritenuta sufficiente, considerata la complessità, l'estensione e la lunga durata della procedura di divorzio di prima istanza. Di conseguenza, il Tribunale regionale ha rettamente fissato l'ammontare delle ripetibili fondandosi sul proprio margine d'apprezzamento, ciò che il reclamante neppure contesta. Pertanto infondato è pure il rimprovero del reclamante, secondo cui il Tribunale
15 / 19 regionale avrebbe dovuto stabilire il dispendio di patrocinio sostenuto in base alle informazioni contenute nella "cartella del suo patrocinatore". 4.3.Per quanto riguarda il preteso dispendio orario di almeno 70 ore e 30 minuti e la tariffa oraria di CHF 270.00 applicata dal reclamante, si osserva quanto segue. In primo luogo, quanto all'affermazione del reclamante, secondo cui le ripetibili assegnategli dal Tribunale regionale corrisponderebbero a un dispendio orario di ca. 18 ore (CHF 5'000.00 / CHF 270.00), occorre rammentare che l'importo di CHF 5'000.00 è stato riconosciuto a titolo di ripetibili ridotte. Il reclamante non tiene pertanto conto del fatto che tale importo corrisponde unicamente ad 1/3 dell'importo totale dovuto a titolo di spese ripetibili. Inoltre, quanto alla tariffa oraria di CHF 270.00 applicata dal reclamante nella sua nota d'onorario del 19 maggio 2022 e nei calcoli effettuati in sede di reclamo (act. TR VII.1; act. A.1), si osserva che dagli atti non emerge alcun accordo sull'onorario che preveda una tariffa oraria, sicché conformemente alla prassi del Tribunale cantonale in concreto trova applicazione la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii; cfr. art. 3 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), contrariamente a quanto preteso dal reclamante. In secondo luogo, per quanto attiene ai "passi procedurali" elencati dal reclamante in sede di reclamo – con relativo dettaglio del dispendio orario per ogni singolo passo (act. A.1, III.b.2) – si osserva che tali allegazioni costituiscono dei nova che non possono essere qui presi in considerazione siccome mai evocati in prima istanza (art. 326 cpv. 1 CPC). Ora, quand'anche esse fossero ammissibili, tali allegazioni nulla muterebbero alla conclusione a cui sono giunti i giudici di prime cure. In effetti, vero è che di principio per questioni di correttezza, soprattutto di trasparenza e chiarezza, il giudice dovrebbe fissare l'indennità di spese ripetibili precisando le ore, la tariffa oraria e i supplementi, quali l'IVA e spese, riconosciuti. Tuttavia, l'importo forfetario di complessivi CHF 5'000.00 fissato dal Tribunale regionale a titolo di spese ripetibili a una tariffa oraria di CHF 240.00 e comprensivo anche degli usuali supplementi per le spese e l'IVA, va considerato adeguato in ragione della natura della procedura di divorzio in oggetto. Peraltro, specificatamente all'obiezione del reclamante in merito alla mancata considerazione delle ore relative alle "due procedure cautelari con udienze (10h)" (act. A.1, III.b.2), si osserva che essa, oltre che irricevibile per le ragioni summenzionate e per la violazione dell'onere di motivazione ex art. 321 cpv. 1 CPC, sarebbe in ogni caso da respingere nel merito. In effetti, come rettamente
16 / 19 ritenuto dai giudici di prime cure (act. B.1 consid. 4), quanto svolto nell'ambito della procedura cautelare non può essere riconosciuto, giacché il reclamante ha ritirato l'istanza di adozione di misure cautelari per quanto riguarda la custodia della figlia (act. TR XII.5), e in merito alla questione dell'abitazione coniugale è passata in giudicato la decisione cautelare dell'11 marzo 2021, con cui il Tribunale regionale si è espresso anche in merito alle relative spese giudiziarie (act. TR XII.13; cfr. act. B.1 consid. 4). 4.4.Per quanto attiene all'importo di CHF 7'500.00 preteso dal reclamante a titolo di supplemento sul valore della causa, occorre rilevare che pure su tale aspetto egli non si è sufficientemente confrontato con la decisione impugnata – con cui i giudici di prime cure hanno negato tale supplemento in quanto il valore della causa ammonterebbe in sostanza a CHF 100'000.00 (act. B.1 consid. 4) – violando pertanto l'onere di motivazione ex art. 321 cpv. 1 CPC. Ne discende che su tale aspetto il reclamo è irricevibile. Tale obiezione andrebbe in ogni caso respinta nel merito, poiché dagli atti non emerge alcuna prova di un accordo tra il reclamante e il suo rappresentante legale in merito al citato supplemento sul valore della causa. Peraltro occorre rilevare che giusta l'art. 3 cpv. 4 cifra 1 OOA è consuetudine non applicare alcun supplemento sul valore della causa o applicarne uno ridotto in procedure per lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate, fintantoché l'azione non si riferisce a prestazioni che i coniugi, rispettivamente i partner fanno valere personalmente l'uno contro l'altro, come è qui il caso. 4.5.Per inciso, si osserva che i giudici di prime cure hanno poi fondato a torto il proprio ragionamento relativo alla fissazione delle ripetibili anche sulle condizioni economiche del marito e sull'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC (act. B.1 consid. 4.1). A tal proposito occorre rilevare che il Tribunale regionale confonde i principi applicabili alla ripartizione delle spese giudiziarie con quelli relativi alla fissazione dell'indennità di spese ripetibili. Vero è che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può ripartire discrezionalmente le spese tenendo conto delle rispettive forze finanziarie dei coniugi (cfr. ad es. TC GR ZK1 20 121 del 24.11.2021 consid. 8), tuttavia l'ammontare dell'indennità di spese ripetibili – da fissare qualora il coniuge vincitore sia stato rappresentato professionalmente, come in concreto – va calcolato in base al dispendio temporale cagionato al rappresentante legale. Tali principi sono regolati dall'art. 105 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 96 CPC, rispettivamente, nel Cantone dei Grigioni, dall'Ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA). Qualora le parti non presentino una nota d'onorario, il giudice stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili
17 / 19 conformemente a quanto previsto dagli artt. 2 segg. OOA. Successivamente, in caso di soccombenza parziale reciproca tra le parti, le spese ripetibili vanno ridotte in base alla proporzione della ripartizione delle spese processuali, applicando il metodo della compensazione delle quote (su tale metodo cfr. TC GR ZK1 14 115 del 17.9.2015 consid. 15b). 4.6.Visto quanto precede, è da ritenere adeguato assegnare al reclamante l'importo forfetario di CHF 5'000.00 a titolo di ripetibili ridotte, come ritenuto dal Tribunale regionale. Di conseguenza anche su tale punto il reclamo è destinato all'insuccesso. 5.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la decisione del Tribunale regionale del 1° settembre 2022, comunicata con motivazione scritta (limitatamente ai dispositivi n. 14 e 15) il 27 settembre 2022, confermata. 6.1.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 1'500.00. Poiché in sede di reclamo il marito è risultato integralmente soc- combente, la tassa di giustizia dev'essere posta nella medesima misura a suo ca- rico (art. 106 cpv. 1 CPC). Questa viene posta in compensazione con il medesimo importo di CHF 1'500.00 versato dal reclamante quale anticipo delle spese (act. D.1). 6.2.Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La resistente nella propria risposta ha prote- stato le ripetibili (act. A.2), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribu- nale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria me- diana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto con- to del dispendio causatogli in sede di reclamo e della complessità del caso, si ri- tiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 5 ore di lavoro. Alla luce di ciò,
18 / 19 alla resistente va pertanto riconosciuto l'importo di complessivi CHF 1'331.15 (IVA e spese incluse). Il reclamante è quindi tenuto a corrispondere il predetto importo alla resistente. 7.Per quanto concerne il rimedio giuridico ammissibile avverso la presente decisione, va evidenziato che nei reclami in merito alle spese il valore litigioso, da determinare in virtù dell'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, non si basa sul valore litigioso della questione di merito, ma su quello delle spese contestate (TF 4A_693/2012 del 17.1.2013 consid. 1.1; cfr. eccezione DTF 137 III 47). In concreto si tratta quindi di una decisione con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.00, contro cui è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF.
19 / 19 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico di A._____ e viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui versato. 3.A._____ è condannato a rifondere a B._____ CHF 1'331.15 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: