Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2022 136
Entscheidungsdatum
05.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 05 ottobre 2022 N. d'incartoZK1 22 136 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneBergamin, presidente Moses e Hubert Bensbih, attuaria PartiA._____ appellante patrocinata dall'avv. Diego F. Schwarzenbach Via Maistra 7, Postfach 74, 7500 St. Moritz contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Michele Micheli Nievergelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan Oggettomisure cautelari Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Bernina, giudice unico, del 05.08.2022, comunicata l'11.08.2022 (no. d'incarto 135-2022-43) Comunicazione06 ottobre 2022

2 / 16 Ritenuto in fatto: A.B._____ è proprietaria del fondo n. F._____ del Registro fondiario di C., su cui sorge lo stabile n. H.. Sul suo lato sud, tale fondo confina con la particella vicina n. E._____ del Registro fondiario di C., di proprietà dell'A., su cui sorge l'edificio n. I., una casa d'abitazione con una stal- la. Tra gli edifici n. H. e n. I._____ si trova una strada pedonale e carrabile, raccordata alla via pubblica, di circa 2.45 m di larghezza e parte del fondo n. F._____ dell'B.. B.Il 18 febbraio 2020 l'A. ha ottenuto dalla competente autorità del Co- mune di C._____ una licenza edilizia in base ad un progetto di costruzione elabo- rato dall'architetto D., per ristrutturare e trasformare lo stabile n. I. on- de ricavarne dei nuovi appartamenti. Successivamente, l'A._____ ha notificato una modifica del progetto edilizio elaborata dall'architetto G., che è stata appro- vata dall'autorità competente in data 30 novembre 2021. C.Con istanza del 20 marzo 2022, l'B. ha chiesto al Tribunale regionale Bernina, sia in via superprovvisionale che in via cautelare, di intimare all'A._____ il divieto di iniziare i lavori sul fondo n. E._____ e, in via subordinata, di intimare all- 'A._____ l'obbligo di sospendere i lavori su tale fondo qualora essi fossero già ini- ziati, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP e con protesta di tasse, spese e ripetibili. In data 21 marzo 2022, il giudice del Tribunale regionale ha intimato in via supercautelare all'A._____ il divieto di iniziare i lavori di costruzione su tutto il perimetro nord del fondo n. E., rispettivamente l'immediata sospensione dei lavori qualora essi fossero già iniziati. D.Invitata a presentare osservazioni scritte, l'A. ha proposto il 2 maggio 2022 di respingere l'istanza cautelare, protestando tasse, spese e ripetibili. Su ri- chiesta di parte, con disposizione ordinatoria del 19 maggio 2022 il giudice del Tribunale regionale ha concesso all'B._____ un termine di dieci giorni per presen- tare una presa di posizione spontanea. In seguito alla richiesta di proroga del sud- detto termine, con ordinanza del 1° giugno 2022 il giudice di prime cure ha reso edotte le parti che non avrebbe emanato una decisione prima dello scadere di die- ci giorni da tale data, sicché eventuali inoltri spontanei resi entro tali termini avreb- bero potuto essere presi in considerazione. In una replica spontanea del 13 giu- gno 2022, l'B._____ ha ribadito le proprie richieste. Con scritto del 6 luglio 2022, l'A._____ ha chiesto l'esclusione dal diritto di tale replica spontanea. E.Statuendo con decisione cautelare del 5 agosto 2022, comunicata l'11 agosto 2022, il giudice del Tribunale regionale ha così deciso:

3 / 16 1.a) L'istanza è parzialmente accolta. b) A parte avversa viene pertanto intimato il divieto di iniziare i lavori di costruzione su tutto il perimetro nord del fondo particella no. E._____ del Registro fondiario di C._____ nonché di eseguire lavori sul resto del fondo per quanto essi coinvolgano il fondo della richiedente. c) Il divieto viene emanato dietro comminatoria delle conseguenze penali secondo l'art. 292 CP in caso di mancata ottemperanza. 2.A parte richiedente viene assegnato un termine di 40 giorni per pro- muovere la causa di merito, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine. 3.a) Le spese giudiziarie di CHF 4'000.00 (tassa di giustizia) sono addossa- te a parte avversa e devono essere pagate, dedotto l'anticipo già pa- gato da parte richiedente di CHF 1'000.00 al Cantone dei Grigioni, Amministrazione delle finanze, 7000 Coira. b) Parte avversa paga a alla richiedente l'importo di CHF 5'000.00 a titolo di ripetibili. Inoltre, parte avversa rifonde a parte richiedente l'anticipo alle spese processuali da questa versato di CHF 1'000.00. 4.[mezzi di impugnazione] 5.[comunicazioni] F.Avverso tale decisione, in data 25 agosto 2022 (data del timbro postale), l'A._____ (in seguito: appellante) ha presentato appello al Tribunale cantonale, chiedendo che, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la decisio- ne impugnata venga annullata e riformata nel senso di respingere l'istanza del 20 marzo 2022, con protesta di tasse, spese e ripetibili. G.Con risposta del 9 settembre 2022, l'B._____ (in seguito: appellata) ha po- stulato la reiezione dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale regio- nale, protestando tasse, spese e ripetibili. H.Informato dello scritto del 19 settembre 2022, con cui il patrocinatore dell'- appellata ha prodotto la sua nota d'onorario, in data 21 settembre 2022 il rappre- sentante legale dell'appellante ha prodotto a sua volta la nota d'onorario e nel con- tempo contestato quella emessa dalla controparte. Con scritto del 3 ottobre 2022 il patrocinatore dell'appellata ha, a sua volta, contestato le affermazioni della con- troparte e confermato la nota d'onorario prodotta. I.L'appellante ha provveduto a versare tempestivamente l'anticipo delle spe- se richiesto pari a CHF 3'000.00. Sono stati acquisiti gli atti della procedura di pri- ma istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto:

4 / 16 1.1.1. Contro decisioni finali in materia di provvedimenti cautelari dei tribunali re- gionali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere interposto appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), a condizione che il valore litigioso sia di al- meno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso è determinato dagli ultimi petiti delle parti nella procedura di prima istanza (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, vol. I, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 30 ad art. 308 CPC). Non sono computati gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione del- la decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate (art. 91 cpv. 1 CPC). Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accor- dano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (art. 91 cpv. 2 CPC). Le controversie in materia di rapporti di vicinato – segnatamente la domanda volta all'iscrizione di una servitù di passo – sono contenziosi di carattere patrimoniale (DTF 52 II 292 consid. 1; 45 II 402 consid. 1; Francesco Trezzini, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 31 (v) ad art. 91 CPC; Peter Diggelmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schwei- zerische Zivilprozessordnung Kommentar, Art. 1‒196 ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 39 ad art. 91 ZPO). Laddove la contestazione riguarda l'esistenza della servitù – e non la sua estensione – il valore litigioso è determinato dall'aumento di valore che la stessa procurerebbe al fondo dominante oppure, qualora tale importo si rivelas- se più elevato, dalla diminuzione di valore cagionata al fondo serviente (DTF 80 II 311 consid. 1; TF 5A_713/2017 del 7.6.2018 consid. 1.2.3). L'appellante sostiene che in concreto il valore litigioso supererebbe la soglia di CHF 10'000.00, in quan- to il divieto di iniziare i lavori di costruzione le cagionerebbe un danno consistente nel ritardo dei lavori, quindi nei conseguenti maggiori costi di costruzione e nelle perdite locative (act. A.1, A.4). Dal canto suo, l'appellata contesta tali affermazioni, ritenuto come nel suo petito l'appellante non avrebbe formulato alcuna richiesta di risarcimento danni (act. A.2, 8 segg.). 1.1.2. Nella procedura dinanzi al primo giudice, l'ultimo petito dell'appellante ver- teva sulla reiezione dell'adozione di misure cautelari volte a ordinare il blocco dei lavori sul fondo n. E._____. Trattandosi di una controversia in materia di rapporti di vicinato, e pertanto patrimoniale, avente per oggetto un divieto di costruzione in relazione all'esistenza o meno di un diritto di riposizione, deve essere stabilito l'- aumento di valore che il diritto di passo cantonale procurerebbe al fondo della qui appellante. Sulla scorta dei documenti versati agli atti, appare alquanto verosimile che in ragione della natura e della portata del progetto edilizio riguardante il fondo

5 / 16 n. E._____ – volto alla realizzazione di sei appartamenti e due locali commerciali per un costo stimato di CHF 1'515'000.00 (act. TR III. 2) – la soglia del valore liti- gioso sia qui raggiunta. Infatti, l'inizio dei lavori senza impedimenti e ulteriori ritardi parrebbe permettere all'appellante di non dover sopportare eventuali ulteriori costi, rispettivamente eventuali perdite di guadagno legate al mancato incasso di pigioni per un valore complessivo di almeno CHF 10'000.00. 1.1.3. Ne discende che la decisione impugnata è appellabile. 1.2.1. L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100), entro dieci giorni dalla notificazione della decisione moti- vata (art. 311 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 314 cpv. 1 CPC). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordi- nanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). 1.2.2. La decisione impugnata è stata notificata all'appellante il 15 agosto 2022 (act. B.2). L'appello, inoltrato al Tribunale cantonale il 25 agosto 2022, è pertanto tempestivo. Inoltre, l'appellante ha provveduto a versare tempestivamente l'antici- po delle spese richiesto. Si può pertanto entrare nel merito dell'appello ammesso che questo sia sufficientemente motivato. 1.3.1. In virtù dell'art. 310 CPC, mediante appello possono essere censurati l'erra- ta applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti. L'atto di appello deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata. In particolare non è sufficiente reiterare la propria interpretazione dei fatti, limitarsi a riprodurre le proprie conclusioni senza un esame approfondito delle motivazioni della decisione impugnata o rivolgere critiche di carattere generale contro la stessa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). È in altre parole richiesta la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche addotte (TF 4A_474/2013 del 10.3.2014 consid. 3.1 segg.). 1.3.2. Nella presente fattispecie, l'appellante censura un'errata applicazione dell'- art. 103 della Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC; CSC 210.100) in combinato disposto con l'art. 695 CC, sostenendo che i loro presupposti sarebbero in concreto dati (act. A.1, C.1 segg.). Sono pertanto dati validi motivi d'appello.

6 / 16 1.3.3. Essendo infine debitamente motivato, l'appello è ricevibile in ordine. In meri- to alla ricevibilità della richiesta di esclusione dal diritto della replica spontanea si rinvia tuttavia ai consid. 3 segg. infra. 1.4.Giusta l'art. 8 cpv. 2 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100), di regola la lingua della procedura d'ap- pello si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettiva- mente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta. L'appellante chiede che la lingua della presente procedura d'appello sia il tedesco, in ragione del fatto che essa era parte convenuta nella procedura dinanzi al giudice di prime cure e che la sua lingua ufficiale parlata è il tedesco (act. A.1, A.6). L'appellata contesta tale richiesta, osservando che la sua lingua ufficiale, in qualità di parte convenuta, è l'italiano e che la procedura di prima istanza si è svolta integralmente in italiano (act. A.2, 14 seg.). Ora, considerato come la decisione impugnata è stata redatta in italiano (act. B.1) e come peraltro l'appellante si sia sempre espressa in italiano dinanzi all'istanza inferiore, si giustifica qui di mantenere l'italiano quale lingua del- la procedura. 2.Litigioso rimane, in appello, il divieto di sconfinare con la posa dei ponteggi nello spazio sovrastante il fondo n. F.. Nel proprio giudizio il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, ha anzitutto ritenuto che la replica spontanea del 13 giugno 2022 dell'appellata fosse ammissibile (act. B1 consid. 2). Il giudice di prime cure ha proseguito ricordando i principi per l'emanazione di provvedimenti cautelari, ritenendoli dati nella fattispecie in esame. Più nel dettaglio secondo l'- istanza inferiore, stando a quanto versato agli atti, risulterebbe che l'appellata avrebbe reso quantomeno verosimile che la controparte fosse intenzionata, di lì a poco, ad avviare i lavori di costruzione sul confine del suo fondo e che tali lavori avrebbero presumibilmente coinvolto l'utilizzo della particella n. F.. Poco chiare parrebbero inoltre le modalità, l'entità e la durata di un simile uso, elementi di cui l'appellante non sembrerebbe ancora aver informato l'appellata, violando così presumibilmente quanto disposto dall'art. 103 LICC in combinato disposto con l'art. 695 CC in relazione al diritto di riposizione cantonale. Secondo il giudice di prime cure, la lesione o minaccia del diritto di proprietà dell'appellata, la parvenza di buon fondamento della causa di merito e il danno non facilmente riparabile par- rebbero in concreto dati. Inoltre, i provvedimenti cautelari sembrerebbero qui pro- porzionati per quanto riguarda il divieto di iniziare, rispettivamente proseguire i lavori di costruzione su tutto il perimetro nord del fondo n. E._____, nonché sul resto del fondo per quanto essi coinvolgano la particella dell'appellata (act. B.1 consid. 3).

7 / 16 3.Dal profilo formale l'appellante lamenta anzitutto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente tenuto conto della replica spontanea del 13 giugno 2022 dell'appellata. A suo avviso, tale replica sarebbe tardiva e andrebbe estromessa dagli atti ("aus dem Recht zu weisen"; act. A.1, C.5). 3.1.Come visto in precedenza, nella decisione impugnata il giudice del Tribuna- le regionale ha respinto la domanda dell'appellante di escludere dagli atti la replica spontanea del 13 giugno 2022 (act. B.1 consid. 2). Nello specifico, l'istanza inferio- re ha osservato di aver, mediante ordinanza del 1° giugno 2022, respinto la do- manda di proroga per la produzione di una replica spontanea; ciò in ragione della giurisprudenza applicabile in materia e in particolare del principio di celerità. In tale occasione, il giudice di prime cure ha inoltre informato le parti che, conformemente al loro diritto di essere sentite, la decisione ex art. 265 cpv. 2 CPC non sarebbe stata pronunciata prima dello scadere di dieci giorni e che eventuali inoltri sponta- nei resi entro questi termini avrebbero potuto essere presi in considerazione. Es- sendo la replica spontanea dell'appellata pervenuta entro tale termine, il giudice del Tribunale regionale ha concluso che la stessa andrebbe considerata ammissi- bile. 3.2.A tal proposito, occorre rilevare che anche nel caso in cui il giudice sia con- frontato con scritti contenenti nova inammissibili, gli stessi non vanno esclusi fisi- camente dall'incarto ("aus dem Recht zu weisen"). In tal caso, nella sua presa di decisione il giudice non tiene conto dell'allegazione di nuovi fatti se inammissibili. Tuttavia, ritenuto come, da un lato, l'istanza superiore chiamata a verificare l'am- missibilità di tali nova potrebbe giungere ad una conclusione differente e come, dall'altro, sussistono esigenze di trasparenza e completezza dell'incarto anche da un punto di vista cronologico, gli atti in questione non possono né essere esclusi dagli atti né ritornati al mittente (TC GR ZK2 22 3 del 21.7.2022 consid. 1.2). 3.3.Ora, decisiva sarebbe qui la questione a sapere se nella sua presa di deci- sione il giudice di prime cure abbia considerato o meno la replica spontanea, che l'appellante pretende essere tardiva. Tuttavia, considerato come nell'appello l'ap- pellante riprende per lo più l'opinione esposta in prima sede e non spiega su quali fatti e prove della replica spontanea si sarebbe fondato il giudice del Tribunale re- gionale per l'emanazione della decisione impugnata, essa non si confronta con le motivazioni della decisione impugnata (supra consid. 1.3.1). Su tale aspetto, l'ap- pello non rispetta quindi i requisiti minimi di motivazione, per cui ci si può esimere dall'esaminare la fondatezza di tale censura.

8 / 16 4.A detta dell'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pri- me cure, le condizioni per l'esercizio del diritto di riposizione giusta l'art. 103 LICC in combinato disposto con l'art. 695 CC sarebbero in concreto adempiute. In parti- colare, l'appellante osserva che l'appellata non avrebbe fatto valere, rispettiva- mente cifrato, alcun risarcimento del danno in relazione all'esercizio del diritto di riposizione e neppure avrebbe esposto per quali ragioni sarebbe danneggiata dal- la posa dei ponteggi prevista dal progetto edilizio, fissati peraltro solo nello spazio sovrastante il suo fondo (act. A.1, C.1 segg.). A suo parere, l'appellata sarebbe inoltre stata avvisata tempestivamente dell'esercizio del diritto di riposizione e quindi conformemente a quanto previsto dai disposti di legge, avendo essa parte- cipato in qualità di opponente alla procedura amministrativa di rilascio della licenza edilizia, che neppure ha contestato. Infine, a mente dell'appellante, l'esigenza di un ulteriore avviso costituirebbe un formalismo eccessivo e sarebbe pertanto abu- siva (act. A.1, C.3). 4.1.A tal proposito, si osserva anzitutto che giusta l'art. 261 cpv. 1 CPC se l'- istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo, e la le- sione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari. Un provvedimento cautelare entra in linea di conto anche quando il richiedente non è ancora titolare del diritto materiale che vuole salvaguardare. Nell'ambito dei provvedimenti cautelari è infatti sufficiente che la parte richiedente renda verosimile la sussistenza di una pretesa materiale da tutelare. In altre parole, egli è dunque tenuto a rendere verosimile la legittimità della sua domanda principale. La verosimiglianza è una nozione giuridica indeter- minata che lascia al giudice un ampio margine di apprezzamento. La nozione stessa implica un pronostico, per cui è data anche allorquando si debba contare con la possibilità di un'erronea supposizione. Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la possibilità che quel fatto si sia svolto altrimenti (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Com- mentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lu- gano 2017, n. 20 ad art. 261 CPC; Andreas Güngerich, Berner Kommentar Sch- weizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berna 2012, n. 14 segg. ad art. 261 ZPO; Thomas Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Sch- weizerische Zivilprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 261 ZPO e riferimenti ivi citati). Per i provvedimenti cautelari è applicabile la procedura som- maria (art. 248 lett. d CPC). Nelle cause sottoposte a tale procedura il giudice esamina sommariamente il fondamento giuridico della pretesa ed emette una de-

9 / 16 cisione provvisoria che non regola definitivamente la situazione giuridica delle parti (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 254 CPC). Da esaminare è quindi in concreto se il buon fondamento della causa di merito, ossia la violazione dell'art. 103 LICC in combinato disposto con l'art. 695 CC in relazione all'esercizio del diritto di riposizione a favore del fondo n. E._____ e a carico della particella n. F._____, è stato reso verosimile. 4.2.Il vicino deve tollerare l'accesso al proprio fondo o la temporanea utilizzazione dello stesso, se ciò è indispensabile per erigere, riparare o ricostruire sul confine una recinzione, un edificio o un altro impianto edilizio (art. 103 cpv. 1 LICC), egli deve essere avvisato tempestivamente e ha diritto al pieno risarcimento del danno (cpv. 2). Tale diritto di riposizione ("Hammerschlags- o Leiterrecht", "droit d'échelage") rientra nelle prescrizioni che il diritto federale lascia ai Cantoni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio (art. 695 CC). Alla tradizione romanista della servitù si contrappone in simili casi una concezione germanica (o consuetudinaria) che vede nelle prerogative di vicinato restrizioni legali – sia pure transitorie – al diritto di proprietà, sicché il costruttore può valersi di tali facoltà per il solo fatto che ne ricorrano i presupposti di legge (Paul-Henri Steinauer, Les droi- ts réels, vol. II, 2ª ed., Berna 1994, pag. 166, n. 1873; Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. IV, 3ª ed., Berna 1973, n. 1 segg. ad art. 695 CC; Marco Brüesch, Das nachbarliche Baurecht des Kantons Graubünden nach dem Einführungsgesetz zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1950, pag. 19 seg.). Nessuna iscrizione nel registro fondiario è necessaria. Diritti del genere possono tutt'al più essere menzionati nel registro fondiario quan- do abbiano carattere permanente (art. 696 CC). 4.3.Nel Cantone dei Grigioni il diritto di riposizione è quindi concretizzato nell'- art. 103 cpv. 1 LICC. La striscia di terreno toccata dev'essere “relativamente ri- stretta”, al massimo 2 m (Meier-Hayoz, op. cit., n. 22 ad art. 695 CC; Dominik Ba- chmann, in: PBG 2014/4, Das Hammerschlagsrecht, pag. 8). Il diritto di riposizione abilita inoltre – sempre che ciò sia necessario – a sconfinamenti nello spazio ae- reo della proprietà utile del vicino riconducibili, per esempio, alla rotazione del braccio di una gru o alla movimentazione di altri apparecchi di sollevamento a strapiombo sul fondo (Bachmann, op. cit., pag. 14). Esso non autorizza a modifi- care la configurazione del fondo vicino, né a distruggere manufatti, scavare, livel- lare il terreno o eliminare recinzioni (DTF 104 II 166 consid. 3c).

10 / 16 4.4.L'esercizio di un diritto di passo o di accesso legale, compreso quindi il dirit- to di riposizione cantonale, deve avvenire nel modo meno pregiudizievole per il vicino. Intanto il beneficiario può valersi di tale prerogativa "se ciò è indispensabile”, il che esclude di far capo al fondo altrui per semplici ragioni di pra- ticità o di comodità. Ma anche in caso di effettiva necessità l'esercizio del diritto dev'essere il meno pregiudizievole possibile per il vicino. Occorre rilevare che le condizioni previste dalla normativa cantonale in merito all'esercizio del diritto di riposizione sono da considerarsi costitutive, ciò che vale quindi per il presupposto dell'avviso ex art. 103 cpv. 2 LICC (cfr. in questo senso Meier-Hayoz, op. cit., n. 22 ad art. 695 CC; Bachmann, op. cit., pag. 25). In tale avviso occorre per quanto possibile definire le modalità d'uso della riposizione, sia dal punto di vista della sua portata che della sua durata, in modo tale da permettere non solo al vicino di comprenderne la sua estensione e di organizzarsi, ma anche di evitare che conte- stazioni sull'esercizio del diritto sorgano in seguito. 4.5.Ora, nel caso concreto l'appellante, nonostante l'imminente inizio dei lavori, non ha avvisato in modo specifico l'appellata dell'esercizio del diritto di riposizione. Tale avviso non può infatti essere dedotto, come pretende l'appellante, dalla par- tecipazione dell'appellata alla procedura amministrativa di rilascio della licenza edilizia in qualità di opponente; procedura che non persegue infatti lo scopo della norma di cui all'art. 103 cpv. 2 LICC e di cui si è detto in precedenza (supra con- sid. 4.2 segg.). Men che meno dopo che, ancora in sede di appello, l'appellante stessa non precisa entità e natura degli interventi oggetto del diritto di riposizione. A tal proposito, ci si limita qui a rilevare che non appare chiaro se i lavori sul fondo dell'appellante coinvolgano unicamente lo spazio aereo della proprietà del vicino (act. A.1, B.7 e C.2) o anche la superficie del suo fondo (act. A.1, B.4). Poco chiari sembrano anche l'estensione della posa dei ponteggi sul lato nord del fondo n. E., nonché le modalità d'installazione di tali ponteggi. Contraddizioni risulta- no del resto anche nella procedura di prima istanza, in particolare nelle osserva- zioni del 2 maggio 2022 l'appellante ha asserito che: "[...] è previsto un ponteggio della larghezza di 30 cm che lascerebbe una corsia di 2,15 m di larghezza" (act. TR I.3 B7) e ancora: "Il fondo dell'istante (particella no. F.) non sarà utilizzato, in linea di massima, per la ristrutturazione dei due fabbricati; ai due fab- bricati della convenuta verrà soltanto apposta un'impalcatura senza erigere pilastri di sostegno sulla proprietà limitrofa" (act. TR I.3 B14) e più avanti: "Come già esposto sopra, la parte di particella interessata verrà utilizzata con un ponteggio a sbalzo a un'altezza di ca. 2.50 m, largo 1.20 m" (act. TR I.3 B18). Anche in punto alla durata del diritto di riposizione l'appellante non fornisce alcuna indicazione chiara, solo in sede di osservazioni afferma genericamente che: "[...] dovrebbe

11 / 16 semplicemente tollerare per alcuni mesi il ponteggio a sbalzo che non arreca al- cun fastidio" (act. TR I.3 B20). 4.6.Ne discende che, difettando in concreto la condizione dell'avviso di cui all'- art. 103 cpv. 2 LICC, l'appellante non sembra disporre del diritto di riposizione, sicché in concreto pare sussistere la minaccia di una turbativa nel diritto di proprie- tà dell'appellata. Pertanto, anche su tale aspetto la decisione impugnata resiste alla critica. 5.L'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe erronea- mente considerato dato il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile, sen- za motivarne le ragioni. Inoltre, a suo avviso l'appellata non avrebbe indicato in che modo la posa dei ponteggi ad un'altezza di 2.50 m da terra le causerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile (act. A.1, C.4). 5.1.L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedi- menti cautelari quando l'istante rende verosimile che: a) un suo diritto è leso o mi- nacciato di esserlo e che b) la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficil- mente riparabile. I due requisiti sono cumulativi. Per quanto attiene alla verosimi- glianza che la lesione sia tale da arrecare alla parte un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC), si osserva che tale pregiudizio può essere di natura patrimoniale o immateriale e può derivare anche dal solo trascorrere del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3; Sprecher, op. cit., n. 28b ad art. 261 CPC). Dandosi una turbativa nell'esercizio di un diritto assoluto come la proprietà, un tale pregiudizio si presume (Thomas Rohner/Matthias Wiget, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2 a ed., Zurigo 2015, n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, op. cit., n. 28b e 34 ad art. 261 CPC; Trezzini, op. cit., n. 144 ad art. 261 CPC). Ingerenze nella pro- prietà o nel possesso, come pure turbative del loro esercizio, si suppongono infatti difficilmente riparabili perché il tempo trascorso non può più essere restituito (Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). 5.2.In concreto, l'appellata pretende di subire un pregiudizio difficilmente ripa- rabile per dover tollerare in particolare la posa di materiale e di ponteggi sul suo fondo n. F.. Ora, ad un sommario esame come quello che governa l'emana- zione di provvedimenti cautelari, la posa di tali ponteggi installati a poca distanza dallo stabile n. H. dell'appellata e a 2.50 m di altezza dalla strada carrabile di sua proprietà, raccordata alla via pubblica, appare costituire un'ingerenza nel suo diritto assoluto di proprietà, che le causerebbe pertanto un pregiudizio. Pre- giudizio che, anche in ragione delle circostanze descritte in precedenza – in parti-

12 / 16 colare quanto ritenuto in merito ai presupposti dell'art. 103 LICC (supra consid. 4.2 segg.) – si presume essere difficilmente riparabile e che il blocco dei lavori ordina- to dal giudice di prime cure sembra permettere di evitare. 5.3.Tenuto conto di quanto precede, anche su questo punto l'appello è destina- to di conseguenza all'insuccesso e il giudizio di prime cure va confermato. 6.L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fissato le spese giudiziarie a CHF 4'000.00. Tale importo sarebbe inadeguato con- siderata la procedura cautelare in oggetto e la regolamentazione applicabile in materia, le spese giudiziarie andrebbero pertanto fissate non oltre l'importo mas- simo di CHF 3'000.00 (act. A.1, C.6). Inoltre, l'appellante osserva che il giudice di prima istanza non avrebbe motivato per quali ragioni si giustificherebbe in concre- to di fissare l'importo a titolo di spese di patrocinio a CHF 5'000.00 (act. A.1, C.6). Infine, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto le spese processuali dell'azione principale a carico dell'appellante ritenendola soccombente. Tale ripar- tizione violerebbe quanto sancito dall'art. 106 CPC, considerato come l'istanza dell'appellata è stata solo parzialmente accolta (act. A.1, C.6). 6.1. Per quanto riguarda le spese processuali (tassa di giustizia e spese; art. 95 cpv. 2 lett. b CPC), esse sono fissate e ripartite d’ufficio secondo la tariffa cantonale (art. 105 e art. 96 CPC). Nelle cause civili in procedura sommaria di- nanzi al giudice unico del tribunale regionale, la tassa di giustizia è compresa tra CHF 100.00 e 5'000.00 (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sugli emolumenti in cause civili del 14 dicembre 2010 [OECC; CSC 320.210]), in procedure particolarmente onerose l'emolumento può essere aumentato fino al doppio dell'emolumento massimo (cpv. 2). In relazione alle ripetibili, si osserva che il tribunale le stabilisce d’ufficio e discrezionalmente (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Qualora le parti protestino le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario, il tribunale non può basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). 6.2.In concreto, per quanto riguarda l'ammontare delle spese processuali di prima istanza, si osserva che l'importo di CHF 4'000.00 è stato fissato entro i limiti di legge e in considerazione del dispendio causato dalla procedura dinanzi al Tri- bunale regionale – ritenuto in particolare il doppio scambio di scritti e la decisione supercautelare del 21 marzo 2022 – sicché tale importo non può essere ritenuto inadeguato come pretende l'appellante. Ne discende che la somma di

13 / 16 CHF 4'000.00 stabilita dal giudice di prime cure è da ritenersi adeguata ed è per- tanto da confermare. Lo stesso discorso valga per quanto riguarda l'ammontare delle spese ripetibili stabilite in prima sede. Su tale aspetto, si osserva come in ogni caso l'appellante neppure indica le ragioni per le quali l'importo di CHF 5'000.00 risulterebbe qui inadeguato. Visto quanto precede, non vanno modi- ficati né l'importo delle spese processuali né quello delle spese ripetibili. 6.3.In procedura civile la ripartizione delle spese giudiziarie è retta dal cosiddet- to principio di soccombenza, il quale si fonda sulla presunzione che la parte che ha perduto la causa ha cagionato i relativi costi processuali (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op.cit., n. 1 ad art. 106 CPC). Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, va considerata soccombente non soltanto la parte la cui richiesta è stata respinta, ma anche quella desistente, acquiescente, rispettivamente quella la cui domanda è stata dichiarata inammissibile (cpv. 1 seconda frase). Nella riparti- zione delle spese giudiziarie il giudice gode pertanto di un ampio margine di ap- prezzamento (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op.cit., n. 16 ad art. 106 CPC). In particolare, il testo dell'art. 106 cpv. 2 CPC parla di "esito della procedura" e, di conseguenza, il giudice può anche considerare il peso delle sin- gole richieste di giudizio nella ripartizione delle spese; come pure il fatto che una parte abbia vinto con riguardo ad una questione d'importanza fondamentale, ciò che nella situazione analoga in cui l'azione è stata sostanzialmente accolta ma non nell'entità delle conclusioni, è prevista espressamente all'art. 107 cpv. 1 lett. a CPC; o ancora può tenere conto della vittoria sul principio piuttosto che sull'impor- to (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op.cit., n. 16 ad art. 106 CPC). Nella prassi una soccombenza del tutto irrisoria dal punto di vista per- centuale, di regola non è considerata (TF 4A_207/2015 del 2.9.2015 consid. 3.1; Trezzini, op.cit., n. 18 ad art. 106 CPC). 6.4.In concreto nella procedura dinanzi al Tribunale regionale, con istanza del 20 marzo 2022 l'appellata ha chiesto, in via principale, di intimare all'appellante il divieto di iniziare i lavori sul fondo n. E.. Nella decisione impugnata, il giudi- ce di prime cure ha ordinato il divieto di iniziare i lavori di costruzione su tutto il perimetro nord del fondo n. E., nonché il divieto di eseguire lavori sul resto del fondo per quanto essi coinvolgano la particella dell'appellata. Ora, che la do- manda formulata dall'appellata sia stata accolta solo parzialmente è vero. È altret- tanto vero però che il blocco dei lavori sul lato perimetrale nord dell'edificio in co- struzione, nonché più in generale di tutti i lavori che potrebbero invadere il fondo n. F._____, compromette la realizzazione dell'intero progetto edilizio sul fondo n.

14 / 16 E._____ – che prevede segnatamente la creazione di aperture sulla facciata nord dell'edificio in costruzione. Per inciso, si osserva che l'appellante neppure sostiene di aver avviato l'effettiva esecuzione dei lavori sul suo fondo. Pertanto, si può con- siderare che l'appellata abbia vinto con riguardo ad una questione d'importanza fondamentale. Tutto considerato, l'addebito dell'integralità degli oneri processuali a carico dell'appellante non costituisce un abuso o eccesso del potere di apprezza- mento di cui il giudice gode nella ripartizione delle spese giudiziarie. Il minimo gra- do di vittoria dell'appellante non giustifica ad ogni modo il riconoscimento di ripeti- bili. Ne segue che anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso. 7.Tenuto conto di tutto quanto precede, l'appello deve essere respinto e la decisione del Tribunale regionale del 5 agosto 2022, comunicata l'11 agosto 2022, confermata. 8.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 2'500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 8.2.1. Si rammenta che il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA). L'appellata ha protestato le ripetibili nella propria risposta all'appello del 9 settem- bre 2022 (act. A.2 petito 3) e con scritto del 19 settembre 2022 ha presentato una nota d'onorario (act. G.4.1). Giusta l'art. 1 cpv. 3 OOA l'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente nel caso specifico o sulle tariffe correnti. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OOA l'autorità giudicante si basa sull'importo fatturato dal patrocinatore, fintantoché la tariffa oraria concordata è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (n.1), il dispendio fatturato è adeguato e necessario alfine di garantire un patrocinio efficace (n. 2) e l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, rispettivamente dalle legittime esigenze di protezione giuridica (n. 3). Si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3. cpv. 1 OOA). L'appellante ha contestato la nota d'onorario del 14 settembre 2022 emessa dalla controparte, ritenendola troppo elevata (act. A.3). 8.2.2. Ora, si osserva anzitutto che l'appellata e il suo rappresentante legale han- no concluso un accordo sull'onorario, prevedente di principio una tariffa oraria per i partner di CHF 300.00 e di CHF 270.00 per gli associati (act. G.3). Si osserva inoltre che nella nota d'onorario del 14 settembre 2022 del patrocinatore dell'appellata è stata applicata una tariffa oraria di CHF 270.00 per quanto

15 / 16 fatturato dall'avvocato (act. G.4.1). Ciò posto, in ragione dei disposti di legge sopra esposti, va considerata corrente la tariffa oraria di CHF 270.00. Si rileva inoltre che il patrocinatore dell'appellata ha complessivamente fatturato per la procedura di appello 14 ore e 15 minuti d'onorario dell'avvocato alla tariffa oraria di CHF 270.00 e 13 ore e 30 minuti d'onorario del giurista alla tariffa oraria di CHF 200.00, per un totale di CHF 6'547.50 (act. G.4.1). Ora, si osserva anzitutto che nella nota d'ono- rario in questione sono state conteggiate sia le ore effettuate dall'avvocato per la "stesura risposta all'appello del 25 agosto 2022", sia quelle effettuate dal giurista. Non possono pertanto essere considerate 9 ore e 30 minuti di lavoro svolte dal giurista e dedicate alla redazione della risposta del 9 settembre 2022 – che costi- tuirebbero altrimenti un doppione – sicché in concreto vanno riconosciute unica- mente 4 ore effettuate dal giurista per la ricerca giuridica alla tariffa oraria di CHF 200.00. Per quanto riguarda le 14 ore e 15 minuti svolte dall'avvocato per la stesura della risposta all'appello di complessive 15 pagine, esse non sono da rite- nere adeguate avuto conto del limitato dispendio causatogli in sede d'appello e della complessità del caso – vertente sulla stessa materia già ampiamente trattata in prima istanza – di modo che in concreto si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 8 ore alla tariffa oraria di CHF 270.00. Pertanto, per la procedura d'appello si ritiene adeguato un onorario di complessivi CHF 2'960.00 ([4 x CHF 200.00] + [8 x CHF 270.00]). 8.2.3. Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'- onorario ritenuto adeguato (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 con- sid. 2.c con rinvii). Nella fattispecie in esame, la nota d'onorario del patrocinatore dell'appellata non indica espressamente le spese in dettaglio, bensì applica un forfait pari al 5% degli onorari, sicché il Tribunale cantonale riconosce le spese di cancelleria limitatamente a un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onora- rio, ossia di CHF 88.80. 8.2.4. Premesso che l'appellata è assoggettata all'IVA, all'onorario di CHF 2'960.00 vanno sommati gli esborsi riconosciuti pari a CHF 88.80 e l'IVA al tasso vigente del 7.7%. Si riconoscono pertanto complessivamente spese di pa- trocinio e quindi ripetibili in favore dell'appellata e a carico dell'appellante di CHF 3'283.50 (IVA e spese incluse).

16 / 16 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Di conseguenza la deci- sione del Tribunale regionale Bernina del 5 agosto 2022 è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 2'500.00 è posta a carico dell'A.. 3.L'A. è condannata a versare all'B._____ CHF 3'283.50 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura d'appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 695 CC
  • art. 696 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LICC

  • art. 103 LICC

LTF

  • art. 74 LTF

OECC

  • art. 9 OECC

OOA

  • art. 1 OOA
  • art. 2 OOA
  • art. 3. OOA

ZPO

  • art. 91 ZPO
  • art. 261 ZPO

Gerichtsentscheide

9