Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2022 104
Entscheidungsdatum
24.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 24 ottobre 2022 N. d'incartoZK1 22 104 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneCavegn, presidente Michael Dürst e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti Via Ravecchia 15, casella postale 1069, 6501 Bellinzona Oggettofissazione transitoria del diritto di visita (istruzione) Atto impugnatodecisione Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 07.06.2022, comunicato il 07.06.2022 Comunicazione25 ottobre 2022

2 / 11 Ritenuto in fatto: A.C., nato il _____ 2012, è figlio di A. e B., i quali esercita- no congiuntamente l'autorità parentale sul figlio, la cui custodia – non disponendo i genitori di un domicilio comune – è affidata al padre. B.Dal 1° febbraio 2020 sussiste a favore di C. una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC. F._____ è stata incaricata della gestione del manda- to. C.Con decisione del 31 agosto 2021 – resasi necessaria a fronte della situa- zione conflittuale tra i genitori, una mancanza di comunicazione tra di essi, così come per l'assenza di un accordo in merito ai diritti di visita –, l'Autorità di prote- zione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa (in seguito: APMA), rilevan- do un pericolo per il bene del minore, ha – oltre ad approvare il rapporto della cu- ratrice e fissare il diritto di visita – adeguato le misure di protezione in vigore im- partendo inoltre nuove istruzioni ai genitori. Ad A._____ è in particolare stata im- partita l'istruzione di partecipare attivamente a un accompagnamento familiare socio-pedagogico fornito da D._____ per almeno 12 mesi, e ciò sotto comminato- ria dell'art. 292 CP. Alla curatrice F._____ è, tra l'altro, stata impartita l'istruzione di verificare l'attuazione del mandato da parte della specialista D.. D.Avverso tale decisione la madre ha interposto reclamo dinanzi al Tribunale cantonale, impugnando unicamente il dispositivo in merito alla regolamentazione delle relazioni personali tra il figlio e la madre. Per il resto la decisione è passata incontestata in giudicato. Il Tribunale cantonale, con decisione del 14 dicem- bre 2021, ha accolto il reclamo della madre, annullando il dispositivo in questione e rinviando la causa all'APMA per nuova decisione in merito ai diritti di visita, dopo l'ascolto del figlio. A fronte di ciò, in data 22 febbraio 2022, l'APMA ha quindi prov- veduto all'ascolto del figlio. E.Con scritto del 15 marzo 2022 l'Ufficio curatori professionali Regione Moesa ha inoltrato all'APMA un'istanza per approvazione del rapporto periodico della cu- ratrice per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, chiedendo – oltre all'approvazione del rapporto periodico e del compenso per il mandato – il mante- nimento della misura senza cambiamenti e la riconferma della gestione del man- dato dell'attuale curatrice. Nulla è stato indicato in merito all'accompagnamento familiare. F.In data 21 marzo 2022 anche D. ha inoltrato il proprio rapporto inter- medio delle visite effettuate al domicilio di C._____, evidenziando anzitutto che tre

3 / 11 incontri sono stati disdetti da A._____ per diversi motivi, e indicando poi che, con- siderando l'andamento degli incontri, C._____ sarebbe maturato rispetto al passa- to, e il padre avrebbe dimostrato di dedicare attenzioni alle esigenze del figlio e di andargli incontro. G.A seguito dell'ascolto del minore e dell'incontro con i genitori del 22 mar- zo 2022, durante il quale questi ultimi si sono detti d'accordo con quanto proposto dal funzionario dell'APMA in merito ai diritti di visita, l'APMA ha, in data 5 apri- le 2022, emanato una nuova decisione, fissando a titolo transitorio il diritto di visita per la durata di 3 mesi e approvando il rapporto della curatrice. H.In data 30 aprile 2022 A._____ ha inoltrato uno scritto all'APMA chiedendo la chiusura della valutazione da parte di D., con ultima valutazione in data 15 giugno 2022, indicando inoltre che sia D. sia F._____ sarebbero d'accor- do con tale revoca. I.Con scritto del 6 maggio 2022, la rappresentante legale della madre ha inol- trato per conoscenza all'APMA uno scritto del 26 aprile 2022 della curatrice di E., fratello di C., nel quale segnalava dei comportamenti di A._____ così come di C., ritenendo la situazione ancora conflittuale e critica. L.In data 9 maggio 2022 l'APMA ha comunicato l'apertura di un nuovo proce- dimento d'accertamento a fronte della richiesta di A. in merito alla revoca dell'accompagnamento educativo. L'APMA – rilevando che, contrariamente a quanto fatto valere dal padre, nel rapporto di D._____ non sarebbe espressamen- te inclusa un'indicazione favorevole alla revoca della misura di protezione – ha quindi invitato la specialista e la curatrice a inoltrare un breve rapporto sulla situa- zione di C., compresa un'indicazione riguardo l'opportunità di revocare mi- sura di accompagnamento educativo familiare esistente. M.Con scritto del 10 maggio 2022 la madre ha chiesto il mantenimento della misura di accompagnamento educativo familiare esistente. N.In data 17 maggio 2022 la curatrice, in accordo con la specialista, ha inol- trato il proprio rapporto, indicando sostanzialmente che nell'ultimo anno vi sareb- bero stati in più ambiti dei grossi cambiamenti positivi in C.. Insieme a D._____ ritengono tuttavia opportuno continuare con la misura di accompagna- mento fino al 15 giugno 2022, sospenderla momentaneamente durante le vacanze estive e riprenderla in settembre.

4 / 11 O.Con decisione del 7 giugno 2022 l'APMA non ha revocato l'istruzione impar- tita ad A., modificandola tuttavia alle nuove circostanze. L'APMA ha quindi deciso quanto segue: 1.A A. viene impartita la seguente istruzione (art. 307 cpv. 1 CC), che sostituisce l'istruzione impartita con decisione del 31 agosto 2021: a. a partecipare attivamente a un accompagnamento familiare socio- pedagogico, fornito dalla specialista D._____ almeno fino a fine marzo 2023 (ad esclusione dell'estate 2022, dal 15 giugno 2022 al

  1. settembre 2022, per cui l'obbligo di collaborazione del genitore viene sospeso); b. in caso di inosservanza viene comminata una pena per disobbe- dienza di cui all'art. 292 CP, secondo cui è punito con una multa fino a fr. 10'000.00 chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista in tale articolo. 2.Per quanto riguarda le spese procedurali, viene disposto quanto se- gue: a. le spese nella procedura "revoca dell'istruzione" fino alla presente decisione vengono fissate a fr. 500.00 e addebitate ai genitori di C._____ in ragione della metà ciascuno; b. si rinuncia alla riscossione di tali spese. 3.[Mezzo d'impugnazione] 4.[Comunicazione] P.Avverso tale decisione A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto re- clamo al Tribunale cantonale in data 4 luglio 2022, chiedendo sostanzialmente che l'istruzione impartitagli dall'APMA venga definitivamente revocata e non solo so- spesa. Q.Con risposta del 3 agosto 2022 l'APMA ha invece postulato la reiezione del reclamo, per quanto lo stesso sia ricevibile e si possa entrare nel merito. R.Con scritto dell'8 agosto 2022 B._____ (in seguito: resistente) ha chiesto il mantenimento di tutte le misure ordinate dell'APMA. In tale scritto, e in seguito con istanza separata del 22 agosto 2022, la resistente ha inoltre chiesto di essere po- sta al beneficio del gratuito patrocinio per la presente procedura di reclamo (ZK1 22 131).

5 / 11 Considerando in diritto: 1.1.Il presente caso concerne un reclamo avverso una decisione in merito a misure a protezione dei minori, per le quali si applicano per analogia le disposizio- ni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti (art. 450 segg. CC in unione con l'art 314 cpv. 1 CC). Nel Cantone dei Grigioni l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribunale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.2.Giusta l'art. 450 cpv. 2 cifra 1 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento, e quindi in primo luogo le persone direttamente toc- cate dalla decisione dell'autorità di protezione degli adulti (Lorenz Droese/Daniel Steck, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 a ed., Basilea 2018, n. 29 ad art. 450 CC; Hermann Schmid, Erwachsenenschutz Kom- mentar, Zurigo 2010, n. 21 ad art. 450 CC). Pacifica è quindi in concreto la legitti- mazione del reclamante, essendo il destinatario dell'istruzione impartita dall'APMA qui impugnata. 1.3.Il reclamo va presentato scritto e motivato (art. 450 cpv. 3 CC) entro il ter- mine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 450b cpv. 1 CC). Nella presente fattispecie il reclamante ha inoltrato il proprio reclamo avverso la decisio- ne del 7 giugno 2022 in data 4 luglio 2022 (act. APMA E.1.113, pag. 261 segg.; act. A.1). Il reclamo è pertanto tempestivo. 1.4.A norma dell'art. 450a cpv. 1 CC il reclamante può censurare la violazione del diritto (cifra 1), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (cifra 2), e l'inadeguatezza (cifra 3). Il reclamante deve quindi esporre per quale motivo la decisione impugnata sarebbe errata e l'autorità di ricorso si con- centra in primo luogo sulle censure e sulle pretese fatte valere. Il principio inquisi- torio e la massima ufficiale previsti dall'art. 446 CC vengono pertanto relativizzati (Droese/Steck, op. cit., n. 5 ad art. 450a CC). 2.1.Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un uffi- cio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). In ca- so di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione (art. 313 cpv. 1 CC).

6 / 11 2.2.Come espressamente stabilito nell'art. 307 cpv. 1 CC stesso, le misure a protezione dei minori presuppongono che il bene del figlio sia minacciato. In as- senza di una tale minaccia non possono essere disposte misure a protezione dei minori (Linus Cantieni/Stefan Blum, in: Fountoulakis/Affolter- Fringeli/Biderbost/Steck [edit.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutz- recht, Zurigo 2016, n. 15.10 seg.). Le misure a protezioni dei minori devono inoltre rispettare il principio della proporzionalità, queste devono pertanto essere neces- sarie e adeguate ad assicurare la protezione del minore. Non deve quindi essere possibile prevenire la minaccia del bene del minore con misure meno incisive (principio di sussidiarietà; cfr. su tutto DTF 140 II 241 consid. 2.1; TF 5A_656/2016 del 14.3.2017 consid. 4; 5A_7/2016 del 15.6.2016 consid. 3.3.1). In virtù del prin- cipio di sussidiarietà le misure dell'autorità possono essere adottate solamente nei casi in cui i genitori non adempiono, o non adempiono sufficientemente, i loro ob- blighi. Tocca in primo luogo ai genitori impedire che il bene del figlio venga messo in pericolo. Se necessitano di supporto essi dovrebbero in particolare ricorrere alle istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù (cfr. art. 302 cpv. 3 CC; cfr. a tal proposito TF 5A_765/2016 del 18.7.2017 consid. 3.2). L'autorità di protezione dei minori deve intervenire solamente quando i genitori non riescono a rimediare alla minaccia del bene del minore (cfr. Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berna 2016, n. 262 segg. ad Vorbem. Art. 307-327c CC; Peter Breitschmid, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 a ed., Basilea 2018, n. 6 ad art. 307 CC). Le misure a protezione dei minori non devono sostituire il lavoro e gli sforzi dei genitori, bensì piuttosto completarli ("Grundsatz der Komplementarität"; tra tante TF 5A_540/2015 del 26.5.2016 con- sid. 4.4.2). 3.1.L'APMA, ritenendo il bene del minore in pericolo, ha – sulla base del rap- porto dei Servizi medici psicologici del sopraceneri del 19 aprile 2021 (act. D.5.1), e dopo averne discusso con i genitori, i quali si sono detti d'accordo – impartito al reclamante l'istruzione di partecipare attivamente all'accompagnamento familiare socio-pedagogico fornito da D._____ – con un intervento a domicilio di regola una volta a settimana –, per almeno 12 mesi (act APMA E.1.1, pag. 1 segg.). La ne- cessità di tale misura non è stata contestata dalle parti, le quali hanno anzi piutto- sto dato il loro accordo. Detta istruzione è quindi cresciuta incontestata in giudica- to e – come emerge dal rapporto intermedio della specialista – a partire da no- vembre 2021 hanno avuto luogo gli incontri presso il domicilio del padre e del figlio (act. APMA E.1.94, pag. 221).

7 / 11 A seguito della richiesta di revoca della misura da parte del reclamante (act. AP- MA E.1.103, pag. 245), l'APMA ha aperto una nuova procedura di accertamento e, sulla base del rapporto inoltrato dalla curatrice e della specialista – nel quale han- no ritenuto opportuno continuare con la misura di accompagnamento fino al 15 giugno 2022, sospenderla momentaneamente durante le vacanze estive e ripren- derla in settembre (act. APMA E.1.110, pag. 256) –, l'APMA ha poi deciso di ade- guare la misura disponendo la continuazione dell'accompagnamento educativo sino a marzo 2023, con una sospensione per il periodo estivo (act. APMA E.1.113, pag. 261 segg.). 3.2.Ciò viene contestato dal reclamante, il quale fa valere che la misura sareb- be stata stabilita per la validità fino a un anno, ed essendo ora stata prolungata sino a fine marzo 2023 andrebbe ben oltre all'anno stabilito. Inoltre, a mente del reclamante, la specialista avrebbe affermato che sarebbe inutile continuare con la valutazione, trovando il figlio sempre bene e facendo elogi sia al padre che al fi- glio. Gli specialisti sarebbero molto soddisfatti in generale di C._____ e non vi sa- rebbe pertanto alcun motivo per procedere con la misura (act. A.1). A comprova di ciò egli, oltre al rapporto della specialista D._____, ha allegato uno scritto della Scuola elementare di Roveredo, così come dell'Associazione famiglie diurne del Moesano (ac. B.1-B.4). 3.3.L'APMA, rimandando alle spiegazioni indicate nella decisione impugnata, ha in particolare osservato che quanto ritenuto dal reclamante in merito all'indica- zione dell'opportunità di revocare l'accompagnamento educativo familiare non tro- verebbe riscontro né nei rapporti della specialista né nelle indicazioni della curatri- ce educativa. La madre, codetentrice dell'autorità parentale, si sarebbe poi detta contraria alla revoca. Inoltre, i rapporti allegati dal padre nella presente procedura, non sarebbero stati agli atti della procedura di revoca dell'istruzione, ma non sa- rebbe ad ogni modo particolarmente rilevanti per la decisione (act. A.2). 4.1.Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, con la prima decisione del 31 agosto 2021, l'accompagnamento familiare era stato disposto per "almeno" un anno, e non per la durata massima "fino a un anno". Do- po un nuovo accertamento avviato a seguito della sua richiesta di revoca, l'APMA ha ritenuto adeguato prolungare la misura fino a marzo 2023, ciò che – fintanto che la misura risulta necessaria e adeguata – rientra senz'altro nelle sue compe- tenze. 4.2.Per quanto concerne la censurata inutilità della misura va rilevato quanto segue.

8 / 11 4.2.1. Anzitutto va evidenziato che la misura di accompagnamento familiare qui in questione è stata a suo tempo disposta sulla base del rapporto dei Servizi medici psicologici del sopraceneri del 19 aprile 2021, nel quale vengono sottolineate delle difficoltà comportamentali e di autoregolazione del figlio, e le difficoltà riscontrate dai genitori a comprendere le fragilità cognitive del figlio e alcuni suoi comporta- menti, così come a trovare strategie educative adeguate. Da tale rapporto emerge poi la difficoltà dal padre a volte a contenere i comportamenti difficili del figlio, così come la fatica del padre a comprendere indicazioni da parte della scuola e attivar- si da sé per questioni pratiche (act. D.5.1, pag. 4). 4.2.2. Vero è che sia la curatrice che la specialista nei loro rapporti hanno confer- mato un miglioramento in C., il quale avrebbe diminuito le ore di sostegno a scuola, manterrebbe un rapporto sereno con il padre, passerebbe anche più tem- po con la mamma e il fratello minore, e sarebbe inoltre anche più curato nell'aspet- to e molto maturato (act. APMA E.1.93, pag. 209 segg.; act. APMA E.1.94, pag. 221 seg.; act. APMA E.1.110, pag. 256 seg.). Anche i documenti prodotti per la prima volta in questa sede dal reclamante – ad ogni modo ammissibili trovando in concreto applicazione il principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 CC in unione con l'art. 314 cpv. 1 CC; TF 5A_770/2018 del 6.3.2019 consid. 3.2) – confermano un miglioramento in C. (act. B.3 e B.4). A differenza di quanto fatto valere dal reclamante tuttavia, nonostante tali progressi, sia la curatrice sia la specialista hanno ritenuto opportuno continuare l'accompagnamento familiare, con una so- spensione nel periodo estivo, ritenendo poi opportuno dal mese di settembre svol- gere gli incontri in un contesto diverso da quello di casa, in modo da poter osser- vare se le modalità relazionali rimangono invariate. Esse hanno inoltre pure indica- to che, essendo saltati diversi incontri, non hanno ancora abbastanza elementi per un rapporto definitivo per concludere la misura di accompagnamento (act. APMA E.1.110, pag. 256 seg). Oltre a ciò va osservato che, da quanto emerge dagli atti, nonostante il miglioramento menzionato, sussistono comunque ancora delle situa- zioni critiche e dei problemi comportamentali da parte del figlio (act. APMA E.1.104, pag. 246 seg.). A fronte di ciò la necessità di continuare con tale soste- gno, il quale sta peraltro, come detto, avendo risultati positivi per il bene del figlio, non può che essere confermata. 4.2.3. Va poi rilevato che l'accompagnamento familiare disposto è una misura di protezione poco invasiva, si tratta infatti di un incontro settimanale di un'ora, con lo scopo di assistere e aiutare il reclamante nelle sfide educative del figlio, e non – come sembra ritenere il reclamante – di valutarlo. A fronte dell'esito positivo della misura, così come del benessere del figlio in gioco, il prolungamento dell'accom-

9 / 11 pagnamento familiare almeno fino a marzo 2023 è da ritenere adeguato. Infatti, proprio per il fatto che le misure disposte dall'APMA hanno portato a un migliora- mento e a una maggiore stabilità della situazione, si giustifica di continuare a mo- nitorare la situazione ancora per un determinato periodo per fare in modo che i risultati conseguiti perdurino poi nel tempo e il lavoro svolto non si vanifichi. In tal modo può inoltre essere evitato di dover eventualmente in futuro nuovamente in- tervenire con misure più incisive. Nel caso in esame risulta quindi adeguato prolungare di 6 mesi – rispettivamente di 4 mesi, se si considera che il primo incontro ha avuto luogo in novembre – tale misura di protezione – non particolarmente incisiva – che sta avendo successo, in modo da poter confermare l'effettiva stabilità del miglioramento riscontrato. Ciò è a maggior ragione giustificato dal fatto che, come detto, sono comunque ancora sta- te segnalate delle situazioni critiche. A ciò si aggiunge che – come esposto in pre- cedenza – la curatrice e la specialista stesse, oltre a ritenere opportuno continuare l'accompagnamento familiare, hanno pure dichiarato di non avere ancora abba- stanza elementi per un rapporto definitivo per concludere la misura di accompa- gnamento (act. APMA E.1.110, pag. 256 seg). 4.3.Alla luce di quanto precede il prolungamento dell'accompagnamento fami- liare disposto dall'APMA è da ritenere necessario e adeguato. Il reclamo è pertan- to da respingere integralmente e la decisione qui impugnata da confermare. 5.1.Giusta l'art. 63 cpv. 1 LICC per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti vengono riscosse spese. In procedure di protezione dei minori e in procedure concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, le spese vanno a carico dei genitori, di chi detiene l'autorità parentale o del genitore tenuto al mantenimento (art. 63 cpv. 2 LICC). A norma dell'art. 63 cpv. 3 LICC in presenza di circostanze particolari, si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OPMinA, ove sia disposta una misura di protezione dei minori, particolari circostanze tali da giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione dei costi procedurali possono sussistere in particolare se la sostanza netta fiscale dei genitori si colloca al di sotto dell'importo esente pari a CHF 50'000.00 rispettivamente, per le persone sole, al di sotto dell'importo esente pari a CHF 30'000.00 (lett. b) o se è dimostrata la dipendenza dall'assistenza sociale pubblica (lett. c). 5.2.Come già accertato dall'APMA, collocandosi la sostanza netta del reclamante al di sotto di CHF 30'000.00 (act. APMA E.1.47, pag. 114 segg.; act.

10 / 11 APMA E.1.68, pag. 159), sussiste in concreto una circostanza particolare ai sensi di cui sopra, e di conseguenza la tassa di giustizia fissata per prassi in questi casi in CHF 1'500.00 (art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 5.3.L'art. 63 cpv. 3 LICC non esenta la parte soccombente dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cfr. art. 118 cpv. 3 CPC). La resistente, prevalendo integralmente in questa procedura, avrebbe quindi diritto alla rifusione delle ripetibili per il dispendio causatole. Nel caso in esame tuttavia la rappresentante legale della resistente si è limitata a inoltrare uno scritto di poche righe, postulando la conferma delle misure disposte dall'APMA, senza alcuna motivazione. Tale scritto non le ha quindi causato alcun dispendio di tempo, di conseguenza si giustifica di prescindere dal riconoscere alla resistente un'indennità a titolo di ripetibili. Per il medesimo motivo non è neppure necessario stabilire la remunerazione, a carico del Cantone, da riconoscere alla patrocinatrice d'ufficio della resistente, a cui è stato concesso il gratuito patrocinio (ZK1 22 131), per il caso in cui le ripetibili non possono essere riscosse presso la controparte (art. 122 cpv. 2 CPC, prima frase).

11 / 11 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. Di conseguenza la decisione del 7 giugno 2022 dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa è confermata. 2.La tassa di giustizia della procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3.A B._____ non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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