Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 10 novembre 2022 N. d'incartoZK1 21 101/102 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Hubert Baldassarre, attuario PartiA._____ appellante patrocinata dall'avv. Lucio Levi Via Vedeggio 1, 6928 Manno contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Andrea-Franco Stöhr Nievergelt & Stoehr AG, Crappun 8, 7503 Samedan Oggettoipoteca legale e ripetibili Atto impugnatodecisione del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja del 02.07.2021, comunicata il giorno stesso (n. d'incarto 135- 2021-148) Comunicazione14 novembre 2022
2 / 9 Ritenuto in fatto: A.In data 30 marzo 2021 la A._____ ha chiesto l'iscrizione supercautelare di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'importo di CHF 176'910.16, oltre a interessi, a carico delle particelle di proprietà per piani n. C._____ e D._____ del Registro fondiario di E._____ di proprietà di B., senza distin- guere gli importi riguardanti le due specifiche particelle. Nella predetta istanza, la A. dichiarava che gli ultimi interventi essenziali sarebbero stati da essa effet- tuati il 3 dicembre 2020. B.In seguito a diversi tentativi infruttuosi di contattare in via telefonica la A._____ da lui asseritamente intrapresi il giorno della ricezione dell'istanza, 31 marzo 2021, con scritto del 1° aprile 2021 il giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja ha invitato la predetta società a suddividere l'importo dell'ipoteca legale postulata sulle due particelle di proprietà per piani. C.Con scritto del 2 aprile 2021, pervenuto all'istanza precedente il 6 aprile 2021, la A._____ ha ottemperato a quanto richiesto. D.Il 6 aprile 2021 il giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja ha accolto in via supercautelare l'istanza della A., ordinando all'Ufficio del Registro fondiario Regione Maloja di annotare provvisoriamente le due ipoteche degli artigiani e imprenditori postulate. L'istanza precedente ha contestualmente accordato a B. un termine per l'inoltro di osservazioni. E.L'annotazione provvisoria delle ipoteche è avvenuta il giorno seguente, 7 aprile 2021. F.Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2021 B._____ ha postulato la reiezione dell'istanza e la cancellazione dell'iscrizione provvisoria, con protesta di tasse, spese e ripetibili. G.In data 2 luglio 2021 il giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja ha respinto l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca degli artigiani e imprenditori postulata, ordinando contestualmente all'Ufficio del registro fondiario della Regione Maloja di cancellare l'iscrizione provvisoria in seguito al passaggio in giudicato della decisione di prima istanza. H.Il 12 luglio 2021 la A._____ (in seguito: appellante) ha interposto appello avverso la predetta decisione, chiedendone l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili e richiesta di concessione dell'effetto sospensivo all'appello.
3 / 9 I.Nella sua risposta al predetto appello, datata 8 ottobre 2021, B._____ (in seguito: appellata) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ricevibilità. Essa chiede conseguentemente che, a conferma della decisione di prima istanza, l'Ufficio del registro fondiario della Regione Maloja sia istruito di cancellare l'annotazione provvisoria; il tutto essenzialmente con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza e richiesta di reiezione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo. L.Sempre in data 12 luglio 2021 l'appellante ha altresì interposto reclamo indipendente in merito alle spese giudiziarie, chiedendo che, in caso di soccombenza nella procedura d'appello, le ripetibili poste a suo carico per la procedura di prima istanza siano ridotte a CHF 1'485.00 (IVA e spese incluse), con protesta di tasse, spese e ripetibili e richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. M.Nella sua risposta al predetto reclamo, anch'essa dell'8 ottobre 2021, l'appellata ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ricevibilità. Essa chiede conseguentemente che, a conferma della decisione di prima istanza, l'appellante sia condannata a risarcirle CHF 10'350.50 (IVA e spese incluse), essenzialmente con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza e richiesta di reiezione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo. Considerando in diritto: 1.Congiunzione e ricevibilità dei gravami 1.1.Preliminarmente si osserva che avverso la decisione oggetto del presente contenzioso l'appellante ha interposto sia appello (n. d'incarto ZK1 21 101), sia reclamo indipendente in merito alle spese giudiziarie (n. d'incarto ZK1 21 102). Entrambe le impugnative sono datate 12 luglio 2021. In applicazione dell'art. 125 lett. c CPC le due procedure ZK1 21 101 e ZK1 21 102 sono qui congiunte e trat- tate in un'unica sentenza, essendo le medesime strettamente connesse. 1.2.Correttamente, l'appellante avrebbe dovuto impugnare il dispositivo sulle spese assieme alla decisione di merito – e pertanto anch'esso mediante appello. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha già avuto modo di statuire che l'impugnazione della decisione sulle spese giudiziarie – costituente di norma parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) e impugnabile pertanto assieme alla medesima – sot- tostà alla stessa via di ricorso (appello o reclamo) cui soggiace la decisione finale; soltanto laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indi- pendente è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 110 CPC;
4 / 9 ZK2 18 49/50 del 9.8.2021 consid. 5.2). Il mezzo di impugnazione interposto è pertanto errato. Malgrado tale circostanza comporti in linea di principio l'irricevibili- tà del gravame, la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale cantonale dei Grigioni permette tuttavia al tribunale adito di procedere a una conversione del rimedio giuridico in quello corretto, nella misura in cui il gravame inoltrato ne adempia tutte le condizioni formali (TF 5A_221/2018 del 4.6.2018 consid. 3.3.1; TC GR ZK1 18 34 del 9.9.2019 consid. 2.2, con rinvii). Nel caso in esame, poiché in virtù degli artt. 311 e 321 CPC le regole riguardo i termini e i requisiti di forma per l'interposizione dell'appello e del reclamo sono identiche, il reclamo indipen- dente del 12 luglio 2021 può essere convertito in appello ed essere considerato quale complemento al gravame interposto contro la decisione di merito. 1.3.L'atto d'appello deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata. Non è sufficiente reiterare la propria interpretazione dei fatti, limi- tarsi a riprodurre le proprie conclusioni senza un esame approfondito delle motiva- zioni della decisione impugnata o rivolgere critiche di carattere generale contro la stessa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). È in altre parole richiesta la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche ad- dotte (TF 4A_474/2013 del 10.3.2014 consid. 3.1 segg.). 2.Obbligo d'interpello, imperativo di celerità e grado di prova necessario 2.1.L'appellante sostiene essenzialmente che l'istanza precedente non si sa- rebbe adoperata in modo consono all'urgenza della sua richiesta al fine di permet- terle di sanare il vizio del suo inoltro entro il termine di perenzione. A mente dell'- appellante, il giudice di prime cure avrebbe conseguentemente dovuto esortarla per raccomandata a completare il suo inoltro lacunoso, anticipando tale missiva via e-mail o tramite fax – e ciò subito, ovverosia appena preso atto dell'incomple- tezza dell'istanza, ricevuta dal Tribunale regionale il 31 marzo 2021. L'appellante ritiene che, qualora il giudice di prime cure avesse agito come appena descritto, essa ne avrebbe ricevuto la missiva (del giorno stesso della ricezione dell'istanza) in data 1° aprile 2021, potendo completare e trasmettere l'allegato il giorno stesso. Il suo inoltro sarebbe pertanto pervenuto all'istanza precedente il 2 aprile 2021. Il giudice di prime cure avrebbe quindi a sua volta potuto accogliere l'istanza con decisione del giorno stesso, sicché l'annotazione provvisoria al registro fondiario sarebbe avvenuta entro il termine di perenzione del 3 aprile 2021. Il giudice di pri- me cure non avrebbe viceversa potuto limitarsi a tentare di contattare telefonica- mente il patrocinatore dell'appellante. Questi sostiene peraltro di non aver in ogni caso ricevuto alcuna simile telefonata. L'appellante argomenta altresì che, proprio qualora gli asseriti tentativi di contattarla telefonicamente intrapresi dall'istanza
5 / 9 precedente si fossero rivelati infruttuosi, quest'ultima non avrebbe potuto attendere il giorno seguente, 1° aprile 2021, prima d'inviare la sua missiva. A mente dell'ap- pellante, se il giudice di prime cure avesse agito tempestivamente, l'esito proces- suale sarebbe stato a lei favorevole. L'istanza precedente non avrebbe infine nemmeno assegnato un termine entro il quale l'appellante avrebbe dovuto colma- re la lacuna del suo inoltro (act. A.1 [ZK1 21 101], n. II.2 e II.3). 2.2.Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o im- precise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla stessa opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande (art. 56 CPC). Nel caso di parti patroci- nate, la portata dell'obbligo d'interpello è sensibilmente limitata. Scopo di tale isti- tuto non è inoltre di porre rimedio alle negligenze procedurali delle parti (TF 4A_207/2019 del 17.8.2020 consid. 4.2, con rinvii; Rainer Schumacher, Bau- handwerkerpfandrecht: Schranken der gerichtlichen Kreativität, in: DC 2015 pagg. 68 segg., pag. 73 seg.; PTC 2016 n. 5, consid. 3e). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di statuire che, nel caso di parti patrocinate richiedenti l'iscri- zione di ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori per mezzo di petiti ina- deguati o insufficienti – a causa d'indicazioni errate o incomplete in merito al fon- do, alla proprietà del medesimo o all'importo dell'ipoteca legale da iscrivere –, il giudice è tenuto a non interpellare le parti. Provvedimenti contrari a tale dettame costituirebbero persino motivi di ricusazione (TF 5A_462/2013 del 12.11.2013 consid. 3.3; 5A_299/2014 dell'11.7.2014 consid. 4 in fine). Tale posizione trova conferma in dottrina (Schumacher, op. cit., pag. 77). In merito alla questione og- getto dell'interpello in esame, ossia la necessità di specificare il fondo (ivi incluse particelle di proprietà per piani) su cui i lavori sarebbero stati eseguiti, sussiste peraltro una giurisprudenza pubblicata costante del Tribunale federale (DTF 111 II 31 consid. 4b; 112 II 214 consid. 4; 125 III 113 consid. 3a; 126 III 462 consid. 2b). La conoscenza di giurisprudenza pubblicata da parte dell'appellante – patrocinata – dev'essere presupposta, essendo costitutiva dell'obbligo di diligenza del patrocinatore (DTF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Segnatamente alla luce di tale circostanza, il giudice di prime cure non era pertanto tenuto a interpellare l'appel- lante, essendo viceversa tenuto a non interpellarla. 2.3.Non potendo l'appellante dedurre alcunché a suo favore dalla circostanza di esser stata ingiustificatamente interpellata, la sua relativa censura dev'essere re- spinta. Dal momento che l'appellante non avrebbe dovuto essere interpellata, non può neppure esservi una violazione dell'imperativo di celerità in relazione alle mo- dalità d'esecuzione del medesimo interpello, come invece altresì censurato dall'- appellante (act. A.1 [ZK1 21 101], n. II.4). L'esame della censura relativa alla vio-
6 / 9 lazione di disposizioni concernenti il grado di prova applicabile in simili procedure (act. A.1 [ZK1 21 101], n. II.5) si rivela infine superfluo, non essendosi l'autorità precedente pronunciata al riguardo. 3.Ripetibili di prima istanza 3.1.L'appellante ritiene che la condanna alla rifusione delle ripetibili pronunciata dall'istanza precedente nei suoi confronti sia sproporzionata rispetto alla comples- sità della vertenza, sia in relazione al dispendio temporale, sia per quanto concer- ne il supplemento sul valore della causa (act. A.1 [ZK1 21 102], n. II.2 e II.3). La complessità del contenzioso non giustificherebbe un dispendio temporale di 13 ore. Per le 15 pagine di allegato prodotte, un avvocato diligente avrebbe a suo avviso impiegato meno tempo. Sarebbe pertanto semmai opportuno riconoscere un dispendio temporale di 5½ ore (act. A.1 [ZK1 21 102], n. II.4). 3.2.1. Limitandosi a un generico riferimento alla complessità – a suo avviso mo- desta – del contenzioso in esame (act. A.1 [ZK1 21 101], n. II.4, primo paragrafo), l'appellante omette completamente d'indicare per quale motivo il dispendio tempo- rale allegato – giustificato invece in dettaglio nella nota d'onorario (act. TR VI.3, ultima pagina) – dovrebbe rivelarsi eccessivo. Insufficientemente motivata, la cen- sura si rivela pertanto inammissibile (art. 311 CPC; consid. 1.3 supra). Per completezza si rileva inoltre che la procedura d'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori presenta peculiarità processuali – segnatamente in relazione al termine di perenzione del diritto in esame –, le quali rendono impre- scindibili solide e aggiornate conoscenze giurisprudenziali del patrocinatore, oltre a un'esaustiva comunicazione con il cliente e una conoscenza approfondita degli atti. Tale circostanza si palesa proprio in casi come quello in esame. Alla luce di tale circostanza, sebbene il dispendio temporale riconosciuto dall'istanza prece- dente non possa essere considerato esiguo, il medesimo non risulta tuttavia affat- to inusuale o addirittura eccessivo. Essendo esso in altre parole adeguato e ne- cessario al fine di un patrocinio efficace della resistente, la determinazione delle ripetibili compiuta dal giudice di prime cure non viola pertanto in ogni caso le di- sposizioni normative applicabili (cfr. art. 2 cpv. 1 n. 2 OOA [CSC 310.250]). 3.2.2. Ancor meno motivata appare la censura dell'appellante relativa al supple- mento sul valore della causa. Limitandosi infatti a lamentare che l'appellata avreb- be chiesto il supplemento postulato senza sottoporre il medesimo a una "prudente valutazione critica" che tenesse conto dell'"esigua complessità della causa", l'ap- pellante non fa valere alcuna violazione di diritto e nemmeno un eventuale uso
7 / 9 inadeguato dell'(ampio) potere discrezionale dell'istanza precedente. Insufficien- temente motivata, la censura si rivela pertanto a sua volta inammissibile (art. 311 CPC; consid. 1.3 supra). 3.3.Le censure relative all'addossamento delle ripetibili di prima istanza sono pertanto irricevibili. Nella misura di una loro eventuale ammissibilità, esse andreb- bero in ogni caso respinte. I relativi dispositivi della decisione di prima istanza so- no pertanto confermati. 4.Effetto sospensivo Con la presente decisione le istanze di concessione dell'effetto sospensivo ai gra- vami sono divenute prive d'oggetto. 5.Spese giudiziarie 5.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 OECC (CSC 320.210) il Tribunale can- tonale riscuote in simili procedure una tassa di giustizia compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi della fatti- specie in esame, segnatamente alla luce del dispendio effettivamente cagionato, s'impone di fissare la tassa di giustizia in CHF 4'000.00. In sede d'appello l'appellante soccombe integralmente. La tassa di giustizia per la procedura d'appello è pertanto posta nella medesima misura a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). L'importo di CHF 4'000.00 da essa dovuto è compensato con gli an- ticipi spese da essa versati (CHF 3'000.00 nella procedura ZK1 21 101 e CHF 1'000.00 nella procedura ZK1 21 102). 5.2.1. Il tribunale stabilisce e ripartisce le ripetibili ove le medesime siano protesta- te. Se la parte prevalente inoltra una nota d'onorario, il tribunale si fonda di princi- pio sulla stessa (sul tutto art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA). 5.2.2. L'appellata ha protestato le ripetibili per la procedura di reclamo, inoltrando note d'onorario per l'importo complessivo di CHF 4'579.95 (di cui CHF 2'519.00 riguardanti la procedura d'appello e CHF 2'060.95 concernenti la procedura di re- clamo; act. A.2 [ZK1 21 101], n. 57, act. G.1 [ZK1 21 101]; act. A.2 [ZK1 21 102], n. 53 [ZK1 21 102]; act. G.1 [ZK1 21 102]). L'onorario fatturato dev'essere consi- derato adeguato. Considerate le diverse censure sollevate dall'appellante e i di- versi petiti processuali e sostanziali da essa postulati, le 15 ore di lavoro comples- sivamente fatturate appaiono necessarie al fine di un patrocinio efficace dell'appel-
8 / 9 lante. La tariffa oraria di CHF 270.00 corrisponde quindi a quanto stipulato nell'ac- cordo sull'onorario inoltrato in prima istanza (act. TR VI.2). Non può invece essere riconosciuto nella misura postulata il rimborso spese forfettario ("Kleinspesenpau- schale") del 5% fatturato in entrambe le note d'onorario inoltrate in sede d'appello. Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribu- nale cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario riconosciuto (cfr. TC GR ZK1 19 69 del 24.6.2021 consid. 15.3.2, con rimandi). I supplementi spese forfettari sono pertanto da ridurre a CHF 66.85 per quanto concerne la nota d'onorario inoltrata nell'incarto ZK1 21 101 (3% dell'onorario fat- turato di CHF 2'227.50) e CHF 54.70 per quanto riguarda quella inoltrata nell'in- carto ZK1 21 102 (3% dell'onorario fatturato di CHF 1'822.50). Sommandovi l'ono- rario riconosciuto e l'IVA al tasso del 7.7% allora vigente, l'importo delle ripetibili riconosciuto è stabilito in CHF 4'492.75, di cui CHF 2'471.00 (CHF 2'227.50 + CHF 66.85 + CHF 176.75 [7.7% della somma dei due importi, di CHF 2'294.35]) concernenti la nota d'onorario inoltrata nell'incarto ZK1 21 101 e CHF 2'021.75 (CHF 1'822.50 + CHF 54.70 + 144.55 [7.7% della somma dei due importi, di CHF 1'877.20]) riguardanti quella inoltrata nell'incarto ZK1 21 102. 5.2.3. Soccombendo l'appellante integralmente, le ripetibili in favore dell'appellata sono poste nella medesima misura a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC).
9 / 9 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Le procedure ZK1 21 101 e ZK1 21 102 sono congiunte. Il reclamo del 12 luglio 2021 inoltrato nella procedura ZK1 21 102 è considerato quale complemento dell'appello di medesima data. 2.Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto. 3.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'000.00, è posta a carico della A._____ e compensata con gli anticipi spese di CHF 3'000.00 (ZK1 21 101) e CHF 1'000.00 (ZK1 21 102) da essa versati. 4.La A._____ è tenuta a risarcire a B._____ CHF 4'492.75 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 5.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a: