Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2020 42
Entscheidungsdatum
27.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 27 aprile 2022 N. d'incartoZK1 20 42 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter, presidente Cavegn e Moses Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono contro B._____ appellato patrocinato dall'avv. Daniele Jörg Via Bossi 12, 6901 Lugano Oggettoprovvedimenti cautelari in procedura di divorzio Atto impugnatodecisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 10.03.2020, comunicata il 10.03.2020 (n. d'incarto 115.2019.25). Comunicazione02 maggio 2022

2 / 16 Ritenuto in fatto: A.A._____ e B._____ si sono uniti in matrimonio in data 24 aprile 1975 davan- ti all'Ufficio di stato civile del Comune di C.. Dal 1° marzo 2009 i coniugi vi- vono separati, essendosi la moglie trasferita in un'altra abitazione. Con sentenza del 14 settembre 2010 il Tribunale distrettuale (ora regionale) Moesa ha parzial- mente accolto l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale inoltrata da B., con la quale, tra l'altro, le parti sono state autorizzate a vivere separate a far tempo dal 1° marzo 2009 ed è stata pronunciata la separazione dei beni sem- pre a far tempo dal 1° marzo 2009. B.In data 16 settembre 2019, A._____ ha avviato dinnanzi al Tribunale regio- nale Moesa la procedura di divorzio su azione di un coniuge. Nell'ambito di tale procedura, nella sua risposta del 17 dicembre 2019, B._____ ha chiesto tra l'altro l'adozione di misure supercautelari e cautelari, postulando che venga fatto ordine a D., F., di produrre al Tribunale regionale Moesa, l'estratto completo, con i movimenti, del conto privato no. E._____ intestato alla moglie, a far tempo dall'apertura e fino al giorno dell'edizione. C.Con decreto del 3 gennaio 2020 il Presidente del Tribunale regionale ha respinto la richiesta in via supercautelare, assegnando alla moglie un termine di 10 giorni – poi prorogato – per presentare osservazioni in merito alla richiesta cau- telare. D.Con osservazioni del 21 gennaio 2020 A._____ si è parzialmente opposta alla richiesta del marito, in particolare per quanto attiene gli estratti conto antece- denti al 1° gennaio 2009. Con le osservazioni ella ha inoltre prodotto un estratto conto del conto no. E._____ presso D., datato 1° gennaio 2010, relativo al periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, così come l'estratto di chiusura di tale conto dell'11 febbraio 2010. E.Con replica spontanea del 23 gennaio 2020 B. si è riconfermato nella propria richiesta cautelare, ritenendo necessario conoscere anche lo stato di detto conto negli anni precedenti, in vista di un eventuale reintegrazione negli acquisti ai sensi dell'art. 208 CC. F.Con decisione del 10 marzo 2020 il Presidente del Tribunale regionale ha accolto l'istanza cautelare, decidendo quanto segue: 1.L'istanza cautelare è accolta. Di conseguenza è fatto ordine a D., F., di trasmettere al Tribunale regionale Moesa, Roveredo, entro 20 giorni, l'estratto com-

3 / 16 pleto, con i movimenti, del conto privato no E._____ (IBAN: G.) intestato alla signora A., C., a far tempo dal 24 aprile 1975 (o dall'apertura, se posteriore a tale data) e fino al giorno della chiusu- ra (11.02.2010). 2.Spese e ripetibili verranno ripartite con la decisione di merito finale. 3.(Mezzo d'impugnazione) 4.(Comunicazione) G.Avverso tale decisione, in data 17 marzo 2020, A. (in seguito: appel- lante) ha interposto appello dinnanzi al Tribunale cantonale, chiedendo che la de- cisione impugnata venga definitivamente cassata e gli atti rinviati al Presidente del Tribunale regionale per nuova decisione, protestando tasse, spese e ripetibili. H.In data 2 aprile 2020 B._____ (in seguito: appellato) ha presentato le pro- prie osservazioni, contestando le richieste d'appello e chiedendo la conferma inte- grale della decisione cautelare, con protesta di spese giudiziarie e ripetibili. I.Con scritto del 15 marzo 2022 è stato comunicato alle parti che, a seguito alla nuova composizione del Tribunale cantonale, la presidenza nella presente procedura è stata assunta dalla Giudice Chiara Richter. Considerando in diritto: 1.1.Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono im- pugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC; art. 248 lett. d CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugna- ta è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Dagli atti risulta che la decisione del 10 marzo 2020 è stata notificata all'appellante il giorno seguente (act. B.1). L'appello del 17 marzo 2020 è pertanto tempestivo. Pure il valore litigioso di almeno CHF 10'000.00 risulta in concreto dato (cfr. act. TR I.2, pag. 14). 1.2.1. L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appello deve inoltre essere provvisto delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ossia quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua motivazione si evince senza equivoco a che cosa mira l'appellante (cfr. DTF 137

4 / 16 III 617 consid. 6.2). Di principio l'appello ha natura riformatoria. Giusta l'art. 318 cpv. 2 lett. c CPC l'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdi- zione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione (cifra 1), oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (cifra 2). Si tratta di una disposizione potestativa, spetta pertanto all'autorità superiore decidere se- condo sua discrezione se emettere una decisione cassatoria o riformatoria. Le parti non hanno quindi un diritto all'emissione di una decisione di rinvio. Quale mezzo di impugnazione di natura riformatoria l'appello deve di principio contenere delle richieste di riforma del giudizio (cfr. TF 4A_129/2019 del 25.7.2019 con- sid. 1.2.2 seg., nella quale è tuttavia stata lasciata aperta la questione a sapere se in determinati casi eccezionali una domanda cassatoria può essere sufficiente; cfr. anche TC GR ZK1 19 31 dell'11.10.2019 consid. 1.3.4). 1.2.2. Nella propria domanda d'appello l'appellante si è limitata a postulare la cas- sazione della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla prima istanza per nuova decisione (act. A.1, n. I.1 e I.1.1). La presente fattispecie non risulta tuttavia rien- trare nel campo di applicazione dell'art. 318 cpv. 2 lett. c CPC. Infatti, l'eventuale ordine – fatto valere dall'appellante – "di astenersi dal distruggere" i documenti, anziché di trasmetterli direttamente al tribunale, potrebbe essere disposto anche dall'autorità di ricorso (act. A.1, IV.3, pag. 8; act. A.2, ultimo capoverso). Nono- stante ciò, pur non avendo concretizzato nel petitum la domanda di riformare la decisione di prima istanza nel senso di respingere l'istanza, dalla motivazione dell- 'appello è comunque concretamente evincibile ciò che ella mira a ottenere nel me- rito. L'appellante ha infatti fatto valere nella motivazione dell'appello che "[...] Mancando il presupposto dell'urgenza l'istanza cautelare andava pertanto respinta dal Presidente TRM" (act. A.1, IV.2, pag. 8), così come che "[...] Anche per questo motivo l'impugnata decisione va annullata" (act. A.1, IV.3, pag. 9). In virtù di quan- to precede si può pertanto entrare nel merito dell'appello. 1.3.Competente per statuire in merito a questo caso è la Prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 2.1.In concreto il Tribunale regionale ha accolto l'istanza cautelare ritenendo che, anche se il conto in questione dell'appellante presso D._____ è stato chiuso l'11 febbraio 2010 e al momento dello scioglimento del regime dei beni, in data 1 marzo 2009, presentava un saldo di CHF 1'117.90, non potrebbe a questo sta- dio essere escluso che vi siano delle rivendicazioni fondate sull'art. 208 CC. A fronte di ciò il qui appellato, per poter eventualmente valutare se e in che misura procedere in tal senso, avrebbe un legittimo interesse a conoscere i movimenti del

5 / 16 conto anche prima della data dello scioglimento dei beni. Pertanto, la documenta- zione prodotta dall'appellante con le proprie osservazioni del 21 gennaio 2020, non renderebbe evasa la domanda (act. TR VI.3, consid. 6.1 e 7). 2.2.L'appellante fa sostanzialmente valere che con la decisione qui impugnata il giudice di prime cure avrebbe violato due principi che reggono le procedure caute- lari, ovvero quello dell'urgenza e buona fede, così come quello della proporzionali- tà, come si dirà meglio in seguito (act. A.1, IV.1, pag. 6). L'appellato invece, alli- neandosi essenzialmente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sostiene che per la determinazione dei suoi diritti nella liquidazione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, sciolto in data 1° marzo 2009, occorrerebbe di- sporre dell'estratto conto del conto privato dell'appellante presso D._____ per i 5 anni precedenti il 1° marzo 2009, per poterne verificare i movimenti in funzione di un'eventuale reintegrazione negli acquisti ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 CC. Si tratte- rebbe di un suo diritto ex art. 170 CC (act. A.2, pag. 1 seg.). 3.1.Giusta l'art. 170 cpv. 1 CC ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. A sua istanza, il giudice può obbli- gare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i docu- menti necessari (art. 170 cpv. 2 CC). In questo caso si tratta di un diritto materiale all'informazione. Questo è da distinguere da quello processuale, la cui portata si estende ad ogni procedura civile e si fonda sugli artt. 150 segg. CPC. Ogni parte ha il diritto di richiedere che il giudice assuma delle prove in merito a fatti contro- versi e giuridicamente rilevanti e se necessario che obblighi la controparte a pro- durre dei mezzi di prova. Diritto materiale e diritto processuale all'informazione non hanno identica natura: il primo sussiste di per sé, in ragione della relazione giuridi- ca fra le parti, e persegue lo scopo di raccogliere informazioni; il secondo si riferi- sce invece ad un fatto preciso, che va allegato e provato (TF 5A_635/2013 del 28.7.2014 consid. 3.1 e riferimenti ivi citati). L'obbligo informativo processuale vie- ne evaso nell'ambito dell'assunzione delle prove tramite ordinanza sulle prove. Queste ultime non passano materialmente in giudicato e possono essere modifi- cate o completate in ogni tempo (art. 154 CC). Il diritto materiale a ottenere infor- mazioni fondato sull'art. 170 CC può invece essere introdotto in ogni tempo, nel quadro di un'altra procedura giudiziaria già pendente – sotto forma di domanda preliminare, da evadersi prima di affrontare le domande di merito (cosiddetta "Stu- fenklage") – oppure a titolo indipendente in procedura sommaria (art. 271 lett. d CPC). Se vi è una procedura di divorzio pendente la domanda d'informazione può quindi essere fatta valere nel procedimento principale stesso, con la conseguenza che il collegio giudicante competente nel merito (art. 5 cpv. 1 LACPC) deve emet-

6 / 16 tere a tal proposito una decisione parziale, qualora l'informazione da fornire è ne- cessaria per poter quantificare e sostanziare una pretesa nell'ambito del divorzio (art. 85 CPC). L'obbligo informativo materiale può però anche essere fatto valere chiedendo l'emanazione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 276 CPC, ciò che corrisponde a farlo valere a titolo indipendente in una procedura somma- ria. Questo ha il vantaggio che a tal proposito viene deciso a giudice unico (art. 4 cpv. 1 lit. a LACPC). Ad ogni modo, considerata la natura di diritto materia- le di tale domanda d'informazione, le norme in merito ai provvedimenti cautelari degli artt. 261 segg. CC non sono applicabili. Le decisioni in merito alle domande di informazioni di diritto materiale sono decisioni finali, acquistano forza di cosa giudicata materiale e sottostanno all'esecuzione delle decisioni ai sensi degli artt. 335 segg. CPC (cfr. DTF 143 III 113 consid. 4.3.1; TF 5A_9/2015 del 10.8.2015 consid. 3.1; 5A_421/2013 del 19.8.2013 consid. 1.2; 5A_768/2012 del 17.5.2013 consid. 4.1 seg., con riferimento a DTF 138 III 728; TC GR ZK1 19 49 del 14.1.2020 consid. 2.1 segg.; in merito alla differenza tra obbligo informativo materiale e processuale anche Roland Kokotek, Die Auskunftspflicht des Ehegat- ten nach Art. 170 ZGB, Zurigo 2012, n. 48). 3.2.La legge limita l'obbligo informativo al dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. Per determinare l'obbligo di informazione bisogna considerare per quale motivo e per quali eventuali pretese un coniuge pretende le informazioni dall'altro. Un coniuge può richiedere informazioni in merito a tutto ciò che è necessario per valutare ed eventualmente far valere le sue pretese, o che appare atto a fornire delle indicazioni in merito a tali pretese. A una domanda di informazione può essere dato seguito unicamente se il coniuge richiedente rende verosimile la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto. Questo sussiste in particolare se vengono richieste informazioni su questioni che possono essere rilevanti per calcolare i contributi di mantenimento o per la liquidazione del regime dei beni. Sono invece escluse le richieste con carattere vessatorio o motivate da semplice curiosità (cfr. TF 5A_1022/2015 del 29.4.2016 consid. 7.1 e 5A_918/2014 del 17.6.2014 consid. 4.2.2, entrambe con riferimento alla DTF 132 III 291 consid. 4.2). La sussistenza di un interesse giuridicamente protetto va di- stinta dalla questione se la pretesa, per la quale vengono richieste le informazioni, è sostanzialmente fondata o meno. Nei casi in cui si tratta di stabilire se la richie- sta di informazioni presentata è ammissibile, il tribunale non deve esaminare se con le informazioni richieste la pretesa di diritto materiale viene effettivamente comprovata. Il tribunale deve unicamente esaminare se vi è un interesse giuridi- camente protetto all'informazione in vista di una determinata (potenziale) pretesa. Qualora dalla domanda di informazione emerge implicitamente o esplicitamente

7 / 16 per quale pretesa viene richiesta l'informazione – indipendentemente dal fatto che questa sia già pendente o meno – l'interesse giuridicamente protetto è da confer- mare (cfr. Kokotek, op. cit., n. 75 segg. e n. 86 segg.). Questo vale ancor di più quando vi è una procedura di divorzio pendente, avendo in questi casi i coniugi infatti addirittura un obbligo accresciuto di fornirsi reciprocamente, di propria inizia- tiva e senza esserne richiesti, informazioni in merito a tutte le questioni economi- che rilevanti per regolamentare la sospensione della vita comune e le conseguen- ze le divorzio (cfr. TF 5A_816/2014 del 3.3.2015 consid. 3.3 e rinvii; Ivo Schwan- der, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 a ed., Basilea 2018, n. 14 segg. ad art. 170 CC). 3.3.Il tribunale deve stabilire nel singolo caso concreto e in base alle pretese di diritto matrimoniale per cui il coniuge fa valere il suo diritto all'informazione, quali informazioni e quali documenti sono necessari per ottenere una visione appropria- ta dei redditi, della sostanza e dei debiti dell'altro coniuge. Il tribunale deve inoltre ponderare l'interesse del coniuge richiedente a ottenere le informazioni e quello dell'altro coniuge a rifiutarle (cfr. TF 5A_918/2014 del 17.6.2014 consid. 4.2.3; Schwander, op. cit., n. 20 ad art. 170 CC). Dal punto di vista temporale di principio il diritto all'informazione si riferisce alle circostanze al momento della domanda. Tuttavia, a dipendenza del tipo di pretesa in relazione alla quale viene presentata la richiesta di informazione, può sussistere anche un interesse giuridicamente pro- tetto a ottenere informazioni riguardo al passato. Nella domanda di informazione bisogna indicare concretamente in merito a quali questioni vengono richiesti rag- guagli e di quali documenti si vuole prendere visione. Inoltre devono essere indica- ti i fatti da chiarire in relazione alla pretesa principale, dovendo le informazioni e la documentazione da fornire essere perlomeno atte a sostanziarla rispettivamente a dimostrarla. Le informazioni devono essere così precise da permettere al tribunale di disporre concretamente; non è infatti suo compito quello di definire le informa- zioni da richiedere. Richieste specifiche e i conseguenti ordini del tribunale formu- lati con precisione sono di particolare rilevanza specialmente in relazione alla comminatoria penale dell'art. 292 CP, poiché per la parte richiesta deve essere chiaro ciò che deve fare o omettere. Va tuttavia rilevato che le domande di infor- mazione per loro natura presentano una certa approssimazione, per cui l'esigenza di precisione non può essere troppo elevata (cfr. OGer ZH LY160026 del 17.10.2016 consid. II.5.3 così come LY180022 del 22.8.2018 consid. 8.5, con rife- rimenti, in particolare alla TF 5C.308/2001 del 22.1.2002 consid. 4; Kokotek, op. cit., n. 114).

8 / 16 4.In concreto l'appellato – nell'ambito della propria risposta nella procedura di divorzio pendente tra le parti – ha presentato un'istanza cautelare, chiedendo l'- edizione da parte di D., F., dell'estratto completo del conto privato no. E._____ intestato all'appellante, a far tempo dall'apertura e fino al giorno dell'edi- zione (act. TR I.2, pag. 2, 12 e 14). Tale richiesta è stata presentata in particolare in relazione allo scioglimento e la liquidazione del regime matrimoniale della par- tecipazione agli acquisti, al quale le parti sono state sottoposte fino al 1° mar- zo 2009, data in cui è stato adottato il regime straordinario della separazione dei beni. L'appellato fa infatti valere che nel 2008 l'appellante disponeva di un conto privato presso D., F., no. E., il quale al 31 dicembre 2008 ripor- tava un saldo di CHF 31'128.00. Tale importo rappresenterebbe senza dubbio un acquisto matrimoniale. Per poter quindi determinare i suoi diritti nella liquidazione del regime matrimoniale sarebbe utile disporre degli estratti conto a far tempo dall- 'apertura del menzionato conto, potendo essere gli importi depositati precedente- mente su di esso oggetto della reintegrazione agli acquisti ai sensi dell'art. 208 CC (act. TR I.2, pag. 14; act. TR I.4, pag. 1). Nella propria risposta nell'ambito della procedura di divorzio, l'appellato fa valere una pretesa per lo scioglimento e liqui- dazione del regime matrimoniale di CHF 2'082'558.10, con riserva di adeguamenti sulla base dell'art. 85 CPC (act. TR I.2, cifra 3 del petitum). Le informazioni richie- ste porrebbero quindi l'appellato nella condizione di poter stabilire l'entità delle proprie pretese e di poterle di conseguenza formulare definitivamente. L'appellato mira quindi a ottenere delle informazioni a lui necessarie per lo svolgimento del procedimento di merito. Pertanto, sulla base dalle circostanze del caso concreto – nonostante nella procedura di prima istanza né l'appellato né il Tribunale regionale abbiano fatto espressamente riferimento all'art. 170 CC – la domanda di informa- zione presentata dall'appellato è da considerare quale domanda fondata sul diritto materiale e non processuale, come è peraltro poi stato indicato dall'appellato in sede d'appello (act. A.2, pag. 2). L'appellato non si è infatti limitato al semplice richiamo degli estratti del conto della moglie presso D. – ciò che sarebbe stato piuttosto da intendere quale richiesta di prova –, bensì ha presentato un'- istanza cautelare durante la procedura di divorzio, chiarendo il fondamento di dirit- to materiale della sua domanda, avente per l'appunto quale scopo quello di poter utilizzare tali informazioni nel procedimento principale per stabilire e giustificare la propria pretesa per la liquidazione del regime dei beni. Il Tribunale regionale gli ha quindi correttamente riconosciuto un legittimo interesse a conoscere i movimenti del conto in questione anche prima della data dello scioglimento del regime dei beni, per poter valutare eventuali reintegrazioni agli acquisti ai sensi dell'art. 208 CC (act. TR VI.3, consid. 6.1).

9 / 16 4.1.Da quanto emerge dall'appello, l'appellante dal canto suo non ritiene invece che in concreto si tratti di una domanda di informazione ai sensi dell'art. 170 CC (act. A.1, n. IV.2, pag. 6 seg.: "[...] Se desiderava agire solo per l'acquisizione della prova poteva presentare un'istanza di assunzione di prova a titolo cautelare a norma dell'art. 158 CPC. Poteva anche chiedere, a norma dell'art. 170 cpv. 1 CC, informazioni all'altro coniuge che riguardava questo specifico conto. E, se negate, poteva obbligarlo a fornirle tramite istanza al Giudice ex Art. 170 cpv. 2 CC. [...]"). Ella non sembra tuttavia tener conto della circostanza che, come espo- sto in precedenza (cfr. consid. 3.1), la domanda di informazione può essere pre- sentata anche come misura cautelare. Nell'ambito delle misure cautelari può quin- di venire richiesto alla controparte o anche a un terzo (come per esempio una banca) di fornire informazioni in merito alla situazione finanziaria, presentando anche la relativa documentazione (art. 170 CC; Annette Dolge, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [edit.], Kommentar ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 276 CPC). 4.2.Tenuto conto di tutto quanto precede, l'appellato – chiedendo l'edizione de- gli estratti del conto dell'appellante presso D., F., no. E._____ – ha quindi fatto valere un diritto d'informazione materiale ai sensi dell'art. 170 CC nell'- ambito di un procedimento cautelare durante il divorzio, ciò che è, come detto, senz'altro possibile (cfr. consid. 3.1). Il Tribunale regionale ha quindi, a giusta ra- gione, trattato la domanda come un provvedimento cautelare, decidendolo di con- seguenza con competenza a giudice unico (act. TR VI.3). 5.Per quanto concerne le censure sollevate dall'appellante in merito all'ur- genza e la violazione del principio della proporzionalità si rileva quanto segue. 5.1.L'appellante fa valere che in concreto mancherebbe il presupposto dell'ur- genza e l'istanza avrebbe pertanto dovuto essere respinta. A suo avviso già solo il fatto che l'istanza cautelare sia stata presentata dall'appellato tre mesi dopo il de- posito da parte dell'appellante della petizione, sarebbe un motivo sufficiente per respingere l'istanza. Inoltre, l'appellato sarebbe a conoscenza dell'esistenza del conto dell'appellante presso D._____ dalla primavera 2009, e nonostante ciò non avrebbe mai chiesto prima alcun chiarimento alla moglie e intrapreso alcun proce- dimento cautelare. La sua richiesta presentata dopo 10 anni non risponderebbe quindi in nessun modo al criterio dell'urgenza, il quale sarebbe invocato in modo contrario alla buona fede. L'appellato non avrebbe inoltre presentato alcun plausi- bile motivo atto a giustificare un tale ritardo nell'agire (act. A.1, n. IV.2, pag. 6 e 8). L'appellato dal suo canto fa valere di avere diritto alle informazioni richieste in virtù dell'art. 170 CC e che il suo diritto ad ottenere tali informazioni sarebbe indipen-

10 / 16 dente dal fatto che la richiesta sia intervenuta a questo punto della procedura (act. A.2, pag. 2). Nelle sue allegazioni l'appellante si appella agli artt. 261 segg. CPC e alla relativa dottrina. Tuttavia, come precedentemente illustrato (cfr. consid. 4.2), in concreto si tratta di una domanda d'informazione ai sensi dell'art. 170 CC. Come esposto in precedenza, a fronte della natura di diritto materiale di tale domanda, gli artt. 261 segg. CC non sono quindi applicabili (cfr. consid. 3.1). A ciò si aggiunge che, ad ogni modo, avendo l'appellato chiesto l'emanazione di un provvedimento cautelare durante una procedura di divorzio, applicabile è comunque l'art. 276 CPC e non gli artt. 261 segg. CPC. Giusta l'art. 276 cpv. 1 CPC il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari; le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale sono applicabili per analogia. L'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'- art. 276 CPC presuppone la pendenza di una causa di divorzio, così come la ne- cessità del provvedimento. Quest'ultima comprende oltre alla proporzionalità an- che la sussistenza di un interesse giuridico da tutelare (cfr. Ivo Schwander, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [edit.], ZPO Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2015, n. 12 ad Art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 6 segg. ad art. 276 CPC). Contrariamente a quanto ritenuto dall'- appellante il criterio dell'urgenza non è invece un presupposto per l'adozione di tali provvedimenti cautelari (cfr. Christian Stalder/Beatrice van de Graaf, in: Obe- rhammer/Domej/Haaas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3 a ed., Zurigo 2021, n. 2 ad art. 276 CPC; Marcel Leuenberger, in: Schwenzer/Fankhauser [edit.], FamKom- mentar Scheidung, Vol. II: Anhänge, 2 a ed., Berna 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; OGer ZH LY180022 del 22.8.2018 consid. 8.8; OGer ZH LY140014 del 10.6.2014 consid. 3.2.2). Pertanto, alla luce di tutto quanto precede, quanto esposto dall'ap- pellante in merito alla mancata urgenza, così come all'asserito ingiustificato ritardo dell'appellato nell'agire, sono irrilevanti per il caso in esame. Tale censura, così come pure quanto da lei invocato in merito alla buona fede, cadono quindi nel vuo- to. 5.2.A mente dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe poi il violato il prin- cipio della proporzionalità, ordinando a D._____ di presentare i documenti diretta- mente al Tribunale regionale. Così facendo egli avrebbe ordinato l'assunzione di una prova senza decidere sull'ammissione o meno della stessa, non essendo l'or- dinanza sulle prove ancora stata emanata. Tale agire non rispetterebbe quanto prescritto dall'art. 262 CPC, il quale non prevedrebbe la facoltà di acquisizione di un documento ma solo un'istruzione all'autorità o a un terzo. Nel rispetto di tale

11 / 16 norma e del principio della proporzionalità il giudice di prima istanza avrebbe piut- tosto dovuto chiedere a D._____ di astenersi dal distruggere i documenti in di- scussione e di conservarli, non avrebbe invece avuto la facoltà di ordinare in anti- cipo la produzione di un documento (act. A.1, n. IV. 3, pag. 8). In merito a ciò l'appellato sostiene invece che la decisione richiesta e adottata sa- rebbe ragionevole, indispensabile e adeguata per raggiungere lo scopo ricercato, che in concreto sarebbe quello di cui all'art. 170 CC e, subordinatamente, all'- art. 208 cpv. 1 CC. L'appellato fa poi valere che qualora il Tribunale cantonale do- vesse ritenere che – come sostenuto dall'appellante – il giudice di prime cure avrebbe dovuto chiedere a D._____ di astenersi dal distruggere i documenti, egli potrebbe dirsi d'accordo (act. A.2, pag. 2; in merito a quest'ultima richiesta cfr. consid. 6). 5.2.1. A tal proposito si rinvia anzitutto a quanto esposto in precedenza in merito alla mancata applicazione degli artt. 261 segg. CPC. Ad ogni modo, si rileva che il presupposto della proporzionalità rientra nel requisito della necessità del provve- dimento cautelare (art. 276 cpv. 1 frase 1 CPC: "Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. [...]"; Ivo Schwander, op. cit., n. 12 ad Art. 276 CPC; Sut- ter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC). Vi è tuttavia da chiedersi fino a che punto sia di rilevanza il presupposto della proporzionalità giusta l'- art. 276 CPC nell'ambito di una domanda d'informazione ai sensi dell'art. 170 CC. Lo stesso art. 170 cpv. 2 CC limita infatti tale obbligo alle "informazioni occorrenti" e ai "documenti necessari". Come già esposto, l'obbligo di informazione giusta l'art. 170 CC si estende solamente alle informazioni necessarie per valutare ed eventualmente far valere delle pretese di diritto materiale, o che appaiono atte a fornire delle indicazioni in merito a tali pretese (cfr. consid. 3.2; TF 5C.276/2005 del 14.2.2006 consid. 2.1). Nella presente fattispecie non è tuttavia necessario approfondire ulteriormente tale questione. 5.2.2. La pretesa d'informazione va diretta contro l'altro coniuge. Tuttavia talvolta l'obbligo da parte del giudice nei confronti dell'altro coniuge non è sufficiente a ot- tenere le necessarie informazioni. L'art 170 cpv. 2 CC obbliga pertanto anche ter- zi, su ordine del giudice, a fornire le informazioni e la documentazione necessarie. L'art. 170 cpv. 2 CC è una disposizione potestativa, il giudice stabilisce secondo propria discrezione se richiedere o meno al terzo di fornire informazioni. Tuttavia, qualora unicamente informazioni fornite da un terzo permettono di fornire raggua- gli sulla situazione finanziaria di un coniuge e non vi è alcun interesse preponde- rante alla riservatezza, il tribunale deve procurarsi le necessarie informazioni (cfr. Heinz Hausheer/Ruth Reusser/Thomas Geiser, in: Berner Kommentar, Art. 159-

12 / 16 180 ZGB, Bd. II/1/2, 2 a ed., Berna 1999 n. 26 ad art. 170 CC; Verena Bräm, in: Bräm/Hasenböhler [edit.], Zürcher Kommentar, Bd. II/1c, Art. 159-180 ZGB, 3 a ed., Zurigo 1998, n. 32 ad art. 170 CC). 5.2.3. Nella presente fattispecie sia l'appellante sia la banca avrebbero potuto es- sere invitate a fornire la documentazione richiesta. Di principio tocca dapprima all'altro coniuge far fronte al suo obbligo. In concreto va tuttavia rilevato che, con le osservazioni alla richiesta cautelare del 21 gennaio 2020, l'appellante ha chiesto al Tribunale regionale quanto segue: "L'istanza è respinta per ciò che attiene gli estratti conto per il periodo precedente il 31 dicembre 2008. L'istanza può essere accolta per quanto attiene gli estratti conto dal 1° gennaio 2009 sino alla chiusura del conto, per quanto il Giudice non ritenga la richiesta evasa con i documenti prodotti con le presenti osservazioni." (act. TR I.3, n. I.1). L'appellante ha poi pro- dotto un estratto del conto in questione del 1° gennaio 2010 relativo al periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2019 (act. TR II.17) e il saldo del conto all'11 febbraio 2010 (act. TR II.18). L'appellante non ha tuttavia di sua spontanea volontà adempiuto appieno al proprio dovere di fornire informazioni, rifiutandosi di fornire ragguagli in merito agli anni precedenti. Il giudice di prime cure ha quindi dovuto decidere secondo sua discrezione, ordinando di conseguenza direttamente alla banca di fornire la documentazione necessaria. A tal proposito si rileva anzi- tutto che i tribunali di seconda istanza, nonostante dispongano di un pieno potere cognitivo, sono autorizzati a esaminare le questioni di apprezzamento con un cer- to riserbo, lasciando alla prima istanza un certo margine di decisione (cfr. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 36 ad art. 310 CPC). Si osserva ad ogni modo che nel caso in esame le informazioni richieste sono limitate a un determinato conto e destinate a uno scopo definito. Non si tratta quindi di una cosiddetta "fishing expedition". Si rileva poi che le ban- che non rientrano nel gruppo di persone sottoposte al segreto professionale ai sensi dell'art. 170 cpv. 3 CC (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 28 ad art. 170 CC; Schwander, op. cit., n. 24 ad art. 170 CC; inoltre TF 5P.423/2006 del 12.2.2007 consid. 5.3.2; 5P.152/2002 del 26.8.2002 consid. 3.1). Come rettamen- te esposto dal giudice di prime cure la documentazione qui richiesta risulta essere adeguata e necessaria, potendo effettivamente entrare in considerazione un'even- tuale reintegrazione agli acquisti ai sensi dell'art. 208 CC. Anche per questo moti- vo è pertanto da ritenere che il principio della proporzionalità – sempre che questo trovi effettivamente applicazione – non è in concreto comunque stato violato. In virtù di quanto precede, non può quindi venire rimproverato al giudice di prime cu- re di avere – sulla base del proprio potere di apprezzamento – ordinato diretta-

13 / 16 mente a D._____ di trasmettere la documentazione relativa al conto. L'appellante non può pertanto essere seguita nemmeno in tale censura. 5.3. Come detto, con le informazioni richieste l'appellato mira ad ottenere, nell'- ambito della procedura di divorzio, ragguagli sulla situazione finanziaria dell'appel- lata in vista della liquidazione del regime dei beni. Nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, già solo considerando l'obbiettivo della norma – ossia permet- tere ai coniugi una ripartizione dei beni secondo la legge – possono essere prete- se delle informazioni complete. In concreto le parti fino al 1° marzo 2009 sottosta- vano al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. All'appellato va quindi riconosciuto un interesse legittimo a conoscere tali informazioni, utili per la deter- minazione degli acquisti dell'appellante. Infatti, come rettamente sollevato dall'ap- pellato ed esposto dal giudice di prime cure, giusta l'art. 208 CC sono da reinte- grare negli acquisti le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro, eccettuati i re- gali d'uso (cifra 1), e le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro (cifra 2). Il coniuge deve quindi fornire informazioni sull'utilizzo di determinati mezzi, non più disponibili, e se del caso fornire indicazioni dettagliate e precise sull'utilizzo di ogni importo (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 170 CC). Nell'ambito della liquida- zione del regime dei beni l'obbligo del coniuge di fornire all'altro tutti gli elementi di rilevanza per la decisione, non ottenibili in altro modo, garantisce all'altro coniuge di non essere ingannato in merito alla situazione patrimoniale del partner (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 12 ad art. 170 CC con rinvii). 5.4. Nella fattispecie per poter dimostrare una sua eventuale pretesa, l'appellato deve prima avere un quadro il più possibile attendibile del patrimonio dell'appellan- te e delle sorti dei suoi beni. A giusta ragione il giudice di prime cure non ha quindi ordinato unicamente l'edizione degli estratti conto al momento dello scioglimento del regime matrimoniale, ma anche quelli riguardanti il passato. A fronte di quanto esposto nei considerandi precedenti, l'arco di tempo stabilito dal Tribunale regio- nale è infatti da ritenere giustificato. In sede d'appello – contrariamente a quanto fatto valere in prima istanza (act. TR I.3, n. III.3 seg.) – l'appellante non ha comun- que sollevato alcuna censura a tal proposito. Si osserva poi che la domanda di informazione non deve di principio nemmeno essere ulteriormente motivata. Suffi- ciente è quindi che l'appellato abbia in concreto indicato il numero del conto, gli estratti conto richiesti, la banca interessata, così come i motivi della richiesta. Egli ha sufficientemente determinato le informazioni necessarie e le persone obbligate a fornire dette informazioni, senza lasciare tale compito al giudice, ciò che sarebbe

14 / 16 invece, come detto, inammissibile (cfr. consid. 3.3; TF 5C.308/2001 del 22.1.2002 consid. 4b con rinvii). È inoltre senz'altro da ritenere che la documentazione ri- chiesta è suscettibile di fornire ragguagli all'appellato sulla situazione finanziaria dell'appellante ed è in relazione con sue eventuali pretese in merito alla liquidazio- ne del regime dei beni. Ciò non viene neppure – a giusta ragione – contestato dall- 'appellante (act. TR I.3). 6.Tenuto conto di tutto quanto precede l'appello deve essere respinto e la de- cisione del Tribunale regionale del 10 marzo 2020 confermata. Va inoltre osserva- to che, in sede di risposta, l'appellato – dopo aver chiesto la conferma della deci- sione di prima istanza – ha dichiarato che, qualora il Tribunale cantonale ritenesse per contro che il giudice di prime cure avrebbe dovuto chiedere a D._____ di aste- nersi dal distruggere i documenti, egli potrebbe dirsi d'accordo (act. A.2, ultimo paragrafo). Tale richiesta è da considerare quale richiesta in via subordinata. A fronte di quanto precede, essendo l'appello stato respinto, non è quindi necessario entrare nel merito di tale richiesta. 7.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 2'500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (dell'art 106 cpv. 1 CPC). Questa viene posta in compensazione l'importo di CHF 3'000.00 versato dall'appellante quale l'anticipo delle spese (act. D.1), la quale ha quindi diritto alla rifusione dell'importo eccedente di CHF 500.00. 7.1. Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). L'appellato nella propria risposta ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto conto del limitato dispendio causatogli in sede d'appello e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 3 ore. La risposta all'appello è infatti molto breve e si concentra unicamente su alcune poche determinate questioni. Alla luce di ciò, all'appellato va pertanto riconosciuto

15 / 16 l'importo di complessivi CHF 798.70 (IVA e spese incluse). L'appellante è quindi tenuta a corrispondere il predetto importo all'appellato.

16 / 16 La Prima Camera civile pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 10 marzo 2020 è confermata. 2.La tassa di giustizia di CHF 2'500.00 è posta a carico di A.. A seguito della compensazione con l'anticipo delle spese di CHF 3'000.00 da lei versato, A. ha diritto alla rifusione di CHF 500.00. 3.A._____ è tenuta a versare a B._____ l'importo di CHF 798.70 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

47

Gerichtsentscheide

16