Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2020 174
Entscheidungsdatum
29.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 29 settembre 2022 N. d'incartoZK1 20 174 e ZK1 20 175 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMichael Dürst, presidente Cavegn e Moses Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Caterina Martinoli Via Giacometti 1, 6900 Lugano contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Ladina Sturzenegger Via Giarsun 52, 7504 Pontresina Oggettocompletamento della sentenza di divorzio Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Maloja del 01.09.2020, comunicata il 16.11.2020 (no. d'incarto 115-2020-27 [ex 135- 2020-202]). Comunicazione30 settembre 2022

2 / 36 Ritenuto in fatto: A.B._____ e A._____ si sono sposati il _____ 1990 in Portogallo. Dalla loro unione sono nati il figlio C., nato il _____ 1999, e la figlia D., nata il _____ 2006. B.Nell'ambito del procedimento relativo alla protezione dell'unione coniugale il Tribunale distrettuale (ora regionale) Maloja, con decisione del 18 maggio 2015, ha autorizzato le parti a sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato, ha affidato la custodia dei figli alla madre, assegnandole per il periodo della separazione l'abitazione coniugale, ha stabilito i diritti di visita del padre, e ha inoltre stabilito un contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli pari a CHF 428.00 ciascuno, assegni per i figli inclusi. C.Con sentenza di divorzio del 7 marzo 2016, il Tribunale della Circoscrizione di Viseu, Sezione centrale di Lamego, Portogallo, ha dichiarato sciolto il matrimonio delle parti. Con tale sentenza non sono però state regolate le questioni relative ai figli come neppure la divisione delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale. D.In data 11 giugno 2020 A., venuto a conoscenza dell'intenzione di B. di trasferirsi in Portogallo insieme alla figlia D., si è rivolto all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Engadina/Valli meridionali (in seguito: APMA), per un nuovo disciplinamento della custodia della figlia. Avendo tuttavia nel frattempo la madre introdotto un'istanza di complemento della sentenza di divorzio presso il Tribunale regionale, con scritto del 24 giugno 2020, l'APMA ha comunicato lo stralciato della procedura d'accertamento. E.In data 12 giugno 2020 B. ha infatti presentato al Tribunale regionale Maloja una richiesta di complemento della sentenza di divorzio del tribunale portoghese, chiedendo di attribuire la figlia alla sua custodia e di autorizzarla a trasferirsi in Portogallo con lei. Ella ha inoltre postulato il riconoscimento di un adeguato contributo di mantenimento a favore della figlia, così come la suddivisione secondo legge dell'avere di previdenza professionale. F.Con osservazioni del 16 luglio 2020 A._____ ha dal canto postulato il riconoscimento e la dichiarazione d'esecutività in Svizzera della sentenza di divorzio del 7 marzo 2020 del tribunale portoghese, così come la reiezione dell'istanza del 12 giugno 2020. Egli ha in particolare chiesto che l'adozione di misure di protezione della figlia, inclusa la decisione di modificare il suo luogo di dimora, venisse continuata dall'Autorità di protezione dei minori. Per il caso che

3 / 36 ciò non venisse riconosciuto, egli ha richiesto di attribuire a lui l'autorità parentale esclusiva così come la custodia e l'affidamento della figlia, di fissare un obbligo di mantenimento a carico della madre e a favore dei due figli, così come di disporre una perizia sulla capacità genitoriale della madre. G.Con istanza superprovvisionale del 2 luglio 2020 (TR inc. n. 132-2020-212), A._____ ha chiesto che fosse fatto divieto a B._____ di lasciare la Svizzera e l'abitazione di G._____ portando con sé la figlia, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Con decisione del 3 luglio 2020 il Tribunale regionale ha parzialmente accolto l'istanza in via superprovvisionale, vietando a B._____ di lasciare la Svizzera con la figlia D._____ "fino alla valutazione se un trasferimento all'estero è conciliabile al suo bene", e ciò sotto la comminatoria dell'art. 292 CP. Il Tribunale regionale ha inoltre assegnato alla controparte un termine di dieci giorni per esprimersi in merito, ciò che è stato fatto con osservazioni del 20 luglio 2020, alle quali è poi seguita la replica spontanea in data 24 luglio 2020. Per quanto concerne le spese è invece stato deciso che esse restano al momento alla procedura. H.In data 23 luglio 2020 il Tribunale regionale ha provveduto all'audizione della figlia D.. I.In seguito, in data 27 luglio 2020, ha avuto luogo l'udienza di conciliazione, avente per oggetto la richiesta di complemento della sentenza di divorzio così come i provvedimenti cautelari. Esperito il tentativo di conciliazione, e avendo in seguito le parti comunicato al Tribunale regionale di non aver raggiunto alcun accordo in merito alla figlia entro il termine da loro richiesto, le parti sono state citate al dibattimento del 1° settembre 2020. L.In sede di dibattimento le parti si sono riconfermate nelle proprie domande di causa. In tale sede B., sulla base della documentazione agli atti, ha provveduto a quantificare il contributo di mantenimento a favore della figlia in CHF 800.00 a far tempo dal mese di marzo 2020. M.Con decisione del 1° settembre 2020 – notificata sulla base dell'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC col solo dispositivo in data 15 settembre 2020 e comunicata con motivazione scritta il 16 novembre 2020 – il Tribunale regionale Maloja ha deciso quanto segue: 1.(riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza di divorzio del 7 marzo 2016 del Tribunale della Circoscrizione di Viseu, Sezione Centrale di Lamego, Portogallo).

4 / 36 2.Le richieste dell'attrice sono parzialmente accolte e la Sentenza di omologazione di accordo divorzile per mutuo consenso delle parti, pronunciata in data 7 marzo 2016 dal Tribunale della Circoscrizione di Viseu, Sezione Centrale di Lamego, Inst. Central, 2° sezione F. Men. J1, procedimento n. 1262/15.4T8LMG, passata in giudicato in data 19 aprile 2016, è completata come segue: 2.1. L'autorità parentale sulla figlia D., nata _____ 2006, è attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori. 2.2. La figlia D., nata _____ 2006, è affidata alle cure e alla custodia della madre. Il suo domicilio è quello della madre, la quale è autorizzata a spostare il suo domicilio all'estero. 2.3. Il padre è autorizzato a esercitare il proprio diritto di visita fissato in quattro settimane all'anno, se possibile due delle quali consecutive durante il periodo estivo, tenendo conto del bene e della volontà della figlia. La madre si impegna a garantire il contatto regolare fra la figlia D._____ e il padre. 2.4. Il convenuto deve versare all'attrice, in anticipo e all'inizio di ogni mese, con effetto dal 1° agosto 2020, un contributo di mantenimento in favore della figlia di CHF 800.-, oltre eventuali assegni famigliari. In caso di trasferimento all'estero dell'attrice e della figlia, questo importo si ridurrà a CHF 600.- al mese, oltre eventuali assegni famigliari. 2.5. (suddivisione dell'avere di previdenza professionale). 3. La richiesta del convenuto di allestire una perizia sulla capacità genitoriale dell'attrice è respinta. 4.La richiesta del convenuto di obbligare l'attrice a versare contributi di mantenimento al figlio C., nato il _____ 1999, è respinta. 5.Le spese giudiziarie di CHF 3'000.- sono accollate al convenuto. 6.A titolo di ripetibili il convenuto è tenuto a versare all'attrice l'importo di CHF 9'239.60, spese e IVA incluse. 7.(mezzo di impugnazione della decisione e della decisione in merito di spese). 8.(comunicazione). N.Con appello del 15 dicembre 2020 (data del timbro postale) A. (in seguito: appellante) ha parzialmente impugnato la predetta decisione postulando quanto segue (ZK1 20 174, act. A.1): 1.L'Appello è accolto. Il dispositivo n. 2.2. della Decisione è annullato e riformato come segue:

  • La figlia D._____, nata il _____ 2006, è affidata alle cure e alla custodia della madre. Il suo domicilio è quello della madre, la quale è autorizzata a spostare il suo domicilio all'estero prima del raggiungimento della maggior età della figlia a seguito di esito positivo di una perizia sulla sua capacità genitoriale.

5 / 36 Il dispositivo n. 2.4. della Decisione è annullato e riformato come segue:

  • Il convenuto deve versare all'attrice su suo conto svizzero, in anticipo e all'inizio di ogni mese, con effetto dal 1° luglio 2021, un contributo di mantenimento a favore della figlia di CHF 208.-, oltre eventuali assegni famigliari. In caso di trasferimento all'estero dell'attrice e della figlia, tale importo rimarrà invariato, oltre eventuali assegni famigliari. Il dispositivo n. 3 della Decisione è annullato e riformato come segue:
  • La richiesta del convenuto di allestire una perizia sulla capacità genitoriale dell'attrice è accolta. 2.Protestate tasse di giustizia, spese e ripetibili. O.Oltre all'appello, sempre in data 15 dicembre 2020 (data del timbro postale), l'appellante ha pure inoltrato un reclamo indipendente avverso la decisione del 1° settembre 2020, chiedendo che le spese processuali della procedura di prima istanza siano poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Egli ha inoltre postulato che le ripetibili dell'appellata siano fissate in CHF 7'964.40, spese e IVA incluse, anziché CHF 9'239.60, e che queste siano compensate tra le parti, o in via subordinata che, anche se a lui accollate, siano corrisposte dal Cantone in virtù dell'art. 122 cpv. 2 CPC (ZK 20 175, act. A.1). P.In data 29 gennaio 2021 B._____ (in seguito: appellata) ha presentato la risposta all'appello (ZK1 20 174, act. A.2), postulando la reiezione del gravame e protestando tasse, spese e ripetibili. Ella ha inoltre chiesto che venga immediatamente revocato l'effetto sospensivo all'appello per quanto concerne l'autorizzazione di trasferirsi all'estero con la figlia, e di conseguenza la revoca delle misure stabilite con decisione superprovvisionale del 3 luglio 2020 (TR inc. n. 132-2020-212). Con risposta del 29 gennaio 2021 (ZK1 20 175, act. A.2) l'appellata ha anche postulato la reiezione del reclamo per quanto ammissibile. Q.Con osservazioni del 15 febbraio 2021 (ZK1 20 174, act. A.3) l'appellante si è opposto alla revoca dell'effetto sospensivo, riconfermandosi nelle proprie richieste. Egli ha inoltre postulato che le spese, tasse e ripetibili del procedimento superprovvisionale siano poste a carico dell'appellata. L'appellata ha presentato la propria presa di posizione a tal proposito in data 1° marzo 2021 (ZK1 20 174, act. A.4). R.In data 26 marzo 2021 l'appellante ha presentato un'integrazione all'appello (ZK1 20 174, act. A.5), allegando nuovi mezzi di prova. A far tempo da gennaio 2021 egli percepirebbe infatti un salario netto inferiore essendo

6 / 36 aumentate le deduzioni sociali. L'appellata, con scritto del 1° aprile 2021 (ZK1 20 174, act. A.6), ha rinunciato a presentare osservazioni a tal proposito. S.A seguito della richiesta dell'avv. Sturzenegger, in data 6 aprile 2021, il Tribunale cantonale ha rilasciato un'attestazione di (parziale) esecutività delle cifre 1, 2.1, 2.3, 2.5 e 4 del dispositivo della decisione del 1° settembre 2020 del Tribunale regionale. T.Già in data 2 ottobre 2020 l'appellante aveva presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni un'istanza di gratuito patrocinio per le procedure di ricorso che intendeva avviare, la quale è stata respinta con decreto del 7 ottobre 2020 dall'allora Presidente della Camera (ZK1 20 143). Il ricorso inoltrato avverso tale decreto, al quale – con decreto del 30 novembre 2020 – è stato riconosciuto effetto sospensivo, è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 9 febbraio 2022 (5A_934/2020). Nel frattempo, con istanza del 9 febbraio 2021 l'appellante ha inoltrato una seconda istanza di gratuito patrocinio (ZK1 21 16). Anche l'appellata ha richiesto, con istanza separata del 29 gennaio 2021, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio sia per quanto riguarda la procedura di appello sia per quella di reclamo (ZK1 21 9). Entrambe le istanze sono state respinte con decreti di data odierna. U.Con scritti dell'8 febbraio 2022 (l'appellata) e del 28 febbraio 2022 (l'appellante) le parti hanno inoltrato le proprie note d'onorario per le procedure di ricorso. Con scritto dell'11 marzo 2022 queste sono state trasmesse per conoscenza alla rispettiva controparte. Con tale scritto le parti sono pure state informate che da settembre 2021 era in corso la preparazione della sentenza ai sensi degli artt. 23 segg. OOTC (CSC 173.100) e che entro i seguenti tre mesi avrebbe dovuto essere possibile procedere alla comunicazione della sentenza scritta motivata. V.Con scritto dell'8 febbraio 2022 l'appellata ha chiesto al Tribunale cantonale di evadere con urgenza il caso volendo la figlia sempre trasferirsi in Portogallo. Con medesimo scritto l'appellata ha trasmesso al Tribunale cantonale diversi nuovi documenti, concernenti una condanna pronunciata nel frattempo per disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) in relazione a un soggiorno di vacanza della figlia in Portogallo. W.Con scritto del 18 marzo 2022 anche l'appellante ha addotto nuovi fatti. Egli ha in particolare fatto valere che l'appellata e la figlia non avrebbero più intenzione di trasferirsi in Portogallo e che D._____ vorrebbe piuttosto svolgere una

7 / 36 formazione quale infermiera nella regione di Coira, dove vive anche il fratello. Al fine di chiarire l'attuale situazione, l'appellata dovrebbe essere esortata a fornire ragguagli in merito a ciò, così come al luogo in cui la figlia e la madre vivono effettivamente al momento. X.Gli atti della procedura di merito di prima istanza (inc. n. 115-2020-27, ex 135-2020-202), della procedura relativa ai provvedimenti cautelari (inc. n. 135- 2020-212), così come di entrambe le procedure di gratuito patrocinio (inc. n. 135- 2020-221 [appellata]; inc. n. 135-2020-233 [appellante]) sono stati assunti agli atti. Considerando in diritto: 1.1.Preliminarmente si osserva che avverso la decisione del Tribunale regionale oggetto del presente gravame l'appellante ha interposto sia appello che reclamo indipendente in merito alle spese giudiziarie. In applicazione dell'art. 125 lett. c CPC le due procedure, ZK1 20 174 e ZK1 20 175, vengono qui congiunte e trattate in un'unica sentenza, essendo esse strettamente connesse. 1.2.Va poi rilevato che, secondo il Tribunale federale, nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC possono essere addotti in appello fino al momento in cui vi è l'apertura della fase di deliberazione. In questa fase non deve più essere possibile ottenere la ripresa della procedura probatoria e quindi l'interruzione della deliberazione con l'adduzione di nova (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5). Secondo la prassi della Camera giudicante la cosiddetta fine della fase allegatoria vale anche nei procedimenti che, come la presente fattispecie, sottostanno al principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 CPC), poiché anche in tali casi l'oggetto del procedimento – ossia la fattispecie rilevante per la valutazione materiale – deve essere fissato in modo definitivo nella fase di deliberazione della sentenza (TC GR ZK1 20 140 del 2.3.2021 consid. 1.5; ZK1 18 144 del 5.5.2020 consid. 3.2). Con il termine "deliberazione della sentenza" non è inteso l'effettivo "atto di deliberazione" del tribunale (deliberazione orale o circolazione di una proposta di decisione), bensì corrisponde allo stadio della procedura che segue un'eventuale udienza d'appello o la comunicazione formale da parte del tribunale d'appello, con cui dichiara il caso maturo per il giudizio e il passaggio alla fase di deliberazione. Tale comunicazione può essere fornita insieme all'ordinanza con cui viene disposta la rinuncia a un ulteriore scambio di scritti e all'udienza d'appello. Questa può tuttavia anche seguire in un secondo momento, essendo il giudice tenuto a stabilire il passaggio alla fase di deliberazione della sentenza solamente nel momento in cui si occupa effettivamente del caso maturo per il giudizio (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5). In

8 / 36 concreto l'ordinario scambio di scritti è terminato con la presa di posizione del 1° marzo 2021 dell'appellata (act. D.10). Tuttavia, in quel momento non è stato formalmente dichiarato l'inizio della fase di deliberazione, e pertanto i nova addotti dall'appellante in data 26 marzo 2021 (act. A.5) risultano ammissibili. La preparazione per la deliberazione della sentenza (artt. 23 segg. OOTC) ha avuto inizio in settembre 2021, ciò che è stato comunicato alle parti con scritto dell'11 marzo 2022 (act. D.23). In tale momento il caso non solo era maturo per il giudizio di merito, ma – a seguito della notificazione della decisione del Tribunale federale – anche per la questione relativa al gratuito patrocinio. I nova addotti in data 18 marzo 2022 dall'appellante non possono pertanto venire considerati. Qualora la figlia non volesse effettivamente più trasferirsi in Portogallo e le parti non riuscissero a trovare un comune accordo sulla permanenza in Svizzera, si dovrebbe decidere a tal proposito in una procedura di modifica. Per quanto concerne invece i nova trasmessi in data 8 febbraio 2022 dall'appellata, può rimanere aperto se questi siano ammissibili o meno, non avendo comunque l'appellata formulato alcuna richiesta concreta al riguardo né indicato in che misura il procedimento penale sarebbe di rilevanza per le questioni in discussione nella presente procedura d'appello. 2.1.Si osserva inoltre che con la presente decisione si procede all'evasione del gravame, pertanto la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo del dispositivo n. 2.2. della decisione impugnata, relativo all'autorizzazione di trasferire la dimora della figlia in Portogallo, diviene priva d'oggetto. 2.2.Giova ad ogni modo evidenziare che, qualora la decisione di prime cure riguardi una richiesta di trasferimento di dimora di un minore in un paese estero membro della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, la revoca dell’effetto sospensivo e la conseguente partenza immediata del genitore con i figli dalla Svizzera comporterebbe, in virtù dell'art. 5 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, la perdita di competenza da parte del giudice svizzero ed avrebbe la conseguenza di rendere inammissibile l'eventuale ricorso dell’altro genitore, e ciò per effetto della mancanza della perpetuatio fori (DTF 143 III 193 consid. 2 con riferimenti ivi citati). In tali casi la revoca dell'effetto sospensivo viene quindi comunque concessa solo eccezionalmente e in caso di urgenza (TF 5A_665/2018 del 18.9.2018 consid. 4.2.2; TF 5A_520/2017 del 22.1.2018 consid. 3.2; DTF 143 III 193 consid. 4). 3.Per quanto concerne l'autorizzazione al trasferimento in Portogallo della figlia insieme alla madre va rilevato quanto segue.

9 / 36 3.1.In sede di appello l'appellante non contesta né l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta né che la custodia della figlia sia attribuita alla madre, e che il domicilio di quest'ultima sia anche quello della figlia. Egli si oppone piuttosto al trasferimento in Portogallo prima del raggiungimento della maggiore età della figlia, senza che venga prima eseguita una perizia sulla capacità genitoriale della madre. L'appellante si duole invero del fatto che i giudici di prima cure non abbiano disposto una perizia in merito alle capacità genitoriali dell'appellata. Essi non avrebbero considerato l'agire in segreto della madre, la quale avrebbe organizzato il trasferimento in Portogallo e il cambiamento di scuola della figlia tenendo l'appellante all'oscuro e senza ricevere un'autorizzazione da parte del giudice. Non sarebbe poi nemmeno stato considerato quanto asserito dal figlio in merito alla madre e alle sue capacità genitoriali. Inoltre, a mente del appellante, i procedimenti da lui introdotti negli anni passati presso l'APMA dimostrerebbero la gestione irresponsabile da parte della madre, la quale avrebbe più volte fatto viaggiare da sola la figlia minorenne, affetta da epilessia, in autobus per andare in Portogallo. Tali elementi dimostrerebbero che la figlia si troverebbe in situazioni critiche per la sua incolumità per mancata custodia da parte della madre. Sarebbe quindi necessario disporre una perizia sulle capacità genitoriali di quest'ultima e, in caso di esito negativo, la madre non potrebbe essere autorizzata a spostare il suo domicilio all'estero sino al raggiungimento della maggior età di D._____ (act. A.1, pag. 3 segg.). 3.2.L'appellata dal canto suo ritiene che non vi sarebbe alcun motivo per disporre della perizia richiesta. Il Tribunale regionale – esaminando se fossero dati gli estremi per la revoca dell'autorità parentale congiunta – avrebbe infatti stabilito che il bene della figlia non sarebbe in alcun modo minacciato, come peraltro già rilevato in passato dall'APMA. A mente dell'appellata l'appellante non avrebbe poi alcun interesse ad avere la custodia della figlia. Egli vorrebbe unicamente che quest'ultima finisca la scuola in Engadina e a tal fine farebbe valere la necessità di una perizia, dispendiosa a livello di tempo, in modo da bloccare la figlia nei Grigioni sino alla sua maggior età. Per raggiungere il suo scopo l'appellante accetterebbe pure di affidare la figlia alle cure dello zio, anziché a lui o alla madre (act. A.2, N. 19-28). 3.3.Con osservazione del 1° febbraio 2021, l'appellante si è poi detto preoccupato per informazioni pervenutegli riguardo agli spostamenti di abitazione della madre, la quale in novembre 2020 avrebbe lasciato la casa del fratello a H._____ – dove si era trasferita insieme alla figlia nell'estate 2020 – e non sarebbe ora dato a sapere dove viva e se la figlia abiti effettivamente a H._____ dallo zio

10 / 36 (act. A.3, punto 4, pag. 3 seg.). L'appellante ha poi dichiarato di aver dovuto prendere atto della volontà della figlia di vivere con la madre e di non poterle quindi imporre di vivere con lui, sarebbe però disposto ad accoglierla e cercare una sistemazione più grande qualora la figlia dovesse cambiare idea. Egli ha inoltre asserito che garantire alla figlia di assolvere la scuola in Svizzera e frequentare buone scuole sarebbe da riconoscere come un elemento di cura da parte sua (act. A.3, punto 12, pag. 6). 3.4.Giusta l'art. 301a cpv. 2 CC se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero (lett. a) o la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (lett. b). 3.4.1. Contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante, scopo di tale norma non è quello di impedire a un genitore di trasferire il proprio domicilio all'estero, ma piuttosto di valutare se il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro. 3.4.2. Come rettamente evidenziato dai giudici di prima cure infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori – in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento –, non sono rilevanti i motivi che lo spingono a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è appunto quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia. La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto. Il modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il punto di partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo paritario del figlio e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga meglio l'interesse del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, nonché il parere dei figli più grandi. Se invece le cure del figlio sono affidate interamente o in modo preponderante alla persona che si trasferisce, si partirà tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il figlio con tale

11 / 36 genitore tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della custodia all'altro genitore (ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere il figlio) comporta un esame accurato, sulla base delle circostanze del caso concreto, della compatibilità con il bene del minore (TF 5A_951/2018 del 6.2.2019 consid. 3.1. con riferimento a DTF 142 III 502 consid. 2.5, 142 III 481 consid. 2.3 segg. e 142 III 498 consid. 4.4). 3.4.3. Sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7). 3.5.L'art. 296 cpv. 1 CPC statuisce che nelle questioni relative ai figli nell'ambito del diritto della famiglia il giudice esamina i fatti d'ufficio. Il principio inquisitorio illimitato fa sì che il giudice non sia vincolato alle allegazioni delle parti, né alle prove da loro offerte, egli chiarisce la fattispecie di propria iniziativa, procedendo – se del caso – alle indagini. L'art. 296 cpv. 1 CPC non prescrive tuttavia in che modo il giudice debba chiarire i fatti. Nemmeno è stabilito che tipo di mezzi di prova devono essere utilizzati. Di conseguenza, qualora è possibile chiarire i fatti essenziali in altro modo, non vi è alcuna violazione del diritto federale se si rinuncia all'allestimento di una perizia. Se il tribunale dispone di sufficienti elementi per decidere può rinunciare ad assumere ulteriori prove (DTF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_505/2013 del 20.8.2013 consid. 5.2.1). 3.6.In concreto, quanto postulato dall'appellante in merito al trasferimento non può trovare accoglimento già solo per il fatto che, alla luce della citata giurisprudenza, non può essere impedito a un genitore di trasferire il proprio domicilio all'estero. Come detto, in tali casi non bisogna valutare se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore mantenga il domicilio attuale. Questo equivarrebbe infatti de facto a imporgli un obbligo di residenza, ciò che non è voluto dal legislatore. L'autorità non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento del genitore, bensì piuttosto a determinare se il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro, a condizione che questi sia in grado e disposto ad accogliere il figlio, ciò che nel caso in esame è perlomeno dubbio. L'appellante non ha infatti né asserito che il bene della figlia sarebbe meglio tutelato rimanendo in Svizzera con lui

12 / 36 piuttosto che trasferendosi in Portogallo con la madre, né si è opposto al fatto che la custodia della figlia sia attribuita all'appellata, non chiedendo quindi nemmeno una modifica dell'attribuzione. L'appellante ha piuttosto dichiarato di aver preso atto e di dover rispettare la volontà della figlia di vivere con la madre, facendo però dipendere la possibilità di trasferirsi della madre dall'esito positivo di una perizia sulle capacità genitoriali. Ciò che non è tuttavia ammissibile per i motivi sopra esposti. La richiesta dell'appellante appare poi pure contraddittoria. Egli ritiene infatti necessaria la perizia unicamente per il caso di trasferimento all'estero della madre, mentre non lo sarebbe qualora l'appellata rimanesse in Svizzera. Inoltre, a mente dell'appellante, qualora dalla perizia dovesse risultare un'incapacità genitoriale della madre, la conseguenza dovrebbe essere quella di non permetterle di trasferirsi in Portogallo insieme alla figlia, rimanendo però quest'ultima affidata alla custodia della madre (act. A.1, petitum e pag. 5). La reale preoccupazione, così come le reali intenzioni dell'appellante, appaiono quindi perlomeno dubbie. 3.7.Ad ogni modo – come rettamente ritenuto dai giudici di prima cure – in concreto non risulta comunque necessario disporre di una perizia in merito alle capacità genitoriali della madre, e ciò per i motivi che seguono. 3.7.1. In primo luogo va rilevato che in prima istanza l'appellante aveva richiesto l'autorità parentale esclusiva così come la custodia e l'affidamento della figlia. Per questo motivo ha quindi chiesto che venisse disposta la perizia in merito alle capacità genitoriali della madre (act. TR I.2, pag. 2 e 9). I giudici di prima cure valutando la richiesta di attribuzione dell'autorità parentale esclusiva hanno ritenuto di poter rinunciare alla perizia, non avendo l'appellante allegato, né tanto meno dimostrato, e non essendo comunque ravvisabili motivi atti a mettere in dubbio la capacità dell'appellata di esercitare debitamente l'autorità parentale e da rendere quindi verosimile una lesione o una minaccia di lesione del bene della figlia (act. TR IV.5, consid. 6.1.1). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante quindi, non corrisponde al vero che il Tribunale regionale non ha valutato le circostanze da lui addotte. Il Tribunale di prima istanza ha piuttosto ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a comprovare una minaccia per il benessere della figlia. 3.7.2. In merito alle circostanze allegate dall'appellante, che a suo dire comproverebbero una mancata capacità genitoriale da parte dell'appellata e a

13 / 36 fronte dei quali sarebbe necessario disporre di una perizia, va ad ogni modo osservato quanto segue. Per quanto concerne le dichiarazioni del figlio maggiorenne in merito alla madre (act. A.1, pag. 3, act. TR III.5), così come il fatto che quest'ultima avrebbe, all'oscuro dell'appellante, già comunicato alla scuola il trasferimento (act. A.1, pag. 3; act. TR III.21), si rileva che queste non sono espressione di un’incapacità materna di allevare in maniera adeguata la figlia, bensì piuttosto di conflitti e problemi di comunicazione tra i genitori, e tra l'appellata e il proprio figlio. Tali circostanze non sono quindi sufficienti e atte a mettere in dubbio la capacità genitoriale dell'appellata e a giustificare una perizia in tal senso. Inoltre – come giustamente evidenziato dall'appellata – l'APMA si è già espressa in merito agli altri episodi sollevati dall'appellante, che avrebbero a suo avviso posto la figlia in situazioni critiche per la sua incolumità a causa di un insufficiente accudimento da parte della madre, e meglio l'aver fatto viaggiare la figlia minorenne, affetta di epilessia, da sola in autobus per molte ore. Infatti l'APMA – in seguito all'esperimento dei necessari accertamenti nel procedimento avviato dall'appellante, dopo che la figlia durante un viaggio in autobus di ritorno dal Portogallo avrebbe avuto una crisi epilettica ed è stata trasportata in ospedale – ha ritenuto che il bene della figlia non è stato minacciato, così come che il suo sviluppo non è esposto a pericolo. L'APMA ha pure ritenuto che i genitori sono in grado di organizzare un adeguato supporto per la figlia (act. TR II.9, B9-B19 e A2). Dai procedimenti avviati dall'appellante dinnanzi all'APMA emerge quindi che la madre si è sempre presa cura della figlia e che il bene di quest'ultima non mai stato minacciato, piuttosto vi sono delle incomprensioni e problemi di comunicazione tra i genitori. Va poi evidenziato che oggetto dell'ultimo procedimento avviato in data 11 agosto 2020 dall'appellante presso l'APMA, era l'eventuale nuovo disciplinamento della custodia sulla figlia, a fronte dell'intenzione della madre di trasferirsi in Portogallo, e non – come sembra sostenere l'appellante – sottoporre la madre a un non meglio precisato esame (act. TR II.9, B20-B24). A fronte della procedura di complemento della sentenza di divorzio avviata dall'appellata, tale competenza è passata al Tribunale regionale che ha quindi provveduto, a seguito dell'istruttoria, a statuire in merito a ciò. Anche tale censura cade quindi nel vuoto. Pure le ulteriori preoccupazioni fatte valere dall'appellante per le asserite informazioni ricevute in merito ai cambiamenti di abitazione della madre (act. A.3, punto 4 pag. 3), oltre a non essere in alcun modo sostanziate e non trovar alcun

14 / 36 riscontro negli atti, non sono comunque da ritenere quale espressione di incapacità genitoriale da parte della madre e non portano quindi a una diversa conclusione. 3.7.3. Di conseguenza, è quindi a giusta ragione che il Tribunale di prima istanza ha rinunciato a disporre una perizia in merito alla capacità genitoriale della madre, non risultando essa necessaria, non essendovi elementi atti a metterla in dubbio. 3.8.Alla luce di tutto quanto precede, così come a fronte delle dichiarazioni della figlia stessa, che in occasione della sua audizione in data 23 luglio 2020 ha espresso la volontà di trasferirsi in Portogallo con la madre (act. TR VII.1, domanda 18), è quindi da ritenere che il bene della figlia sia meglio tutelato seguendo la madre in Portogallo, non avendo l'appellante peraltro addotto alcun elemento atto a giustificare una modifica della custodia. 3.8.1. Come correttamente esposto dai giudici di prima cure, la figlia dalla separazione è infatti sempre stata affidata alla cura della madre, la sua cura ed educazione sono quindi sempre state assicurate in misura preponderante dalla madre, mentre il padre ha partecipato in minima parte alle cure (act. TR IV.5, consid. 6.2.1 e 7.2). Già solo in virtù di ciò si deve tendenzialmente partire dall'idea che l'interesse della figlia sia di seguire la madre in Portogallo. Inoltre, la stessa figlia ha dichiarato di non avere grandi contatti con i propri compagni di classe al di fuori della scuola e di passare spesso il tempo dopo scuola da sola, di non trovarsi né bene né male in Engadina, ma vorrebbe ora un cambiamento e lasciare l'Engadina trasferendosi in Portogallo. Lì andrebbe a vivere con la madre nel paese in cui quest'ultima è cresciuta e dove vivono i suoi famigliari. La figlia si sarebbe poi già informata sulla scuola e vorrebbe in seguito seguire la formazione di infermiera. A ciò si aggiunge che frequentare le lezioni in portoghese non sarebbe per lei un problema avendo seguito delle lezioni di portoghese a Samedan (act. TR VII.1). 3.8.2. In concreto non risultano nemmeno esservi delle circostanze specifiche che inducono a ravvisare nella partenza un serio pregiudizio per il bene della figlia, e che potrebbero indurre a una conclusione diversa. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, di un trasferimento che renda assai difficili le relazioni intense intrattenute da un figlio con l'altro genitore, oppure di un trasferimento che il coniuge affidatario prevede proprio per rendere difficili o impossibili le relazioni personali del figlio con l'altro genitore, oppure di un trasferimento che metta a repentaglio l'imminente conclusione della formazione scolastica o professionale del figlio, oppure di un trasferimento che comporti la residenza in un Paese dalla

15 / 36 situazione incerta o dal clima nocivo per la salute del figlio, oppure di un trasferimento che non garantisce adeguate cure mediche a una malattia di cui soffra il figlio, oppure di un trasferimento che finirebbe per far aderire il figlio a una setta e così via (Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6ª ed., Basilea 2018, n. 14b segg. ad art. 301a CC). 3.8.3. Nessuna delle citate circostanza è ravvisabile nella fattispecie. Nulla lascia infatti intendere che l'appellata abbia previsto il trasferimento con l'intenzione di allontanare la figlia dal padre. La madre vorrebbe infatti piuttosto trasferirsi in Portogallo, dove è crescita e dove vivono i suoi famigliari, per cercare un nuovo inizio e ridurre anche i costi di vita. Inoltre la relazione tra la figlia e il padre – al momento comunque non particolarmente intense per stessa ammissione dell'appellante (act. A.3, punto 9 pag. 5) – non verrebbero resa più difficile. Certo, a fronte del trasferimento in Portogallo il padre potrebbe vedere la figlia con meno regolarità, tuttavia la figlia stessa ha dichiarato che la relazione con il padre è per lei importante e che lo verrebbe a trovare durante le vacanze (act. TR VII.1, domande 29 e 30). Il Tribunale regionale ha inoltre stabilito un diritto di visita di quattro settimane all'anno, con l'impegno della madre a garantire il contatto regolare tra la figlia e il padre (act. TR IV.5, dispositivo n. 2.3). Vero è poi che la figlia, così come peraltro la madre, soffre di epilessia, tuttavia – come rettamente ritenuto dai giudici di prima cure – la situazione sanitaria in Portogallo è paragonabile a quella Svizzera e le adeguate cure mediche sono quindi anche lì garantite. La decisione di prima istanza non può quindi che essere confermata. Chiaramente, l'autorizzazione della madre a trasferire il proprio domicilio all'estero riguarda solamente il previsto trasferimento in Portogallo, e non in qualsivoglia altro paese. 4.L'appellante ha poi contestato il contributo di mantenimento a favore della figlia e a carico del padre stabilito dai giudici di prima cure in CHF 800.00, rispettivamente di CHF 600.00 in caso di trasferimento in Portogallo e da corrispondere con effetto retroattivo dal 1° agosto 2020. 4.1. L'appellante censura anzitutto una mancata istruttoria. A suo avviso infatti il Tribunale regionale avrebbe fissato il contributo di mantenimento senza procedere con il contraddittorio, omettendo l'istruttoria e la raccolta di informazioni in merito alla sua situazione economica per stabilire il contributo nel rispetto del minimo vitale, violando così il diritto di essere sentito e procedendo in modo arbitrario a un errato accertamento dei fatti. L'appellante fa quindi valere nuovi costi che

16 / 36 sarebbero da considerare per il calcolo del suo fabbisogno, accludendo nuova documentazione (act. A.1, pag. 6 segg.). 4.1.1. In merito a ciò va in primo luogo rilevato che l'appellante sapeva che oggetto della procedura era anche il contributo di mantenimento a favore della figlia. Con l'istanza del 12 giugno 2020 l'appellata ha infatti richiesto un contributo di mantenimento a favore della figlia, e durante il dibattimento del 1° settembre 2020 lo ha quantificato in CHF 800.00 (act. TR VII.2, n. 31). L'appellante – non potendo dare per scontato che la custodia della figlia sarebbe stata a lui attribuita – ha quindi avuto più occasioni per esprimersi al riguardo, ciò che non è tuttavia stato fatto. Una violazione del diritto di essere sentito non entra quindi in ogni caso in linea di conto. 4.1.2. Ad ogni modo, a prescindere da quanto precede, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, nelle procedure in cui trova applicazione il principio inquisitorio illimitato – come nella presente fattispecie – le restrizioni in merito all'ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, stabilite dall'art. 317 cpv. 1 CPC, non trovano applicazione. Di conseguenza in tali casi le parti possono presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova senza restrizioni e anche se i presupposti di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiuti (DTF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). Alla luce di ciò, quandanche vi fosse stata l'asserita carente istruttoria da parte del Tribunale regionale, questa sarebbe comunque sanata, tenendo in questa sede conto della documentazione prodotta, nella misura in cui appaia utile per il giudizio. 4.2.L'appellante si duole del fatto che i giudici di prima istanza, non considerando la sua effettiva situazione, avrebbero stabilito un contributo esorbitante e non sostenibile, a fronte del quale il suo minimo vitale non sarebbe garantito (act. A.1, pag. 8). A proposito del contributo di mantenimento va rilevato quanto segue. 4.2.1 ll mantenimento di un figlio consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 CC). L’importo necessario per garantire il debito mantenimento del figlio, oltre ai suoi bisogni, dipende anche dalle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 e 2 CC; DTF 147 III 265 consid. 5.4).

17 / 36 4.2.2. Se il bambino è affidato alla custodia esclusiva di un genitore, vive nel suo nucleo familiare e vede l'altro genitore solo nell'ambito del diritto di visita e di vacanza, il genitore avente la custodia fornisce il suo contributo al mantenimento in natura occupandosi e allevando il bambino (cosiddetto mantenimento in natura). Essendo, come ricordato dal Tribunale federale, il mantenimento in contanti e il mantenimento in natura equivalenti, il mantenimento pecuniario spetta in linea di principio interamente all'altro genitore. Il tribunale può e deve discostarsi secondo libera discrezione da tale principio se il genitore che si prende prevalentemente cura del figlio è (notevolmente) economicamente più forte rispetto all'altro (DTF 147 III 265 consid. 5.5 e 8.1; TF 5A_926/2019 del 30.6.2020 consid. 6.3. e 5A_727/2018 del 22.8.2019 consid. 4.3.2.1). La capacità contributiva del debitore degli alimenti pone un limite nel fissare l’obbligo di mantenimento, in quanto il suo minimo vitale prescritto dal diritto esecutivo deve sempre essere tutelato (DTF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 2). 4.2.3. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento dei figli viene calcolato secondo il cosiddetto metodo a due fasi. In questa modalità di calcolo si determinano dapprima le risorse finanziarie – principalmente rilevanti per questo sono i redditi – e poi i bisogni delle persone interessate. Quest'ultimo importo non è fisso, ma risulta dai bisogni concreti e dalle risorse disponibili. Le direttive della conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera del

  1. luglio 2009 (cfr. TC GR KSK 09 39 del 18.8.2009) costituiscono il punto di partenza per il calcolo di tale fabbisogno. Questo viene infatti calcolato sulla base del minimo vitale secondo il diritto esecutivo, il quale in caso di situazione finanziaria sufficiente viene integrato dai relativi supplementi, in base al minimo vitale allargato secondo il diritto di famiglia (DTF 147 III 265 consid. 7.2.). Le risorse disponibili sono quindi distribuite tra le persone interessate in base ai loro bisogni, secondo un certo ordine. In primo luogo deve essere garantito al debitore del contributo di mantenimento il proprio minimo esistenziale. In seguito le risorse devono essere utilizzate per il mantenimento dei figli minorenni, seguito dal eventuale contributo di accudimento, e poi da un eventuale contributo di mantenimento coniugale o di mantenimento dopo il divorzio. Qualora le risorse sono sufficienti a garantire i minimi esistenziali degli interessati secondo il diritto esecutivo, le risorse rimanenti vengono quindi utilizzate per coprire il minimo vitale allargato secondo il diritto di famiglia, seguendo il menzionato ordine di priorità e procedendo per gradi, tenendo ad esempio in primo luogo conto per entrambe le parti delle imposte e aggiungendo poi un importo per le comunicazioni e le

18 / 36 assicurazioni, ecc. Unicamente nel caso in cui le risorse disponibili superano quest'ultimo minimo vitale, entra in linea di conto il mantenimento dei figli maggiorenni. Infine, qualora vi sia ancora un'eccedenza questa sarà suddivisa in base alle “teste grandi” (adulti) e alle “teste piccole” (figli minorenni; cfr. DTF 147 III 265 consid. 7 e 7.3 e riferimenti ivi citati). 4.3.Con la decisione oggetto del presente gravame i giudici di prima cure, sulla base della dichiarazione fiscale agli atti e da quanto dichiarato dall'appellante durante il dibattimento, hanno accertato un fabbisogno minimo dell'appellante pari a CHF 2'300.00 (importo base del marito – ridotto della metà a fronte della convivenza con la compagna – CHF 850.00; affitto CHF 900.00; costi accessori CHF 150.00; cassa malati CHF 400.00) per rapporto ad un reddito netto di CHF 3'473.00. Nel calcolo del fabbisogno minimo della madre e della figlia il tribunale di prima istanza ha invece ridotto della metà il minimo esistenziale del diritto esecutivo, così come le spese per il mantenimento di un bambino di più di 10 anni, ritenuto come secondo l'indice riguardante il costo della vita, quest'ultimo in Portogallo è circa la metà inferiore rispetto alla Svizzera. È quindi stato ritenuto un fabbisogno minimo per la madre e la figlia di CHF 1'375.00 (importo base della moglie – ridotto della metà – CHF 675.00; importo base della figlia – ridotto della metà – CHF 300.00; costi accessori CHF 200.00; cassa malati CHF 200.00). Per l'appellata è poi stato considerato un reddito ipotetico di CHF 650.00. Sulla base di tali importi è quindi stato stabilito un contributo di mantenimento per la figlia a carico dell'appellante di CHF 800.00 in Svizzera e CHF 600.00 in Portogallo (act. TR IV.5, consid. 9.1 seg.). 4.3.1. Contestando il fabbisogno ritenuto dal Tribunale regionale l'appellante ha esposto gli importi che a suo avviso andrebbero considerati per il calcolo del proprio fabbisogno, da lui calcolato sia secondo le Direttive COSAS sia secondo le Direttive LEF (act. A.1, pag. 8-13). Egli fa valere che bisognerebbe innanzitutto considerare la sua nuova situazione famigliare, avendo egli nel frattempo interrotto la convivenza e cambiato abitazione. L'importo base mensile andrebbe di conseguenza modificato (CHF 1'200.00, secondo le Direttive LEF; CHF 997.00 secondo le Direttive COSAS), e bisognerebbe pure considerare il nuovo costo dell'affitto (CHF 1'000.00), più CHF 150.00 quali costi accessori, così come le spese per raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici (CHF 125.75), oppure con l'auto (CHF 224.00). A mente dell'appellante bisognerebbe inoltre includere i contributi di mantenimento da lui versati ai figli (CHF 158.00 per il figlio maggiorenne e CHF 208.00 per la figlia minorenne), il costo presunto per l'esercizio del diritto di visita (CHF 60.00 in Svizzera; CHF 150.00 in caso di

19 / 36 trasferimento in Portogallo), le spese per la formazione professionale e le necessarie trasferte (CHF 1'252.00, fino a giugno 2021), così come l'importo da lui effettivamente pagato per la cassa malati (CHF 414.45). Con osservazioni del 15 febbraio 2021, l'appellante ha poi allegato una serie di altre spese a cui dovrebbe far fronte (act A.3, punto 30 pag. 9), e meglio la tassa dei pompieri per sé e per il figlio maggiorenne (per ciascuno CHF 350.00 all'anno), così come l'assicurazione per l'economia domestica per sé e per il figlio maggiorenne (per l'appellante CHF 120.80 all'anno, CHF 10.00 mensili; per il figlio CHF 182.15 mensili, CHF 15.20 mensili) e l'assicurazione per la cauzione dell'affitto (CHF 78.95 all'anno, CHF 6.60 mensili). Egli sostiene che per il calcolo del suo minimo esistenziale sarebbero da aggiungere all'importo del suo sostentamento minimo (CHF 1'200.00), l'importo da lui sostenuto per il sostentamento economico del figlio (CHF 158.00), l'affitto (CHF 1'000.00), le spese accessorie (CHF 150.00), la cassa malati (CHF 413.05), le spese di trasferimento per raggiungere il posto di lavoro con l'auto (CHF 224.00), la tassa dei pompieri (CHF 29.15) e le assicurazioni obbligatorie per la casa (CHF 16.65; cfr. act. A.3 punto 54 pag. 17). Inoltre, come addotto con l'integrazione all'appello del 26 marzo 2021, il suo reddito netto da gennaio 2021 sarebbe di CHF 3'437.70, essendo aumentate le deduzioni sociali (act. A.5, pag. 2). Egli fa quindi valere che sarebbe in grado di corrispondere alla figlia unicamente l'importo di CHF 208.00, come fatto sinora (act. A.1, pag. 13). 4.3.2. L'appellante contesta poi pure gli importi ritenuti dai giudici di prima cure per il calcolo del fabbisogno minimo dell'appellata e della figlia, tali importi dovrebbero a suo avviso essere ridotti e dovrebbe essere riconosciuto un fabbisogno globale di CHF 705.00 anziché di CHF 1'375.00. Adeguato sarebbe infatti stimare come importo base mensile per madre e figlia un importo di CHF 605.00, ai quali sarebbero da aggiungere unicamente CHF 100.00 di costi accessori, da ridurre rispetto ai CHF 200.00 considerati dal tribunale di prima istanza, essendo in Portogallo le spese di gran lunga inferiori, e il costo della cassa malati non dovrebbe invece essere considerato, non essendo in Portogallo obbligatoria (act. A.1, pag. 12 seg.). 4.3.3. A mente dell'appellata per il fabbisogno dell'appellante bisognerebbe invece unicamente considerare l'importo base di CHF 1'200.00, l'affitto di CHF 1'000.00 e i costi per la cassa malati pari a CHF 414.00, da ridurre in caso di eventuale riduzione dei premi. Inoltre, a fronte della conclusione della formazione professionale, da giugno 2021 bisognerebbe considerare per l'appellante un reddito ipotetico di almeno CHF 3'900.00 (act. A.2, n. 53 seg.).

20 / 36 4.3.4. L'appellata ritiene poi che il fabbisogno suo e della figlia sarebbe in realtà addirittura più elevato rispetto a quello ritenuto dai giudici di prima istanza, e il contributo stabilito non coprirebbe quello effettivamente necessario per la figlia. L'importo base dovrebbe infatti essere aumentato, e a questo andrebbero aggiunti i costi accessori (di CHF 100.00 per l'appellata e CHF 50.00 per la figlia), i costi per elettricità e riscaldamento (CHF 40.00 per la madre e CHF 20.00 per la figlia), così come per il telefono e internet (CHF 80.00 per la madre e CHF 80.00 per la figlia). Inoltre per la figlia andrebbero pure aggiunti CHF 30.00 per i mezzi pubblici e CHF 100.00 per scuola e hobby (act. A.2, n. 60 segg.). 4.4.In merito al reddito dell'appellante va rilevato che di principio per determinare il contributo di mantenimento ci si fonda sul reddito effettivamente percepito dal debitore, possibile è accreditargli un reddito ipotetico, sempre che questo sia ragionevole e il suo conseguimento sia effettivamente possibile (TF 5A_1046/2018 del 3.5.2019 consid. 4.3). A mente dell'appellata, a seguito della conclusione della formazione professionale quale operatore di edifici e infrastrutture, bisognerebbe imputare all'appellante un reddito ipotetico più elevato, di almeno CHF 3'900.00. Tale allegazione non è tuttavia in alcun modo stata sostanziata, né dagli atti è in alcun modo evincibile che l'attuale mercato del lavoro offra concretamente all'appellante un'opportunità di lavoro meglio retribuita. Un reddito ipotetico non entra quindi in linea di conto e da considerare è il reddito effettivamente percepito dall'appellante. A fronte della nuova documentazione prodotta con l'integrazione al atto di appello (act. A.5; act. B.23 e B.24), in merito alla quale l'appellata non si è espressa rimanendo così incontestata, si giustifica quindi ritenere un reddito netto mensile dell'appellante di CHF 3'438.00 (dedotti gli assegni familiari di CHF 490.00 [act. B.11]; cfr. anche act. TR III.13, secondo cui nel salario lordo di CHF 4'000.00 è compresa la tredicesima). 4.5.Vanno quindi ora calcolati i fabbisogni del padre e della figlia. Per la presente fattispecie irrilevante è invece il fabbisogno della madre, così come un suo eventuale reddito ipotetico, prestando ella il mantenimento in natura e non entrando un contributo di accudimento in linea di conto, ritenuta l'età della figlia e non essendo questo nemmeno stato stabilito dai giudici di prima cure, né stato richiesto dall'appellata nella procedura di prima istanza. Solamente con la risposta all'appello l'appellata ha tematizzato la pretesa di un contributo di accudimento, questo tuttavia unicamente per il periodo successivo al suo trasferimento in Portogallo. Per la durata del suo soggiorno in Svizzera ella stessa parte invece dal presupposto di essere in grado di coprire i costi del suo sostentamento con il proprio reddito (act. A.2, n. 56). Dal momento che in Svizzera non è dovuto alcun

21 / 36 contributo di accudimento (cfr. per il suo calcolo DTF 144 III 377) ci si può aspettare che l'appellata provveda da sola al proprio sostentamento anche in Portogallo, e ciò a maggior ragione considerando che in Svizzera svolgeva già un'attività lavorativa a tempo pieno (act. TR II.2). Inoltre, non appena la figlia avrà compiuti 16 anni (novembre 2022) il diritto a un contributo di accudimento non entra comunque più in discussione, poiché a partire da tale momento un eventuale situazione di ammanco dell'appellata non sarebbe più da ricondurre alla limitazione della propria attività lavorativa dovuta all'accudimento dei figli (cfr. DTF 144 III 481 consid. 4.3 e 4.7.6). Per il calcolo del contributo di mantenimento in denaro della figlia è pure irrilevante il patrimonio dell'appellata, in quanto il contributo deve di principio essere corrisposto attingendo dal reddito e – come esposto in precedenza (consid. 4.2.2) – è in primo luogo l'appellante a doversene fare carico. Un consumo della sostanza può entrare in linea di conto solamente quando i redditi correnti delle parti non bastano a coprire (temporaneamente) il fabbisogno minimo della famiglia, ciò che non è il caso nella presente fattispecie (cfr. DTF 147 III 393). Il fatto che l'appellata nell'ambito della liquidazione del regime dei beni abbia ricevuto dall'appellante – quale compenso per l'immobile da lui rilevato in proprietà esclusiva – un importo di EUR 70'000.00, per il cui pagamento egli ha dovuto chiedere un prestito alla propria madre (cfr. act. A.1, pag. 12, e act. A.3, pag. 17 seg.; act. TR I.2, pag. 10), non lo esonera quindi dal versare alla figlia un contributo di mantenimento in denaro conforme alle sue disponibilità. 4.6.1. Come sopra esposto (cfr. consid. 4.2.3) e a differenza di quanto sembra sostenere l'appellante, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che per il calcolo del fabbisogno viene considerato il minimo vitale previsto secondo il diritto esecutivo. Quanto indicato dall'appellante sulla base delle norme COSAS, applicabili nel ambito del sostegno sociale, non viene quindi in questa sede considerato. 4.6.2. Per il calcolo del fabbisogno minimo dell'appellante, a fronte della sua nuova situazione famigliare, è invece corretto calcolare l'importo base del diritto esecutivo di CHF 1'200.00, al quale è poi da aggiungere l'effettivo costo del affitto per un appartamento di 1.5 locali, pari a CHF 1'000.00 (act. B.5). L'importo di CHF 150.00 per i costi accessori non è in alcun modo stato sostanziato né vi è agli atti alcun giustificativo. Dagli atti nemmeno è evincibile cosa rientrerebbe sotto tale voce, pertanto detto importo non può essere riconosciuto. Per quanto concerne la cassa malati, sulla base della documentazione agli atti (in particolare act. B.8; act. B.11 incarto n. ZK1 21 16), così come secondo la stima del calcolo online della

22 / 36 riduzione individuale dei premi (RIP) 2021, calcolato in base al nuovo reddito dell'appellante (https://www.sva.gr.ch/online-rechner-386.html), è da ritenere che quest'ultimo anche in futuro benefici di una riduzione mensile di circa CHF 30.00. Alla luce di ciò l'importo fatto valere di CHF 414.45 è da ridurre a CHF 384.00, di cui CHF 351.00 per i premi LAMal e CHF 33.00 per i premi LCA. Questi ultimi possono venire considerati – come parte del minimo esistenziale del diritto di famiglia – unicamente nel caso in cui non vi è una situazione di ammanco. Fanno invece parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese professionali necessarie, nello specifico le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro. A tal proposito si osserva che l'importo forfettario fatto valere dall'appellante di CHF 125.75 per i mezzi pubblici, poi aumentato in CHF 224.00 calcolati per l'utilizzo dell'auto, non è in alcun modo giustificato, e da considerare è piuttosto – come rettamente ritenuto dall'appellata (act. A.2, n. 45; act. C.2) – l'importo mensile di CHF 51.55, corrispondente al costo del abbonamento annullale per la zona del centro (CHF 619.00), diviso per 12 mensilità. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'appellante ammonta quindi attualmente ad arrotondati CHF 2'600.00. Se non sussiste una situazione di ammanco, come sarebbe il caso in caso di trasferimento della figlia in Portogallo (cfr. consid. 4.8), nel suo fabbisogno minimo – oltre a i premi LCA – possono venire incluse anche ulteriori spese. Tra queste rientrano anzitutto le imposte per CHF 205.00 (act. B.8; DTF 140 III 337 consid. 4.2.3), così come un importo forfettario di CHF 100.00, usuale secondo la prassi, per le comunicazioni e le assicurazioni (DTF 147 III 265 consid. 7.2). Considerata la distanza dalla figlia, vivendo questa in Portogallo e avendo l'appellante diritto, secondo la decisione di prima istanza, a quattro settimane di vacanza con la figlia, ragionevole e adeguato è poi riconoscere l'importo di CHF 150.00 per l'esercizio del diritto di visita (TF 5A_390/2012 del 21.1.2013 consid. 6.4). Il fatto che, come asserito dall'appellata, i rapporti tra padre e figlia non sarebbero al momento ottimali non inficia tale diritto. Alla luce di ciò risulta quindi un minimo esistenziale allargato secondo il diritto della famiglia di CHF 3'088.00. 4.6.3. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante i contributi attualmente da lui pagati per il mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne non sono invece da includere nel calcolo del suo fabbisogno. Scopo del calcolo del fabbisogno è infatti quello di stabilire la sua disponibilità finanziaria per poter poi stabilire in base a questa il contributo di mantenimento dovuto. Si evidenzia poi che comunque – in virtù della giurisprudenza sopracitata (cfr. consid. 4.2.3) – il contributo per il figlio maggiorenne (comprese le eventuali ulteriori spese per l'assicurazione ecc., sostenute dall'appellante per il figlio) entra in linea di conto

23 / 36 solamente in caso di eccedenza. Ad ogni modo, secondo il contratto di apprendistato (act. B.6), il figlio ha terminato la propria formazione il 31 luglio 2022, pertanto da agosto 2022 le prestazioni erogate a suo favore non entrano comunque in linea di conto. Non più attuali sono nel frattempo pure le spese fatte valere dall'appellante per la propria formazione professionale, essendo essa terminata nel giugno 2021 (act. A.1, pag. 10; act. B.8). Se e in quale misura tali costi siano da considerare nel suo fabbisogno, verrà esaminato in seguito in relazione al momento a partire dal quale il contributo di mantenimento è dovuto (cfr. consid. 4.9.10). 4.7.1. Per quanto concerne la figlia, il tribunale di prima istanza ha eseguito un calcolo concreto del suo fabbisogno minimo solo per il caso di trasferimento in Portogallo. Prima di valutare il fabbisogno della figlia in Svizzera bisogna pertanto confrontarsi con le censure sollevate dalle parti in merito a tale calcolo. 4.7.2. In merito al fabbisogno della figlia in Portogallo si osserva che in concreto né l'appellante né l'appellata hanno in alcun modo motivato per quale motivo il fatto che i giudici di prima cure abbiano considerato per il suo calcolo l'importo base del diritto esecutivo ridotto della metà – ritenuto come sulla base di statistiche europee l'indice riguardante il costo della vita in Portogallo è circa della metà inferiore rispetto alla Svizzera –, sia erroneo. Entrambe le parti hanno piuttosto ritenuto, con mere allegazioni di parte e senza addurre alcunché a comprova di quanto sostenuto, che il fabbisogno sarebbe da ridurre, rispettivamente da aumentare. Ora, l'appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC) anche ove la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 142 I 94 consid. 8.2; 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (TF 4A_290/2014 del 1.9.2014 consid. 3.1; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo 2013, n. 896 segg.).

24 / 36 Alla luce di ciò, essendo quanto ritenuto dal Tribunale di prima istanza ragionevole e basato su statistiche, e non essendovi alcun elemento atto a giustificare una diversa conclusione, non si può che confermare quanto esposto a tal proposito dai giudici di prima cure. 4.7.3. Alla figlia va quindi riconosciuto un importo base di CHF 300.00, corrispondente alla metà dell'importo base di CHF 600.00 da ritenere secondo il diritto esecutivo per figli aventi più di 10 anni. Non va invece considerato alcun canone di locazione vivendo la figlia in Portogallo con la madre in un'abitazione propria, come dichiarato dalla stessa appellata. L'appellata stessa riconosce poi che per il caso di trasferimento in Portogallo non è da considerare nemmeno l'importo per la cassa malati (act. A.2, n. 62). L'appellante riconosce invece, come detto, per la madre e la figlia costi accessori pari a CHF 100.00 (€ 20.00 per l'acqua; € 20.00 per l'elettricità; € 50.00 per gas e riscaldamento; cfr. act. A.1, pag. 13), l'appellata dal canto suo fa valere quali costi accessori importi più elevati senza portare però alcun giustificativo. Ora, l'importo riconosciuto dall'appellante riguarda sia la madre che la figlia. Non dovendo l'appellante alcun sostegno finanziario all'appellata, ragionevole e adeguato, è quindi considerare per la figlia una quota di un terzo dei costi accessori riconosciuti. Da questo va tuttavia tolto l'importo per l'elettricità essendo questo già compresa nel importo base mensile. Ne discende che nel fabbisogno minimo della figlia vanno inclusi CHF 30.00 quale sua quota dei costi accessori riconosciuti dall'appellante. Gli ulteriori importi fatti valere dall'appellata (act. A.2, n. 60 segg.) non sono invece in alcun modo stati comprovati, e ciò nemmeno dopo che l'appellante li ha espressamente contestati. In una tale circostanza ci si poteva aspettare dall'appellata, rappresentata da un avvocato, che sostanziasse perlomeno più dettagliatamente i costi fatti valere per il materiale scolastico e i mezzi pubblici, se non era in quel momento ancora in grado di fornire dei giustificativi. Essendone ella venuta meno, tali posizioni non possono essere considerate. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo della figlia in Portogallo ammonta quindi a CHF 330.00. Aggiungendo l'importo forfettario – adeguato al potere d'acquisto – riconosciuto, in caso di assenza di una situazione di ammanco, per le comunicazioni e assicurazioni di CHF 20.00 (quota parte della figlia), il fabbisogno minimo della figlia aumenta quindi a CHF 350.00. 4.7.4. Il fabbisogno appena calcolato è attualmente coperto dagli assegni familiari per un importo di CHF 220.00, e a partire dal 16 anno d'età per un importo di CHF 270.00. L'appellante ha diritto agli assegni familiari anche in caso di trasferimento della figlia in Portogallo, fintanto che ella si trova in formazione (art. 3 LAFam [RS 836.2] in unione con l'art. 4 LAF [CSC 548.100]; Direttive

25 / 36 concernenti la legge federale sugli assegni familiari [LAFam], n. 319). Vivendo in Portogallo e continuando a frequentare la scuola, ciò che sarebbe necessario per la formazione da infermiera che la figlia stessa, durante la sua audizione, ha dichiarato di voler intraprendere (act. TR VII.1, pag. 4), rimarrebbe pertanto un ammanco di CHF 130.00 rispettivamente, a partire da dicembre 2022, di CHF 80.00. 4.8.In concreto quindi, considerando il fabbisogno minimo allargato del diritto della famiglia dell'appellante, pari a CHF 3'088.00, a fronte di un reddito di CHF 3'438.00, egli ha un'eccedenza di CHF 350.00. Egli non è quindi solamente in grado di coprire integralmente l'ammanco della figlia, bensì anche di versarle un'adeguata quota dell'eccedenza, permettendole così di finanziare ulteriori spese per viaggi, hobby ecc. Suddividendo l'eccedenza secondo il principio delle "teste grandi" e "teste piccole" – senza considerare il diverso potere d'acquisto –, risulterebbe un contributo di mantenimento mensile per la figlia pari a CHF 203.00 rispettivamente CHF 170.00. Tuttavia, lo stesso appellante ha postulato – anche per il caso di trasferimento in Portogallo – il versamento di un contributo di mantenimento pari a CHF 208.00 (oltre assegni familiari), come da lui sinora corrisposto sulla base della decisione a protezione dell'unione coniugale del 18 maggio 2015 (act. B.4; act. A.1, pag. 6 seg.). Il tribunale d'appello non ha quindi motivo di discostarsi da ciò, di conseguenza il contributo di mantenimento da corrispondere alla figlia, a partire dal suo trasferimento in Portogallo, è fissato in CHF 208.00. 4.9.1. Diversa sarebbe la situazione nel caso in cui la figlia vivesse in Svizzera. Considerando l'urgenza di trasferirsi in Portogallo invocata a più riprese dall'appellata è da ritenere che non appena la presente decisione passerà in giudicato la madre provvederà a trasferirsi in Portogallo con la figlia. Tuttavia, non essendo noto l'esatto momento del trasferimento, è comunque necessario determinare il contributo di mantenimento dovuto per la durata del soggiorno in Svizzera. Ciò vale a maggior ragione avendo i giudici di prime cure stabilito l'inizio del contributo di mantenimento a partire dal 1° agosto 2020 e avendo l'appellante, dal canto suo, postulato il versamento del contributo di mantenimento a far tempo dal 1° luglio 2021 (anche se per l'importo dei contributi versati finora). 4.9.2. Il minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo della figlia in Svizzera è composto dall'importo base di CHF 600.00, i costi per la cassa malati obbligatoria pari a CHF 102.40 (act. TR II.4), dedotta la riduzione dei premi di CHF 68.15 (act. II.5), così come la quota parte della figlia per i costi di affitto pari a CHF 250.00 (act. A.2, pag. 14). Quest'ultimo importo non è stato comprovato dall'appellata, né

26 / 36 in prima istanza né nella procedura d'appello, con della documentazione. Tuttavia, tenendo conto delle modeste condizioni finanziarie, questo risulta adeguato ed è pertanto da considerare nel minimo esistenziale della figlia, anche se ella ha potuto inizialmente alloggiare insieme alla madre dal fratello di quest'ultima, il quale avrebbe per il momento rinunciato a chiedere un importo per l'affitto. Già solo il minimo vitale della figlia secondo il diritto esecutivo ammonta quindi a CHF 884.00, per cui, dedotti gli assegni familiari, risulta un ammanco di CHF 664.00 rispettivamente, a partire da dicembre 2022, di CHF 614.00. L'appellante dispone invece – considerando il suo minimo vitale del diritto esecutivo di CHF 2'600.00 e il reddito di CHF 3'438.00 – di un'eccedenza pari a CHF 838.00. Ciò gli permette quindi di coprire integralmente l'ammanco della figlia. In seguito gli rimarrebbe tuttavia un'eccedenza di CHF 174.00 rispettivamente di CHF 224.00, la quale non sarebbe nemmeno sufficiente per coprire il suo minimo esistenziale allargato (imposte, premi LCA, importo forfettario per comunicazioni e assicurazioni). Per contro l'appellata dispone, secondo i suoi stessi calcoli (fabbisogno minimo di CHF 2'280.00 [importo base CHF 1'350.00, affitto CHF 500.00, telefono CHF 80.00, cassa malati CHF 350.00]), di un'eccedenza di CHF 261.00 (act. A.2, n. 62), la quale aumenta a CHF 965.00 se si tiene conto del reddito più elevato documentato (indennità di disoccupazione sulla base del salario lordo di CHF 3'964.00 da settembre a dicembre 2020, mediamente CHF 2'963.00 mensili [act. C.3]) e della riduzione dei premi della cassa malati ricevuta in passato (mensilmente CHF 282.00 [act. TR II.5]). Con l'assunzione di un nuovo lavoro stagionale e guadagnando un salario lordo di CH 3'700.00 (cfr. act. TR II.2) l'eccedenza sarebbe ancora più elevata, cosicché – anche tenendo conto di costi più elevanti per l'alloggio – ella disporrebbe di una maggiore capacità economica rispetto all'appellante. A fronte di ciò appare quindi adeguato porre a carico dell'appellata non solo i costi rientranti nel minimo esistenziale allargato della figlia (premi LCA CHF 6.90 [act. TR II.4], telefono CHF 32.75 [act. TR II.6]), bensì anche una parte del suo minimo esistenziale del diritto esecutivo. Di conseguenza il contributo di mantenimento da versare dall'appellante per la figlia in Svizzera è fissato in CHF 500.00 mensili (oltre assegni familiari). 4.10.1. Resta ora da esaminare a partire da quale momento è dovuto il contributo di mantenimento stabilito nella presente procedura. L'appellante fa a questo proposito valere che la prima istanza avrebbe arbitrariamente e senza alcuna motivazione fissato l'inizio dell'obbligo di mantenimento a far tempo dal 1° agosto 2020. A suo avviso il nuovo contributo dovrebbe piuttosto essere versato a decorrere dalla data di crescita in giudicato della decisione appellata; ad

27 / 36 ogni modo l'obbligo di pagamento dovrebbe rimanere sospeso sino alla fine della sua formazione professionale, quindi sino a fine giugno 2021 (act. A.1, pag. 13 seg.). L'appellata dal canto suo ritiene invece che i dovuti contributi di mantenimento dovrebbero essere riconosciuti retroattivamente da marzo 2020 (act. A.2, S. 15; act. TR VII.2, n. 31). 4.10.2.Di principio il contributo di mantenimento è dovuto a far tempo dal passaggio in giudicato formale della decisione in merito ai contributi. Da questa regola il giudice può e deve tuttavia discostarsi se vi sono circostanze che giustificano una diversa regolamentazione. In particolare il giudice è libero, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, di fissare retroattivamente l'inizio dell'obbligo di mantenimento a un momento anteriore, come ad esempio dalla crescita in giudicato parziale della sentenza (accordo sul principio del divorzio). Ciò vale anche nel caso in cui delle misure provvisionali siano state decise per il periodo che va oltre la crescita in giudicato parziale. Tuttavia, se per la durata della procedura di divorzio sono state disposte misure provvisionali, l'inizio del versamento del contributo di mantenimento non può essere fissato a una data precedente la crescita in giudicato parziale della decisione (TF 5A_581/2020 del 1.4.2021 consid. 3.4.1 seg., con riferimento a DTF 142 III 193 consid 5.3 e 128 III 121 consid. 3b/bb). 4.10.3.Nel caso in esame, con decisione del 18 maggio 2015 nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale regionale ha provveduto a fissare i contributi di mantenimento provvisori per i due figli allora minorenni (act. B.4). Con la sentenza di divorzio portoghese del 7 marzo 2016 nulla è stato deciso in merito a tali contributi, pertanto a far stato per la figlia attualmente ancora minorenne è sempre la decisione del 18 maggio 2015. Le stesse autorità portoghesi hanno ritenuto che i contributi di mantenimento provvisori continuassero a sussistere (cfr. act. TR II.1 e III.14). Ne discende quindi che solamente con la decisione oggetto del presente gravame è stato regolato il contributo di mantenimento definitivo ed è quindi con il passaggio in giudicato di tale decisione che decadranno le misure provvisionali stabilite nel procedimento a tutela dell'unione coniugale. Il fatto che sussistano delle misure provvisionali, rimaste in vigore anche dopo il passaggio in giudicato dell'accordo sul divorzio, non impedisce tuttavia – sulla base di quanto esposto in precedenza – al giudice competente per la regolamentazione definitiva delle conseguenze accessorie del divorzio di obbligare il debitore al versamento di contributi più elevati con effetto retroattivo. In concreto fino al dibattimento di prima istanza tenutosi in data 1° settembre 2020 – durante il quale l'appellata ha per la prima volta chiesto la

28 / 36 fissazione dei contributi per figlia con effetto retroattivo – l'appellante ha potuto fare affidamento sulla regolamentazione provvisoria. Sarebbe pertanto iniquo imporgli a posteriori un obbligo di mantenimento più elevato retroattivamente già a far tempo dal 1° agosto 2020 o addirittura dal 1° marzo 2020. Inoltre, nel momento in cui l'appellante si è trovato confrontato con la pretesa di contributi più elevati, egli aveva già intrapreso la formazione professionale a Locarno (act. B.8). Quandanche nel periodo in discussione (da ottobre 2020 fino giugno 2021) fosse stata sostenuta dall'appellante solo una parte dei costi fatti valere (le tasse per il corso e per l'esame erano già stata pagate in precedenza e il numero di giorni del corso non è stato comprovato), vi è comunque stato un aumento del suo minimo esistenziale allargato (DTF 147 III 265 consid. 7.2). Il minimo esistenziale allargato è da prendere in considerazione per la valutazione del contributo di mantenimento unicamente se il minimo vitale del diritto esecutivo della figlia risulta coperto. Nel caso in esame si tratta tuttavia di stabilire se sussistono circostanze atte a giustificare un'eccezione al principio generale, secondo cui i contributi di mantenimento stabiliti in caso di divorzio sono dovuti a far tempo dal passaggio in giudicato formale della decisione in merito ai contributi. Nell'ambito di tale margine di apprezzamento il fatto che l'appellante abbia intrapreso la formazione professionale facendo affidamento sulla regolamentazione dei contributi allora in vigore ha un peso maggiore. Di conseguenza si giustifica di fissare la decorrenza dei contributi di mantenimento stabiliti con la presente decisione a far tempo dal 1° luglio 2021. I contributi che l'appellante ha nel frattempo versato a favore della figlia sulla base della decisione a protezione dell'unione coniugale possono venire computati ai contributi di mantenimento stabiliti con la presente sentenza. 4.10.4.Nelle circostanze del caso concreto sarebbe invece inadeguato posticipare ulteriormente l'inizio dell'obbligo di pagamento e fissarlo solamente al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza. Da un lato risulta infatti che il contributo stabilito dalla decisione a protezione dell'unione coniugale non copre nemmeno la metà del fabbisogno minimo della figlia in Svizzera. D'altro lato emerge invece che la disponibilità economica dell'appellante è migliorata rispetto al momento dell'emanazione della decisione a protezione dell'unione coniugale. Il fatto che egli avrebbe continuato a sostenere il figlio maggiorenne fino alla fine del suo apprendistato (fine luglio 2022) con un contributo mensile di CHF 158.00 (comprovato è solo il versamento per il mese di novembre 2020), nulla cambia. Come rettamente ritenuto dai giudici di prime cure (act. B.1, consid. 9.3) nella decisione a protezione dell'unione coniugale non è stato stabilito il versamento di un contributo di mantenimento oltre la maggiore età. Se l'appellante ha comunque continuato a versare tale importo al figlio, dopo che quest'ultimo ha

29 / 36 ripreso l'apprendistato, lo ha fatto senza alcun obbligo giudiziario. Ci si può chiedere se, in base al diritto svizzero qui applicabile, sussisteva un obbligo legale. L'art. 277 cpv. 2 CC prevede infatti che, se raggiunta la maggiore età il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Come visto – prevalendo secondo la giurisprudenza gli altri obblighi di mantenimento su quello nei confronti del figlio maggiorenne – tale contributo entra in linea di conto solo qualora vi sia un'eccedenza, ciò che non era il caso nella presente fattispecie. Inoltre, nel periodo qui in discussione (da luglio 2021) il salario da apprendista del figlio è aumentato da CHF 900.00 a CHF 1'100.00 (lordi, oltre la tredicesima), per cui il fabbisogno del figlio indicato nel calcolo del minimo esistenziale da parte del servizio sociale regionale (act. B.7) sarebbe comunque coperto anche senza il contributo da parte dell'appellante. Di conseguenza, i contributi di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non sono di alcuna rilevanza per stabilire la data di inizio dei nuovi contributi a favore della figlia. Quest'ultima non è poi responsabile della durata della procedura d'appello, e per questa ragione non deve subire ulteriori pregiudizi. Tale aspetto gioca, secondo la prassi, a favore di una concessione retroattiva dei contributi di mantenimento contestati senza successo. 4.11. Giusta l'art. 133 cpv. 3 CC il giudice può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. La prima istanza non si è avvalsa di questa possibilità, ciò che non è stato contestato dall'appellata. Pertanto i contributi di mantenimento fissati con la presente decisione sono dovuti sino al raggiungimento della maggiore età. Qualora in tale momento la figlia non avesse ancora una formazione appropriata i genitori devono – riservato l'art. 276 cpv. 3 CC –, secondo le proprie disponibilità (salvaguardando il proprio minimo esistenziale del diritto della famiglia), provvedere al suo fabbisogno minimo (DTF 147 III 265 consid. 8.5). I rispettivi contributi dovranno essere concordati direttamente con ciascun genitore. 4.12. Alla luce di tutto quanto precede, in merito al contributo di mantenimento a favore della figlia l'appello è quindi da accogliere parzialmente. 5.Per quanto concerne le spese giudiziarie del procedimento di prima istanza, contestate con reclamo indipendente (incarto n. ZK1 20 175), si osserva quanto segue.

30 / 36 5.1.Nel reclamo l'appellante ha contestato la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili, così come l'ammontare di queste ultime. Egli si duole invero del fatto che il Tribunale regionale gli abbia accollato le spese in quanto soccombente per intero. Ciò non corrisponderebbe anzitutto al vero, e ad ogni modo, concernendo il procedimento l'affidamento della figlia, non sarebbe ragionevolmente aspettarsi che egli non si sarebbe opposto accettando l'allontanamento della figlia. Ripartire quindi le spese secondo l'esito della procedura sarebbe iniquo. Le spese andrebbero piuttosto ripartite secondo equità in ragione di metà ciascuno (act A.1, pag. 3 seg. incarto n. ZK1 20 175). Per quanto concerne le ripetibili, dalla nota d'onorario presentata dalla rappresentante legale dell'appellata, andrebbero comunque tolti gli importi concernenti la procedura superprovvisionale, essendo questa stata causata dal comportamento dall'appellata ed essendo la richiesta stata parzialmente accolta dal Tribunale regionale. Queste andrebbero inoltre anche ripartite secondo equità, e quindi compensate tra le parti. Subordinatamente, anche se accollate a lui le ripetibili dovrebbero essere corrisposte dal Cantone, a norma dell'art. 122 cpv. 2 CPC, essendo l'appellata posta al beneficio del gratuito patrocinio e non potendo queste presumibilmente essere riscosse presso di lui per mancanza di disponibilità economiche (act A.1, pag. 5 seg. incarto n. ZK1 20 175). L'appellata dal canto suo postula la reiezione del reclamo per quanto ammissibile. Anzitutto, avendo l'appellante impugnato la decisione di merito avrebbe dovuto contestare anche le spese con l'appello, il reclamo sarebbe quindi privo di oggetto. L'appellata ritiene poi giustificato accollare all'appellante le spese giudiziarie ritenendolo soccombente per intero e avendo il Tribunale di prima istanza libero apprezzamento in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie. Tutti i procedimenti sarebbero poi stati necessari a causa dall'appellante. Non sarebbe inoltre giustificato non considerare nella nota d'onorario il procedimento superprovvisionale, avendo questo causato un effettivo dispendio all'appellata (act. A.2 incarto n. ZK1 20 175). 5.2.In merito all'ammissibilità del reclamo si osserva che la decisione sulle spese giudiziarie è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla relativa decisione finale, dove è pure previsto il dispositivo sulle spese. In tal caso l'impugnazione delle spese sottostà alla medesima via di ricorso (appello o reclamo) applicabile alla decisione finale (Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 1 ad art. 110 CPC). Giusta l’art. 110 CPC invece, laddove il

31 / 36 dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente è dato solo il rimedio del reclamo. Di principio se un ricorrente presenta un mezzo di impugnazione errato, questo andrebbe dichiarato irricevibile. Tuttavia, se una parte presenta un rimedio giuridico errato, ma quest'ultimo adempie tutte le condizioni formali del mezzo di impugnazione corretto, il tribunale può procedere ad una conversione del rimedio giuridico in quello corretto (TF 5A_221/2018 del 4.6.2018 consid. 3.3.1; TC GR ZK1 18 34 del 9.9.2019 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). Nel caso in esame valendo, giusta gli artt. 311 e 321 CPC, per l'appello e il reclamo le medesime regole riguardo i termini e i requisiti di forma, il reclamo indipendente può essere convertito in appello, ed essere considerato quale complemento all'appello. 5.3.Ad ogni modo, indipendentemente dal menzionato reclamo, si osserva che, giusta l'art. 318 cpv. 3 CPC, qualora l'autorità giudiziaria superiore statuisce essa stessa – come nella presente fattispecie – essa si pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. 5.3.1. Giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (cpv.1). In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Gli art. 107 e 108 CPC prevedono delle eccezioni a tale principio di soccombenza. Tra queste eccezioni rientrano le cause del diritto di famiglia, in cui il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'art. 107 CPC è una norma dispositiva, in virtù della quale il giudice dispone di un margine di apprezzamento non solo in merito alla ripartizione delle spese, ma anche al quesito pregiudiziale se intende deviare dai principi di ripartizioni delle spese prescritti all'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; Trezzini, op cit., n. 1 ad art. 107 CPC). 5.3.2. In concreto il Tribunale regionale ha accollato le spese processuali interamente al qui appellante, ritenendolo soccombente per intero (act. TR IV.5, consid. 11.1). Va tuttavia osservato che oggetto della procedura di prima istanza erano in particolare l'autorizzazione al trasferimento in Portogallo della figlia insieme alla madre, con l'eventuale nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia, lo stabilimento di un contributo di mantenimento, così come la suddivisione dell'avere di previdenza professionale. Pressoché pacifica è stata in prima istanza la suddivisione dell'avere di previdenza, l'appellante non può quindi essere ritenuto soccombente per intero,

32 / 36 ma a tal proposito le spese vanno piuttosto ripartite equamente tra le parti. È inoltre da ritenere che chiedendo al Tribunale regionale di disporre una perizia sulle capacità genitoriali dell'appellata, così come l'attribuzione dell'autorità parentale e della custodia – a fronte dell'intenzione della madre di trasferirsi all'estero – l'appellante voleva tutelare quello che a suo avviso era l'interesse e il benessere della figlia. Iniquo sarebbe quindi addossargli le spese ritenendolo soccombente ai sensi dell'art. 106 CPC. In virtù dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, avendo l'appellante agito nell'interesse della figlia, giustificato è ripartire le spese per questa questione in parti uguali. Avendo i giudici di prima cure affidato la figlia alle cure della madre il contributo di mantenimento è stato conseguentemente posto a carico dell'appellante. Il contributo di CHF 800.00 richiesto dall'appellata in prima istanza è tuttavia, con la presente decisione, stato considerevolmente ridotto. Anche a tal proposito l'appellante non può quindi essere ritenuto soccombente per intero e le spese sono piuttosto da ripartire in ragione di metà ciascuno. 5.3.3. Tenuto conto di tutto quanto precede, sulla base dell'esito della procedura e secondo equità, è da ritenere adeguato ripartire le spese giudiziarie del procedimento di prima istanza – comprese le spese della procedura cautelare, in merito alle quali la prima istanza ha deciso, sulla base dell'art. 104 cpv. 3 CPC, insieme al giudizio sul merito – in ragione di metà ciascuno. Le spese processuali, fissate in CHF 3'000.00, sono pertanto poste a carico delle parti in ragione di CHF 1'500.00 ciascuna, l'anticipo delle spese di CHF 1'000.00 versato dal appellante per la procedura cautelare è posto in compensazione con la quota delle spese a suo carico. Le ripetibili per la procedura di prima istanza sono invece da compensare tra le parti. 5.4.1. Con decreti del 16 luglio 2020 (inc. n. 135-2020-221) e del 23 luglio 2020 (inc. n. 135-2020-233) la prima istanza ha concesso il gratuito patrocinio ad entrambe le parti. Nella decisione qui impugnata ciò non è tuttavia stato considerato, malgrado la liquidazione delle spese giudiziarie ai sensi dell'art. 122 CPC deve avere luogo nella decisione finale (TC ZK1 13 111 del 16.2.2016 consid. 9b/bb). Dagli atti non risulta che il gratuito patrocinio per la procedura di prima istanza sia stato revocato a posteriori, e dopo la conclusione della procedura ciò non è comunque nemmeno più possibile. In tal caso rimane unicamente la possibilità della rifusione, qualora la situazione finanziaria lo permetta (art. 123 CPC). Nella misura in cui le spese processuali di prima istanza non sono coperte dall'anticipo delle spese versato prima della concessione del gratuito patrocinio, queste sono quindi da porre a carico del Tribunale regionale

33 / 36 Maloja (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). Anche le patrocinatrici d'ufficio sono da remunerare adeguatamente dal Cantone (Cassa del Tribunale regionale Maloja; art. 122 cpv. 1 lett. a CPC). 5.4.2. Per quanto riguarda la remunerazione dell'avv. Sturzenegger, con nota d'onorario del 1° settembre 2020 (act. TR VI.3), ella fa valere un onorario complessivo di CHF 9'239.60, pari a un dispendio orario di 41.5 ore alla tariffa oraria di CHF 200.00, oltre spese di viaggio pari a CHF 30.00, più un importo forfettario per le spese (3%) di CHF 249.00, nonché CHF 660.00 per l'IVA (7.7%). Detto importo corrisponde a quello riconosciutole in prima istanza a titolo di ripetibili. Il tribunale di prima istanza ha quindi ritenuto il dispendio di tempo fatto valere dalla rappresentante legale della madre come adeguato, di conseguenza questo è da considerare anche per la remunerazione del patrocinio d'ufficio. 5.4.3. Per quanto concerne invece la remunerazione dell'avv. Martinoli, con nota d'onorario del 31 agosto 2020 (act. TR VI.4), ella fa valere per la procedura cautelare un onorario pari a CHF 1'450.00, corrispondente a un dispendio orario di 7.25 ore alla tariffa oraria di CHF 200.00, oltre CHF 18.90 per spese postali, mentre per la procedura di merito fa valere un onorario di CHF 4'150.00, corrispondente a un dispendio orario di 20.75 ore, oltre spese postali pari a CHF 31.50. Tale onorario non comprende tuttavia la preparazione e partecipazione all'udienza di conciliazione del 27 luglio 2020 (dalle ore 15.15 alle 16.30) e l'udienza di dibattimento del 1° settembre 2020 (dalle ore 14.30 alle 15.45), che sono anche da considerare. A detto ulteriore dispendio va poi pure aggiunto il tempo di viaggio per la tratta Lugano-St.Moritz (6 ore per ciascuna udienza), di conseguenza per entrambe le udienze va considerato un dispendio di tempo di 14.5 ore. Tenuto conto di quanto precede si giunge quindi a un onorario complessivo di CHF 9'585.70, che corrisponde a un dispendio orario complessivo di 42.5 ore alla tariffa oraria di CHF 200.00, oltre CHF 50.40 per le spese postali, CHF 350.00 per le spese di trasferta (500 km a CHF 0.70/km), e CHF 685.35 per l'IVA. 6.Per quanto concerne le spese giudiziarie della procedura di appello si rileva invece quanto segue. 6.1.Anzitutto con decreti del 29 settembre 2022, le istanze di gratuito patrocinio di entrambe le parti sono state respinte (inc. ZK1 21 16 e ZK1 21 9). Per quanto concerne i principi di ripartizione delle spese giudiziarie si rinvia quindi a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 5.3.1).

34 / 36 6.2.In concreto, essendo l'appello stato parzialmente accolto – respingendo la richiesta in relazione alla perizia, e accogliendo parzialmente la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento – vi è una soccombenza parziale reciproca delle parti. Tenuto quindi conto dell'esito della procedura, e considerando in particolare la contraddittoria richiesta dell'appellante in questa sede in merito alla disposizione della perizia (cfr. consid. 3.4), si giustifica porre le spese giudiziarie in ragione di due terzi a carico dell'appellante, e di un terzo a carico dell'appellata. 6.3.La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in causa civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 4'500.00. Sulla base di quanto sopra esposto, questa va posta per 2/3 a carico dell'appellante, e dunque per l'importo di CHF 3'000.00, mentre per 1/3, e quindi per l'importo di CHF 1'500.00, a carico dell'appellata. 6.4.Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). L'appellata ha in concreto presentato una nota d'onorario dettagliata per la procedura d'appello e di reclamo ammontante a complessivi CHF 8'264.35 (spese e IVA incluse), corrispondenti a un dispendio orario di 37.25 ore alla tariffa di CHF 200.00 all'ora (act. G.3). Tale nota d'onorario dettagliata è da ritenere adeguata. La tariffa oraria indicata nella fattura corrisponde alla tariffa applicabile per il gratuito patrocinio (art. 5 OOA). Nei casi in cui tuttavia la nota d'onorario non è indirizzata al tribunale ma al cliente, come nella presente fattispecie, è escluso considerare una tariffa (corrente) più elevata (art. 3 OOA) per stabilire le ripetibili. L'appellante è pertanto tenuto a corrispondere all'appellata a titolo di ripetibili per la procedura d'appello 1/3 di tale importo, e meglio CHF 2'754.80 (sulla compensazione delle quote cfr. TC GR ZK1 14 115 del 17.9.2015 consid. 15b).

35 / 36 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Le procedure ZK1 20 174 e ZK1 20 175 vengono congiunte. Il reclamo del 15 dicembre 2020 inoltrato nella procedura ZK1 20 175 viene considerato quale complemento dell'appello di medesima data. 2.L'appello del 15 dicembre 2020 è parzialmente accolto. 2.1.I dispositivi n. 2.2 e 3 della decisione del 1° settembre 2020 del Tribunale regionale Maloja sono confermati. 2.2. I dispositivi n. 2.4, 5 e 6 della decisione del 1° settembre 2020 del Tribunale regionale Maloja sono annullati e riformati come segue: 2.4. A._____ è tenuto a versare a B., in anticipo e all'inizio di ogni mese, a partire dal 1° luglio 2021 un contributo di mantenimento a favore della figlia D. di CHF 500.00, oltre eventuali assegni familiari. In caso di trasferimento della figlia all'estero (Portogallo) questo importo si ridurrà a CHF 208.00, oltre eventuali assegni familiari. 5.1. Le spese processuali di CHF 3'000.00 sono poste a carico di A._____ e B._____ in ragione di CHF 1'500.00 ciascuno. La quota a carico di A._____ è posta in compensazione con l'anticipo delle spese di CHF 1'000.00 da lui versato nella procedura n. 135-2020- 212. 5.2. Le ripetibili sono compensate tra le parti. 6.1. In virtù del decreto del 16 luglio 2020 (inc. n. 135-2020-221) la tassa di giustizia posta a carico di B._____ di CHF 1'500.00 come anche la remunerazione della sua patrocinatrice d'ufficio, di CHF 9'239.60 (incluse IVA e spese), è assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Maloja) 6.2. In virtù del decreto del 23 luglio 2020 (inc. n. 135-2020-233) la tassa di giustizia posta a carico di A._____ di CHF 500.00 (a seguito della compensazione con l'anticipo delle spese da lui versato) come anche la remunerazione della sua patrocinatrice d'ufficio, di CHF 9'585.75 (incluse IVA e spese), è assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Maloja).

36 / 36 6.3. È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 3.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'500.00, è posta a carico di A._____ in ragione di CHF 3'000.00, e a carico di B._____ in ragione di CHF 1'500.00 4.A._____ è tenuto a versare a B._____ CHF 2'754.80 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

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