Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2019 69
Entscheidungsdatum
24.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 24 giugno 2021 N. d'incartoZK1 19 69 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMichael Dürst, presidente Cavegn e Moses Baldassarre, attuario PartiA._____ Via Campagnola, 6535 Roveredo appellante patrocinata dall'avv. Davide Fagetti Mattei & Partners, Via Dogana 2, casella postale 2747, 6501 Bellinzona contro C._____ Leventin, 6535 Roveredo appellato patrocinato dall'avv. Ezio Tranini Nucleo Alto 74, 6954 Sala Capriasca Oggettomisure cautelari nel contesto di una procedura di divorzio Atto impugnatodecisione 04.03.2019 del Tribunale regionale Moesa, giudice uni- co, comunicata l'08.04.2019 (n. d'incarto 115.2018.30) Comunicazione25 giugno 2021

2 / 20 Ritenuto in fatto: A.A.________ e C._____ si sono sposati il 20 giugno 1986 a Roveredo. Dalla loro unione sono nati i figli B.________ (1987), F.___ (1991) e E.___ (1998). A seguito di un'istanza di misure a protezione dell'unio- ne coniugale inoltrata dalla moglie il 31 dicembre 2014, in occasione dell'udienza dell'8 giugno 2015 dinanzi all'allora presidente del Tribunale distrettuale (ora re- gionale) Moesa le parti hanno raggiunto accordo in merito al divorzio, omologato dal giudice. B.Fallite le trattative tra le parti per un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio, il 23 novembre 2018 A. ha tra l'altro chiesto in via cautelare il riconoscimento di un contributo di mantenimento di CHF 500.00 men- sili a far tempo dal mese di ottobre 2018, con protesta di tasse, spese e ripetibili. C.Assunte le prove nel contesto del procedimento cautelare, con decisione del 4 marzo 2019 – comunicata con motivazione scritta l'8 aprile 2019 – il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in veste di giudice unico, ha parzialmente accolto la richiesta cautelare di A., condannando C. al pagamento di un contributo alimentare mensile di CHF 200.00 a far tempo dal mese di novembre 2018. D.Con appello del 18 aprile 2019 A._____ (in seguito: appellante) ha chiesto in via principale di riformare la predetta decisione nel senso che C._____ (in seguito: appellato) sia condannato a versarle un contributo alimentare dell'importo di CHF 782.95, anticipatamente entro il 5° di ogni mese, a far conto dal mese di novembre 2018. In subordine, essa ha chiesto che l'appellato sia condannato a versarle un contributo alimentare di CHF 500.00, anticipatamente entro il 5° di ogni mese, a far conto dal mese di novembre 2018. In entrambi i casi, l'appellante ha chiesto che l'importo sia dovuto retroattivamente dal mese di novembre 2018 e che gli importi di novembre e dicembre 2018, nonché di gennaio e febbraio 2019 – per un importo complessivo di CHF 2'000.00 – siano versati entro il 30 giugno 2019; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Assieme all'appello, l'appel- lante ha inoltrato istanza di gratuito patrocinio, chiedendo di essere esenta da tas- se e spese, l'addossamento allo Stato delle spese di patrocinio e la designazione dell'avv. Davide Fagetti quale difensore (recte: patrocinatore) d'ufficio. E.Con risposta del 6 maggio 2019 l'appellato ha postulato la reiezione dell'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

3 / 20 F.Con decreto 20 maggio 2019 (ZK1 19 76), l'allora Presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso alla qui appellante il gratuito patrocinio nella procedura in esame a far tempo dall'inoltro dell'istanza e designato l'avv. Davide Fagetti, Bellinzona, quale patrocinatore d'ufficio. G.A far tempo dal 1° gennaio 2021 la Giudice cantonale Ursula Michael Dürst ha assunto la presidenza della procedura in seguito alle dimissioni dell'allora Presidente della Prima Camera civile. La nuova composizione del collegio giudicante è stata comunicata alle parti il 25 gennaio 2021. Considerando in diritto: 1.1.1. Contro decisioni finali in materia di provvedimenti cautelari dei tribunali re- gionali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere interposto appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), a condizione che il valore litigioso sia di al- meno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso è determinato dagli ultimi petiti delle parti nella procedura di prima istanza (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2.a ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 30 ad art. 308 CPC). Non sono compu- tati gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblica- zione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate (art. 91 cpv. 1 CPC). Prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (art. 92 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 92 cpv. 2 CPC, il valore di prestazioni periodiche incerte o illimitate dev'essere capitalizzato moltiplicandone per venti l'importo an- nuo. Tale norma si applica per prassi anche nel caso di misure cautelari nel con- testo di procedure di divorzio (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 15 20/26 del 4 maggio 2016 consid. 2.b, con rimandi giurisprudenziali e dottrinali). 1.1.2. Per la durata della procedura di divorzio, la decisione impugnata conclude il procedimento relativo alle misure cautelari. Essa costituisce pertanto una decisio- ne finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Nella procedura dinanzi al primo giudice, l'ultimo petito della qui appellante verteva sul pagamento in suo favore dell'importo di CHF 500.00 mensili a titolo di contributo alimentare a tempo indeterminato (cfr. act. TRM I./1 petito n. I./1.1). Il valore capitalizzato di tale prestazione periodica illimitata è pertanto di CHF 120'000.00, ragion per cui la soglia del valore litigioso statuita all'art. 308 cpv. 2 CPC – come peraltro anche la soglia del valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale – è senz'altro rag- giunta. 1.1.3. Ne discende che la decisione impugnata è appellabile.

4 / 20 1.2.1. L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione motiva- ta (art. 311 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 314 cpv. 1 CPC; cfr. l'art. 276 cpv. 1 CPC in combinato disposto all'art. 271 lett. a CPC). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). 1.2.2. La decisione impugnata è stata notificata all'appellante il 9 aprile 2019 (act. B.1, ultima pagina, retro). L'appello, inoltrato al Tribunale cantonale dei Gri- gioni il 18 aprile 2019 (act. A.1), è pertanto tempestivo. 1.3.1. In virtù dell'art. 310 CPC, mediante appello possono essere censurati l'ap- plicazione errata del diritto e l'accertamento errato dei fatti. L'atto di appello deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata. In particolare non è sufficiente reiterare la propria interpretazione dei fatti, limitarsi a riprodurre le proprie conclusioni senza un esame approfondito delle motivazioni della decisione impugnata o rivolgere critiche di carattere generale contro la stessa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). È in altre parole richiesta la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche addotte (sen- tenza del Tribunale federale 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.1 segg.). 1.3.2. Nella fattispecie l'appellante censura un'errata applicazione dell'- art. 276 CPC e dell'art. 176 CC per analogia, sostenendo che il reddito e il fabbi- sogno minimo dell'appellato sarebbero stati determinati in maniera errata (act. A.1 n. II./2). Sono pertanto dati validi motivi d'appello. 1.3.3. Essendo infine debitamente motivato, l'appello è ricevibile in ordine. In meri- to alla ricevibilità del petito principale dell'atto d'appello si rinvia tuttavia al con- sid. 3 infra. 2.Per le premesse giuridiche si rimanda al relativo considerando della sen- tenza impugnata (act. B.1 n. 2), in cui il quadro giuridico applicabile è stato corret- tamente illustrato sia per quanto concerne la procedura, sia per quanto concerne i presupposti materiali del contributo di mantenimento e il metodo di calcolo dello stesso. Si precisa tuttavia che la circostanza che il giudice rimanga legato alle ri- chieste di giudizio delle parti non deriva dall'applicabilità del principio inquisitorio attenuato, bensì dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC; la marginale dell'-

5 / 20 art. 55 CPC in lingua italiana confonde il principio attitativo con il principio disposi- tivo). Si ricorda inoltre che in appello il principio inquisitorio attenuato è da interpre- tare restrittivamente, segnatamente laddove – come nella fattispecie – entrambe le parti sono patrocinate (Giorgio A. Bernasconi, in: Trezzini et al. [edit.], Commen- tario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2.a ed., Luga- no 2017, n. 5 seg. ad art. 272 CPC). Il giudice può e deve pertanto essenzialmen- te comportarsi come in un processo ordinario (cfr. anche DTF 141 III 575 con- sid. 2.3.1). 3.1.In via principale l'appellante chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso che l'appellato sia tenuto a versarle un contributo alimentare dell'importo di CHF 782.95, anticipatamente entro il 5° di ogni mese, a far conto dal mese di novembre 2018 (act. A.1 petito n. A./1.1). Nella petizione di divorzio 23 novem- bre 2018 l'appellante ha tuttavia soltanto chiesto al giudice di prime cure di ricono- scere in via cautelare un contributo di mantenimento di CHF 500.00 mensili a far tempo dal mese di ottobre 2018 (act. TRM I./1 petito n. I./1.1). La richiesta dell'ap- pellante costituisce pertanto una mutazione dell'azione in sede d'appello. 3.2.Costituendo questione di diritto, l'ammissibilità della mutazione dell'azione in sede d'appello dev'essere esaminata d'ufficio (art. 57 CPC). Giusta l'art. 317 cpv. 2 CPC una mutazione dell'azione in sede d'appello è ammissibile soltanto se fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (cosiddetti "nova"; lett. b). Laddove – come nella fattispecie – il giudice è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio (cfr. con- sid. 2 supra), il momento determinante per stabilire se i fatti e i mezzi di prova ad- dotti siano da considerare nuovi è la deliberazione della decisione di prime cure (art. 229 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie l'ammissibilità di tali nova avrebbe conse- guentemente presupposto che l'appellante non potesse invocarli prima della deli- berazione della decisione impugnata (cfr. Francesca Verda Ciocchetti, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2.a ed., Lugano 2017, n. 70 ad art. 317 CPC). Nova sorti prima della fine della fase allegatoria (cosiddetti "pseudo-nova") possono giustificare una mutazio- ne dell'azione in sede d'appello solamente laddove – anche prestando la diligenza ragionevolmente esigibile in considerazione delle circostanze – la mutazione non avrebbe potuto essere richiesta dinanzi al primo giudice (cfr. Francesca Verda Ciocchetti, op. cit., n. 71 ad art. 317 CPC). 3.3.1. L'aumento dell'importo della pretesa mensile è fondato su un'asserita dimi- nuzione del salario dell'appellante percepito presso la D.________ a partire da gennaio 2019. L'appellante ha allegato tale fatto per la prima volta in questa sede (act. A.1 n. II./7 seg.; cfr. per contro act. TRM I./1 n. III), producendo a sua dimo-

6 / 20 strazione il conteggio del suo salario relativo al mese di gennaio 2019 (act. B.2). Da tale documento risulta effettivamente uno stipendio lordo mensile dell'appellan- te presso la D.________ di CHF 1'890.00, inferiore ai CHF 2'000.00 da lei allegati in prima istanza e considerati dal giudice di prime cure (cfr. act. TRM I./1 n. III; act. B.1 consid. 3.3). 3.3.2. L'appellante aveva tuttavia già inoltrato lo stesso conteggio salariale in pri- ma istanza (cfr. act. TRM II./11). L'eventuale diminuzione del suo reddito le sareb- be pertanto già stata nota prima della deliberazione della decisione impugnata, ragion per cui il conteggio dello stipendio allegato non costituisce un novum. Per completezza si rileva che in prima istanza l'appellante aveva già accennato in termini generali di faticare a trovare un impiego a tempo pieno a causa della sua età e che il lavoro diminuirebbe costantemente (act. TRM I./1 n. II./4c lett. i, "redditi dei coniugi"). I giustificativi allegati mostravano tuttavia un reddito medio per i mesi di settembre e ottobre 2018 di CHF 2'073.50 (CHF 1'473.25 nel settembre 2018 e CHF 2'673.75 nell'ottobre dello stesso anno; cfr. act. TRM II./4, allegati). L'allega- zione non era in ogni caso sufficientemente sostanziata. 3.4.Non fondandosi su nova ai sensi dell'art. 317 cpv. 2 lett. b CPC, la mutazio- ne dell'azione postulata si rivela inammissibile. Il petito principale dell'atto d'appel- lo dev'essere pertanto dichiarato irricevibile nella misura in cui il contributo di man- tenimento preteso eccede i CHF 500.00 postulati in prima istanza. 3.5.Nella medesima misura, il petito principale dell'atto d'appello andrebbe in ogni caso respinto, non essendo stata resa verosimile la relativa allegazione. Dai certificati di salario dell'appellante relativi al 2018 emerge infatti che essa percepi- va all'epoca un reddito mensile netto di CHF 2'699.42 (CHF 28'950.00 annui – ov- verosia CHF 2'412.50 al mese – dalla D., ai quali vanno sommati CHF 3'443.00 annui – ovverosia CHF 286.92 mensili – percepiti dalla G.; act. TRM II./10 pag. 1 e 2, n. 11 rispettivamente). Anche negli anni precedenti l'appellante ha dichiarato in media un reddito mensile netto di CHF 2'635.00 (CHF 2'400.00 nel 2015, CHF 2'908.00 nel 2016 e CHF 2'535.00 nel 2017; cfr. act. TRM II./6 seg. e 9, su base annua). L'appellante non spiega per quale motivo il suo salario dovrebbe essere improvvisamente diminuito in maniera talmente sostanziale. Anche qualora essa dovesse aver subito la diminuzione di reddito in seguito al passaggio dal salario orario al salario mensile (cfr. act. II./11 e act. II./4, allegati), sarebbe comunque spettato a lei indicare le ragioni di tale cir- costanza, peraltro perlomeno inusuale. Essa avrebbe in ogni caso dovuto rendere

7 / 20 verosimile di aver tentato di aumentare il suo volume d'impiego al fine di mantene- re almeno il precedente livello di reddito (cfr. inoltre consid. 10 infra). 4.1.Nella misura in cui il petito principale risulta ammissibile l'appellante chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso che l'appellato sia condannato a versarle CHF 500.00 in luogo dei CHF 200.00 stabiliti dal giudice di prime cure. Essendo il petito principale in tal forma identico al petito subordinato (act. A.1 peti- to lett. B), quest'ultimo non dev'essere trattato separatamente. 4.2.Giusta l'art. 276 cpv. 1 CPC nel contesto di una procedura di divorzio il giu- dice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale. Giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC – applicabile per analogia in base al precitato articolo – ove sia giustifica- ta la sospensione della comunione domestica, il giudice, su istanza di uno dei co- niugi, stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge. 4.3.L'appellante censura un'errata applicazione dell'art. 276 CPC e dell'- art. 176 CC per analogia (act. A.1 n. II./2), in quanto l'istanza precedente avrebbe determinato erroneamente il reddito (cfr. consid. 5 infra) e il fabbisogno minimo dell'appellato (cfr. consid. 6 infra). Devono essere inoltre riesaminati il reddito dell- 'appellante (consid. 7 infra) e il fabbisogno minimo della stessa (consid. 8 e 11 infra). 5.1.1. In merito al reddito mensile netto dell'appellato, fissato dall'istanza prece- dente in CHF 3'392.00 (rendita AI di CHF 2'350.00 e rendita LPP di CHF 1'042.00), l'appellante sostiene innanzitutto che il medesimo sarebbe inferio- re a quanto effettivamente percepito da controparte. Unica fonte certa a tal riguar- do sarebbe la decisione di tassazione del 2017, da cui risulterebbe un reddito an- nuo dell'appellato di CHF 49'120.00 (rendita AI di CHF 34'780.00 e rendita LPP di CHF 14'331.00, nonché reddito da titoli e averi privati di CHF 9.00), ossia un reddi- to mensile di CHF 4'093.35. Gli accrediti per importi inferiori contenuti nei docu- menti prodotti dall'appellato costituirebbero per contro solamente versamenti pun- tuali relativi a mesi specifici e sarebbero pertanto inadatti a documentare il reddito del marito per i restanti mesi dell'anno (act. A.1 n. II./3a seg.). 5.1.2. L'appellato sostiene per contro di aver dimostrato a quanto ammontino i suoi redditi con la produzione della documentazione relativa ai versamenti eseguiti in suo favore dalle assicurazioni sociali. Da tali documenti emergerebbe un reddito annuo (recte: mensile) dell'appellato di CHF 3'392.00 (act. A.2 ad 3, con rimando ad act. TRM III./4, 5, 10 e 11).

8 / 20 5.1.3. La censura si rivela infondata. I documenti inoltrati dall'appellato sono atti a renderne verosimile il reddito allegato. Viceversa, per i motivi illustrati al seguente considerando, la considerazione esclusiva della decisione di tassazione 2017 ignorerebbe fatti noti al giudice, rivelandosi anche per tale motivo scorretta. 5.2.1. L'appellante contesta inoltre l'asserzione dell'appellato per cui i suoi redditi del 2017 avrebbero compreso le indennità da lui percepite per il figlio E., che non percepirebbe più dal 2018, in quanto il figlio – avendo compiuto 18 anni già nel 2016 – sarebbe stato maggiorenne nel periodo in esame. A mente dell'ap- pellante, determinante per il calcolo del reddito attuale dell'appellato sarebbe per- tanto esclusivamente la decisione di tassazione del 2017 (act. A.1 n. II./3b). 5.2.2. L'appellato mantiene a tal riguardo che, sebbene l'indicazione del motivo della riduzione dei redditi nella duplica sia stata incompleta (maggior età del figlio E. invece che maggior età del figlio e fine della sua formazione profes- sionale), controparte sapeva – o doveva sapere – che suo figlio si trovava ancora in formazione nel 2017 e che la successiva riduzione delle prestazioni delle assi- curazioni sociali nei confronti dell'appellato era dovuta alla congiunzione dei due elementi richiesti dalla legge per mettere fine alla rendita dei figli, ovverosia il rag- giungimento della maggior età e la fine della formazione professionale (act. A.2 ad 3). 5.2.3. Si rileva che dal 1° aprile 2014 l'appellato percepisce una rendita AI intera per un grado di invalidità del 100% (all'epoca assieme a una rendita per il figlio E.; cfr. sul tutto act. TRM III./2 consid. 1.2, secondo lemma). Dalla deci- sione di tassazione definitiva allegata emerge inoltre che nel 2017 l'appellato ha percepito un reddito a titolo di rendita AVS/AI di CHF 34'780.00, pari a CHF 2'898.35 mensili (act. TRM III./15 pag. 1). Poiché la rendita massima AI per una persona sola corrispondeva all'epoca a CHF 2'350.00 (oggi: CHF 2'390.00), l'eccedenza di CHF 548.35 non può che corrispondere alla rendita per il figlio E.. Poiché la rendita massima AI costituisce una circostanza nota al tri- bunale (art. 151 CPC), il motivo allegato dall'appellato per la riduzione del suo reddito è verosimile, ragion per cui la relativa censura dell'appellante si rivela in- fondata. 5.3.3. L'appellante fa infine valere che l'appellato fruirebbe – probabilmente – di benefici economici derivanti dalle società intestate ai tre figli della coppia (H., I. e J.________), le quali avrebbero sede presso l'abita- zione dell'appellato. Negli ultimi anni i tre figli della coppia si sarebbero alternati in maniera inusualmente rapida nel ruolo di aventi diritto economico delle stesse.

9 / 20 Fino al 2017 l'appellante sarebbe inoltre stato detentore di 19 delle 20 quote della società I.________ e vanterebbe ancora verso la stessa un credito di CHF 30'351.00, ragion per cui anche il reddito mensile annuale di CHF 4'093.35 di cui alla decisione di tassazione del 2017 sarebbe probabilmente inferiore alla sua reale disponibilità economica (act. A.1 n. II./3d). 5.3.4. La censura, fondata su meri dubbi e speculazioni dell'appellante, non è suf- ficientemente sostanziata, tantomeno corroborata per mezzo di prove o indizi. I relativi fatti non sono stati pertanto resi verosimili. Si rileva in tal senso che l'appel- lante stessa si limita a sostenere che il reddito dell'appellato determinato nella de- cisione impugnata sarebbe probabilmente inferiore alla reale disponibilità econo- mica dello stesso. L'appellante, patrocinata in prima come in seconda istanza, avrebbe peraltro potuto chiedere l'edizione dei documenti necessari a rendere ve- rosimile la sua allegazione. 5.4.Rivelandosi immotivate, le censure dell'appellante relative al reddito dell'- appellato devono essere integralmente respinte. Il reddito dell'appellato è stato pertanto correttamente fissato dal giudice di prime cure in CHF 3'392.00. 6.1.In relazione al fabbisogno minimo dell'appellato, stimato dall'istanza prece- dente in CHF 3'194.35 mensili, si deve innanzitutto rilevare che l'appellante si astiene esplicitamente dal contestare in questa sede la posta per il minimo vitale (recte: per l'importo base mensile) dell'appellato, di CHF 1'200.00 mensili (act. A.1 n. II./5). Essa non contesta neanche la posta per l'ipoteca del medesimo, di CHF 491.90 mensili, così come le poste per l'assicurazione economia domestica, di CHF 36.40 mensili, per l'assicurazione dello stabile, di CHF 22.25 mensili, per la tassa rifiuti/pompieri, di CHF 9.90, e per la tassa acqua/fognatura, di CHF 33.90 mensili. Tali importi devono essere pertanto lasciati inalterati. 6.2.1. L'appellante censura invece innanzitutto la decisione di computare il premio della cassa malati dell'appellato di CHF 500.00 mensili, nonostante il fisco – nella precitata decisione di tassazione 2017 – abbia meramente riconosciuto per lo stesso una deduzione di CHF 5'743.00 annui e pertanto di CHF 478.58 mensili (act. A.1 n. II./4a). 6.2.2. Si rileva che l'importo di CHF 500.00 mensili stabilito dal giudice di prime cure include anche un'assicurazione LCA (act. TRM III./7). In caso d'ammanco, tenor costante prassi del Tribunale federale e del Tribunale cantonale dei Grigioni, premi LCA non possono di principio essere considerati nel calcolo del fabbisogno minimo dei coniugi (cfr. fra tante DTF 134 III 323 consid. 3; sentenza del Tribunale

10 / 20 cantonale dei Grigioni ZK1 12 74 del 5 settembre 2014 consid. 6b/aa). L'appellan- te non censura tuttavia la mancata applicazione della predetta prassi, limitandosi invece a far valere che nella decisione di tassazione dell'anno precedente (2017) i premi sarebbero stati inferiori. Essendo inoltre verosimile che l'appellato necessiti effettivamente di una copertura assicurativa supplementare a causa del suo stato di salute (si vedano soltanto le numerose spese mediche scoperte di cui al con- sid. 6.9 infra), la posta per la cassa malati può a sua volta rimanere inalterata. 6.3.1. L'appellante censura quindi la spesa di CHF 250.00 mensili riconosciuta dal giudice di prime cure per la manutenzione dell'immobile di proprietà dell'appellato. A suo avviso non sarebbe ammissibile tener conto di una spesa mensile per la manutenzione dell'immobile di un coniuge senza includere al contempo fra i redditi del medesimo il valore locativo dello stabile. L'importo massimo considerabile per l'alloggio dell'appellato ammonterebbe pertanto agli interessi ipotecari mensili, di CHF 491.85, già computati (act. A.1 n. II./4b). 6.3.2. La censura dev'essere respinta. Le direttive per la determinazione del mi- nimo vitale del diritto esecutivo ai sensi dell'art. 93 LEF statuiscono che, laddove il debitore abita in un immobile di sua proprietà, debbano essere considerate in luo- go del canone di locazione le spese per l'immobile, posizione quest'ultima compo- sta esclusivamente dall'interesse ipotecario (senza ammortamento), dai contributi di diritto pubblico e dai costi medi di manutenzione (cfr. decreto della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento KSK 09 39 del 18 agosto 2009 pag. 3; cfr. anche Jann Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2.a ed., Berna 2014, n. 2.94). Nell'ambito di contenziosi relativi a obblighi di mantenimento è per contro inammissibile considerare il valore locativo proprio di un immobile abitato da un coniuge quale reddito dello stesso, essendo tale entrata di natura fittizia. Si rileva infine per completezza che la spesa di CHF 250.00 riconosciuta dal primo giudice per la manutenzione dell'immobile è inferiore alla deduzione forfetaria del 20% del valore locativo proprio prevista nel diritto tributario (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b delle Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte [DELIG; CSC 710.015]; cfr. anche Mattias Dolder/Pascal Diethelm, Eheschutz (Art. 175 ff. ZGB) – ein aktueller Überblick, in: AJP 2003 pagg. 655 segg., pag. 659). 6.4.1. L'appellante censura inoltre le spese di trasferta riconosciute all'appellato dal giudice di prime cure, di CHF 100.00 mensili, percependo l'appellato una rendi- ta d'invalidità del 100%. Per tali spese l'appellato non avrebbe peraltro prodotto alcun giustificativo, ragion per cui le stesse non sarebbero comprovate o anche soltanto rese verosimili (act. A.1 n. II./4c).

11 / 20 6.4.2. La censura merita accoglimento, non avendo l'appellato neanche sostenuto di dover far fronte alle relative spese a causa della sua invalidità e non potendo egli neppure necessitare delle trasferte al fine di esercitare un'attività lucrativa. In casi d'ammanco, costi di trasferta possono essere tuttavia solamente considerati nel calcolo del fabbisogno minimo nella misura in cui sono necessari per l'eserci- zio di un'attività a scopo di lucro (Jann Six, op. cit., n. 2.114 segg.). L'appellato non ha fatto valere un'eccezione a tale regola, né tantomeno reso verosimile che i pre- supposti della medesima siano adempiuti nella fattispecie in esame. La posta per le spese di trasferta non può essere pertanto riconosciuta. 6.5.1. È infine censurata la decisione del giudice di prime cure di tener conto delle imposte dell'appellato – di CHF 350.00 mensili – e delle spese legali del medesi- mo – di CHF 200.00 mensili – essendo contestato che la situazione finanziaria delle parti permetta di considerarle (act. A.1 n. II./4d seg.). 6.5.2. Anche tale censura merita protezione, non essendo spese legali e imposte computabili in caso d'ammanco (cfr. DTF 140 III 337 consid. 4.4.3). Ne consegue che le posizioni relative alle spese legali, di CHF 200.00, e alle imposte, di CHF 350.00, non possono a loro volta essere riconosciute (cfr. tuttavia consid. 7 infra). In merito alle spese legali si rileva inoltre per completezza che l'appellato stesso afferma di essere sostenuto economicamente dai propri genitori e di convi- vere con i figli maggiorenni (act. TRM I./4 pag. 2, secondo e settimo lemma). Le spese legali potrebbero pertanto essere coperte, segnatamente laddove l'appella- to chiedesse ai figli un contributo per le spese della comune abitazione. 6.6.Le censure dell'appellante relative alla determinazione del fabbisogno mi- nimo dell'appellato si rivelano pertanto parzialmente motivate, nella misura in cui concernono le spese di trasferta (CHF 100.00), le imposte (CHF 350.00) e le spe- se legali (CHF 200.00) di quest'ultimo, per una riduzione complessiva di CHF 650.00. 6.7.1. In relazione al suo fabbisogno minimo l'appellato censura invece che il giu- dice di prime cure non avrebbe tenuto correttamente conto dei costi di manuten- zione per l'abitazione di sua proprietà, i quali ammonterebbero a CHF 290.00 al mese (CHF 3'480.00 su base annua) invece dei CHF 250.00 mensili riconosciuti in prima istanza. Il primo giudice non avrebbe inoltre considerato le spese di riscal- damento dell'immobile. Tenuto conto delle predette circostanze, la spesa locativa globale corretta ammonterebbe approssimativamente a CHF 1'000.00 al mese (act. A.2 ad 4 n. 1).

12 / 20 6.7.2. La parte appellata può a sua volta presentare censure in merito a questioni di fatto e di diritto atte a cagionarle un pregiudizio nel caso in cui l'istanza d'appello riformasse la decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Gri- gioni ZK1 16 165 del 4 ottobre 2018 consid. 12). La censura si rivela in ogni caso immotivata. Pur non avendo l'appellante censurato la posta per l'importo base mensile dell'appellato (cfr. consid. 6.1 supra), è infatti pacifico che l'appellato con- vive con figli maggiorenni e – perlomeno potenzialmente – economicamente indi- pendenti, ragion per cui tale importo e l'importo relativo alle spese di manutenzio- ne per l'immobile avrebbero dovuto essere ridotti in misura sensibilmente superio- re all'aumento di CHF 40.00 (CHF 290 ./. CHF 250) mensili censurato in proprio favore dall'appellato. 6.8.1. L'appellato censura inoltre la posta per le spese legali, la quale sarebbe di CHF 100.00 inferiore rispetto a quanto da lui richiesto e comprovato (cfr. act. A.2 ad 4 n. 3). 6.8.2. Per i motivi precedentemente illustrati (cfr. consid. 6.5 supra), la censura non merita accoglimento. 6.9.1. Sempre in relazione al suo fabbisogno minimo l'appellato censura tuttavia anche che il primo giudice avrebbe omesso di considerare le sue spese mediche, dell'importo mensile medio di CHF 86.00 (act. A.2 ad 4 n. 2; con rimando ad act. TRM III./23). 6.9.2. Quest'ultima censura è motivata. Le spese mediche scoperte dell'appellato sono state rese verosimili per un periodo di sei mesi (gennaio-giugno 2018; cfr. act. TRM III./23). Nel relativo periodo, i conteggi delle prestazioni dell'assicurazio- ne malattia inoltrati renderebbero peraltro verosimili spese mediche scoperte sen- sibilmente superiori all'importo di CHF 86 mensili da lui allegato. Le predette spese devono pertanto senz'altro essere riconosciute nella misura allegata. 6.10. Le censure dell'appellato relative al calcolo del suo fabbisogno minimo si rivelano pertanto parzialmente motivate, nella misura in cui censura l'omissione delle spese mediche non coperte dall'assicurazione malattia, dall'importo mensile medio di CHF 86.00. 6.11. In sintesi, il fabbisogno mensile minimo dell'appellato dev'essere ridotto di CHF 564.00 rispetto alla decisione impugnata (CHF 650.00 per le censure dell'ap- pellante accolte ./. CHF 86 per la censura dell'appellato accolta). Esso è pertanto da fissare in un primo momento in CHF 2'630.35 (CHF 3'194.35 ./. CHF 564.00; cfr. tuttavia consid. 9 seg. infra).

13 / 20 7.Le censure dell'appellante relative al proprio reddito si sono infine già rivela- te inammissibili e immotivate (cfr. consid. 3 supra). In merito alle censure dell'ap- pellato relative al reddito dell'appellante si rinvia per contro al consid. 11 infra. 8.1.Sebbene nessuna delle parti censuri il fabbisogno minimo dell'appellante, si rileva che il giudice di prime cure ha tenuto conto nella decisione impugnata della posta per l'assicurazione sulla vita della stessa, di CHF 200.00 (act. B.1 n. 3.3; l'istanza precedente rimanda al calcolo effettuato dall'appellante in act. TRM I./1 n. 2c lett. i, "fabbisogni dei coniugi"). 8.2.Assicurazioni sulla vita possono essere tuttavia solamente considerate nel calcolo del fabbisogno – minimo o allargato – nella misura in cui sostituiscono la previdenza professionale obbligatoria della persona assicurata (Jann Six, op. cit., n. 2.108; sentenza del Tribunale federale 5A_226/2010 del 14 luglio 2010 con- sid. 8.4). Poiché tale caso non ricorre nella fattispecie, la posta per l'assicurazione sulla vita dell'appellante non può essere riconosciuta. Trattandosi di una questione di diritto, la relativa posta dev'essere ridotta d'ufficio (art. 57 CPC). 8.3.Il fabbisogno minimo mensile dell'appellante dev'essere conseguentemente ridotto a CHF 2'427.00 (CHF 2'627.00 ./. CHF 200.00; cfr. tuttavia consid. 10 seg. infra). 9.In seguito alle predette correzioni non risulta tuttavia più un ammanco, ben- sì un'eccedenza (arrotondata) di CHF 335.00 (reddito complessivo dei coniugi di CHF 5'392.00 ./. fabbisogno minimo dell'appellato di CHF 2'630.35 ./. fabbisogno minimo dell'appellante di CHF 2'427.00). Si riconosce pertanto ad ambedue i co- niugi una parte di tale eccedenza a copertura parziale delle imposte precedente- mente scoperte (cfr. consid. 6.5 supra). Tenendo conto dei diversi redditi dei co- niugi e dell'alterazione delle basi imponibili dei medesimi dovuta all'obbligo di man- tenimento, ben si giustifica riconoscere CHF 210.00 mensili d'imposta nel fabbiso- gno minimo dell'appellato e CHF 125.00 mensili per la medesima posta nel calcolo del fabbisogno minimo dell'appellante. 10.In conclusione il fabbisogno mensile dell'appellato è fissato in CHF 2'840.35 (CHF 2'630.35 + CHF 210.00), mentre il fabbisogno mensile dell'- appellante è fissato in CHF 2'552.00 (CHF 2'427.00 + CHF 125.00). Il reddito dell- 'appellato è fissato in CHF 3'392.00. Non risultando né un'eccedenza né un ammanco, qualora si computasse il reddito dell'appellante stabilito dal giudice di prime cure, di CHF 2'000.00, la pretesa di mantenimento della medesima nei confronti dell'appellato ammonterebbe a

14 / 20 CHF 552.00 (fabbisogno dell'appellante di CHF 2'552.00 ./. reddito dell'appellante di CHF 2'000.00; fabbisogno dell'appellato di CHF 2'840.00 ./. reddito dell'appella- to di CHF 3'392.00; cfr. tuttavia consid. 5 infra), ragion per cui l'appello andrebbe accolto, nella misura della sua ammissibilità. 11.1.L'appellato fa tuttavia infine valere che – pur non avendo una famiglia a carico – l'appellante non avrebbe ricercato attivamente una situazione professio- nale migliore, non potendo conseguentemente neanche produrre alcuna prova relativa a un'eventuale ricerca di lavoro. All'appellante andrebbe pertanto compu- tato un reddito maggiore all'importo di CHF 2'000.00 riconosciuto in prima istanza (cfr. act. A.2 ad 7). 11.2.1. Nel regime post-divorzio vige il principio della priorità dell'autosostenta- mento, in virtù del quale ciascun coniuge è primariamente tenuto a provvedere al proprio mantenimento. La mera circostanza che un coniuge non abbia esercitato un'attività lucrativa durante il matrimonio non lo dispensa da tale onere. Solo in via sussidiaria, laddove l'autosostentamento non è – o non è pienamente – possibile ed esigibile, l'altro coniuge è soggetto – nella misura in cui dispone delle capacità economiche per provvedervi – a un obbligo temporalmente limitato di manteni- mento sulla base della solidarietà post-matrimoniale (mantenimento post-divorzio; art. 125 CC). Pur trovando la sua massima espressione nel regime post-divorzio, il principio della priorità dell'autosostentamento vige già in seguito allo scioglimento della comunione domestica, nella misura in cui è accertato con sostanziale certez- za che la stessa non venga più ripresa. In tal caso durante la procedura di divorzio il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è pertanto a sua volta tenuto a includere i criteri dell'art. 125 CC nell'ambito dell'applicazione dell'- art. 163 CC. Egli esamina pertanto sulla base delle nuove condizioni di vita dei coniugi se e in quale misura può essere richiesto al coniuge precedentemente re- sponsabile della gestione della comunione domestica – ormai sgravato da tale responsabilità in seguito allo scioglimento della stessa – di riprendere o estendere un'attività lavorativa retribuita. L'esaurimento delle proprie capacità lavorative da parte dell'(eventuale) creditore dell'obbligo di mantenimento costituisce un princi- pio generale del diritto dei contributi alimentari (sul tutto TF 5A_800/2019 del 09.02.2021 consid. 6.2; 5A_104/2017 del 02.02.2021 consid. 5.2). 11.2.2. Il giudice deve in linea di principio tener conto del reddito effettivo dei co- niugi. Può tuttavia essere imputato ai medesimi un reddito ipotetico, a condizione che il conseguimento dello stesso sia esigibile e possibile. Le predette condizioni devono essere cumulativamente adempiute.

15 / 20 Il giudice è pertanto innanzitutto tenuto a determinare se si possa esigere che il coniuge eserciti una determinata attività lucrativa o estenda il suo grado di occu- pazione, tenuto conto segnatamente della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute; trattasi di una questione di diritto. In un secondo momento il giudice deve quindi verificare se il coniuge possa effet- tivamente esercitare tale attività e quale reddito possa in tal modo conseguire, te- nendo conto delle summenzionate circostanze e della situazione sul mercato del lavoro; quest'ultima costituisce per contro questione di fatto (DTF 143 III 233 con- sid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 11.3.1. Secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, l'esigibilità del conseguimento di un reddito ipotetico è determinata segnatamente dall'età, dalla salute, dalle conoscenze linguistiche, dalla formazione professionale (attuale e prospettiva), dalle precedenti attività e dalla flessibilità del coniuge precedente- mente responsabile della gestione della comunione domestica, così come dalla situazione sul mercato del lavoro. Il criterio dell'età non fonda per contro più come in passato una presunzione a favore o a sfavore dell'esigibilità di un'attività lucrati- va (TF 5A_104/2018 del 02.02.2021 consid. 5.6 primo paragrafo; al consid. 5.5 il Tribunale federale ha formalmente abbandonato la "regola dei 45 anni" preceden- temente applicata). Di principio, il reintegro nella vita professionale dev'essere per- tanto ormai ritenuto esigibile ogniqualvolta esso sia possibile. Le eccezioni a tale regola previste dalla nuova giurisprudenza non sono applicabili nella fattispecie, non conseguendo alcuno dei coniugi un reddito sufficiente a finanziare due eco- nomie domestiche separate (cfr. TF 5A_104/2018 del 02.02.2021 consid. 5.6 se- condo paragrafo). Già sotto la precedente prassi del Tribunale federale – più ge- nerosa nei confronti del coniuge previamente responsabile della gestione della comunione domestica – il criterio dell'età era determinante soltanto qualora si fos- se preteso da un coniuge di entrare ex novo nella vita professionale. Esso era in- vece d'importanza subordinata laddove si chiedeva meramente a un coniuge già professionalmente attivo di aumentare il suo grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1; 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017, pag. 551). Nella fattispecie l'appellante non è più gravata da obblighi assistenziali e lavora già come aiuto domiciliare presso la D.________ di K.________ (con un volume d'im- piego del 60% circa, cfr. act. TRM II./4), oltre a fare inventari presso la G.________. Non è pertanto a lei richiesto un rientro ex novo nella vita professio- nale, bensì solamente un aumento del suo volume d'impiego. Segnatamente in

16 / 20 considerazione dei recenti sviluppi giurisprudenziali, tale aumento dev'essere per- tanto senz'altro considerato esigibile, nella misura in cui è possibile. 11.3.2. Per quanto concerne la possibilità del conseguimento di un reddito ipoteti- co si ricorda che, benché in procedure relative a provvedimenti cautelari sia suffi- ciente rendere verosimili i fatti allegati, rimangono nondimeno applicabili – mutatis mutandis – i principi di ripartizione dell'onere della prova statuiti all'art. 8 CC. In virtù di tale norma, chi deduce un suo diritto da una circostanza da lui asserita de- ve fornirne la prova. Laddove in una procedura di modifica dei provvedimenti cau- telari il (futuro) creditore di un obbligo di mantenimento postula il riconoscimento o l'aumento di contributi in suo favore, egli porta pertanto l'onere di rendere verosi- mili le circostanze fattuali da cui deduce tale pretesa (TF 5A_299/2012 del 21.06.2012 consid. 3.1.2; 5A_59/2016 del 01.06.2016 consid. 4.6). Sebbene nella presente procedura siano stabiliti per la prima volta contributi di mantenimento, la costellazione in esame costituisce essenzialmente una richiesta di modifica dei medesimi, non essendo stato stabilito nella procedura di protezione dell'unione coniugale un contributo di mantenimento a favore dell'appellante e avendo la stes- sa sinora provveduto al proprio sostentamento. Nella fattispecie l'appellante portava pertanto l'onere di rendere verosimile l'impos- sibilità di un aumento del suo volume d'impiego. A tal fine, essa avrebbe potuto segnatamente illustrare in dettaglio le eventuali ricerche d'impiego infruttuose da essa intraprese e inoltrare le relative corrispondenze. In assenza di simili allega- zioni sostanziate – e, a fortiori, di qualsiasi prova a favore della relativa circostan- za – si deve concludere che l'appellante non ha saputo rendere verosimile l'im- possibilità di un aumento del suo volume d'impiego, nonché di riflesso il requisito necessario dell'impossibilità del conseguimento di un reddito ipotetico. Apparendo un aumento del volume d'impiego invece prima facie possibile per una persona nelle condizioni dell'appellante, è doveroso concludere che il conseguimento di un reddito ipotetico è nella fattispecie possibile. 11.3.3. Alla luce del contratto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi dell'appel- lante agli atti risulta di principio esigibile e possibile un reddito di circa CHF 3'300.00 (sommando un reddito ipotetico aggiuntivo del 40% [arrotondato] ai CHF 2'412.50 percepiti nel 2018 dalla D.________ sulla base di un volume d'im- piego del 60%). 11.4.Pertanto, anche qualora una riduzione del reddito dell'appellante fosse resa verosimile per il periodo successivo al gennaio 2019 (quod non; cfr. con- sid. 3.5 supra), i presupposti per imputare alla medesima un reddito ipotetico sono

17 / 20 nella fattispecie adempiuti. Il reddito dell'appellante avrebbe dovuto essere fissato in CHF 3'300.00, in ogni caso in un importo non inferiore a quanto da lei finora percepito (CHF 2'700.00 [arrotondati] nel 2018, in linea di massima CHF 2'635.00 [in media] negli anni 2015-2017; cfr. consid. 3.5 supra). 11.5.Il reddito ipotetico dell'appellante eccede pertanto di CHF 1'300.00 il reddi- to riconosciutole in prima istanza. Computando tale reddito l'appellante non avreb- be più alcuna pretesa di mantenimento nei confronti dell'appellato, essendo il suo fabbisogno mensile (CHF 2'552.00, eventualmente allargato nella misura delle imposte scoperte) inferiore al suo reddito mensile (CHF 3'300.00). Anche il reddito finora percepito dall'appellante (CHF 2'700.00, rispettivamente CHF 2'635.00) co- prirebbe peraltro il suo fabbisogno minimo. Una partecipazione all'eccedenza non è per contro mai stata postulata. Il petito principale dell'atto d'appello dev'essere pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità. Nella misura in cui il petito principale dell'atto appello è ricevibile, esso è identico al petito subordinato, il qua- le, non avendo portata autonoma, dev'essere pertanto a sua volta respinto (cfr. consid. 4.1 supra). 11.6.Non avendo l'appellato impugnato la sentenza di prima istanza, l'importo di CHF 200.00 mensili riconosciuto dal giudice di prime cure deve tuttavia rimane- re invariato (divieto della reformatio in pejus; art. 58 cpv. 1 CPC in combinato di- sposto all'art. 318 cpv. 1 lett. a e b CPC). 12.Da quanto precede discende che – nella misura in cui è ammissibile – l'- appello dev'essere integralmente respinto. 13.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente alla luce dei costi effettivamente cagionati, s'impone di fissare le spese processuali in CHF 3'000.00. 13.2.In sede d'appello l'appellante risulta integralmente soccombente col suo petito. In ottemperanza ai principi di ripartizione statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura d'appello dev'essere pertanto posta integralmente a suo carico. 13.3.In virtù del decreto ZK1 19 76 del 20 maggio 2019 la tassa di giustizia, a carico di A._____ rimane a carico del Cantone dei Grigioni. È in ogni caso

18 / 20 riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 14.1.Il gratuito patrocinio non esenta dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla controparte (artt. 118 cpv. 3 CPC e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui l'appellante – patrocinata d'ufficio e integralmente soccombente – è tenuta a rifondere all'appel- lato i costi di patrocinio a lui cagionati in sede d'appello (art. 105 cpv. 2 CPC). Il Tribunale cantonale fissa d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili dovute dalla par- te soccombente laddove le medesime sono state protestate dalla parte prevalente senza essere allegate in dettaglio (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 dell- 'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). 14.2.Poiché l'appellato – quale parte prevalente – ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota spese per la procedura d'appello, le indennità a titolo di ripetibili per la presente procedura (IVA e spese incluse) sono stabilite discrezionalmente in CHF 2'000.00, considerando tale importo adeguato alla luce del dispendio – relativamente modesto – cagionatogli in questa sede. 14.3.Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPC, l'appellante è pertanto tenuta a rifondere all'appellato CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 15.1.Con decreto 20 maggio 2019 l'allora presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso all'appellante il gratuito patroci- nio (ZK1 19 76 act. F.1 dispositivo n. 1). Poiché l'appellante soccombe integral- mente, il suo patrocinatore d'ufficio dev'essere adeguatamente remunerato dal Cantone dei Grigioni (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC). 15.2.1. Nella sua nota 12 luglio 2019 (act. G.2) il patrocinatore dell'appellante ha fatturato un onorario di CHF 1'687.50, facendo valere un dispendio temporale di 10.43 ore complessive. Si rileva che egli non ha tuttavia specificato la tariffa oraria applicata. Dividendo gli importi fatturati alla cliente per le ore di lavoro allegate, si può nondimeno concludere che è stata prevalentemente applicata una tariffa ora- ria di CHF 150.00 – presumibilmente per il lavoro dell'avvocato praticante Luisa Fazioli –, sebbene con alcune notevoli eccezioni (ovverosia le posizioni "rivedo appello" del 16 aprile 2019, "telefono da cliente" del 19 aprile 2019, "aggiorno istanza di gratuito patrocinio" del 6 maggio 2019, "lettera a cliente" del 10 mag- gio 2019, "telefono da cliente" del 13 maggio 2019, "discussione interna pratica" del 15 maggio 2019, "sistemo lettera" del 15 maggio 2019, "telefono da cliente"

19 / 20 del'11 luglio 2019 e "lettera a Tribunale cantonale dei Grigioni" del 12 luglio 2019), nel cui caso la tariffa oraria applicata è invece di CHF 200.00. 15.2.2. Il patrocinatore dell'appellante ha inoltre fatturato esborsi per l'importo complessivo di CHF 137.00 (CHF 108.00 per fotocopie, CHF 28.00 per spese po- stali e CHF 1.00 per spese telefoniche; act. G.2 pag. 2). 15.3.1. Per quanto riguarda l'onorario per il mandato di gratuito patrocinio si appli- ca la tariffa oraria di CHF 200.00, rispettivamente di CHF 150.00 per gli avvocati praticanti (art. 5 cpv. 1 OOA in combinato disposto all'art. 6 cpv. 1 OOA). Poiché le tariffe orarie applicate dal patrocinatore dell'appellante corrispondono alle predette disposizioni e il dispendio temporale allegato dev'essere considerato – perlomeno nell'insieme – adeguato, l'onorario di CHF 1'687.50 fatturato è riconosciuto in toto. 15.3.2. All'onorario così determinato vanno sommati gli esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente del 7.7% (cfr. art. 5 cpv. 1 OOA). Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce un sup- plemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario riconosciuto (cfr. fra tante sen- tenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 44 del 16 gennaio 2018 con- sid. 14.2; SK1 17 10 del 20 novembre 2019 consid. 6.5.8). Si rileva che il patrocinatore dell'appellante ha omesso di allegare gli esborsi in dettaglio nella nota d'onorario. I medesimi non sono nemmeno ricostruibili sulla base delle informazioni da lui fornite. Potendo pertanto essere riconosciuti sola- mente esborsi per CHF 50.65 (3% dell'onorario di CHF 1'687.50), la rimunerazio- ne adeguata del patrocinatore dell'appellante dev'essere fissata in CHF 1'738.15 (CHF 50.65 + CHF 1'687.50). Sommando l'IVA, di CHF 133.85 (7.7% di CHF 1738.15), l'importo complessivo a lui dovuto dev'essere fissato in CHF 1'872.00. 15.4.Da quanto detto discende che il patrocinatore dell'appellante dev'essere compensato dal Cantone dei Grigioni con CHF 1'872.00. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

20 / 20 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 3'000.00, è posta a carico di A.. 3.A. è tenuta a versare a C._____ CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4.In virtù del decreto ZK1 19 76 del 20 maggio 2019 la tassa di giustizia a carico di A._____ rimane a carico del Cantone dei Grigioni, il quale è inoltre tenuto a versare all'avv. Davide Fagetti CHF 1'872.00 a titolo di compensazione per le spese del patrocinio d'ufficio di A._____. È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 5.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LEF

  • art. 93 LEF

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 90 LTF

OOA

  • art. 5 OOA
  • art. 6 OOA

ZGB

  • Art. 175 ZGB

Gerichtsentscheide

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