Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2019 43
Entscheidungsdatum
04.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 4 luglio 2022 N. d'incartoZK1 19 43 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Hubert Rossi, attuaria PartiA._____ SA appellante patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller Piazza della Grida, 6535 Roveredo contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Giuseppe Gianella Mattei & Partners Studio Legale SA, Via Dogana 2, casella postale 2747, 6500 Bellinzona Oggettoazione creditoria Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa del 02.05.2017, comuni- cata il 21.07.2017 (n. d'incarto 115.15.27) Comunicazione6 luglio 2022

2 / 22 Ritenuto in fatto: A.Sul fondo n. C._____ sorge il Condominio B., a carico del quale è iscritta a Registro fondiario una servitù d'uso della piscina a favore del fondo n. D., sul quale sorge l'Albergo E., gestito dall'omonima società ano- nima. A carico del primo e a favore di quest'ultimo fondo sussiste inoltre un diritto d'uso in comune dell'impianto di riscaldamento e delle condutture. Nel corso degli anni sono sorte divergenze in merito al calcolo delle spese per l'esercizio delle citate servitù. B.A seguito dell'esito negativo delle richieste di pagamento delle spese per l'utilizzo della piscina e per la nafta, con precetto esecutivo dell'11 febbraio 2015, la B. ha escusso la A._____ SA per l'incasso di CHF 123'972.75 oltre inte- ressi al 5%, la quale ha interposto tempestiva opposizione. Le parti hanno poi tro- vato un accordo giudiziale in merito agli arretrati legati al consumo della nafta. A fronte di ciò, esperito il tentativo di conciliazione, con petizione del 23 settem- bre 2015 la B._____ ha promosso azione contro la A._____ SA dinanzi al Tribuna- le distrettuale (oggi: regionale) Moesa, postulando la condanna di quest'ultima al versamento di almeno CHF 89'349.85 oltre a spese di esecuzione e interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo limitatamente a CHF 69'891.85, oltre a spese di esecuzione e interessi. Nel corso della procedura di prima istanza, con scritto del 24 ottobre 2016, la B._____ ha poi aumentato la propria pretesa ad almeno CHF 94'892.74. Ciò che è stato confermato anche con le conclusioni del 1° maggio 2017. L'A._____ SA, dal canto suo, ha invece anzitut- to contestato la competenza del Tribunale regionale a dirimere la lite e, nel merito, ha postulato la reiezione della petizione. C.Con decisione del 2 maggio 2017 il Tribunale regionale Moesa – accertata preliminarmente la propria competenza – ha parzialmente accolto la petizione condannando la A._____ SA al pagamento di CHF 89'349.85, oltre interessi e spese, rigettando contestualmente l'opposizione in via definitiva per l'importo di CHF 69'891.85, oltre interessi, e ponendo a suo carico le tasse e spese di giustizia, pari a CHF 3'550.00, così come l'importo di CHF 4'000.00 riconosciuto a favore della B._____ a titolo di ripetibili. D.Avverso tale decisione, in data 25 agosto 2017, la A._____ SA (in seguito: appellante e/o appellata incidentale) ha interposto appello postulando l'annullamento della decisione del Tribunale regionale, con protesta di tasse spese e ripetibili.

3 / 22 E.In data 29 settembre 2017 la B._____ (in seguito: appellata e/o appellante incidentale) ha inoltrato la propria risposta all'appello, chiedendone la reiezione, e presentando nel contempo un appello incidentale. Con quest'ultimo l'appellante incidentale ha chiesto che l'appellata incidentale venga condannata al pagamento di almeno CHF 117'226.19, più spese di esecuzione e interessi, e che venga riget- tata in maniera definitiva l'opposizione al precetto esecutivo limitatamente a CHF 117'226.19, oltre spese di esecuzioni e interessi al 5%. L'appellante inciden- tale ha inoltre postulato che le tasse e spese di giustizia per le procedure di prima e seconda istanza vengano poste a carico dell'appellata incidentale, e che le ven- ga riconosciuto l'importo di complessivi CHF 15'216.55 a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza e di CHF 8'080.05 per quella di seconda istanza. F.Con osservazioni del 3 novembre 2017 l'appellante e appellata incidentale ha postulato la reiezione dell'appello incidentale, per quanto ammissibile. Con os- servazioni del 29 novembre 2017 l'appellata e appellante incidentale si è riconfer- mata nelle proprie richieste di causa, aumentando l'importo da riconoscerle a titolo di ripetibili per la procedura di seconda istanza a CHF 9'580.05. G.In data 10 aprile 2018 l'appellante incidentale ha presentato un'istanza di aggiornamento delle pretese ex art. 317 CPC, chiedendo la condanna dell'appella- ta incidentale al pagamento di almeno CHF 118'496.60, oltre spese d'esecuzione e interessi, e il rigetto definitivo al precetto esecutivo per il medesimo importo. H.Con sentenza dell'8 agosto 2018 il Tribunale cantonale – in accoglimento dell'appello e considerando priva di oggetto la procedura di appello incidentale – ha integralmente annullato la decisione del Tribunale regionale, ritenendo irricevibile per incompetenza del giudice statale l'azione promossa dalla qui appellata e appellante incidentale, ponendo a suo carico le tasse e spese giudiziarie di entrambe le istanze e condannandola a versare alla controparte le ripetibili di prima e seconda istanza. I.Avverso tale decisione, il 1° ottobre 2018, l'appellata ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, il quale lo ha accolto con decisione del 5 marzo 2019, annullando la precitata sentenza del Tribunale cantonale e rinviando la causa al medesimo per nuova decisione nel merito. Considerando in diritto: 1.1.L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appello deve inoltre essere provvisto delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ossia quanto

4 / 22 l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti (DTF 137 III 617 consid. 4.3). Di principio l'appello ha natura riformatoria, e deve quindi contenere una richiesta nel merito. Non è sufficiente chiedere l'annullamento della decisione impugnata, poiché ciò non è compatibile con le modalità di giudizio stabilite all'art. 318 cpv. 1 CPC. In applicazione del divieto di formalismo eccessivo, l'atto non è tuttavia irricevibile se dalla sua motivazione risulta con sufficiente chiarezza che si tratta di una richiesta di rinvio degli atti per nuovo giudizio o di riforma della decisione (Francesca Verda Chiocchietti, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Volume 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 34 ad art. 311 CPC; DTF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_380/2012 del 27.8.2012 con- sid. 3.2.3; TC GR ZK1 20 42 del 27.4.2022 consid. 1.2.2). 1.2.In concreto l'appellante nelle proprie richieste di causa ha chiesto unica- mente l'annullamento dei dispositivi n. 1, 2, 2.1, 2.2 e 3 della decisione qui impu- gnata, senza alcuna richiesta nel merito. Tuttavia, pur non avendo concretizzato nel petitum la domanda di riformare la decisione di prima istanza nel senso di re- spingere l'istanza, dalla motivazione dell'appello è comunque concretamente evin- cibile ciò che l'appellante intende nel merito. L'appellante ha infatti fatto valere nel- la motivazione dell'appello che "[...] le sue pretese andavano semplicemente re- spinte, poiché non comprovate" (act. A.1, n. III.B.2.a, pag. 12). In virtù di quanto precede si può pertanto entrare nel merito dell'appello. 2.Pacifico è in concreto che, con l'atto di costituzione della proprietà per piani sul fondo n. C._____ della qui appellata, è tra l'altro stata iscritta a registro fondia- rio una servitù d'uso della piscina a carico di detto fondo e a favore del fondo n. D._____ RFD Mesocco, di proprietà dell'appellante (act. TR VII.A.2, pag. 7). Controversa è piuttosto l'onerosità della menzionata servitù, così come la modalità di ripartizione delle spese pretese dall'appellata e appellante incidentale. 2.1.Il Tribunale regionale ha anzitutto ritenuto, per quanto concerne l'onerosità della servitù, che gratuita sarebbe stata solo la costituzione delle servitù di cui be- neficia il fondo n. D._____, i costi relativi all'uso corrente sarebbero invece sempre stati dovuti. Già in passato l'appellante aveva peraltro pagato delle spese come quelle oggetto della presente procedura (act. E.1 consid. 2). Accertato ciò, il Tri- bunale regionale ha quindi esaminato l'entità delle spese richieste. Il tribunale di prima istanza ha dapprima evidenziato che, in realtà, l'appellante non avrebbe for- nito delle contestazioni chiare e puntuali sulle modalità di calcolo né sull'esito di

5 / 22 queste, lamentando semplicemente costi troppo elevati prodotti dalla piscina, spe- cie in relazione al numero limitato di persone che la utilizzerebbero. Per quanto attiene al sistema di calcolo, i giudici di prime cure hanno rilevato che il regola- mento d'amministrazione e uso del 2 aprile 1990, iscritto nel registro fondiario, prevede all'art. 17 cpv. 1 che le spese comuni siano ripartite in base alle quote della PPP. Per una eventuale modifica del regolamento, quest'ultimo prevedrebbe unicamente il quorum necessario. Non vi sarebbe invece nessuna necessità di ricorrere all'atto pubblico. In data 10 ottobre 2001 le parti si sarebbero accordate sulle modalità di calcolo per le spese accessorie e l'uso della piscina. Tale accordo sarebbe poi stato ratificato dall'assemblea dei comproprietari il 29 maggio 2002 e sarebbe servito per modificare il menzionato articolo del regolamento durante l'as- semblea del 29 settembre 2006, con relativa iscrizione nel registro fondiario. Il successivo accordo di cui al doc. D (act. TR III.4, punto g), secondo cui "Per l'uti- lizzo della piscina e per tutti i costi che nascono dal funzionamento del riscalda- mento e che ne beneficia pure l'A._____ SA sarà allestito un conteggio spese ac- cessorie (secondo i criteri della CATEF che sarà inserito al conteggio citato al pun- to d). L'A._____ SA verserà un equo acconto mensile per le spese accessorie", sarebbe un accordo di massima per una possibile modifica delle basi di calcolo che per essere vincolante avrebbe dovuto portare a un aggiornamento/modifica dell'art. 17 del regolamento. Non essendo tale concretizzazione intervenuta detto punto dell'accordo rimarrebbe una semplice lettera d'intenti tra le parti. Inoltre, il semplice rinvio ai criteri CATEF non permetterebbe ancora di stabilire una diversa ripartizione delle spese della piscina rispetto all'accordo di cui al doc. 8 (act. TR VII.B.9). Il Tribunale regionale ha quindi ritenuto che essendo i conteggi oggetto di causa basati sul doc. 8 (act. TR VII.B.9) andrebbero ammessi (act. E.1 consid. 3). La prima istanza ha infine pure ammesso l'aumento della pretesa po- stulata dalla qui appellata, precisando che la differenza tra l'importo pretesto (CHF 94'892.74) e quello riconosciuto (CHF 89'349.85) sarebbe dovuto agli inte- ressi di mora per i periodi di calcolo conteggi 2012, 2013 e 2014 (act. E.1 consid. 5 e 6). 2.2.L'appellante si duole della conclusione dei giudici di prime cure, secondo cui l'accordo di cui al doc. D (act. TR III.4) non avrebbe costituito un accordo vin- colante e il semplice rinvio ai criteri CATEF non permetterebbe di stabilire una di- versa ripartizione delle spese della piscina rispetto all'accordo del 2001. La depo- sizione dell'amministratore dell'appellata – il quale ha dichiarato che non esiste- rebbero criteri CATEF applicabili per la ripartizione delle spese della piscina –, e su cui l'istanza precedente si sarebbe fondata, sarebbe infatti inattendibile oltre che contraddittoria, essendo questi il redattore dell'accordo e pertanto la persona

6 / 22 stessa avente proposto e inserito nell'accordo il riferimento ai criteri CATEF. Egli non sarebbe inoltre credibile, non potendo smentirsi in un processo vertente sui conteggi da lui stesso allestiti (act. A.1, n. III.B.2.a, pag. 10 seg.). A mente dell'ap- pellante il tribunale di prima istanza non potrebbe rimproverarle di non essere sta- ta in grado di presentare un conteggio in base ai criteri CATEF, non essendo essa né un condomino né l'amministratrice, non disponendo essa delle relative nozione e risorse necessarie, e non potendo nemmeno accedere a tutta la documentazio- ne contabile. Essendo l'accordo di cui al doc. D (act. TR III.4) valido sotto tutti i punti di vista l'istanza precedente avrebbe dovuto applicare la chiave di riparto prevista in tale accordo. Non avendo l'appellata tuttavia presentato conteggi elabo- rati su tale fondamento, la sua pretesa risulterebbe indimostrata e avrebbe pertan- to dovuto essere respinta (act. A.1, n. III.B.2.a, pag. 11 seg.). L'appellante fa infine valere, a titolo prudenziale, che l'accordo di cui al doc. 8 (act. TR VII.B.9), sarebbe nullo poiché non intervenuto in atto pubblico. Inoltre, non essendo l'appellante un condomino, non sarebbe per essa vincolante quanto decidono i condomini fra di loro. Ogni riferimento al regolamento per la modifica della chiave di riparto sareb- be quindi sbagliato (act. A.1, n. III.B.2.b). 2.3.L'appellata, allineandosi sostanzialmente alle conclusioni dei giudici di pri- me cure, sostiene invece che in vigore sarebbe sempre l'accordo di cui al doc. 8 (act. TR VII.B.9), il quale riprenderebbe espressamente la chiave di riparto tra- smessa al registro fondiario il 25 gennaio 2007 e non sarebbe mai stata intenzione delle parti modificarlo (act. A.2, n. 20). L'appellata fa poi valere che il successivo accordo non sarebbe comunque stato sottoscritto né da un valido rappresentante dell'appellata né da un valido rappresentante dell'appellante (act. A.2, n. 21 segg.). A mente dell'appellata l'accordo di cui al doc. D (act. TR III.4) costituirebbe poi solamente una lettera d'intenti a cui non sarebbe tuttavia stato dato seguito, non essendo stato modificato l'accordo precedente di cui al doc. 8 (act. A.2, n. 25). Inoltre, come affermato dall'amministratore dell'appellata nella sua deposizione, non esisterebbe una chiave di riparto prestabilita dalla CATEF per la suddivisione delle spese di una piscina. La CATEF avrebbe piuttosto spiegato che, secondo i suoi principi, le spese messe a carico di terzi devono essere esclusivamente le spese vive di gestione corrente e non possono essere conteggiati ammortamenti o contributi a fondi di rinnovamento. Tali criteri sarebbero rispettati dalla chiave di riparto dell'accordo originale. L'appellante non avrebbe poi mai chiarito cosa in- tendesse con "criteri CATEF", né avrebbe mai proposto una nuova chiave di ripar- to delle spese (act. A.2, n. 26 segg.). A mente dell'appellata l'appellante cadrebbe poi in contraddizione, chiedendo da una parte di constatare la nullità del primo accordo, siccome non intervenuto in atto pubblico, e dall'altra l'applicazione di un

7 / 22 accordo che nemmeno rispetta tale forma. Fino al 2011 l'appellante avrebbe inol- tre sempre pagato le spese della piscina in base all'accordo di cui al doc. 8 (act. TR VII.B.9), confermando quindi in primo luogo di dover pagare le spese vive inerenti alla piscina e in secondo luogo la bontà della chiave di riparto. Come rite- nuto dalla prima istanza, attualmente sarebbe quindi ancora in vigore la chiave di calcolo di cui al doc. 8 (act. TR VII.B.9; act. A.2, n. 35 segg.). 3.1.Si rileva anzitutto che fino al 1° gennaio 2012, data dell'entrata in vigore del nuovo art. 732 cpv. 1 CC, il contratto di costituzione di una servitù prediale richie- deva per la sua validità la forma scritta (art. 732 vCC). A fronte della modifica di legge il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede invece ora per la sua validità l'atto pubblico. Inoltre, l'art. 741 cpv. 1 CC prevede – oggi come allora – che se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'- avente diritto il mantenerle. Giusta il cpv. 2 di tale norma se le opere servono an- che gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in propor- zione dei rispettivi vantaggi. In virtù della seconda frase dell'art. 741 cpv. 2 CC, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, una diversa convenzione vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente, se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario. Già prima dell'entrata in vigore di tale modifica di legge, il Tribunale federale aveva stabilito che una convenzione derogante alle norme legali acquisisce gli effetti di un'obbligazione reale unicamente se viene iscritta nel registro fondiario e che ne- cessario è perlomeno uno specifico rinvio ai documenti giustificativi (DTF 124 III 289 consid. 1c). Senza un'iscrizione in tal senso gli accordi mantengono il loro ca- rattere meramente obbligatorio e vincolano i successori delle parti contraenti uni- camente se questi si sono specificatamente accollati tale obbligo (DTF 124 III 289 consid. 1c; TF 5A_377/2017 del 27.2.2018 consid. 2.3.5). 3.2.Per parte della dottrina nei punti oggettivi essenziali del contratto di servitù rientra anche la pattuizione di una controprestazione. Se il contenuto o la portata di una servitù viene modificata le parti devono concludere un contratto in tal sen- so, il quale oggi richiede a sua volta l'atto pubblico. Lo stesso vale se il corrispetti- vo concordato e da pagare periodicamente viene successivamente adeguato (Jörg Schmid/Bettina Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5 a ed., Lucerna 2017, n. 1244 seg.; Bettina Hürlimann-Kaup, in: ZBJV 148/2012, Die sachenrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2010, pag. 298 con rinvii). 3.3.In concreto la servitù prediale relativa all'uso della piscina è stata unilate- ralmente costituita dall'appellante con l'atto pubblico di costituzione della proprietà

8 / 22 per piani del 13 dicembre 1972 (act. TR VII.A.2, lett. B, pag. 6 seg.) e la relativa iscrizione a registro fondiario. All'epoca l'appellante era proprietaria sia del fondo serviente sia del fondo dominante. L'atto costitutivo della proprietà per piani e quindi della servitù in esame contiene la seguente disposizione in relazione agli obblighi del fondo dominante (act. TR VII.A.2, lett. B, pag. 7): "Diese Benützungsrechte sind – unter Vorbehalt der Erhebung von Ge- bühren in der von den Bewohnern der belasteten Liegenschaft entrichteten Höhe – unentgeltlich." Cosa sia esattamente inteso con tale clausola non è chiaro. Tuttavia la questione a sapere come questa sia da interpretare può in concreto rimanere aperta. Infatti, in data 10 ottobre 2001 – quindi prima dell'entrata in vigore delle modifiche di leg- ge – l'appellante e l'appellata hanno stipulato un accordo scritto avente per ogget- to anche il conteggio delle spese accessorie della piscina, con il quale è stato sta- bilito il calcolo di ripartizione di dette spese (act. TR VII.B.9). Con tale accordo – ratificato poi dall'assemblea condominiale in data 29 maggio 2002 – le parti hanno quindi pattuito l'onerosità della servitù d'uso della piscina, accordandosi sulla mo- dalità di suddivisione dei costi. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, tale accordo non richiedeva la forma dell'atto pubblico. Infatti, come esposto nei considerandi precedenti (cfr. consid. 3.1), sino al 2012 neppure il contratto di costi- tuzione stesso della servitù richiedeva tale forma. Lo stesso valeva di conseguen- za pure per sue eventuali modifiche, per le quali era quindi sufficiente la forma scritta. L'accordo del 10 ottobre 2001 è pertanto stato validamente concluso tra le parti. Il fatto che sulla base di tale accordo sia stato modificato il regolamento con- dominiale, la cui modifica è poi stata anche iscritta nel registro fondiario del fondo n. C., mentre nulla è invece stato iscritto sul fondo n. D., è di poca rilevanza per la presente fattispecie. L'iscrizione nel registro fondiario sarebbe in- fatti rilevante per vincolare eventuali successori dell'appellante. Ciò che non è il caso in concreto, essendo rimasta l'appellante proprietaria del fondo in questione. Il menzionato accordo ha quindi comunque fra le parti un carattere obbligatorio ed è ad ogni mondo vincolante (cfr. consid. 3.1). Va poi pure evidenziato che – come rettamente sollevato dall'appellata e osserva- to dalla prima istanza – l'appellante dal 2001 al 2011 ha, come da lei stessa con- fermato (act. TR VI.2, duplica), sempre pagato le spese per la piscina. Inoltre, in seguito alle richieste di pagamento da parte dell'appellata per gli anni successivi, l'appellante non ha mai contestato il fatto di dover pagare delle spese. Alla luce di tutto quanto precede alle censure sollevate dall'appellante in merito alla validità dell'accordo del 10 ottobre 2001 e che la servitù sarebbe stata gratuita

9 / 22 (act. A.1, pag. 12; act. TR I.2 pag. 4 seg.; act. TR VI.2, arringa) non può essere dato seguito. 3.4.Per quanto concerne la ripartizione di tali spese l'appellante fa, come detto, valere che l'accordo del 10 ottobre 2001 sarebbe in seguito stato modificato dal secondo accordo – sottoscritto secondo le sue dichiarazioni nel gennaio 2012 (act. TR VIII.2, pag. 2 primo capoverso) – e che di conseguenza le spese della piscina sarebbero ora da conteggiare "secondo i criteri della CATEF". 3.4.1. Dalle dichiarazioni stesse dell'appellante l'asserita modifica dell'accordo originario sarebbe quindi stata sottoscritta dopo l'entrata in vigore della modifica di legge (cfr. consid. 3.1). La questione a sapere se – come ritenuto da parte della dottrina – tale modifica necessitava la forma dell'atto pubblico può tuttavia in con- creto rimanere indecisa, e ciò per i motivi che seguono. 3.4.2. Va anzitutto evidenziato che, in assenza di una diversa disposizione è l'- art. 8 CC a stabilire la ripartizione dell'onere della prova e a determinare, in base a ciò, quale delle parti deve sopportare le conseguenze della mancata prova (DTF 139 III 7 consid. 2.2 con rinvii). Giusta l'art. 8 CC chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Di conseguenza, alla parte che fa valere una pretesa compete l'onere di provare i fatti generatori, men- tre alla controparte spetta l'onere di provare i fatti impedienti ed estintivi (DTF 130 III 321 consid. 3.1; 141 III 241 consid. 3.1; TF 4A_661/2017 del 28.5.2018 consid. 5.3). La mancanza della prova obbliga il giudice a decidere in sfavore della parte a cui spetta l'onere della prova (Hans Peter Walter, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I/1, Art. 1-9 ZGB, Berna 2012, n. 32 ad art. 8 CC). 3.4.3. Va inoltre evidenziato che i menzionati "criteri CATEF" non rientrano tra i fatti notori ai sensi dell'art. 151 CPC, i quali non sono soggetti all'onere di allega- zione e di prova. Tali criteri non risultano infatti essere né dei fatti di pubblica noto- rietà, vale a dire conosciuti in maniera generale dal pubblico, né tantomeno fatti conosciuti soltanto dal giudice, nella misura in cui, per esempio la prova è stata portata in un’altra procedura da lui trattata (TF 5A 774/2017 del 12.2.2018 consid. 4.1.1 e rinvii; DTF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4). 3.4.4. Tenuto conto di quanto precede, nel caso in esame, facendo la qui appel- lante valere una modifica del metodo di ripartizione delle spese, spettava a essa l'onere della prova in merito all'asserita modifica.

10 / 22 Cosa sia da intendersi con una ripartizione secondo i "criteri CATEF" non è tutta- via stato chiarito né meglio precisato da alcuna delle parti. In nessun modo è quindi stato comprovato che con una suddivisione delle spese secondo questi non meglio precisati criteri si giungerebbe a una diversa ripartizione rispetto a quanto stabilito nel primo accordo, e che questo sarebbe quindi stato modificato. L'ammi- nistratore dell'appellata ha piuttosto dichiarato che la CATEF stessa lo avrebbe informato del fatto che per le spese della piscina non vi sarebbero calcoli specifici, confermandogli poi che il sistema adottato sarebbe stato giusto in quanto eseguito solo su spese vive effettive, escludendo ammortamenti e fondi di rinnovamento (act. TR VIII.3, pag. 2 quarto capoverso). Dal canto suo l'appellante – alla quale spetta l'onere della prova dell'asserita modifica –, nonostante continui a sostenere la tesi secondo cui i conteggi di controparte sarebbero errati perché non fondati sui criteri CATEF, non è stata in grado di indicare cosa sarebbe da intendersi con tale formulazione, e comprovarne quindi il contenuto, così come neppure l'asserita modifica dell'accordo originario. Essendo quindi l'appellante venuta meno del pro- prio onere della prova è essa a doverne subirne le conseguenze. Pertanto, a prescindere dalle ulteriori censure sollevate dalle parti, non essendo nella fattispecie stata in alcun modo comprovata l'asserita modifica della chiave di ripartizione delle spese, a far stato è sempre quanto pattuito nell'accordo del 10 ot- tobre 2001 (act. TR VII.B.9). 3.4.5. A fronte di quanto precede non è pertanto necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dalle parti in merito al secondo accordo. 3.5.Tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza è pertanto da ritenere che, a giusta ragione, il Tribunale regionale ha ammesso le pretese della qui ap- pellata basate sull'accordo originario di cui all'act. TR VII.B.9. Va inoltre evidenzia- to che, come rettamente indicato dai giudici di prime cure (act. E.1 consid. 3, pag. 3), nel caso in esame la qui appellante non ha di fatto mai contestato concreta- mente l'ammontare stesso delle spese fatturate, lamentando piuttosto in generale costi eccessivi a suo carico in relazione al numero limitato di persone che utilizza- no la piscina. 3.5.1. Quanto ammesso dal tribunale di prima istanza necessita tuttavia delle pre- cisazioni. 3.5.2. Con la petizione l'appellante ha aumentato la propria pretesa rispetto a quanto richiesto con l'istanza di conciliazione, aumentando l'importo richiesto per il 2015 da CHF 13'000.00 a CHF 18'000.00, essendo nel frattempo trascorsi 9 mesi,

11 / 22 anziché 7. Facendo valere tale stima per il 2015, si è poi riservata di aggiornare tale pretesa alla fine dell'istruttoria (act. TR I.1, n. 31). Dagli atti risulta che con scritto del 24 ottobre 2016 l'appellata ha inoltrato il conteggio finale del 2015, pari a complessivi CHF 17'944.70, ai quali ha però posto in compensazione l'importo di CHF 12'401.81, da lei dovuto all'appellante per gli acconti versati in eccesso da quest'ultima per le spese della nafta, rimanendo così uno scoperto di CHF 5'542.89. Essa con tale scritto ha quindi postulato la condanna dell'appellan- te al pagamento di complessivi almeno CHF 94'892.74 (act. TR V.14). In risposta a quest'ultimo scritto l'appellante, dolendosi dell'agire dell'appellata, si è detta in disaccordo con la compensazione e la modifica del petito, facendo valere che lo scambio di allegati sarebbe da tempo terminato e non vi sarebbe quindi stata debita allegazione di fatto (act. TR V.19). Nelle proprie conclusioni del 1° maggio 2017 l'appellata ha poi sostenuto che, con scritto del 24 ottobre 2016, avrebbe richiesto un aggiornamento della sua pretesa al 2016 (act. TR I.6 n. 49). 3.5.3. Il Tribunale regionale nella propria decisione non si è in alcun modo con- frontato con il conteggio finale del 2015 e la compensazione fatta valere. I giudici di prime cure hanno piuttosto ammesso l'importo di CHF 18'000.00 per il 2015, ritenendo adempiuti i presupposti di cui all'art. 227 CPC, e indicando che "l'importo effettivamente dovuto per il 2015 risulterà dal conteggio definitivo" (act. E.1 consid. 5 in fine). Il tribunale di prima istanza ha poi indicato che la differenza fra l'importo richiesto dall'appellata, di CHF 94'892.74, e quello riconosciutole di CHF 89'349.85, sarebbe dovuto agli interessi di mora per i periodi di calcolo con- teggi 2012, 2013, 2014, che l'appellata avrebbe già computato agli importi dovuti secondo i conteggi, salvo poi richiederli nuovamente a decorrere dall'esigibilità del credito (act. E.1 consid. 6). 3.5.4. Ciò non è tuttavia esatto. Come visto, l'importo di CHF 94'892.74 è stato postulato dall'appellata in data 24 ottobre 2016, con l'inoltro del conteggio finale del 2015. Sommando l'importo di CHF 5'542.89 – importo, a mente dell'appellata, dovutole dall'appellante per il 2015, a seguito della compensazione – a quello ri- chiesto con la petizione, pari a CHF 89'349.85 (composto da CHF 23'344.00 per il 2012 [act. TR VIII.B.14]; CHF 23'852.95 per il 2013 [act. TR VIII.B.13]; CHF 22'694.90 per il 2014 [act. TR VIII.B.12]; CHF 18'000.00 quale acconto per i primi 9 mesi del 2015 [act. TR I.1 n. 31]; CHF 1'458.00 per le spese preprocessua- li [act. VIII.B.13]) si ottiene esattamente l'importo di CHF 94'892.74.

12 / 22 Si osserva poi che, nonostante l'appellata abbia fatto valere una compensazione per quanto dovutole per il 2015, chiedendo – da quanto emerge dallo scritto – il pagamento di un importo di CHF 5'542.89, anziché la stima di CHF 18'000.00, essa ha comunque, per una non meglio precisata ragione, aumentato la propria richiesta da CHF 89'349.85 a CHF 94'892.74 (act. TR V.14). La condanna al pa- gamento di tale importo è stata poi confermata anche nelle conclusioni scritte del 1° maggio 2017 (act. TR I.6). A fronte di ciò, non entra in linea di conto una limita- zione dell'azione, la quale è, per legge, sempre ammissibile (art. 227 cpv. 3 CPC in combinato disposto con l'art. 230 cpv. 2 CPC), ma piuttosto, avendo aumento dell'importo nel petitum, una modifica della pretesa. 3.5.5. In merito a tale aumento della pretesa, va rilevato quanto segue. Vero è che con il secondo scambio di scritti la fase allegatoria è terminata (DTF 140 III 312 consid. 6.3.2). L'art. 227 cpv. 1 CPC permette tuttavia di mutare l'azio- ne nella fase predibattimentale del processo se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e ha un nesso materiale con la pre- tesa precedente (lett. a) o se la controparte vi acconsente (lett. b). Se, come nel caso in esame, la fase dibattimentale è già cominciata, dalle prime arringhe sino alle arringhe finali, una richiesta di mutazione deve fondarsi inoltre su fatti nuovi e su nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC). Questi ultimi devono essere ammissibili giusta l'art. 229 cpv. 1 CPC, il quale pre- vede che nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati sol- tanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (lett. a), oppure sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemme- no con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Parte della dottrina ritiene che le parti possono attendere sino alla prossima opportunità procedurale in cui è data loro la possibilità di esprimersi per addurre nuovi fatti e mezzi di prova. Il Tribunale federale ha invece stabilito che, qualora il prossimo termine procedurale non è imminente, le parti non possono attendere detto termine ma devono addurli separatamente (TF 5A_141/2019 del 7.6.2019 consid. 6.4). 3.5.6. Ora, vero è che in concreto l'istruttoria era stata in un primo momento limita- ta alla questione della competenza del Tribunale (act. TR VI.1 in fine). Tuttavia, in data 24 giugno 2016, il Tribunale regionale ha stabilito di dover procedere all'istrut- toria relativa a tutti i fatti allegati dalle parti, così come al dibattimento e alla pre-

13 / 22 sentazione delle memorie scritte conclusive, prima di poter decidere in merito all'- eccezione di incompetenza sollevata dalla qui appellante (act. TR IV.2, pag. 2). L'appellata ha – come detto – inoltrato il conteggio finale del 2015, datato 26 aprile 2016, solamente in data 24 ottobre 2016. In virtù della giurisprudenza menzionata in precedenza, non può quindi essere ritenuto che in concreto tali fatti e mezzi di prova nuovi siano stati addotti immediatamente ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CPC, avendo atteso mesi prima di addurli. A fronte di ciò, non sono quindi adempiuti neppure i presupposti di cui all'art. 230 cpv. 1 CPC, non essendo la mutazione dell'azione fondata su fatti e mezzi di prova nuovi ammissibili giusta l'- art. 229 cpv. 1 CPC. 3.5.7. Inoltre, l'importo di CHF 18'000.00 – contestato dall'appellante, in quanto basato sul nulla (act. TR I.2, n. pag. 11) – ammesso dal Tribunale regionale a tito- lo di acconto per le spese del 2015, non è stato in alcun modo sostanziato dall'ap- pellata – alla quale incombeva a tal proposito l'onere dell'allegazione e della prova – limitandosi essa a indicare che si trattava di una stima. Si evidenzia che, in difet- to di allegazione sufficiente, un determinato stato di fatto non può essere conside- rato o rimane incerto e il tribunale deve giudicare in sfavore della parte che sop- porta l'onere della prova (Francesco Trezzini, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernascoi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Co- dice di diritto processuale civile svizzero, Volume 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 16 ad art. 55 CPC). A fronte di quanto precede tale importo non poteva pertanto essere considerato. 3.5.8. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di prima istanza, all'appellata andava riconosciuto per le spese della piscina l'importo di complessivi CHF 69'891.85, oltre interessi, così composto: per il 2012 CHF 23'344.00 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2013; per il 2013 CHF 23'852.95 oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2014; per il 2014 CHF 22'694.90 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2015. A questo, come rettamente ritenuto dai giudici di prime cure (act. E.1 consid. 6), va poi aggiunto l'importo di CHF 1'458.00 per le spese preprocessuali sostenute dall'appellata, peraltro mai debitamente contestate dall'appellante. 3.5.9. In conclusione quindi, a fronte dell'errore di calcolo dei giudici di prime cure, l'appello è da accogliere parzialmente, e l'appellante è da condannare a versare all'appellata l'importo di CHF 71'349.85, oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2013 su CHF 23'344.00; dal 1° giugno 2014 su CHF 23'852.95; dal 1° maggio 2015 su CHF 22'694.90, dall'11 agosto 2015 su CHF 1'458.00.

14 / 22 4.In merito all'appello incidentale va rilevato quanto segue. 4.1.Con appello incidentale la qui appellata e appellante incidentale ha aumen- tato la propria pretesa chiedendo la condanna dell'appellata incidentale al paga- mento di almeno complessivi CHF 117'226.19. Essa fa infatti valere le spese per la piscina in base ai conteggi finali per il 2015 (CHF 17'944.70, anziché i CHF 18'000.00 riconosciuti in prima istanza) e, per la prima volta, anche per il 2016 (complessivi CHF 17'008.70), così come le spese preventive per i mesi del 2017 sino alla cancellazione della servitù, richiesta dall'appellata incidentale all'Ufficio del registro fondiario con istanza del 16 agosto 2017 (CHF 10'922.94; act. A.2, n. 51-58; act. C.D). L'appellante incidentale ha inoltre chiesto che le vengano ricono- sciuti a titolo di ripetibili l'importo di complessivi CHF 15'216.55, anziché CHF 4'000.00, per la procedura di prima istanza e di CHF 8'080.05 per quella di seconda (act. A.2 n. 59-69). Con l'inoltro delle osservazioni del 29 novembre 2017 alla risposta dell'appellata incidentale, l'appellante incidentale ha poi aumentato l'importo richiesto a titolo di ripetibili per la procedura di seconda istanza a CHF 9'580.05 (act. A.4, n. 33). Infine, con istanza di aggiornamento della pretesa del 10 aprile 2018, l'appellante incidentale ha aumentato la propria pretesa com- plessiva a CHF 118'496.60, a fronte del conteggio finale del 2017, ammontante a CHF 12'193.35 (act. A.5 pag. 2). 4.2.L'appellata incidentale fa dal canto suo valere che già la prima istanza avrebbe a torto ammesso l'importo di CHF 18'000.00 per le spese della piscina del 2015, non avendo l'appellante incidentale prodotto alcun conteggio definitivo di tale anno nel periodo istruttorio, ma solo in seguito, e quindi tardivamente. Essa contesta poi di aver mai ricevuto il conteggio finale del 2015 del 27 luglio 2017, prodotto in questa sede dall'appellante incidentale, facendo valere di aver piuttosto ricevuto quello del 26 aprile 2016, con l'importo posto in compensazione (act. A.4, pag. 2 seg.). Per quanto concerne le pretese del 2016 e 2017 a mente dell'appel- lata incidentale queste rappresenterebbero dei fatti nuovi e in quanto tali sarebbe- ro inammissibili, essendo peraltro i conteggi stati da lei contestati (act. A.3, pag. 4 seg.). L'appellata incidentale contesta poi pure l'aumento delle ripetibili di prima istanza, trattandosi di fatti nuovi che l'appellante incidentale avrebbe potuto pro- durre già davanti alla prima istanza (act. A.4, pag. 5). A mente dell'appellata inci- dentale essendosi il Tribunale regionale limitato a decidere sui costi fino al 2015 questa Corte non potrebbe statuire su una pretesa non ancora giudicata (act. A.6 n. II. 2). 4.3.Giusta l'art. 313 cpv. 1 CPC nella risposta all'appello la controparte può ap- pellare in via incidentale. In presenza di un appello incidentale il tribunale adito

15 / 22 può riformare la decisione querelata anche in un senso sfavorevole all'appellante principale (Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 313 CPC). 4.4.In concreto con l'appello incidentale viene fatta valere anche una mutazione dell'azione, chiedendo l'appellante incidentale per la prima volta in questa sede la condanna dell'appellata incidentale al pagamento delle spese per il 2016 e 2017. 4.4.1. Legittimato a far valere una mutazione dell'azione nella procedura d'appello è la parte che ha presentato appello o appello incidentale. Trattandosi di una mu- tazione dell'azione deve inoltre trattarsi dell'attore, o dell'attore riconvenzionale, della procedura di prima istanza (Seiler, op. cit., n. 1128 e n. 1387; Reetz/Theiler, op. cit., n. 13 ad art. 312 CPC; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 106 ad art. 317 CPC). Tali presupposti sono in concreto dati. 4.4.2. Giusta l'art. 317 cpv. 2 CPC una mutazione dell'azione in appello è ammis- sibile soltanto se sono date le premesse di cui all'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e la mutazione è fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi di prova (lett. b). Sebbene il testo di legge, nel cpv. 2, non lo dica in maniera espressa, con fatti nuovi o nuovi mezzi di prova si intende quelli che adempiono alle condizioni previste al cpv. 1 di detta norma (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 119 ad art. 317 CPC e riferimenti ivi citati). Tale norma è applicabile anche nel caso di mutazione dell'azione con ap- pello incidentale (Reetz/Hilber, op. cit., n. 38 ad art. 313 CPC). 4.4.3. Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nella procedura d'appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conte delle circostanze dinanzi alla giurisdizione inferiore (lett. b). I nova sono da addurre immediatamente, le parti non possono di regola attendere il loro prossimo allegato scritto per addurli (TF 4A_707/2016 del 29.5.2017 consid. 3.3.2). Un fatto o mezzo di prova nuovo, sorto dopo la deliberazione della senten- za di prima istanza e prima dell'apertura della procedura d'appello vale come im- mediatamente addotto se viene prodotto con l'appello rispettivamente con la ri- sposta all'appello. Se invece sorgono, o vengono scoperti, durante la procedura d'appello devono essere trasmessi indipendentemente (Seiler, op. cit., n. 1317 seg.; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 65 segg. ad art. 317 CPC; TF 5A_568/2012 del 24.1.2013 consid. 4).

16 / 22 4.5.Anzitutto, per quanto concerne le ripetibili si rileva che l'appellante inciden- tale non si è in alcun modo confrontata con la decisione di prima istanza, non criti- candola di fatto in alcun modo. Essa ha semplicemente postulato un aumento dell- 'importo riconosciutole a titolo di ripetibili, senza alcuna motivazione e senza indi- care per quale ragione quanto stabilito dai giudici di prime cure non sarebbe ade- guato. L'appellante incidentale si è infatti limitata a produrre, per la prima volta in questa sede, la sua nota d'onorario per quanto concerne la procedura di prima istanza. L'appellante incidentale non ha poi nemmeno comprovato l'adempimento dei presupposti di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC, non indicando in particolare per qua- le motivo non sarebbe stato possibile addurle nemmeno con la diligenza ragione- volmente esigibile dinanzi al tribunale di prima istanza. Ragion per cui tali fatti e mezzi di prova nuovi non sono in concreto ammissibili. Va ad ogni modo evidenziato che, giusta l'art. 318 cpv. 3 CPC, se statuisce essa stessa – come nel caso in esame –, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia an- che sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. Si rinvia quindi a quanto esposto in seguito (cfr. consid. 5.1.2). 4.6.Per quanto concerne le spese del 2015 si osserva invece che l'appellante incidentale ha presentato in questa sede un nuovo conteggio finale del 2015, data- to 27 luglio 2017 – quindi confezionato dopo la decisione di prima istanza –, che si differenzia da quello inoltrato – tardivamente – in prima istanza unicamente per il fatto che viene richiesto l'importo complessivo senza compensazione. L'appellante incidentale non ha a tal proposito fornito alcuna più precisa spiegazione. Solamen- te con le osservazioni alla risposta dell'appellata incidentale, l'appellante incidenta- le ha dichiarato che la compensazione non sarebbe avvenuta, "dato che è stata contestata dall'Albergo con scritto 2 maggio 2016 (...)", e che l'appellata incidenta- le avrebbe piuttosto sospeso il pagamento degli acconti mensili per la spesa della nafta, fino all'importo dovutole (act. A.4, n.10 segg.). Come detto, un conteggio finale del 2015 è già stato, tardivamente, addotto duran- te la procedura di prima istanza e tale mancanza non può quindi ora essere sana- ta in appello, ripresentando un nuovo conteggio, confezionato successivamente. Inoltre, quanto sollevato dall'appellante incidentale in questa sede in merito alla mancata compensazione sussisteva già durante la procedura di prima istanza, e – oltre a non essere stato comunque addotto immediatamente ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, avendolo sollevato per la prima volta con le osservazioni – l'appellan- te incidentale non ha neppure indicato per quale motivo non sarebbe stato possibi- le addure tali fatti e mezzi di prova dinanzi alla giurisdizione inferiore. Anche questi fatti e mezzi di prova sono pertanto inammissibili.

17 / 22 4.7.Come detto le ulteriori pretese fatte valere per le spese della piscina per il 2016 e 2017, sono invece da considerare quali mutazione dell'azione. 4.7.1. Per le spese pretese per il 2016 i presupposti per la mutazione dell'azione non risultano adempiuti. L'appellante incidentale non si è infatti in alcun modo con- frontata con le necessarie condizioni di cui all'art. 317 cpv. 2 CPC, non indicando per quale motivo non sarebbe stato possibile addure dinanzi alla prima istanza anche tali spese. Unicamente con le osservazioni alla risposta dell'appellata inci- dentale, ha poi fatto valere che l'assemblea avrebbe approvato il conteggio dopo la sentenza di prima istanza, senza tuttavia comunque indicare per quale ragione non sarebbe stato possibile farlo prima. Tali spese non possono pertanto essere considerate. 4.7.2. Anche per quanto concerne le spese pretese per il 2017 l'appellante inci- dentale non si è confrontata con i presupposti di cui all'art. 317 cpv. 2 CPC. Tutta- via, contrariamente alle altre spese, queste sono chiaramente divenute esigibili dopo l'emanazione della decisione di prima istanza, concernendo per l'appunto l'anno 2017, ancora in corso al momento della decisione. Per tali spese i presup- posti di cui all'art. 317 cpv. 2 CPC risultano quindi adempiuti. Il conteggio definitivo è infatti stato emesso in data 10 aprile 2018 e immediatamente presentato con istanza di aggiornamento della pretesa del 12 aprile 2018 (act. C.R; act. A.5). Tali pretese sono inoltre da giudicare secondo la stessa procedura e hanno un nesso materiale con la pretesa precedente, poggiando sul medesimo complesso di fatti. L'appellata incidentale si è limitata a una contestazione generica del conteggio finale inoltrato dall'appellante incidentale. Ha in particolare indicato che manche- rebbe l'indicazione degli acconti già versati – senza tuttavia comprovarne il paga- mento –, e di contestare i conteggi della piscina in quanto non usufruita e chiusa (act. B.6). L'appellata incidentale non ha invece mai in alcun modo indicato le po- sizioni del conteggio che contesta. Simili contestazioni globali non sono sufficienti (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2 e rinvii). Inoltre, oltre a non aver comprovato quanto asserito, come già esposto dai giudici di prime cure nella decisione impugnata – a cui si rinvia – il mancato utilizzo della piscina non ha comunque alcun effetto sul pagamento delle spese dovute (act. E.1 consid. 4). L'importo fatto valere dall'appellante incidentale, basato sul conteggio finale del 10 aprile 2018, di CHF 12'193.35 oltre interessi del 5% dall'11 maggio 2018, è pertan- to da ammettere. 4.8.In merito al rigetto definitivo dell'opposizione si osserva quanto segue.

18 / 22 L'appellante incidentale, a fronte dell'aumento della pretesa, postula anche il riget- to definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. 20150992 per l'importo di CHF 117'226.19, comprendente quindi le spese definitive del 2015, 2016 e 2017. Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo per le prestazioni esigibili al momento della notifica del precetto esecutivo (TF 5A_954/2015 del 22.3.2016 consid. 3.1; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 3 a ed., Basilea 2021, n. 39 ad art. 80 LEF e riferimenti). In concreto il precetto esecutivo è stato emesso in data 11 febbraio 2015 (act. TR VII.B.14). Le spese fatte valere in questa sede e per cui è stata aumentata la ri- chiesta di rigetto definitivo, sono quindi sorte dopo l'emissione del precetto e non erano pertanto esigibili in quel momento. A fronte di quanto precede per queste non può quindi ad ogni modo essere concesso il rigetto definitivo dell'opposizione. Il dispositivo n. 2.3 della decisione impugnata è pertanto da confermare. 5.Tenuto conto di tutto quanto precede, sia l'appello principale che l'appello incidentale, rispettivamente la mutazione dell'azione, sono da accogliere parzial- mente. La decisione qui impugnata è pertanto da annullare e riformare, nel senso che l'appellante e appellata incidentale è da condannare al pagamento di com- plessivi CHF 83'543.20 (CHF 71'349.85 [cfr. consid. 3.5.9] più 12'193.35 [cfr. consid. 4.7.2]), oltre interessi. 6.Per quanto concerne le spese di giustizia si rileva che, giusta l'art. 106 CP le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1). In caso di soccom- benza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura (cpv. 2). 6.1.Giusta l'art. 318 cpv. 3 CPC se statuisce essa stessa – come nel caso in esame –, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. 6.1.1. La pretesa avanzata dall'appellata in prima istanza è stata riconosciuta per i 3/4 (CHF 71'349.85 anziché CHF 94'892.74), si giustifica pertanto suddividere le spese giudiziarie di prima istanza in ragione di 1/4 a carico dell'appellata e 3/4 dell'appellante. 6.1.2. L'ammontare della tassa di giustizia per le spese di prima istanza, fissato dai giudici di prime cure discrezionalmente in CHF 3'550.00 – ammontare inconte-

19 / 22 stato e ad ogni moda da ritenere adeguato – è pertanto da porre a carico dell'ap- pellante in ragione di CHF 2'662.50 e dell'appellata in ragione di CHF 887.50. 6.1.3. Giusta l'art. 105 cpv. 2 CPC il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese. L'art. 2 cpv. 1 OOA (CSC 310.250) prevede che l'autorità giudicante stabilisce d'- ufficio le ripetibili della parte vincente. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce poi che l'au- torità si basa sull'importo fatturato per la rappresentanza legale alla parte che ha diritto al risarcimento, fintantoché la tariffa oraria concordata aumentata di un eventuale supplemento concordato sul valore della causa è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (cifra 1); la spesa che viene fatta valere è adeguata e necessaria all'assistenza giudiziaria (cifra 2); l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, risp. dalle legittime esigenze di protezione giuridica (cifra 3). L'art. 4 cpv. 1 OOA prevede poi che all'inizio della procedura, le parti devono inoltrare un accor- do sull'onorario firmato ed esaustivo. Nel caso tale accordo venga tralasciato, per stabilire i ripetibili l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'- avvocato. In concreto nella procedura di prima istanza l'appellata non ha prodotto alcun ac- cordo sull'onorario, così come nemmeno una nota d'onorario. Il Tribunale regiona- le ha quindi stabilito le ripetibili secondo propria discrezione in CHF 4'000.00. Solo in questa sede ha prodotto le note d'onorario (act. C.E – C.H) per la procedura di prima istanza, le quali non sono tuttavia ammissibili ai sensi dell'art. 317 CPC, come indicato in precedenza (cfr. consid. 4.5). L'importo stabilito dai giudici di pri- me cure è comunque da ritenere adeguato, ed è pertanto da confermare. Tenuto conto della prevalenza di ¾ dell'appellata e di ¼ dell'appellante, si giustifica di ac- cordare all'appellata la metà (¾ - ¼) dell'importo riconosciutole dalla prima istan- za, ovvero CHF 2'000.00. 6.2.Per quanto concerne invece la procedura d'appello e appello incidentale, si rileva invece che sia appello principale sia l'appello incidentale, rispettivamente la mutazione dell'azione, sono stati parzialmente accolti. Si giustifica pertanto porre le spese giudiziarie a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensare ripetibili. La tassa di giustizia per la procedura d'appello e appello incidentale, fissata in complessivi CHF 16'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC

20 / 22 [CSC 320.210]), è pertanto posta a carico delle parti in ragione di CHF 8'000.00 ciascuna.

21 / 22 La Prima Camera civile pronuncia: 1.1.L'appello è parzialmente accolto. 1.2.L'appello incidentale è parzialmente accolto. 1.3.Di conseguenza i dispositivi n. 2.1 e 3 della decisione del 2 maggio 2017 del Tribunale regionale Moesa, sono annullati e riformati come segue: "2.1. La A._____ SA è condannata a versare alla B._____ l'importo di complessivi CHF 83'543.20, oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2013 su CHF 23'344.00; dal 1° giugno 2014 su CHF 23'852.95; dal 1° maggio 2015 su CHF 22'694.90; dall'11 agosto 2015 su CHF 1'458.00; dall'11 maggio 2018 su CHF 12'193.35. [...] 3. La tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00, le spese di CHF 150.00 e la tassa di giustizia per la procedura di conciliazione di CHF 400.00, per complessivi CHF 3'550.00, sono posti a carico della A._____ SA in ragione di CHF 2'662.50, e della B._____ in ragione di CHF 887.50. La A._____ SA è inoltre tenuta a versare alla B._____ l'importo di CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili." Per il resto la decisione del 2 maggio 2017 del Tribunale regionale Moesa è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello e appello incidentale, di CHF 16'000.00, è posta a carico della A._____ SA e della B._____ in ragione di CHF 8'000.00 ciascuna. 3.Le ripetibili per la procedura d'appello sono compensate tra le parti. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

22 / 22 5.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

32

CC

  • art. 8 CC
  • art. 732 CC
  • art. 741 CC

CP

  • art. 106 CP

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LEF

  • art. 80 LEF

LTF

  • art. 74 LTF

OECC

  • art. 9 OECC

OOA

  • art. 2 OOA
  • art. 4 OOA

SchKG

  • Art. 1-158 SchKG

vCC

  • art. 732 vCC

ZGB

  • Art. 1 ZGB
  • Art. 2 ZGB
  • Art. 3 ZGB
  • Art. 4 ZGB
  • Art. 5 ZGB
  • Art. 6 ZGB
  • Art. 7 ZGB
  • Art. 8 ZGB
  • Art. 9 ZGB

Gerichtsentscheide

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