Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 1° febbraio 2016Comunicata per scritto il: ZK1 16 2311 febbraio 2016 Decisione Prima Camera civile PresidenzaMichael Dürst AttuarioRogantini Nell'appello civile di X., appellante, patrocinato dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa, giudice unico, del 15 gennaio 2016, comunicata lo stesso giorno, in re di Y., appellata, patrocinata dall'avv. Daniele Jörg, Via Bossi 12, 6901 Lugano, contro l'appellante, concernente provvedimenti cautelari nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale,
pagina 2 — 13 visti gli atti inoltrati dall'appellante, in constatazione e in considerazione, –che Y., nata Y., cittadina italiana, e X., cittadino svizzero, si sposarono il 14 marzo 2014 dinanzi all'Ufficio di stato civile di A. in O.1_____, –che dal matrimonio non sono nati figli, –che con istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 5 gennaio 2015 inoltrata al Tribunale distrettuale Moesa (inc. no. 135.15.3) Y.- Y. fece chiedere quanto segue [evidenziamenti rimossi]: "A. NEL MERITO 1.L'istanza è accolta; di conseguenza: 1.1 Le parti sono autorizzate a vivere separate a far tempo dal mese di febbraio 2015. 1.2 L'abitazione coniugale di O.2_____ è assegnata in uso al signor X._____ che ne assumerà ogni costo e spesa. 1.3 Il signor X._____ è condannato a pagare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese ed a titolo di contributo di mantenimento per la signora Y.-Y., l'importo di fr. 4'095.-- , la prima volta dal mese di febbraio 2015 compreso. 2.Protestate tasse, spese e ripetibili. B.QUO ALL'ISTANZA GP 1.L'istanza è accolta; di conseguenza è concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla signora Y.-Y., O.2_____, con il gratuito patrocinio dell'Avv. Daniele Jörg, Lugano. 2.Protestate tasse, spese e ripetibili." –che con azione di divorzio e/o nullità del matrimonio del 30 gennaio 2015 inoltrata al Tribunale distrettuale Moesa (inc. no. 115.15.1) X._____ fece chiedere quanto segue [evidenziamenti rimossi]: "1. Il matrimonio celebrato tra le parti è dichiarato nullo, o annullato, ex art. 105 cifra 4 CC. In via subordinata 1.1 Il matrimonio è sciolto per divorzio ex art. 115 CC. 1.2 È costatato che non v'è alcun acquisto da ripartire tra i coniugi. 2.Spese e tasse a carico della moglie. Protestate spese e ripetibili." –che nella motivazione della richiesta d'annullamento fece valere fra l'altro che vi sarebbero state ripetute violenze fisiche da parte della moglie nei suoi confronti,
pagina 3 — 13 –che nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. no. 135.15.3) il 3 marzo 2015 il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa emise la seguente decisione provvisionale, giudicando sulle domande cautelari formulate dall'istante in sede dibattimentale in data 30 gennaio 2015: "1. I coniugi Y._____ e X._____ sono autorizzati a vivere separati a far tempo dal 1° febbraio 2015. 2.L'abitazione già coniugale di O.2_____ è attribuita in uso al marito, il quale si farà carico di ogni relativo onere. 3.X._____ verserà, praenumerando, entro il 5 di ogni mese, l'importo di CHF 2'050.– a titolo di contributo alimentare in favore della moglie Y., a partire dal mese di febbraio 2015. 4.La decisione sulle tasse di giustizia e le ripetibili è rinviata alla decisione principale relativa alle misure a tutela dell'unione coniugale. 5.Contro la presente decisione è ammesso l'appello, scritto e motivato, al Tribunale cantonale dei Grigioni, entro 10 giorni dalla notificazione. 6.(Notifica)" –che, sempre nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. no. 135.15.3), dopo vari provvedimenti istruttori istanziati innanzitutto dal marito e destinati fra l'altro a far luce sui vari redditi della moglie derivanti dalla cassa disoccupazione e da diversi rapporti di lavoro, in data 9 dicembre 2015 X. presentò un'istanza cautelare e superprovvisionale (registrata nel nuovo inc. no. 135.15.211) con i seguenti petiti: "1. L'istanza superpovvisionale [recte: superprovvisionale] è accolta. 1.1 È decretata la revoca immediata in via superprovvisionale (inaudita altera parte) dell'obbligo alimentare del marito in favore della moglie Y._____ a far tempo dal mese di gennaio 2016. 1.2 In via subordinata la riduzione del contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie Y._____ a CHF 283.– (mensili) a far tempo dal mese di gennaio 2016. 2.L'istanza provvisionale è accolta. 2.1 È decretata la revoca immediata in via provvisionale dell'obbligo alimentare del marito in favore della moglie Y._____ a far tempo dal mese di gennaio 2016. 2.2 In via subordinata la riduzione del contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie Y._____ a CHF 283.– (mensili) a far tempo dal mese di gennaio 2016." –che quale motivazione rilevò essenzialmente che il comportamento della moglie sconfinerebbe nella malafede e arrecherebbe a lui (il marito) un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui essa non verserebbe tutti i
pagina 4 — 13 documenti relativi ai suoi redditi, mirando a prolungare così la procedura al fine di percepire illecitamente dei contributi alimentari, –che inoltre dal momento della decisione del 3 marzo 2015 lui (il marito) non riuscirebbe a far fronte al suo fabbisogno tramite il reddito da lui conseguito, ma che comunque, visti i redditi ormai documentati e il fabbisogno ridotto della moglie a causa della convivenza con Z., lui come marito non potrebbe più essere tenuto a versare alla moglie dei contributi alimentari, –che il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa respinse l'istanza superprovvisionale di X. del 9 dicembre 2015 (inc. no. 135.15.211) con decisione dell'11 dicembre 2015, trasmettendo l'istanza alla controparte per osservazioni e citando le parti a comparire il 21 dicembre 2015 per un'udienza, –che nella motivazione di tale decisione ritenne che l'istante non avrebbe allegato quale sarebbe il pregiudizio difficilmente riparabile che rischierebbe di subire nel caso si procedesse al contraddittorio prima di decidere in merito alle sue richieste e che gli asseriti motivi d'urgenza fatti valere dall'istante non giustificherebbero la presa di provvedimenti inaudita altera parte, –che egli si riservò la possibilità di riesaminare d'ufficio detta decisione, definendola puramente provvisoria, potendo essere revocata, modificata o confermata mediante decisione provvisionale di riesame subito dopo avere sentito parte convenuta, –che il 21 dicembre 2015, in sede dibattimentale, X._____ fece inoltrare un'ennesima istanza cautelare nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale e un'azione in annullamento di matrimonio o rottura del vincolo matrimoniale, il tutto con i seguenti petiti, ampliando e modificando così l'istanza del 9 dicembre 2015 (inc. no. 135.15.211) [evidenziamenti rimossi]: "1. L'istanza provvisionale è accolta. In via principale 1.1 È decretata la revoca immediata in via provvisionale dell'obbligo alimentare del marito in favore della moglie Y._____ a far tempo dal mese di gennaio 2016. 1.2 È decretata la restituzione al marito da parte della moglie dei contributi di mantenimento da lei percepiti in eccedenza, ovvero a partire dal mese di aprile 2015 per un importo di CHF 14'350.– (in aggiunta al petito dell'istanza del 9 dicembre 2015). In via subordinata
pagina 5 — 13 1.3 In via subordina è decretata la riduzione del contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie Y._____ a CHF 271.20 (mensili) a far tempo dal mese di gennaio 2016. 1.4 È decretata la restituzione al marito da parte della moglie dei contributi di mantenimento da lei percepiti in eccedenza, ovvero a partire dal mese di aprile 2015 per un importo di CHF 12'451.60 (in aggiunta al petito dell'istanza del 9 dicembre 2015). 2.L'azione in annullamento di matrimonio o rottura del vincolo matrimoniale è accolta. In via principale 2.1 Il matrimonio celebrato tra le parti è dichiarato nullo, o annullato, ai sensi dell' art. 105 cif. 4 CC. In via subordinata 2.2 Il matrimonio è sciolto per divorzio ex art. 115 CC. 2.3 È constatato che non v'è alcun acquisto da ripartire tra i coniugi. 3.Spese e tasse a carico della moglie. Protestate spese e ripetibili." –che in quella sede Y._____ postulò la reiezione integrale dell'istanza cautelare, o meglio, di modifica dei provvedimenti cautelari del marito del 9 dicembre 2015, –che la proposta del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa fatta alle parti seduta stante per una soluzione conciliatoria di tutte le procedure in corso fu da loro discussa ma non accolta, le parti mantenendo le loro posizioni iniziali, –che con scritto del 13 gennaio 2016 nella pratica di divorzio (inc. no. 115.15.01) X._____ fece prima biasimare i tempi processuali, poi – per favorire l'economia procedurale – ritirare l'azione in annullamento del matrimonio, mantenendo quella in divorzio per rottura del vincolo coniugale, –che con un altro scritto, sempre del 13 gennaio 2016, nelle pratiche di misure a protezione dell'unione coniugale e relativi provvedimenti cautelari (inc. ni. 135.15.3 e 135.15.211) X._____ fece contestare l'ammissibilità della richiesta di audizione di un testimone presentata dalla controparte, allo stesso tempo ritirando la propria richiesta analoga, e chiedere che venga deciso in merito alle procedure entro un termine ragionevole,
pagina 6 — 13 –che il 15 gennaio 2016 il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa citò le parti al dibattimento nella procedura di divorzio (inc. no. 115.15.01) indetta per il 4 febbraio 2016, –che, sempre il 15 gennaio 2016, il primo giudice emise una decisione nella procedura di provvedimenti cautelari nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. no. 135.15.211) nella quale ritenne che non vi sarebbe alcun asserito motivo di urgenza che giustifichi la presa, o meglio, la modifica di provvedimenti cautelari prima della decisione finale, respingendo di conseguenza l'istanza cautelare di X._____ del 9 dicembre 2015 con le modifiche del 21 dicembre 2015, –che il giudice di prime cure prese posizione in merito ai motivi addotti per una modifica dei provvedimenti cautelari del 3 marzo 2015 meramente nel senso di un giudizio provvisorio e considerò che, come risulterebbe dai documenti finora prodotti agli atti, la situazione reddituale della moglie non apparrebbe notevolmente mutata, poiché a far tempo dal corrente mese [inteso: gennaio 2016] la moglie non percepirebbe più alcuna indennità di disoccupazione, indennità che avrebbe rappresentato nei primi mesi successivi all'emanazione della decisione del 3 marzo 2015 un'importante fonte di guadagno, –che inoltre l'ultimo reddito percepito dalla moglie da attività lucrativa risulterebbe ammontare a soli CHF 186.00, reddito ben inferiore a quello da lei percepito nei mesi precedenti, –che il primo giudice precisò però espressamente che sarebbe riservata ogni diversa risultanza nel prosieguo dell'istruttoria che sarà presa in considerazione nella decisione "di merito", –che egli ricordò del resto pure che nell'ambito della parallela procedura a protezione dell'unione coniugale di cui all'inc. no. 135.15.3 il marito avrebbe riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di CHF 2'050.00, lasciando intendere di essere disposto a intaccare il proprio fabbisogno minimo, ragione per la quale tale ammanco non sarebbe dovuto a quanto deciso dal giudice in data 3 marzo 2015, –che egli osservò inoltre che, così come emerso in sede di udienza del 21 dicembre 2015, lo stesso marito risulterebbe aver appigionato l'immobile di sua proprietà sito a O.2_____, conseguendo così verosimilmente un maggiore reddito rispetto a quello computatogli nella predetta decisione del 3 marzo 2015,
pagina 7 — 13 –che, sempre nella motivazione di detta decisione del 15 gennaio 2016, il primo giudice dichiarò l'intenzione di congiungere la procedura inc. no. 135.15.211 con quella parallela inc. no. 135.15.3 e di emanare in tempi relativamente brevi la decisione di merito, mediante cui l'eventuale contributo alimentare dovuto dall'istante alla convenuta sarebbe fissato in base alle circostanze reddituali e di fabbisogno dei coniugi vigenti a quel momento, tenendo pure conto della richiesta di soppressione rispettivamente di adeguamento a far tempo dal corrente mese [inteso: gennaio 2016] formulata dall'istante, scongiurando così ogni da quest'ultimo non meglio specificato asserito pregiudizio difficilmente riparabile, –che egli segnalò infine ancora expressis verbis che in merito all'ammissibilità o meno della mutazione dell'azione [inteso: con la quale X._____ chiese la restituzione dei contributi di mantenimento percepiti in eccedenza] il tribunale si esprimerebbe di principio nella decisione finale, –che X._____ ha fatto interporre appello, scritto e motivato, contro detta decisione in data 27 gennaio 2016, presentando i seguenti petiti [evidenziamenti rimossi]: "1. L'appello è accolto. La decisione è riformata come segue: 1.1 È decretata la revoca immediata in via provvisionale (e superprovvisionale dell'obbligo alimentare del marito in favore della moglie Y._____ a far tempo dal mese di gennaio 2016. 1.2 È decretata la restituzione al marito, da parte della moglie, dei contributi di mantenimento da lei percepiti in eccedenza a partire dal mese di aprile 2015 (in data odierna CHF 18'643.90). 2.Protestate tasse, spese e ripetibili." –che l'appello è diretto contro una decisione di prima istanza presa in via cautelare, emanata su istanza (superprovvisionale e) cautelare di modifica di provvedimenti cautelari presi nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, –che dapprima va chiarito già di principio se è ammissibile prendere dei provvedimenti cautelari nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale e in un secondo passo se la Prima Camera civile – di principio competente per trattare appelli in materia del diritto di famiglia – può entrare nel merito dell'appello nel caso in giudizio,
pagina 8 — 13 –che non è ancora stato chiarito definitivamente dal Tribunale federale ed è discusso in modo controverso in dottrina se sia di principio possibile decidere dei provvedimenti (superprovvisionali e/o) cautelari in seno a una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (vedi le sentenze del Tribunale federale 5A_212/2012 del 15 agosto 2012 consid. 2.2.2 con rinvii, nonché 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 5 con altri rinvii), –che la giurisprudenza di questa Corte in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, visti gli argomenti a favore della possibilità di prendere provvedimenti superprovvisionali e cautelari esposti da una parte della dottrina (vedi i riferimenti sopra; cfr. anche JANN SIX, Eheschutz, 2 a ed., Berna 2014, n. 1.17 segg.), finora non ha negato di principio l'ammissibilità di tali provvedimenti ed è entrata nel merito di appelli contro provvedimenti cautelari, qualora a causa delle circostanze particolari del caso sia stata necessaria l'adozione di un regolamento temporaneo per la durata della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. la decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 11 26 del 7 giugno 2011), –che per impugnare una decisione occorre fra l'altro un interesse degno di protezione a ricorrere (vedi art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1344 segg. ad osservazioni preliminari agli artt. 308-334 CPC), –che un tale interesse degno di protezione a un riesame da parte della giurisdizione di ricorso può essere fondato segnatamente nel caso in cui il regolamento provvisorio debba presumibilmente valere per un periodo relativamente esteso e che nella decisione finale non si possa più riesaminarlo, ad esempio nel caso in cui bisogna decidere sulla custodia provvisoria dei figli, –che nella fattispecie la situazione è invece diversa, –che la reiezione della modifica dei provvedimenti cautelari è stata motivata innanzitutto con la circostanza che verrebbe emanata entro breve la decisione conclusiva nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, precisando che si terrebbe conto anche delle situazioni reddituali e di fabbisogno vigenti a quel momento semmai mutate, e che non vi sarebbe alcun motivo di particolare urgenza che giustifichi la presa di una decisione antecedente contenente nuovi o mutati provvedimenti provvisionali,
pagina 9 — 13 –che in ogni modo per ciò che attiene alla pretesa di restituzione (dell'eccedenza) dei contributi alimentari pagati da aprile 2015 in poi non si intravede per quale motivo si dovrebbe statuire in via cautelare, –che dunque la decisione del primo giudice di rinviare il giudizio su questa pretesa alla decisione finale è ineccepibile, cosicché in questo punto l'appello si rivela manifestamente infondato fin dall'inizio, –che nel caso in giudizio non vi è tuttavia già di principio nessun interesse degno di protezione al riesame da parte della giurisdizione di ricorso, nella misura in cui il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rifiuta di prendere o modificare provvedimenti cautelari in un momento in cui prospetta entro breve la conclusione della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, riservandosi esplicitamente un (ri-)esame delle richieste presentate nell'istanza cautelare nell'ambito della decisione finale, –che, seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale fondata nella DTF 139 III 86 (consid. 1.1.2), la decisione qui impugnata potrebbe essere qualificata come decisione cautelare intermedia (vedi FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al CPC, op. cit., pagg. 1206 segg. ad art. 265 CPC; cfr. per più dettagli anche FRANCESCO TREZZINI, Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, n. 1354, 1365 e 1422 segg.), –che nel caso di una tale decisione cautelare intermedia si pone il quesito a sapere se essa deve essere assimilata a una decisione di provvedimenti cautelari o piuttosto a una decisione di provvedimenti superprovvisionali, la sua impugnabilità dipendendo dalla risposta a questo quesito, da decidere di caso in caso, –che nella fattispecie in giudizio – anche se la decisione impugnata è stata emanata dopo aver udito entrambe le parti – risulta anzi una situazione assimilabile a quella di una decisione in via superprovvisionale, nella quale il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale deve, pure, emanare entro un termine breve una decisione conclusiva (art. 265 cpv. 2 CPC per analogia), –che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria contro le decisioni di prima istanza cantonale in materia di provvedimenti superprovvisionali il CPC non offre nessun mezzo di impugnazione, neanche nel caso del rifiuto di prendere tali provvedimenti superprovvisionali, bensì è impugnabile solo la successiva decisione di
pagina 10 — 13 conferma (vedi DTF 137 III 417 consid. 1.3 con rinvii e 1.4; cfr. anche ZK1 15 155), –che l'esclusione di un mezzo di impugnazione contro provvedimenti superprovvisionali è giustificata fra l'altro dal fatto che essi acquisiscono fin dall'inizio validità soltanto per un periodo molto limitato e che la parte interessata di principio otterrà molto più rapidamente quanto richiesto proseguendo nella procedura dinanzi al giudice da lei adito, anziché interponendo un mezzo di impugnazione presso una nuova autorità giudiziaria, creando così un parallelismo di procedure che rallenta considerevolmente l'evasione della procedura di base (DTF 139 III 86 consid. 1.1.1), –che secondo la concezione del Tribunale federale nel caso del rifiuto di adottare un provvedimento superprovvisionale l'inammissibilità di un mezzo di impugnazione risulta inoltre dalla mancanza di un interesse degno di protezione, poiché la procedura di ricorso nel genere non può essere portata a termine in tempi utili per tenere debitamente conto dell'urgenza asserita (DTF 137 III 417 consid. 1.4), –che questi pensieri devono essere recepiti anche nella costellazione qui in giudizio, –che difatti il prosieguo della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale verrebbe immancabilmente ritardato se l'autorità di ricorso fosse tenuta a esaminare i presupposti per un annullamento cautelare o una riduzione dei contributi alimentari fissati a titolo provvisorio e, a questo scopo, farsi trasmettere gli atti dal primo giudice, –che nel tempo necessariamente richiesto per la procedura di ricorso il giudice di prime cure potrebbe invece già prendere la decisione finale da lui prospettata, cosicché decadrebbe ogni bisogno di prendere (altri) provvedimenti cautelari, –che nella decisione finale il primo giudice dovrà difatti statuire definitivamente su tutte le richieste del qui appellante (incluse quelle presentate in via cautelare) e che contro quella decisione sarà proponibile l'appello, mentre invece la presente procedura d'appello porterebbe meramente a una decisione (nuovamente) solo provvisoria che decadrebbe poi subito al momento dell'emanazione della decisione finale di merito da parte del primo giudice,
pagina 11 — 13 –che in queste circostanze presentemente non vi è nessun interesse degno di protezione a un giudizio da parte dell'autorità di ricorso, di conseguenza non va entrato nel merito dell'appello (vedi l'art. 59 cpv. 1 in unione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al CPC, op. cit., pagg. 1344 segg. ad osservazioni preliminari agli artt. 308-334 CPC), –che anzi gli interessi dell'appellante sono sufficientemente salvaguardati se i suoi argomenti per un mutamento (retroattivo) del suo obbligo di mantenimento avuto finora vengono nuovamente esaminati nella procedura di prima istanza, sapendo inoltre che nell'ambito dell'istruttoria, ancora in corso di completamento, potrà far valere anche i (veri) nova (nuovi fatti e mezzi di prova) relativi alla situazione reddituale della moglie che ha proposto in via d'appello, –che tuttavia è opportuno ricordare infine che il primo giudice deve ora effettivamente provvedere a emanare la decisione finale di merito in tempi brevi, –che, viste le conclusioni tratte, non si impone un'edizione degli atti di tutti gli incarti, questa Corte potendo decidere già in base agli atti inoltrati dall'appellante, –che – nella misura in cui i petiti dell'appellante vanno intesi come tali – con la presente decade la necessità di statuire sulle richieste superprovvisionali, –che le spese giudiziarie vanno fissate e liquidate d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), –che nella fattispecie in merito alle spese processuali si giustifica prelevare un emolumento di CHF 600.00, –che, considerato l'esito della procedura d'appello, queste spese vanno a carico dell'appellante, rimasto lui soccombente, –che all'appellante soccombente non deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili, –che non si impone né si giustifica riconoscere spese ripetibili neanche alla controparte, non essendo questa stata invitata a presentare osservazioni, cosicché essa non ha avuto nessun dispendio, –che, data l'inammissibilità manifesta del presente appello, la presidente della Prima Camera civile può decidere in qualità di giudice unica (art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC
pagina 12 — 13 173.000] in unione con l'art. 7 cpv. 2 lett. b della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]),
pagina 13 — 13 decide: 1.Non si entra nel merito dell'appello. 2.Le spese processuali di CHF 600.00 vanno a carico di X._____. 3.Non sono riconosciute spese ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: